Art. 4.
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente, del Consiglio dei Ministri.
Il comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, da lui delegato, ed e' composto da:
1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;
4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;
7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici.
Qualora se ne presenti la necessita', il Presidente ha facolta' di far partecipare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche.
Il comitato puo' eleggere nel proprio seno dei sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati.
Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 . ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 ha disposto (con l'art. 28) che "il comitato istituito dall' art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010 , e' cosi' composto:
due funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di bibliografia;
quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro e del commercio con l'estero;
dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno per ciascuna categoria, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e delle industrie grafiche.
Il comitato e' presieduto dal Ministro o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato.
La segreteria del comitato e' affidata a un funzionario del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione".
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente, del Consiglio dei Ministri.
Il comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, da lui delegato, ed e' composto da:
1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;
4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;
7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici.
Qualora se ne presenti la necessita', il Presidente ha facolta' di far partecipare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche.
Il comitato puo' eleggere nel proprio seno dei sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati.
Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 . ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 ha disposto (con l'art. 28) che "il comitato istituito dall' art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010 , e' cosi' composto:
due funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di bibliografia;
quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro e del commercio con l'estero;
dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno per ciascuna categoria, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e delle industrie grafiche.
Il comitato e' presieduto dal Ministro o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato.
La segreteria del comitato e' affidata a un funzionario del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione".