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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
RA SE, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6191/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038021807801 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038021807801 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038021807802 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038021807802 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IO e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_1 e Nominativo_1 hanno impugnato le cartelle di pagamento di cui in epigrafe, loro rispettivamente notificate in data 12.5.25, nella qualità di soci illimitatamente responsabili della
Società_1 s.n.c., relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anni 2011-2012. Hanno evidenziato che nei confronti di essa società era stata notificata cartella relativa alla medesima pretesa, impugnata in giudizio, definito in prime cure, con sentenza n. 411/25, di questa Corte, sfavorevole alla società ed impugnata dalla medesima dinanzi alla Corte di II grado (n. 2684/25 RGA).
Hanno eccepito il difetto di motivazione e di prova della pretesa, nonché la prescrizione/decadenza della medesima, non essendo stati notificati atti interruttivi ad essi soci. L'ATO ME 1 s.p.a. – pur avendo formulato istanza di visibilità al fascicolo - è rimasta contumace, al pari dell'ADER.
Alla udienza odierna, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A fronte della contumacia degli uffici convenuti, restano prive di smentita le doglianze dei contribuenti. Difatti, il fondamento della pretesa è rimasto del tutto indimostrato: soltanto producendo gli atti sottesi all'iscrizione a ruolo, ossia la “intimazione di pagamento” (recte, un atto atipico di messa in mora) richiamata nelle cartelle, con le relative, sottostanti fatture, l'ATO – attore in senso sostanziale - avrebbe potuto assolvere l'onere della prova del suddetto fondamento del credito tributario vantato.
Inoltre, non soccorre in atti alcuna documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza.
Né la circostanza – riferita dagli stessi ricorrenti – dell'emissione di una cartella a carico della società per la medesima pretesa, impugnata in un giudizio, definito in primo grado con esito favorevole all'ATO, può determinare un diverso esito del presente giudizio. Indipendentemente dalla circostanza del mancato passaggio in giudicato di tale pronuncia, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 1306 co. I c.c., la sentenza sfavorevole ad uno dei condebitori non ha effetto contro gli altri coobbligati.
Inoltre, se è vero che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione notificati ad uno dei coobbligati spiegano tale effetto anche nei confronti degli altri, è pur vero che, nella specie, non essendo stati versati al fascicolo tali atti, non può in alcun modo valutarsene l'efficacia interruttiva, ai fini della presente decisione.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente ai valori minimi e non applicato l'aumento facoltativo ex art. 4 co. 8 D.M. 55/14 (aggiornati con D.M. 147/22), atteso il modestissimo impegno difensivo richiesto dalla controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto,
l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza
n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.064,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore
AN AG
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
RA SE, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6191/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038021807801 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038021807801 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038021807802 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038021807802 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IO e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_1 e Nominativo_1 hanno impugnato le cartelle di pagamento di cui in epigrafe, loro rispettivamente notificate in data 12.5.25, nella qualità di soci illimitatamente responsabili della
Società_1 s.n.c., relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anni 2011-2012. Hanno evidenziato che nei confronti di essa società era stata notificata cartella relativa alla medesima pretesa, impugnata in giudizio, definito in prime cure, con sentenza n. 411/25, di questa Corte, sfavorevole alla società ed impugnata dalla medesima dinanzi alla Corte di II grado (n. 2684/25 RGA).
Hanno eccepito il difetto di motivazione e di prova della pretesa, nonché la prescrizione/decadenza della medesima, non essendo stati notificati atti interruttivi ad essi soci. L'ATO ME 1 s.p.a. – pur avendo formulato istanza di visibilità al fascicolo - è rimasta contumace, al pari dell'ADER.
Alla udienza odierna, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A fronte della contumacia degli uffici convenuti, restano prive di smentita le doglianze dei contribuenti. Difatti, il fondamento della pretesa è rimasto del tutto indimostrato: soltanto producendo gli atti sottesi all'iscrizione a ruolo, ossia la “intimazione di pagamento” (recte, un atto atipico di messa in mora) richiamata nelle cartelle, con le relative, sottostanti fatture, l'ATO – attore in senso sostanziale - avrebbe potuto assolvere l'onere della prova del suddetto fondamento del credito tributario vantato.
Inoltre, non soccorre in atti alcuna documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza.
Né la circostanza – riferita dagli stessi ricorrenti – dell'emissione di una cartella a carico della società per la medesima pretesa, impugnata in un giudizio, definito in primo grado con esito favorevole all'ATO, può determinare un diverso esito del presente giudizio. Indipendentemente dalla circostanza del mancato passaggio in giudicato di tale pronuncia, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 1306 co. I c.c., la sentenza sfavorevole ad uno dei condebitori non ha effetto contro gli altri coobbligati.
Inoltre, se è vero che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione notificati ad uno dei coobbligati spiegano tale effetto anche nei confronti degli altri, è pur vero che, nella specie, non essendo stati versati al fascicolo tali atti, non può in alcun modo valutarsene l'efficacia interruttiva, ai fini della presente decisione.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente ai valori minimi e non applicato l'aumento facoltativo ex art. 4 co. 8 D.M. 55/14 (aggiornati con D.M. 147/22), atteso il modestissimo impegno difensivo richiesto dalla controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto,
l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza
n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.064,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore
AN AG