Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di ruolo generale 1560/2024, avente per oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] C.F._1
Plaine du Nord (Haiti) e residente Barzio (LC), via Provinciale n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO ALBANESE, ricorrente;
e da
(c.f. ), nato il [...], a [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MARTA FARINA resistente i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
[…] che l'Ill.mo Tribunale di Lecco Voglia dichiarare, ex art. 4 comma 12 della Legge n. 898/70, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Barzio (LC) in data 20 ottobre 2012, trascritto nei pagina 1 di 9
CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto.
2. Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente, Per_1 Per_2
anche ai fini anagrafici e previdenziali, presso la madre, che continuerà ad abitare con gli stessi nell'immobile di Barzio, Via Provinciale n.9.
3. Tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative ai figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle loro aspirazioni, attitudini, desideri. Mentre le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere ciascun genitore quando i figli si trovino presso lo stesso.
4. A) Quanto al diritto/dovere di visita il padre vedrà e terrà con sé i figli e secondo Per_1 Per_2
le seguenti modalità:
- due fine settimana alternati, dalle ore 13.00 del sabato, dall'uscita della scuola, fino alle ore 22.30 della domenica, quando provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione materna ad eccezione del sabato nel quale il sig. sarà occupato con il turno lavorativo pomeridiano. Tale evento verrà Pt_2 comunicato per tempo alla sig.ra e in quell'occasione il sig. terrà con sé i figli dalle ore Pt_1 Pt_2
19,30 del sabato, prelevandoli presso l'abitazione materna, sino alle ore 22.30 della domenica, quando provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- a discrezione del padre e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 22.30; ferma la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente ogniqualvolta le esigenze lavorative e non degli stessi dovessero richiederla.
Sia in occasione dei fine settimana che del giorno infrasettimanale il padre prenderà in consegna e o presso i rispettivi istituti scolastici o presso l'abitazione della madre, dove poi Per_1 Per_2
li riaccompagnerà.
B) Durante le vacanze estive i minori potranno trascorreranno con il padre 2 o 3 settimane di vacanza, idem con la madre, anche consecutivi, previo accordo tra i genitori e con congruo anticipo, in ogni caso entro il 30/06.
C) Durante le festività Natalizie, i figli staranno ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore (anno 2024 madre) e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (anno 2024 padre), così che il giorno di Natale possa essere trascorso con ciascun genitore in via alternata di anno in anno. Le
pagina 2 di 9 festività pasquali verranno divise dai genitori nella misura del 50% ed il giorno di Pasqua verrà trascorso dai figli con ciascun genitore ad anni alterni (anno 2025 con la madre).
D) Le festività religiose (in via esemplificativa e non esaustiva: Ognissanti, ) e civili (in via Per_3
esemplificativa e non esaustiva: 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno), saranno trascorse dai figli in via alternata di anno in anno con i genitori, da concordare di volta in volta con almeno 2 settimane di anticipo, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e dei minori. Il sig. si impegna a Pt_2
comunicare per tempo gli impegni lavorativi che dovessero essere fissati nelle festività civili (ponti non concessi) compatibilmente, però, con le tempistiche di comunicazione a sua volta effettuate dalla ditta nei confronti dei dipendenti.
Si precisa che in tutti i periodi di vacanza dei figli di cui alle lettere precedenti B, C, D rimarrà fermo in capo al IG. l'obbligo di corresponsione in favore della IG.ra dell'assegno di Pt_2 Pt_1
mantenimento ordinario dei figli ed il relativo importo di cui al successivo punto 5.
5. Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario dei figli e l'importo mensile di €505,50 complessivi (€252,75 per Per_1 Per_2
ciascuno) in via anticipata, per dodici mensilità ed entro il giorno 15 di ogni mese da versarsi a mezzo bonifico bancario. Detto contributo verrà adeguato annualmente come per legge secondo gli indici
ISTAT.
Nei mesi nei quali il figlio svolgerà i tirocini formativi scolastici presso la ditta Fontana Per_1
Group di Calolziocorte e solo in tale evenienza, come già accaduto in passato, il ragazzo vivrà con il padre e sarà mantenuto direttamente dallo stesso. Per tali mensilità e solo per esse, i coniugi si accordano sin da ora che il contributo al mantenimento ordinario di (€252,75), versato dal Per_1
padre alla madre, verrà ridotto in misura proporzionale alle settimane in cui il figlio starà dal padre.
Si specifica che ha vissuto con il padre nel periodo dal 20.01.2025 al 21.02.2025 e, Per_1
esclusivamente per tale periodo, i coniugi concordano che nulla verrà versato dal sig. alla sig.ra Pt_2
, in considerazione dell'avvenuto mantenimento diretto. Pt_1
6. La IG.ra avrà diritto a percepire integralmente (100%) l'assegno unico universale per la Pt_1 prole erogato dall'Inps direttamente o a mezzo del datore di lavoro ovvero ogni altro contributo similare erogato, a seguito di eventuali modifiche normative, senza alcun animo di rimborso da parte del IG.
. Pt_2
7. Disporre che le spese straordinarie extra-assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo in uso presso Codesto
Tribunale, di seguito ritrascritto:
pagina 3 di 9 Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, o in mancanza baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 4 di 9 Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed autovettura).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
9) L'eventuale rimborso delle rispettive quote di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dovrà avvenire mediante bonifico bancario.
10) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di arretrati la somma di € 474,75 (pari Parte_2 Pt_1
a euro 105,50 per le mensilità decorrenti da ottobre 2024 sino a gennaio 2025, oltre €. 52,75 per il mese di febbraio 2025 – 5 mesi) che verrà corrisposta in due rate nei mesi di luglio e ottobre 2025 o comunque nei due diversi mesi, che verranno comunicati tempestivamente, nei quali il sig. percepirà il premio Pt_2
produzione.
11) Il sig. verserà alla IG.ra gli arretrati delle spese straordinarie - oggi Parte_2 Pt_1
ancora non versate e che ammontano a euro 265,00 (già comunicate le seguenti spese: abbonamento dello scuolabus di Karol pari a euro 125, libri testo di pari a euro 65, centro estivo di pari CP_1 CP_1
a euro 75) - in rate mensili di 50,00 € ciascuna sino ad esaurimento, a decorrere dal mese di marzo
2025, con l'eccezione del mese di luglio 2025 nel quale verrà rimborsata la metà della somma di cui al punto 9.
12)Rispettati gli accordi di cui al presente atto, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica tra loro sussistente, per qualsivoglia ragione, titolo o causa, dedotta o deducibile in relazione al loro rapporto matrimoniale e di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra.
pagina 5 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 20.10.2012 nel Comune Parte_2
di Barzio, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2012. Dalla loro unione sono nati i figli (a Lecco, Persona_4
l'8.7.2012) e (a Lecco, l'11.7.2007). Persona_5
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, , premesso Parte_1
di essersi separata consensualmente dal marito, come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 20.3.2023, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il disporsi dell'affidamento condiviso dei due figli, con collocamento presso la propria abitazione, nonché la regolamentazione in punto di aspetti economici e di mantenimento, conformemente a quanto convenuto in sede di separazione.
Parte ricorrente deduce che il sig. , non tenendo in considerazione la sua Pt_2
complicata situazione di malessere psico-fisico, dovuta all'insorgere di una grave malattia, decideva del tutto autonomamente di non ottemperare alle condizioni di separazione, riducendo il contributo al mantenimento dei figli, da € 600,00 ad € 500,00, pur non corrispondendo, come convenuto, il 100% dell'assegno unico e nonostante le richieste della moglie e le evidenti difficoltà di quest'ultima nel reperire la documentazione necessaria all'elaborazione dell'ISEE. Decisione che, come riferito dalla sig.ra , ha reso ancora più gravosa una situazione economica già precaria, Pt_1
svolgendo essa attività nel settore della ristorazione, con contratto a chiamata, che la costringe a richiedere costante aiuto alla propria famiglia.
Con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, la ricorrente riferisce che il sig. non rispetta gli accordi della separazione, incontrando i minori solo due Pt_2
fine settimana al mese (in luogo dei tre concordati e delle visite infrasettimanali), ed aggravando in tal modo la già difficile situazione economica, dovendo essa assumersi l'onere di provvedere a tutte le necessità dei minori.
pagina 6 di 9 Con comparsa di costituzione depositata in data 20.1.2025, il sig. ha contestato Pt_2
tutto quanto esposto da controparte chiedendo anch'egli la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con una regolamentazione in punto di affidamento, diritto di visita e mantenimento, solo in parte, differente rispetto a quella prospettata da parte ricorrente
(specificatamente ha chiesto l'affidamento congiunto dei due figli con collocamento presso la madre, il calendario di visita pressoché standard nonché un contributo al mantenimento dei due figli pari a complessivi € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso questo
Tribunale).
In particolare, il resistente, premesso di avere mantenuto rapporti frequenti e costanti con i figli (compatibilmente con i propri turni di lavoro e nel rispetto delle condizioni di separazione), ha confermato che, a seguito dell'omessa presentazione, da parte della resistente, della domanda di percezione dell'assegno unico universale e vista la contrazione economica dallo stesso subita a seguito della separazione, ha ridotto ad €
500,00, di comune accordo con la moglie, il contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico.
All'udienza del 12.3.2025, dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, il
Giudice relatore ha fissato il termine del 19.3.2025 per il deposito di note ex art.127 ter cpc, per il deposito di conclusioni congiunte.
2. Accordo raggiunto tra le parti. Con distinte note depositate il 18.3.2025,
[...]
e , dato atto del raggiungimento di un Parte_1 Parte_2
accordo, hanno regolato gli aspetti riguardanti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il mantenimento dei due figli.
Le parti hanno quindi previsto l'affidamento condiviso dei minori e il loro collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Inoltre, hanno concordato che le frequentazioni tra padre e figli avvengano secondo un calendario che tenga conto degli impegni lavorativi pagina 7 di 9 del resistente e che preveda fine settimana alternati ed un giorno infrasettimanale, oltre due o tre settimane durante le vacanze estive e l'alternanza delle festività religiose.
Altresì hanno definito un contributo al mantenimento della prole a carico del resistente in ragione di complessivi euro 505,50 mensili (252,75 per ciascun figlio), che lo stesso dovrà versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento delle Pt_1
spese straordinarie definite dal Protocollo adottato nella prassi di questo Tribunale in ragione del 50% ciascuno.
Infine, le parti hanno concordato che sia la ricorrente a beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico per i figli.
3. Domanda sullo status ed idoneità delle condizioni previste dalle parti. È certo che le parti si sono separate a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Lecco emesso in data 20.3.2023 e che, da quel momento, le stesse non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio civile e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Con riguardo alle condizioni relative ai minori e quanto Per_1 Per_2
previsto appare rispondente agli interessi morali e materiali degli stessi, prevedendo le parti l'affidamento condiviso e un contributo al mantenimento congruo in relazione alle loro effettive disponibilità reddituali, come prospettate e documentate nel corso del giudizio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_2
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, in data 20.10.2012, in Barzio, trascritto al n. 2, parte I, dell'anno Parte_2
2012 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARZIO (LC) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
COMPENSA
le spese di lite tra le parti;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 10.6.2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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