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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 263/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 dispossta con modalità cartolre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA assistita e difesa dall'Avv. CARABBA ROCCO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e Controparte_1 difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 12/2024 in data 11 gennaio 2024 del
Tribunale di IA in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di IA ha rigettato la domanda con la quale aveva lamentato l'illegittimità del provvedimento Parte_1 di revoca della prestazione di invalidità civile di cui era beneficiaria, per effetto della sua assenza alla visita di revisione.
Il giudice di primo grado, osservato che la convocazione per la visita di revisione, programmata per il 24.05.2022, era stata correttamente comunicata alla ricorrente, con lettera raccomandata inviata presso la residenza della stessa in IA, Piazza Aldo
Moro, n 1 – comunicazione esitata per compiuta giacenza – atteso che il diverso indirizzo di domicilio in S. Giovanni Teatino, via Chieti, n 40 presso la figlia, , era Persona_1 indicato nella originaria domanda amministrativa come temporaneo, con la dicitura Part
“L'indirizzo indicato in questa sezione sarà utilizzato per la visita presso la ”, senza specificare al punto f) un indirizzo diverso da quello di residenza per le comunicazioni, ha rigettato il ricorso.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata e concludendo per sentir “accertare e dichiarare l'errore dell' nell'indirizzare la comunicazione di convocazione a visita di revisione;
CP_1 pertanto, dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di disporre la sospensione e la CP_1 revoca delle prestazioni in godimento;
indi, dichiarare che essa ricorrente ha diritto al ripristino delle prestazioni in godimento come per legge dalla data della sospensione, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore, con decorrenza dall'epoca di maturazione di ciascun rateo arretrato e fino al soddisfo”, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
All'odierna udienza, tenutasi in trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione da parte del primo giudice dell'art. 3 ter del D.L. N. 850/1976 (convertito in L. n. 29/77), dell'art. 3 co. 9 D.L.
173/88 (conv. In L. n. 291/88), dell'art. 80, co. 3 D.L. n. 112/2008 (conv. con modificazioni dalla L.n. 6.8.2008, n. 133) in combinato disposto con la circolare n. CP_1
127 dell'8 luglio 2016 (punto 2.4 lett. B), per cui , ferma la possibilità, da parte degli enti preposti, di verificare la persistenza delle condizioni per il godimento delle prestazioni richieste, la sospensione della prestazione è possibile solo nel caso in cui l'interessato non si presenti a visita medica senza giustificato motivo e, nel caso di specie, la ricorrente, novantenne, ha subito provveduto ad inviare le proprie “giustificazioni”, segnalando l'errore nel recapito della comunicazione di convocazione, in quanto domiciliata presso la figlia e non più abitante presso l'indirizzo di residenza.
Con gli ulteriori motivi di gravame l'appellante ha altresì lamentato la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell' , richiamando gli inderogabili CP_1 doversi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione, trasfusi nella circolare n. CP_1
127/16, che impone all' , prima di revocare la prestazione, di effettuare i necessari CP_1 controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio.
I motivi, strettamente connessi e trattati congiuntamente, sono fondati e meritano accoglimento.
L'art. 80, co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
pag. 2/5 l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede CP_1 alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”. CP_ La circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 stabilisce espressamente, in caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, una serie di adempimenti, in base all'esito della spedizione postale della convocazione.
In particolare:
a) nell'ipotesi in cui sia accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura
Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l' assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell'ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell'Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all'eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli effetti dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'assenza alla visita di revisione.
Sarà, quindi, inviata la lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
Qualora , invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell'Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
b) in caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Nel caso in esame, già in data 10.6.2022, appena 15 giorni dopo la data fissata per la visita di revisione (24 maggio 2022), la ricorrente, tramite il patronato di S. CP_2
Giovanni Teatino, aveva segnalato l'errore nella notifica della comunicazione di convocazione;
reiterando poi la medesima segnalazione anche il 12.7.2022 ed il 25.8.2022, rappresentando in particolare che l'assistita era domiciliata in San Giovanni Teatino, come indicato nella prima domanda amministrativa ed evidenziando la presenza di patologie irreversibili a carico della stessa, con richiesta di fissazione di una nuova visita.
pag. 3/5 Ammesso pure che si ritenga accertato il buon esito della comunicazione postale della convocazione a visita di revisione, comunicazione operata presso l'abitazione di residenza di IA (per compiuta giacenza), non vi è dubbio che la presenza di giustificazioni scritte da parte dell'interessata circa la mancata presentazione a visita – giustificazioni fondate su motivi amministrativi, cioè sulla circostanza che l'invalida aveva continuato ad essere domiciliata presso la figlia in San Giovanni teatino e pertanto non aveva ricevuto la convocazione e su motivi sanitari cioè adducendo la sussistenza di patologie irreversibili – avrebbero dovuto condurre l' a valutare l'adeguatezza di tali giustificazioni, secondo CP_1 il dettato stesso della Circolare n. 127 citata.
L' , al contrario, senza neppure prenderle in considerazione, ha proceduto prima a CP_1 sospendere quindi a revocare la prestazione, con ciò violando non solo i principi fondamentali dell'ordinamento di correttezza e buona fede ma anche gli “inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost.” e dall'art. 38 Cost., che impongono di verificare se il soggetto interessato, già riconosciuto in valido, si sia volontariamente sottratto alla visita di revisione o al contrario non si sia presentato per un qualche impedimento. Il diritto alla prestazione assistenziale infatti nasce dalla legge, in presenza delle condizioni previste e gli atti dell'amministrazione hanno natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento, non di concessione della prestazione stessa.
La presentazione a visita è una condotta obbligatoria a carico dell'interessato, il cui inadempimento conduce alla sospensione e alla perdita della prestazione, a prescindere dalla persistenza o meno delle condizioni previste, ma solo ed esclusivamente se tale condotta non è giustificata.
Nel caso in esame, tenuto conto del fatto che trattasi di soggetto che alla visita del
5.11.2020 è stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che all'epoca dei fatti aveva 91 anni di età ed era affetta da gravi patologie quali “Disturbo cognitivo maggiore dovuto a malattia degenerativa e vascolare con disturbi psicocomportamentali.
Noduli polmonari, bronchiectasie. Esiti di frattura sottotrocanterica femore dx trattata con osteosintesi. Ipertensione arteriosa. Diabete. Attualmente in ADI per ulcera piede destro -
Esame Obiettivo: Paziente in carrozzina, lucida, parzialmente orientata S/T. Ipotrofia muscolare arti inferiori. Ulcera piede dx. Passaggi posturali e Controparte_3 deambulazione assistiti”, tenuto altresì conto che nell'originaria domanda di invalidità aveva indicato di essere “temporaneamente” domiciliata presso la figlia in San Giovanni
Teatino, in cui l'avverbio “temporaneamente” non implica necessariamente un intervallo di tempo quantitativamente predefinito e non esclude un lasso temporale anche prolungato, che a fronte delle giustificazioni tempestivamente rese dall'interessata, sia in data 10 giugno 2022 che sotto le successive date del 12 luglio e del 25 agosto, vi erano ampie ragioni per ritenere che la mancata presentazione a visita era dovuta alla mancata ricezione della convocazione da parte della stessa, non abitando più presso il luogo di residenza in IA Piazza Aldo Moro n. 1 ma essendo ospite della figlia in San
pag. 4/5 Giovanni Teatino, tanto più che presso l'indirizzo di residenza a IA, tutte le comunicazioni da parte di sono state operate o previa giacenza presso l'ufficio CP_1 postale, seguita da ritiro, oppure per compiuta giacenza.
Tutte le predette circostanze avrebbero dovuto imporre all' di tener conto della CP_1 situazione in concreto dell'assistita, in modo da preservare gli interessi della stessa, valutando l'adeguatezza della giustificazione resa dalla medesima e quindi consentendo alla medesima una seconda convocazione, previa comunicazione presso l'indirizzo di San
Giovanni Teatino.
L'istituto in particolare ha omesso di valutare adeguatamente le giustificazioni dell'interessata in ordine alla mancata presentazione a visita e di provvedere ad una seconda convocazione della stessa, con conseguente illegittimità del provvedimento di sospensione e poi di revoca della prestazione e con condanna dell'istituto, in riforma della sentenza impugnata, al ripristino della stessa dalla data di sospensione, salvo eventuale nuova visita di revisione, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato e fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- dichiara illegittimo il provvedimento in data 10 giugno 2022 di revoca della prestazione in godimento a e condanna l' al ripristino della Parte_1 CP_1 stessa dalla data della sospensione, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo
- Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in CP_1
€ 2108 per il primo grado e in € 1.983 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 263/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 dispossta con modalità cartolre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA assistita e difesa dall'Avv. CARABBA ROCCO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e Controparte_1 difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 12/2024 in data 11 gennaio 2024 del
Tribunale di IA in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di IA ha rigettato la domanda con la quale aveva lamentato l'illegittimità del provvedimento Parte_1 di revoca della prestazione di invalidità civile di cui era beneficiaria, per effetto della sua assenza alla visita di revisione.
Il giudice di primo grado, osservato che la convocazione per la visita di revisione, programmata per il 24.05.2022, era stata correttamente comunicata alla ricorrente, con lettera raccomandata inviata presso la residenza della stessa in IA, Piazza Aldo
Moro, n 1 – comunicazione esitata per compiuta giacenza – atteso che il diverso indirizzo di domicilio in S. Giovanni Teatino, via Chieti, n 40 presso la figlia, , era Persona_1 indicato nella originaria domanda amministrativa come temporaneo, con la dicitura Part
“L'indirizzo indicato in questa sezione sarà utilizzato per la visita presso la ”, senza specificare al punto f) un indirizzo diverso da quello di residenza per le comunicazioni, ha rigettato il ricorso.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata e concludendo per sentir “accertare e dichiarare l'errore dell' nell'indirizzare la comunicazione di convocazione a visita di revisione;
CP_1 pertanto, dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di disporre la sospensione e la CP_1 revoca delle prestazioni in godimento;
indi, dichiarare che essa ricorrente ha diritto al ripristino delle prestazioni in godimento come per legge dalla data della sospensione, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore, con decorrenza dall'epoca di maturazione di ciascun rateo arretrato e fino al soddisfo”, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
All'odierna udienza, tenutasi in trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione da parte del primo giudice dell'art. 3 ter del D.L. N. 850/1976 (convertito in L. n. 29/77), dell'art. 3 co. 9 D.L.
173/88 (conv. In L. n. 291/88), dell'art. 80, co. 3 D.L. n. 112/2008 (conv. con modificazioni dalla L.n. 6.8.2008, n. 133) in combinato disposto con la circolare n. CP_1
127 dell'8 luglio 2016 (punto 2.4 lett. B), per cui , ferma la possibilità, da parte degli enti preposti, di verificare la persistenza delle condizioni per il godimento delle prestazioni richieste, la sospensione della prestazione è possibile solo nel caso in cui l'interessato non si presenti a visita medica senza giustificato motivo e, nel caso di specie, la ricorrente, novantenne, ha subito provveduto ad inviare le proprie “giustificazioni”, segnalando l'errore nel recapito della comunicazione di convocazione, in quanto domiciliata presso la figlia e non più abitante presso l'indirizzo di residenza.
Con gli ulteriori motivi di gravame l'appellante ha altresì lamentato la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell' , richiamando gli inderogabili CP_1 doversi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione, trasfusi nella circolare n. CP_1
127/16, che impone all' , prima di revocare la prestazione, di effettuare i necessari CP_1 controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio.
I motivi, strettamente connessi e trattati congiuntamente, sono fondati e meritano accoglimento.
L'art. 80, co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
pag. 2/5 l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede CP_1 alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”. CP_ La circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 stabilisce espressamente, in caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, una serie di adempimenti, in base all'esito della spedizione postale della convocazione.
In particolare:
a) nell'ipotesi in cui sia accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura
Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l' assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell'ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell'Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all'eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli effetti dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'assenza alla visita di revisione.
Sarà, quindi, inviata la lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
Qualora , invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell'Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
b) in caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Nel caso in esame, già in data 10.6.2022, appena 15 giorni dopo la data fissata per la visita di revisione (24 maggio 2022), la ricorrente, tramite il patronato di S. CP_2
Giovanni Teatino, aveva segnalato l'errore nella notifica della comunicazione di convocazione;
reiterando poi la medesima segnalazione anche il 12.7.2022 ed il 25.8.2022, rappresentando in particolare che l'assistita era domiciliata in San Giovanni Teatino, come indicato nella prima domanda amministrativa ed evidenziando la presenza di patologie irreversibili a carico della stessa, con richiesta di fissazione di una nuova visita.
pag. 3/5 Ammesso pure che si ritenga accertato il buon esito della comunicazione postale della convocazione a visita di revisione, comunicazione operata presso l'abitazione di residenza di IA (per compiuta giacenza), non vi è dubbio che la presenza di giustificazioni scritte da parte dell'interessata circa la mancata presentazione a visita – giustificazioni fondate su motivi amministrativi, cioè sulla circostanza che l'invalida aveva continuato ad essere domiciliata presso la figlia in San Giovanni teatino e pertanto non aveva ricevuto la convocazione e su motivi sanitari cioè adducendo la sussistenza di patologie irreversibili – avrebbero dovuto condurre l' a valutare l'adeguatezza di tali giustificazioni, secondo CP_1 il dettato stesso della Circolare n. 127 citata.
L' , al contrario, senza neppure prenderle in considerazione, ha proceduto prima a CP_1 sospendere quindi a revocare la prestazione, con ciò violando non solo i principi fondamentali dell'ordinamento di correttezza e buona fede ma anche gli “inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost.” e dall'art. 38 Cost., che impongono di verificare se il soggetto interessato, già riconosciuto in valido, si sia volontariamente sottratto alla visita di revisione o al contrario non si sia presentato per un qualche impedimento. Il diritto alla prestazione assistenziale infatti nasce dalla legge, in presenza delle condizioni previste e gli atti dell'amministrazione hanno natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento, non di concessione della prestazione stessa.
La presentazione a visita è una condotta obbligatoria a carico dell'interessato, il cui inadempimento conduce alla sospensione e alla perdita della prestazione, a prescindere dalla persistenza o meno delle condizioni previste, ma solo ed esclusivamente se tale condotta non è giustificata.
Nel caso in esame, tenuto conto del fatto che trattasi di soggetto che alla visita del
5.11.2020 è stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che all'epoca dei fatti aveva 91 anni di età ed era affetta da gravi patologie quali “Disturbo cognitivo maggiore dovuto a malattia degenerativa e vascolare con disturbi psicocomportamentali.
Noduli polmonari, bronchiectasie. Esiti di frattura sottotrocanterica femore dx trattata con osteosintesi. Ipertensione arteriosa. Diabete. Attualmente in ADI per ulcera piede destro -
Esame Obiettivo: Paziente in carrozzina, lucida, parzialmente orientata S/T. Ipotrofia muscolare arti inferiori. Ulcera piede dx. Passaggi posturali e Controparte_3 deambulazione assistiti”, tenuto altresì conto che nell'originaria domanda di invalidità aveva indicato di essere “temporaneamente” domiciliata presso la figlia in San Giovanni
Teatino, in cui l'avverbio “temporaneamente” non implica necessariamente un intervallo di tempo quantitativamente predefinito e non esclude un lasso temporale anche prolungato, che a fronte delle giustificazioni tempestivamente rese dall'interessata, sia in data 10 giugno 2022 che sotto le successive date del 12 luglio e del 25 agosto, vi erano ampie ragioni per ritenere che la mancata presentazione a visita era dovuta alla mancata ricezione della convocazione da parte della stessa, non abitando più presso il luogo di residenza in IA Piazza Aldo Moro n. 1 ma essendo ospite della figlia in San
pag. 4/5 Giovanni Teatino, tanto più che presso l'indirizzo di residenza a IA, tutte le comunicazioni da parte di sono state operate o previa giacenza presso l'ufficio CP_1 postale, seguita da ritiro, oppure per compiuta giacenza.
Tutte le predette circostanze avrebbero dovuto imporre all' di tener conto della CP_1 situazione in concreto dell'assistita, in modo da preservare gli interessi della stessa, valutando l'adeguatezza della giustificazione resa dalla medesima e quindi consentendo alla medesima una seconda convocazione, previa comunicazione presso l'indirizzo di San
Giovanni Teatino.
L'istituto in particolare ha omesso di valutare adeguatamente le giustificazioni dell'interessata in ordine alla mancata presentazione a visita e di provvedere ad una seconda convocazione della stessa, con conseguente illegittimità del provvedimento di sospensione e poi di revoca della prestazione e con condanna dell'istituto, in riforma della sentenza impugnata, al ripristino della stessa dalla data di sospensione, salvo eventuale nuova visita di revisione, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato e fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- dichiara illegittimo il provvedimento in data 10 giugno 2022 di revoca della prestazione in godimento a e condanna l' al ripristino della Parte_1 CP_1 stessa dalla data della sospensione, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo
- Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in CP_1
€ 2108 per il primo grado e in € 1.983 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5