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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1346/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10/7/2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorenzo Trombella e dall'Avv. Chiara Giannelli, presso il cui studio sito in
Pisa (PI), al Lungarno G. Galilei n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti FUNARI ALESSANDRO e Katya P.IVA_1
Lea Napoletano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.8.2024, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza
– ingiunzione n. OI-002076587, notificata in data 3/07/2024.
2. Con memoria depositata in data 4.7.2025 si è costituita la parte resistente, la quale ha evidenziato come “In relazione all'oggetto del ricorso in epigrafe, si fa presente che
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002076587 (doc. 4), impugnata dal sig. Parte_1 con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stata annullata dalla Sede di CP_1
Pisa, essendo stata verificata dall'Ufficio competente l'insufficienza dei presupposti per
l'emissione della predetta ordinanza-ingiunzione. Conseguentemente, è stata emessa nei confronti dell'odierno ricorrente l'ordinanza di archiviazione n. OA-000017949,
Pag. 1 di 2 che si produce (doc. 4), la quale per l'appunto ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio, che a suo tempo aveva dato luogo all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione sopra menzionata.”.
3. L'avvenuta archiviazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, come evidenziato dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà in considerazione dell'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato. Per l'altra metà, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. cit., dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare. Con esclusione della fase istruttoria, perché non svoltasi.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 1.348,50, per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1346/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10/7/2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorenzo Trombella e dall'Avv. Chiara Giannelli, presso il cui studio sito in
Pisa (PI), al Lungarno G. Galilei n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti FUNARI ALESSANDRO e Katya P.IVA_1
Lea Napoletano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.8.2024, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza
– ingiunzione n. OI-002076587, notificata in data 3/07/2024.
2. Con memoria depositata in data 4.7.2025 si è costituita la parte resistente, la quale ha evidenziato come “In relazione all'oggetto del ricorso in epigrafe, si fa presente che
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002076587 (doc. 4), impugnata dal sig. Parte_1 con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stata annullata dalla Sede di CP_1
Pisa, essendo stata verificata dall'Ufficio competente l'insufficienza dei presupposti per
l'emissione della predetta ordinanza-ingiunzione. Conseguentemente, è stata emessa nei confronti dell'odierno ricorrente l'ordinanza di archiviazione n. OA-000017949,
Pag. 1 di 2 che si produce (doc. 4), la quale per l'appunto ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio, che a suo tempo aveva dato luogo all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione sopra menzionata.”.
3. L'avvenuta archiviazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, come evidenziato dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà in considerazione dell'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato. Per l'altra metà, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. cit., dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare. Con esclusione della fase istruttoria, perché non svoltasi.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 1.348,50, per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 2 di 2