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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5026/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5026 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Laura Corsaro in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Tommaso Tundo in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 17/07/2025):
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2 lett.b) della
Legge n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Scandicci il 23.9.2017 tra il sig. e la sig.ra e trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Scandicci al n. 53, parte 2, serie A, anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, tenendo conto delle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) Le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali convengono di far rientrare nelle condizioni della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio il trasferimento della quota di comproprietà della casa coniugale a scioglimento della comunione ordinaria tra loro sul detto immobile, acquistato con atto di compravendita ai rogiti Notaio in data 4 maggio 2015. Persona_1
Il trasferimento immobiliare, che è funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sarà perfezionato con rogito notarile.
2) Solo in un'ottica di più ampia sistemazione transattiva bonaria di tutti i rapporti patrimoniali tra coniugi, il sig. vende e trasferisce, alla Sig. la Parte_1 CP_1 sua quota di comproprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Firenze, Via Pisana n.
519, Piano T-1, identificata al Catasto di Firenze al Foglio 87 particella 35, sub 500,
Classamento Zona 3 Cat.A/4 classe 04 consistenza 5,5 vani, rendita Euro: 511,29, al prezzo concordato nella somma di € 77.000,00 (settantasettemila), ma inferiore al valore attuale di mercato dello stesso. La cessione della quota è subordinata alla condizione che sia accollata alla stessa acquirente, sig.ra la quota di 1/2 della sorte CP_1 residua del mutuo ipotecario Credite Agricole Italia spa ai patti, condizioni e modalità di cui all'atto di surroga ai rogiti Notaio del 13.11.2019, e che il Sig. Persona_2 sia liberato da ogni e qualsiasi obbligazione e responsabilità scaturente Parte_1 in capo allo stesso dal citato rapporto di mutuo.
La sig.ra accetta e acquista la quota di ½ della casa coniugale sita in CP_1
Firenze Via Pisana n. 519, come sopra identificata, alla somma concordata di €
77.000,00 (settantasettemila) e con accollo liberatorio della residua parte del suindicato mutuo. L'atto di trasferimento verrà perfezionato entro e non oltre il 31.10.2025 davanti al Notaio, che da lei verrà indicato entro il 30.9.2025.
2 La compravendita si intende comprensiva di tutti i beni mobili presenti nell'appartamento ovvero mobilio elettrodomestici e suppellettili, escluso quanto di proprietà del come già concordato tra le parti. Pt_1
La sig.ra a decorrere dalla rata del mese di agosto 2025, si obbliga CP_1 comunque a pagare la quota di mutuo attualmente spettante al Sig. e ad Parte_1 accollarsi integralmente il residuo debito derivante dal medesimo mutuo con il rogito notarile, obbligandosi altresì a liberare il Sig. da ogni obbligazione nei Parte_1 confronti dell'istituto mutuante entro e non oltre sei mesi dalla stipula dell'atto di compravendita. In caso di inadempimento a tali obblighi la sig.ra sarà tenuta a CP_1 risarcire interamente il danno al sig. Pt_1
3) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e dichiarano di rinunciare ad ogni vicendevole pretesa di assegno divorzile.
4) Il figlio è affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 principale dello stesso presso la madre, alla quale rimane assegnata in godimento la casa familiare, sita come detto in Firenze, Via Pisana n. 519, con tutti gli arredi che la compongono fino alla compravendita di cui al precedente punto n.2.
5) Nell'interesse del minore e delle sue abitudini di vita i coniugi agevoleranno la frequentazione di con le rispettive famiglie di origine. Per_3
6) Ferma restando la più ampia disponibilità tra i genitori nel favorire i loro incontri, e salvo diversi accordi tra gli stessi, il padre terrà con sé : Per_3
a. un fine settimana ogni due, dal venerdì alle 16.00 sino a domenica alle 19,00, avendo cura di andarlo a prendere e di riportarlo a casa della madre;
b. nella settimana in cui trascorrerà il week-end con il padre, il minore starà con Per_3 quest'ultimo anche dalle 16,00 del martedì sino alle 9,00 del mercoledì, avendo cura -il padre- di andarlo a prendere a scuola e di riportarlo -a scuola- la mattina successiva;
c. nella settimana, invece, in cui trascorrerà il week-end con la madre, il minore Per_3 starà col padre dalle 16.00 del mercoledì alle 9,00 del venerdì, avendo cura – quest'ultimo - di andarlo a prendere a scuola e di riportarlo -a scuola- la mattina successiva;
d. durante le vacanze estive/scolastiche trascorrerà con ciascun genitore almeno Per_3
14 giorni (anche non consecutivi), avendo cura le parti di concordare tra di loro il periodo prescelto entro il 30 aprile di ogni anno;
3 e. durante le vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore 5 giorni (anche Per_3 non consecutivi). Ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore il Natale, il
Capodanno o la Befana;
f. trascorrerà con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, con la Per_3 precisazione che i tre giorni comprensivi della festività pasquale spetteranno al genitore che non avrà tenuto con sé il figlio per la festività del Natale;
g. saranno altresì trascorse ad anni alterni tutte le altre festività;
h. resta, comunque, inteso che i genitori si impegnano a concordare eventuali variazioni a quanto sopra in relazione agli impegni di entrambi, nonché agli impegni anche extrascolastici del figlio;
nell'ipotesi di viaggi o vacanze, sia in Italia che all'estero, ciascun genitore dovrà assicurare all'altro la reperibilità del figlio con tempestiva indicazione del luogo di trasferta. Restano comunque salvi accordi diversi tra i genitori, volti al fine di mantenere la continuità genitoriale.
7) il padre corrisponderà alla madre, in forma anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio . Per_3
Detto contributo sarà versato a mezzo bonifico bancario sul noto c.c. intestato alla Sig.ra e l'importo di € 500,00, sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat dalla CP_1 data di compravendita dell'immobile. L'assegno unico universale per il figlio verrà percepito integralmente (ovvero al 100%) dalla signora CP_1
9) Le spese straordinarie da sostenere per il figlio saranno suddivise tra i genitori secondo le seguenti proporzioni: quanto al Sig. nella misura del 60% e, Pt_1 quanto alla Sig.ra nella misura del residuo 40%. Per quanto concerne CP_1
l'elencazione delle spese straordinarie, le modalità di decisione e quelle di rimborso delle stesse, le parti faranno riferimento alle c.d. “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare”, predisposte dal
CNF in data 29.11.2017. Rispetto alle citate Linee Guida le parti dichiarano di voler espressamente derogare con riguardo alle spese di baby sitting, che pertanto faranno integralmente carico al genitore che usufruirà di detto servizio nei tempi di permanenza del minore presso il genitore secondo il calendario concordato.
9) I signori e danno atto di aver così definito ogni Parte_1 CP_1 reciproca pendenza economica e per l'effetto dichiarano che con l'integrale esecuzione 4 degli accordi di cui alle condizioni suindicate non avranno null'altro da pretendere e domandare o avere l'uno nei confronti dell'altra.
10) Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti e i legali rinunciano alla solidarietà professionale ai sensi della L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è CP_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, in data 21/02/2024 le parti sono addivenute ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita.
5 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(16/04/2025), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore , nato il [...], il quale continuerà a vivere con la madre, Per_3 mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SCANDICCI
(FI) in data 23/09/2017 da , n. a FIRENZE (FI) il 25/10/1986, e Parte_1
, n. a MASSA (MS) il 19/10/1987, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di SCANDICCI (FI) al n. 53, parte 2, serie A, anno 2017;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5026 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Laura Corsaro in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Tommaso Tundo in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 17/07/2025):
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2 lett.b) della
Legge n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Scandicci il 23.9.2017 tra il sig. e la sig.ra e trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Scandicci al n. 53, parte 2, serie A, anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, tenendo conto delle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) Le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali convengono di far rientrare nelle condizioni della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio il trasferimento della quota di comproprietà della casa coniugale a scioglimento della comunione ordinaria tra loro sul detto immobile, acquistato con atto di compravendita ai rogiti Notaio in data 4 maggio 2015. Persona_1
Il trasferimento immobiliare, che è funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sarà perfezionato con rogito notarile.
2) Solo in un'ottica di più ampia sistemazione transattiva bonaria di tutti i rapporti patrimoniali tra coniugi, il sig. vende e trasferisce, alla Sig. la Parte_1 CP_1 sua quota di comproprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Firenze, Via Pisana n.
519, Piano T-1, identificata al Catasto di Firenze al Foglio 87 particella 35, sub 500,
Classamento Zona 3 Cat.A/4 classe 04 consistenza 5,5 vani, rendita Euro: 511,29, al prezzo concordato nella somma di € 77.000,00 (settantasettemila), ma inferiore al valore attuale di mercato dello stesso. La cessione della quota è subordinata alla condizione che sia accollata alla stessa acquirente, sig.ra la quota di 1/2 della sorte CP_1 residua del mutuo ipotecario Credite Agricole Italia spa ai patti, condizioni e modalità di cui all'atto di surroga ai rogiti Notaio del 13.11.2019, e che il Sig. Persona_2 sia liberato da ogni e qualsiasi obbligazione e responsabilità scaturente Parte_1 in capo allo stesso dal citato rapporto di mutuo.
La sig.ra accetta e acquista la quota di ½ della casa coniugale sita in CP_1
Firenze Via Pisana n. 519, come sopra identificata, alla somma concordata di €
77.000,00 (settantasettemila) e con accollo liberatorio della residua parte del suindicato mutuo. L'atto di trasferimento verrà perfezionato entro e non oltre il 31.10.2025 davanti al Notaio, che da lei verrà indicato entro il 30.9.2025.
2 La compravendita si intende comprensiva di tutti i beni mobili presenti nell'appartamento ovvero mobilio elettrodomestici e suppellettili, escluso quanto di proprietà del come già concordato tra le parti. Pt_1
La sig.ra a decorrere dalla rata del mese di agosto 2025, si obbliga CP_1 comunque a pagare la quota di mutuo attualmente spettante al Sig. e ad Parte_1 accollarsi integralmente il residuo debito derivante dal medesimo mutuo con il rogito notarile, obbligandosi altresì a liberare il Sig. da ogni obbligazione nei Parte_1 confronti dell'istituto mutuante entro e non oltre sei mesi dalla stipula dell'atto di compravendita. In caso di inadempimento a tali obblighi la sig.ra sarà tenuta a CP_1 risarcire interamente il danno al sig. Pt_1
3) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e dichiarano di rinunciare ad ogni vicendevole pretesa di assegno divorzile.
4) Il figlio è affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 principale dello stesso presso la madre, alla quale rimane assegnata in godimento la casa familiare, sita come detto in Firenze, Via Pisana n. 519, con tutti gli arredi che la compongono fino alla compravendita di cui al precedente punto n.2.
5) Nell'interesse del minore e delle sue abitudini di vita i coniugi agevoleranno la frequentazione di con le rispettive famiglie di origine. Per_3
6) Ferma restando la più ampia disponibilità tra i genitori nel favorire i loro incontri, e salvo diversi accordi tra gli stessi, il padre terrà con sé : Per_3
a. un fine settimana ogni due, dal venerdì alle 16.00 sino a domenica alle 19,00, avendo cura di andarlo a prendere e di riportarlo a casa della madre;
b. nella settimana in cui trascorrerà il week-end con il padre, il minore starà con Per_3 quest'ultimo anche dalle 16,00 del martedì sino alle 9,00 del mercoledì, avendo cura -il padre- di andarlo a prendere a scuola e di riportarlo -a scuola- la mattina successiva;
c. nella settimana, invece, in cui trascorrerà il week-end con la madre, il minore Per_3 starà col padre dalle 16.00 del mercoledì alle 9,00 del venerdì, avendo cura – quest'ultimo - di andarlo a prendere a scuola e di riportarlo -a scuola- la mattina successiva;
d. durante le vacanze estive/scolastiche trascorrerà con ciascun genitore almeno Per_3
14 giorni (anche non consecutivi), avendo cura le parti di concordare tra di loro il periodo prescelto entro il 30 aprile di ogni anno;
3 e. durante le vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore 5 giorni (anche Per_3 non consecutivi). Ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore il Natale, il
Capodanno o la Befana;
f. trascorrerà con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, con la Per_3 precisazione che i tre giorni comprensivi della festività pasquale spetteranno al genitore che non avrà tenuto con sé il figlio per la festività del Natale;
g. saranno altresì trascorse ad anni alterni tutte le altre festività;
h. resta, comunque, inteso che i genitori si impegnano a concordare eventuali variazioni a quanto sopra in relazione agli impegni di entrambi, nonché agli impegni anche extrascolastici del figlio;
nell'ipotesi di viaggi o vacanze, sia in Italia che all'estero, ciascun genitore dovrà assicurare all'altro la reperibilità del figlio con tempestiva indicazione del luogo di trasferta. Restano comunque salvi accordi diversi tra i genitori, volti al fine di mantenere la continuità genitoriale.
7) il padre corrisponderà alla madre, in forma anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio . Per_3
Detto contributo sarà versato a mezzo bonifico bancario sul noto c.c. intestato alla Sig.ra e l'importo di € 500,00, sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat dalla CP_1 data di compravendita dell'immobile. L'assegno unico universale per il figlio verrà percepito integralmente (ovvero al 100%) dalla signora CP_1
9) Le spese straordinarie da sostenere per il figlio saranno suddivise tra i genitori secondo le seguenti proporzioni: quanto al Sig. nella misura del 60% e, Pt_1 quanto alla Sig.ra nella misura del residuo 40%. Per quanto concerne CP_1
l'elencazione delle spese straordinarie, le modalità di decisione e quelle di rimborso delle stesse, le parti faranno riferimento alle c.d. “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare”, predisposte dal
CNF in data 29.11.2017. Rispetto alle citate Linee Guida le parti dichiarano di voler espressamente derogare con riguardo alle spese di baby sitting, che pertanto faranno integralmente carico al genitore che usufruirà di detto servizio nei tempi di permanenza del minore presso il genitore secondo il calendario concordato.
9) I signori e danno atto di aver così definito ogni Parte_1 CP_1 reciproca pendenza economica e per l'effetto dichiarano che con l'integrale esecuzione 4 degli accordi di cui alle condizioni suindicate non avranno null'altro da pretendere e domandare o avere l'uno nei confronti dell'altra.
10) Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti e i legali rinunciano alla solidarietà professionale ai sensi della L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è CP_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, in data 21/02/2024 le parti sono addivenute ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita.
5 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(16/04/2025), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore , nato il [...], il quale continuerà a vivere con la madre, Per_3 mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SCANDICCI
(FI) in data 23/09/2017 da , n. a FIRENZE (FI) il 25/10/1986, e Parte_1
, n. a MASSA (MS) il 19/10/1987, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di SCANDICCI (FI) al n. 53, parte 2, serie A, anno 2017;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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