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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3440/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCETTA Parte_1 C.F._1
SANNINO, elettivamente domiciliato in VIA FEBO BORROMEO, 19 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIER PAOLO PICCIOLINI, elettivamente C.F._5 domiciliati in presso il difensore appellati pagina 1 di 13 avente ad oggetto: contratti.
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 9087/2023 - RG n.
25241/2021 - Repert. n. 9526/2023 del 15/11/2023 emessa dal Tribunale di Milano e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: Nel merito, in via principale: riformare l'impugnanda sentenza n. 9087/2023 notificata il 16/11/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 14/11/2023 e pubblicata il 15/11/2023 in esito al giudizio RG n. 25241/2021 – Repert.
9526/2023 dichiarando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'odierno appellante, con conseguente revoca della condanna al risarcimento del danno a favore della signora e del CP_3 pagamento delle spese di lite. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Conclusioni per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Parte_2
Conclusioni di merito ed istruttorie: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza respinta, previe le declaratorie di legge e del caso, giudicare: - in via principale di merito, rigettare con ogni migliore motivazione l'appello proposto dal la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n° 9087 del 15/11/23 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in via di appello incidentale, comunque accertata e dichiarata la responsabilità del condannarlo a rifondere Parte_1 ai concludenti l'interezza dei danni procurati per ulteriori € 1.723,63 per danno emergente (IMU e spese condominiali) ed € 20.000,00 per lucro cessante (mancato godimento commisuro al valore locativo dell'unità immobiliare) per ulteriori complessivi € 21.723,63; - in subordine di merito, respingere comunque l'appello, confermare la sentenza gravata e liquidare l'ulteriore danno nella misura che risulterà di giustizia;
- in via istruttoria, ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sul seguente capitolato, già articolato in primo grado: 1) vero che ho assistito la ed il Parte_3 suo legale rappresentante, signor anche in proprio nella lunga controversia civile Controparte_4
e penale che li ha opposti alla signora ed al marito come da Controparte_5 Controparte_6 docc. 13 e 19 che mi si rammostrano e che confermo;
2) vero che dopo avere dovuto apprendere della donazione fatta dalla al marito dell'unico suo immobile sito in Milano, via G. Pepe n° 12, e di CP_5 cui al doc. 3 di parte attrice, giusto all'indomani della notificazione di un atto di precetto ed alla vigilia della trascrizione di un pignoramento immobiliare, avevo fatto istanza per l'esecuzione di un sequestro preventivo su quell'immobile; 3) vero che su istanza del PM il GIP dispose prontamente il sequestro pagina 2 di 13 eseguito in data 22/5/2012; 4) vero che sempre a tutela della e del suo amministratore, Parte_3 signor anche in proprio, ho vittoriosamente convento in giudizio la ed il Controparte_4 CP_5 per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della donazione di cui al doc. 3 di parte CP_6 attrice che mi si rammostra;
5) vero che sono mie le mail del 12/5/15 e del 24/2/15 che mi si rammostrano come docc. 7 e 9 di parte attrice;
6) vero che gli attori hanno speso per IMU € 999,34 maturata dalla metà del 2016 al marzo 2018 come da doc. 27 che mi si rammostra e che confermo quale loro commercialista;
7) vero in particolare che il predetto doc. 27 è costituito dalle varie quietanze degli F24 per l'IMU dei quattro attori comprese fra il 16/6/16 ed il 17/12/18; 8) vero che gli attori hanno corrisposto al Condominio € 999,34 per spese condominiali come da consuntivo delle gestioni 2016/17 per € 300,00 (ossia per l'importo di 4 mesi su 12) e 2017/18 per € 699,34, come da doc. 28 che mi si rammostra e che confermo;
9) vero che a richiesta della signora anche Parte_2
a nome degli ulteriori attori le ho rilasciato il detto doc. 28 dopo avere anche verificato che avessero effettivamente pagato gli importi lì specificati e di cui ai consuntivi condominiali regolarmente approvati dalle rispettive assemblee;
10) vero che tra il 2016 ed il 2018 i canoni di locazione nel quartiere c.d. Isola in Milano per una abitazione di due locali (bilocale), oltre servizio di 50/60 mq era di 1.000,00 euro al mese, oltre oneri accessori;
11) vero che il doc. 27 che mi si rammostra e che confermo è una stampa del sito www.immobiliare.it del gennaio 2020; 12) vero che le fatture nn°
43/2020 e 56/2020, quietanzate in esito all'accreditamento dei bonifici del 24/9/20 e del 27/11/20, si riferiscono alle notule del 10/2/15, del 16/9/16 del 15/5/18 di cui ai docc. 32, 33 e 34 che mi si rammostrano e che confermo;
13) vero che la notula del 10/2/15 è riferita alle attività di cui al doc. 6 che mi si rammostra, oltre alla presupposta e successiva corrispondenza e sessioni telefoniche dell'avv.
Picciolini con gli avv.ti Brenelli, Barbaccia e Lepre nonché alle consultazioni con il notaio dott.
14) vero che la notula del 16/9/16 è riferita alle attività di cui al doc. 8 e 15 che Persona_1 mi si rammostrano, oltre alla presupposta e successiva corrispondenza fra cui i docc. 7 e 9 che pure mi si rammostrano, e alle sessioni telefoniche dell'avv. Picciolini con l'avv. Lepre, la curatrice del
Fallimento FI S.r.l., rag. , e il legale della procedura, avv. Ballabio di Monza, nonché alle Per_2 consultazioni con il notaio, dott. 15) vero che la notula del 15/5/18 è riferita Persona_1 alle attività di cui ai docc. 10-istanza dissequestro depositata l'11/3/15, 11-ordinanza dott.ssa - Per_3 atto d'appello al Tribunale in funzione di Giudice del Riesame, 35- decreto del 2/4/15 di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, 13-sentenza n° 4496 del 20/4/15 del Tribunale di Milano, 14- provvedimento P.G. del 12/5/15, 15-assenso di cancellazione a rep. notaio 17- Persona_1
pagina 3 di 13 istanza al Tribunale per la cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo dep. il 9/2/17, 36- provvedimento presidenziale del 11/4/17, 18-istanza alla Corte d'Appello per la cancellazione del sequestro preventivo dep. il 13/9/17, 37-dispositivo sentenza n° 5388/17 Corte d'Appello di Milano,
19-sentenza della Corte d'Appello di Milano n° 5388/17, 20-istanza ai presidenti del Tribunale e della
Corte d'Appello, 21-provvedimento del Presidente della Corte d'Appello, 22-provvedimento del
Presidente del Tribunale, 23- provvedimento della P.G. di cancellazione dell'annotazione, che mi si rammostrano e che confermo. Testi: - avv. Giammarco Brenelli, via Podgora n° 4, Milano, sui capitoli
1-4 e 13, - avv. Flavia Barbaccia via San Barnaba n° 39, Milano, sui capitoli 4 e 13, - avv. Vincenzo
Lepre, via C. Correnti n° 14, Milano, sui capitoli 5, 13 e 14, - AN Pionati, via L. Manara n° 15,
Milano, sui capitoli 11-15, - arch. via Legnone n° 4, Milano, sui capitoli 8 e 9, - rag. Persona_4
viale E. Forlanini n° 15, Milano, sui capitoli 6 e 7, - avv. Chiara Gatti, via L. Manara Testimone_1
n° 15, Milano, sui capitoli 11-15. Chiede occorrendo l'ammissione di CTU volta a determinare quale fosse il canone di locazione di un bilocale oltre servizio nel c.d. quartiere ferma la documentazione di cui al doc. 29 e le prove sopra articolate. - in ogni caso, con vittoria delle spese di causa. Con osservanza.
Svolgimento del processo
1) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9087/23, ha definito la causa introdotta da
[...]
e aventi causa dal de cuius CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
( rispettivamente padre e marito) contro il notaio , Persona_5 Parte_1 professionista che avevano citato per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni causati da responsabilità professionale. Il notaio, infatti, aveva rogato in data 25/5/2011 un atto di disposizione, nella specie donazione, da parte di tale , promissaria acquirente Controparte_5 sub condicione, di un bene immobile rimasto di proprietà degli attori, in ragione del mancato pagamento del prezzo. Gli attori premettevano, infatti, che avevano introdotto, contro CP_5
, domanda ex art. 2932 c.c. in relazione all'appartamento ubicato in Milano, via Pepe 12,
[...] oggetto di preliminare in data 8/10/2001.
2) Con sentenza del 19/5/2006 la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dagli era stata accolta ed CP_1 il trasferimento dell'immobile era subordinato al saldo del corrispettivo, pari ad euro 56.810,26; detta sentenza, regolarmente trascritta, era confermata in secondo grado.
pagina 4 di 13 3) , benché non avesse corrisposto il saldo e quindi il trasferimento dell'immobile Controparte_5 non si fosse perfezionato, in data 25/5/2011, con atto a repertorio n. 24569 del notaio dott.
[...]
, disponeva del bene, donandolo al marito, In Parte_1 Controparte_7 considerazione, poi, del fatto che la disponente era sottoposta a processo penale per CP_5 truffa immobiliare di svariati milioni di euro, l'immobile diveniva oggetto di sequestro preventivo penale, trascritto il 25/2/2012. Inoltre, l'atto di donazione in favore del coniuge della veniva revocato ex art. 2901 c.c., su domanda del fallimento di FI IA s.r.l., CP_5 creditrice di . CP_5
4) Inconsapevoli delle vicende che avevano interessato il bene, gli in data 9/10/2014 CP_1 intimavano il pagamento del residuo prezzo agli effetti risolutivi ex art. 1454 c.c., ma CP_5
, con pec del suo avvocato, datata 12.2.2015 replicava di non essere in grado di adempiere.
[...]
Gli attori, intanto, con atto notificato il 22.1.2015 avevano risolto il contratto di compravendita, invitando , e la ad assentire alla cancellazione delle loro trascrizioni. CP_5 CP_6 Parte_3
Iniziavano, dunque, trattative e nelle more gli chiedevano al giudice penale la Parte_4 revoca del sequestro, effettuato a non domino, istanza respinta con ordinanza datata 21/3/2015 e riproposta in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p..
5) Interveniva, quindi, in data 20/4/15 sentenza penale di condanna di , sentenza che CP_5 revocava il sequestro preventivo sull'immobile “con conseguente restituzione a chi dimostrerà di averne diritto”. La P.G. incaricata per l'incombente evidenziava di non potervi provvedere, perché priva di poteri accertativi in merito all'avente diritto.
6) La ed il coniuge con atto notarile del 25/7/2016, riconoscevano che la CP_5 CP_6 condizione sospensiva prevista nella sentenza ex art. 2932 c.c. non si era avverata e che quindi il bene immobile era rimasto ab origine in proprietà di e degli eredi, ma il sequestro penale CP_1 permaneva sul bene, rendendolo indisponibile.
7) Con sentenza 27/10/2017 la Corte d'Appello espungeva la “restituzione a chi dimostrerà di averne diritto” e revocava il sequestro tout court. Il Presidente della Corte d'Appello con provvedimento 13/3/2018 e il Presidente della Sezione Penale ordinavano alla PG - GDF di provvedere alla revoca del sequestro, con annotazione della cancellazione e, in data 27/3/2018, la provvedeva alla annotazione della cancellazione, liberando così gli immobili a favore CP_8 degli attori.
pagina 5 di 13 8) Il giudice di prime cure osservava che – provato quanto addotto dagli attori - il trasferimento di proprietà del bene immobile era sottoposto a condizione sospensiva, costituita dal pagamento del saldo, condizione pacificamente non ancora avveratasi in data 25/5/2011, allorché il notaio rogava l'atto rep. 21569 con cui donava al coniuge Parte_1 Controparte_5 [...]
la piena proprietà (non la quota del 50%) dell'immobile in questione, Controparte_7 precisando che “la parte donante dichiara che gli immobili donati sono ad essa pervenuti con sentenza traslativa emessa dal Tribunale di Milano il 3/5/2006 n. 16276/2002 RG, trascritta a
Milano il 24 luglio 2007 ai n. 57227/31744 e che sono liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi, da vincoli, da diritti reali e di prelazione a terzi spettanti”. Il giudice di prime cure ha sottolineato che non una parola era stata spesa dal professionista quanto al fatto che gli effetti del trasferimento ex art.1357 c.c. erano subordinati all'avverarsi della condizione sospensiva, e quindi oggetto della disposizione era una mera aspettativa, con effetti meramente prenotativi.
9) Inoltre, a fronte dell'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. sollevata dal notaio, il giudice ha dato conto di atti interruttivi: pertanto, una volta manifestatasi la volontà di non adempiere da parte della in data 12.2.2015 con la relativa dichiarazione a mezzo pec, gli atti interruttivi CP_5 erano quelli del 26 settembre 2017 e del 14 settembre 2020.
10) Reputava, quindi, il Tribunale di Milano che la responsabilità del notaio fosse acclarata. Ed, invero, la non menzione del fatto che il diritto non era ancora stato acquisito in quanto sottoposto a condizione sospensiva non avveratasi aveva generato l'affidamento nei terzi e, nella specie, nella società FI IA che l'immobile fosse di proprietà della , aspettativa CP_5 ragionevole, dato che la stessa lo aveva donato al marito. Pertanto, l'omissione delle caratteristiche precarie del diritto trasferito era idonea a fondare la relativa responsabilità extracontrattuale.
11) Sottolineava, poi, il giudice che gli – mai persero la detenzione del bene e per CP_1 CP_3 tale ragione gli stessi non erano riusciti a dimostrare l'entità dei danni materiali che risultavano integrati solo dalle spese funzionali ad ottenere la liberatoria dal sequestro penale per € 23.982,99.
Conclusivamente, quindi, con la sentenza de qua il notaio era condannato al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 23.982,99, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
12) Avverso la decisione di primo grado interponeva appello il dott. , chiedendo Parte_1
l'esclusione di qualsivoglia propria responsabilità e la rimodulazione dei danni come quantificati.
pagina 6 di 13 13) e costituitisi, chiedevano Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 il rigetto dell'appello principale e formulavano appello incidentale, finalizzato ad ottenere la condanna del professionista al ristoro di ulteriori danni per € 1.723,63 a titolo di danno emergente per IMU e spese condominiali, per € 20.000,00 a titolo di lucro cessante in ragione del mancato godimento commisurato al valore locativo dell'unità immobiliare e, dunque, per complessivi €
21.723,63.
14) Dopo l'udienza di prima comparizione del 4.6.2024, la causa era trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024, previa assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
15) I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a) responsabilità del notaio ex art. 2043 c.c.: primo motivo dell'appello principale;
b) quantificazione dei danni subiti da secondo motivo dell'appello principale;
Parte_5
c) costi di IMU, spese condominiali e mancato godimento dell'immobile in locazione: motivo dell'appello incidentale.
16) Quanto al motivo sub a), l'appellante evidenzia che gli avevano annotato Parte_5
l'inefficacia della donazione intervenuta tra la ed il di lei marito con atto in data CP_5
31.8.2016 n. 8582 di formalità, in ragione del mancato avveramento della condizione sospensiva costituita dal mancato pagamento del prezzo. Con tale atto le parti riconoscevano espressamente il mancato trasferimento dell'immobile oggetto del giudizio a favore della e CP_5 riconoscevano che dunque l'immobile era rimasto nella proprietà degli Successivamente, CP_1 con domanda di annotamento datata 20.3.2018 n. 3174, gli – avevano cancellato un CP_1 CP_3 sequestro preventivo a carico del donatario dell'immobile, ; con Controparte_7 domanda in data 22.3.2019 n. 3523 annotavano la cancellazione della domanda giudiziale con la quale la società aveva chiesto la revocatoria della donazione. Tanto dimostrava, ad avviso PT del , che gli appellati non avevano mai perduto la proprietà del bene. Non solo, ma Parte_1 più in generale, il notaio, in prime cure, aveva affermato di essere venuto incontro ad una regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – in vista CP_5 CP_6 dell'imminente separazione personale e di poter contare sul fatto che i coniugi avevano specificato di essere a loro volta a conoscenza dell'esistenza della condizione sospensiva, come pagina 7 di 13 risultava dall'ispezione ipotecaria. Secondo il notaio, infatti, una tale condizione non impediva la possibilità di stipulare l'atto notarile, perché è dato da tempo acquisito in dottrina e in giurisprudenza che si possa trasferire una proprietà sospensivamente condizionata. Pertanto, il notaio aveva regolarmente comunicato ai coniugi la possibilità di stipulare l'atto di donazione con l'avvertenza di non inserire la clausola contenente la garanzia di evizione che, a norma dell'art.797
c.c. n.1), può e non deve essere espressamente prevista nell'atto di donazione. In sostanza, diversamente operando, il notaio avrebbe violato il disposto dell'art. 27 della Legge Notarile che sancisce l'obbligo del notaio di prestare il suo ministero ove l'atto non sia contrario alla legge, posto che un diritto condizionato può essere oggetto di negozio giuridico. L'assenza della garanzia per evizione stava proprio a significare che il loro atto sarebbe stato privo di efficacia, qualora non si fosse avverata la condizione prevista nel titolo di acquisto, del che le parti erano pienamente edotte. Pertanto, il giudice aveva errato nel riconoscere la responsabilità del professionista ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., posto che la proprietà degli non era stata CP_1 minimamente scalfita.
17) Opinione della Corte quanto al motivo sub a). Richiamati i fatti come sinteticamente esposti sub nn. 2 – 7 – fatti peraltro pacifici - è indubbio che il notaio, avendo eseguito ogni verifica preliminare rispetto alla donazione, come dallo stesso esposto e provato dall'ispezione ipotecaria sub doc. n. 2 del fascicolo di primo grado, non poteva non aver avuto contezza della trascrizione della domanda giudiziale a far tempo dal 24.7.2007 ( come da sopra citato doc.). Sulla base di tali evidenze documentali costituisce grave responsabilità professionale l'aver inserito la precisazione alla luce della quale “la parte donante dichiara che gli immobili donati sono ad essa pervenuti con sentenza traslativa emessa dal Tribunale di Milano il 3/5/2006 n. 16276/2002 RG, trascritta a Milano il 24 luglio 2007 ai n. 57227/31744 e che sono liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi, da vincoli, da diritti reali e di prelazione a terzi spettanti”
( cfr.. doc. 3). Ed, infatti, il rilievo da addebitarsi al notaio è costituito dall'omessa menzione della condizione sospensiva di cui alla sentenza traslativa nel corpo dell'atto di donazione, come espressamente previsto dall'art. 2659, VI comma, c.c.; a norma del quale la menzione non è necessaria “se, al momento in cui l'atto si trascrive la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto”. Nel caso in esame, è pacifico che la condizione sospensiva non si era verificata e di conseguenza il professionista pagina 8 di 13 doverosamente diligente avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti, per avere indicazioni in merito alla necessità o meno della menzione.
18) Né può condividersi quanto esposto dal professionista in merito al fatto che il diritto di proprietà degli odierni appellati non venne scalfito, in ragione del mancato inserimento, peraltro legittimo, della garanzia di evizione nella liberalità, posto che non di questo profilo si tratta nel presente procedimento. Si tratta, invero, dell'effetto ingannevole che la trascrizione di un tale atto in difetto della menzione di cui all'art. 2659, VI comma, c.c. ingenerò tra i terzi e, segnatamente, nella società e più in generale nell'ambito del procedimento penale in cui venne coinvolta la PT
, con tutte le conseguenze pregiudizievoli sopra descritte. In ragione di quanto sopra, CP_5 difatti, sia la che la Procura provvedettero la prima a trascrivere la domanda Parte_3 revocatoria e la seconda il sequestro (v. rispettivamente doc. ti nn. 5 e 4 del fascicolo di primo grado degli attori). Tali fatti costituiscono la plastica dimostrazione dell'effetto ingannevole prodotto dall'atto di donazione, le cui dichiarazioni circa la correttezza dei dati catastali ben poco rilievo assumono nella vicenda in esame.
19) Rispetto a tali fatti, di poco momento sono anche le tanto enfatizzate annotazioni citate dalla difesa dell'appellante a pag. 4 dell'atto di citazione di secondo grado, annotazioni comunque successive, in quanto dell'anno 2016, rispetto alla donazione del 2011. Non solo, ma – ciò che ancor più rileva - per conseguire la cancellazione e giungere nella perfetta titolarità del bene, si era resa necessaria una non indifferente attività legale, come dimostrano le spese sostenute successivamente mediante la produzione dei documenti nn. 32, 33, 34. Ebbene, la sopportazione di tali costi costituisce con ogni evidenza dimostrazione di quel danno cui l'attività negligente del notaio dette causa, come infra.
20) In generale, infatti, quanto alla responsabilità del notaio nell'ambito dei trasferimenti immobiliari, la S.C. ha puntualmente osservato che “per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione
d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare,
pagina 9 di 13 la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.” ( v. Cass. civ. n. 11296/2020).
21) Infine, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione reiterata in secondo grado, anche se non supportata da una compiuta esposizione critica della motivazione di rigetto in prime cure. Non vi sono dubbi, invero, quanto al fatto che gli solo con la pec del 12.2.2015 (doc. Parte_5
n. 7 del fascicolo di primo grado degli attori) ebbero contezza della non possibilità di adempiere, ossia di pagare il prezzo dell'immobile, da parte della;
non potendosi assegnare alcuna CP_5 valenza formale ad eventuali carteggi informali tra le parti, carteggi che, tra l'altro, l'appellante neppure ha menzionato, ma di cui vorrebbe inferire l'esistenza sulla base di un non meglio precisato criterio di verosimiglianza. Il termine è stato, quindi, interrotto con l'atto di costituzione in mora del 26.9.2017 ( doc. n. 24 di parte attorea) e con la successiva richiesta di danni del
14.9.2020 (doc. n. 25 del fascicolo attoreo); atti sul contenuto dei quali, assolutamente chiaro, non
è necessario soffermarsi, in difetto di qualsivoglia contestazione ad opera dello stesso appellante.
22) In relazione al motivo sub b), la difesa del notaio evidenzia che il danno come riconosciuto dal giudice di prime cure non era dimostrato da fatture, ma da semplici note pro forma, come tali non meritevoli di essere riconosciute. Inoltre, ad avviso dell'impugnante, le diciture inserite in tali pro – forma sarebbero del tutto generiche e non idonee a dimostrare un'attività legale causalmente riconducibile alla vertenza de qua.
23) Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte rileva che il danno è integrato dalla sopportazione dei costi necessari per tornare ad avere la titolarità del bene piena e libera da pregiudizievoli in capo agli – A tale proposito, non è necessaria la produzione CP_1 CP_3 del documento fiscale, posto che è del tutto ragionevole e quindi da presumere che l'attività in questione non venga resa a titolo gratuito e venga documentata correttamente in termini fiscali.
La difesa dell'appellante censura anche la genericità delle note pro – forma riconosciute in prime cure. Anche sotto tale profilo il motivo è da rigettarsi. Il doc. n. 32 di parte attorea in primo grado fa riferimento ad attività in ambito stragiudiziale, citando alcuni legali e la consultazione con il pagina 10 di 13 notaio dott. la redazione e notifica della diffida stragiudiziale del 20.9.2014. Stessi Per_1 rilievi possono svolgersi quanto al doc. n. 33, anch'esso contenente indicazioni di legali e dello stesso notaio di cui sopra. Ebbene, confrontando tali documenti con la dichiarazione raccolta dal notaio dott. in data 22.7.2016 e le relative date ( con riguardo alla notula Persona_1 del 10.2.2015 quanto al doc. n. 32 e alla notula del 16.9.2016 quanto al doc. n. 33), se ne desume che del tutto ragionevolmente le attività in questione sono state poste in essere con l'unico obiettivo di arginare gli effetti negativi scaturenti dalla donazione de qua. Vanno, inoltre, confermati gli importi di cui alla nota pro – forma del 15.5.2018 sub doc. n. 34, avente ad oggetto proprio la risoluzione della questione del sequestro e, quindi, la redazione e il deposito dell'istanza di dissequestro, attività che trova puntuale riscontro nel decreto di fissazione di udienza camerale da parte del Tribunale del Riesame di Milano in data 2.4.2015 ( doc. n. 35). Ne consegue che il motivo è da disattendere, con conferma dell'importo riconosciuto a titolo di danno, in primo grado.
24) Quanto al motivo a fondamento dell'appello incidentale, la difesa degli appellati pone in risalto come gli – abbiano dovuto sopportare costi quali oneri condominiali e imposte e CP_1 CP_3 come abbiano perduto la possibilità di godere dell'immobile in forza, ad esempio, di contratto di locazione. A tale proposito, rileva che non vi era stata un'esplicita contestazione ad opera della controparte. Non solo, ma osserva come abbiano potuto riacquistare la disponibilità solo a seguito della dichiarazione confezionata dal notaio dott. e come abbiano ottenuto Per_1 nuovamente la disponibilità da marzo 2018 a seguito della cancellazione della trascrizione.
Conclusivamente, quindi, instano per il riconoscimento di € 1.723,63 per danno emergente (IMU e spese condominiali) e di € 20.000,00 per lucro cessante (mancato godimento commisurato al valore locativo dell'unità immobiliare), per un ammontare globale di € 21.723,63.
25) Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte disattende il motivo, in quanto le spese condominiali e di imposte gravano fisiologicamente sul proprietario di bene immobile. Quanto al danno costituito dal mancato godimento locativo e, quindi, al mancato introito dei relativi canoni e alla sopportazione di parte delle spese condominiali ( che, in caso di locazione, sarebbero state sostenute almeno in parte dell'affittuario), è da rilevare che la difesa degli odierni appellati non ha minimamente indicato quale sarebbe stata la ragionevole destinazione dell'immobile de quo. In altri termini, in primo luogo, non è dato sapere come gli avrebbero gestito Parte_5
l'appartamento in questione. In secondo luogo, anche dando per scontata la destinazione locativa, non sono in atti indicazioni minime per poter effettuare una stima del canone locativo, avuto pagina 11 di 13 riguardo alle dimensioni, condizioni e localizzazione dell'immobile. Tanto determina il rigetto della censura.
26) Sulla base delle sopraesposte considerazioni segue il rigetto tanto dell'appello principale, tanto dell'appello incidentale, con integrale conferma della decisione di primo grado.
27) L'appellante deve rimborsare le spese processuali in favore delle parti appellate, avuto riguardo alla maggiore ampiezza delle questioni trattate con l'appello principale, involgente la questione della responsabilità. Al fine della quantificazione delle spese deve aversi riguardo ai parametri medi relativi al valore della vertenza e con esclusione dell'importo proprio della fase istruttoria, non svoltasi.
28) Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante principale e per gli appellanti incidentali, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3440/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da;
Parte_1
II. respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
e
[...] Controparte_3
III. conferma la sentenza n. 9087/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e le spese processuali del grado, che liquida in
[...] Parte_2 Controparte_3 complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 8.1.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3440/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCETTA Parte_1 C.F._1
SANNINO, elettivamente domiciliato in VIA FEBO BORROMEO, 19 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIER PAOLO PICCIOLINI, elettivamente C.F._5 domiciliati in presso il difensore appellati pagina 1 di 13 avente ad oggetto: contratti.
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 9087/2023 - RG n.
25241/2021 - Repert. n. 9526/2023 del 15/11/2023 emessa dal Tribunale di Milano e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: Nel merito, in via principale: riformare l'impugnanda sentenza n. 9087/2023 notificata il 16/11/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 14/11/2023 e pubblicata il 15/11/2023 in esito al giudizio RG n. 25241/2021 – Repert.
9526/2023 dichiarando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'odierno appellante, con conseguente revoca della condanna al risarcimento del danno a favore della signora e del CP_3 pagamento delle spese di lite. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Conclusioni per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Parte_2
Conclusioni di merito ed istruttorie: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza respinta, previe le declaratorie di legge e del caso, giudicare: - in via principale di merito, rigettare con ogni migliore motivazione l'appello proposto dal la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n° 9087 del 15/11/23 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in via di appello incidentale, comunque accertata e dichiarata la responsabilità del condannarlo a rifondere Parte_1 ai concludenti l'interezza dei danni procurati per ulteriori € 1.723,63 per danno emergente (IMU e spese condominiali) ed € 20.000,00 per lucro cessante (mancato godimento commisuro al valore locativo dell'unità immobiliare) per ulteriori complessivi € 21.723,63; - in subordine di merito, respingere comunque l'appello, confermare la sentenza gravata e liquidare l'ulteriore danno nella misura che risulterà di giustizia;
- in via istruttoria, ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sul seguente capitolato, già articolato in primo grado: 1) vero che ho assistito la ed il Parte_3 suo legale rappresentante, signor anche in proprio nella lunga controversia civile Controparte_4
e penale che li ha opposti alla signora ed al marito come da Controparte_5 Controparte_6 docc. 13 e 19 che mi si rammostrano e che confermo;
2) vero che dopo avere dovuto apprendere della donazione fatta dalla al marito dell'unico suo immobile sito in Milano, via G. Pepe n° 12, e di CP_5 cui al doc. 3 di parte attrice, giusto all'indomani della notificazione di un atto di precetto ed alla vigilia della trascrizione di un pignoramento immobiliare, avevo fatto istanza per l'esecuzione di un sequestro preventivo su quell'immobile; 3) vero che su istanza del PM il GIP dispose prontamente il sequestro pagina 2 di 13 eseguito in data 22/5/2012; 4) vero che sempre a tutela della e del suo amministratore, Parte_3 signor anche in proprio, ho vittoriosamente convento in giudizio la ed il Controparte_4 CP_5 per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della donazione di cui al doc. 3 di parte CP_6 attrice che mi si rammostra;
5) vero che sono mie le mail del 12/5/15 e del 24/2/15 che mi si rammostrano come docc. 7 e 9 di parte attrice;
6) vero che gli attori hanno speso per IMU € 999,34 maturata dalla metà del 2016 al marzo 2018 come da doc. 27 che mi si rammostra e che confermo quale loro commercialista;
7) vero in particolare che il predetto doc. 27 è costituito dalle varie quietanze degli F24 per l'IMU dei quattro attori comprese fra il 16/6/16 ed il 17/12/18; 8) vero che gli attori hanno corrisposto al Condominio € 999,34 per spese condominiali come da consuntivo delle gestioni 2016/17 per € 300,00 (ossia per l'importo di 4 mesi su 12) e 2017/18 per € 699,34, come da doc. 28 che mi si rammostra e che confermo;
9) vero che a richiesta della signora anche Parte_2
a nome degli ulteriori attori le ho rilasciato il detto doc. 28 dopo avere anche verificato che avessero effettivamente pagato gli importi lì specificati e di cui ai consuntivi condominiali regolarmente approvati dalle rispettive assemblee;
10) vero che tra il 2016 ed il 2018 i canoni di locazione nel quartiere c.d. Isola in Milano per una abitazione di due locali (bilocale), oltre servizio di 50/60 mq era di 1.000,00 euro al mese, oltre oneri accessori;
11) vero che il doc. 27 che mi si rammostra e che confermo è una stampa del sito www.immobiliare.it del gennaio 2020; 12) vero che le fatture nn°
43/2020 e 56/2020, quietanzate in esito all'accreditamento dei bonifici del 24/9/20 e del 27/11/20, si riferiscono alle notule del 10/2/15, del 16/9/16 del 15/5/18 di cui ai docc. 32, 33 e 34 che mi si rammostrano e che confermo;
13) vero che la notula del 10/2/15 è riferita alle attività di cui al doc. 6 che mi si rammostra, oltre alla presupposta e successiva corrispondenza e sessioni telefoniche dell'avv.
Picciolini con gli avv.ti Brenelli, Barbaccia e Lepre nonché alle consultazioni con il notaio dott.
14) vero che la notula del 16/9/16 è riferita alle attività di cui al doc. 8 e 15 che Persona_1 mi si rammostrano, oltre alla presupposta e successiva corrispondenza fra cui i docc. 7 e 9 che pure mi si rammostrano, e alle sessioni telefoniche dell'avv. Picciolini con l'avv. Lepre, la curatrice del
Fallimento FI S.r.l., rag. , e il legale della procedura, avv. Ballabio di Monza, nonché alle Per_2 consultazioni con il notaio, dott. 15) vero che la notula del 15/5/18 è riferita Persona_1 alle attività di cui ai docc. 10-istanza dissequestro depositata l'11/3/15, 11-ordinanza dott.ssa - Per_3 atto d'appello al Tribunale in funzione di Giudice del Riesame, 35- decreto del 2/4/15 di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, 13-sentenza n° 4496 del 20/4/15 del Tribunale di Milano, 14- provvedimento P.G. del 12/5/15, 15-assenso di cancellazione a rep. notaio 17- Persona_1
pagina 3 di 13 istanza al Tribunale per la cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo dep. il 9/2/17, 36- provvedimento presidenziale del 11/4/17, 18-istanza alla Corte d'Appello per la cancellazione del sequestro preventivo dep. il 13/9/17, 37-dispositivo sentenza n° 5388/17 Corte d'Appello di Milano,
19-sentenza della Corte d'Appello di Milano n° 5388/17, 20-istanza ai presidenti del Tribunale e della
Corte d'Appello, 21-provvedimento del Presidente della Corte d'Appello, 22-provvedimento del
Presidente del Tribunale, 23- provvedimento della P.G. di cancellazione dell'annotazione, che mi si rammostrano e che confermo. Testi: - avv. Giammarco Brenelli, via Podgora n° 4, Milano, sui capitoli
1-4 e 13, - avv. Flavia Barbaccia via San Barnaba n° 39, Milano, sui capitoli 4 e 13, - avv. Vincenzo
Lepre, via C. Correnti n° 14, Milano, sui capitoli 5, 13 e 14, - AN Pionati, via L. Manara n° 15,
Milano, sui capitoli 11-15, - arch. via Legnone n° 4, Milano, sui capitoli 8 e 9, - rag. Persona_4
viale E. Forlanini n° 15, Milano, sui capitoli 6 e 7, - avv. Chiara Gatti, via L. Manara Testimone_1
n° 15, Milano, sui capitoli 11-15. Chiede occorrendo l'ammissione di CTU volta a determinare quale fosse il canone di locazione di un bilocale oltre servizio nel c.d. quartiere ferma la documentazione di cui al doc. 29 e le prove sopra articolate. - in ogni caso, con vittoria delle spese di causa. Con osservanza.
Svolgimento del processo
1) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9087/23, ha definito la causa introdotta da
[...]
e aventi causa dal de cuius CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
( rispettivamente padre e marito) contro il notaio , Persona_5 Parte_1 professionista che avevano citato per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni causati da responsabilità professionale. Il notaio, infatti, aveva rogato in data 25/5/2011 un atto di disposizione, nella specie donazione, da parte di tale , promissaria acquirente Controparte_5 sub condicione, di un bene immobile rimasto di proprietà degli attori, in ragione del mancato pagamento del prezzo. Gli attori premettevano, infatti, che avevano introdotto, contro CP_5
, domanda ex art. 2932 c.c. in relazione all'appartamento ubicato in Milano, via Pepe 12,
[...] oggetto di preliminare in data 8/10/2001.
2) Con sentenza del 19/5/2006 la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dagli era stata accolta ed CP_1 il trasferimento dell'immobile era subordinato al saldo del corrispettivo, pari ad euro 56.810,26; detta sentenza, regolarmente trascritta, era confermata in secondo grado.
pagina 4 di 13 3) , benché non avesse corrisposto il saldo e quindi il trasferimento dell'immobile Controparte_5 non si fosse perfezionato, in data 25/5/2011, con atto a repertorio n. 24569 del notaio dott.
[...]
, disponeva del bene, donandolo al marito, In Parte_1 Controparte_7 considerazione, poi, del fatto che la disponente era sottoposta a processo penale per CP_5 truffa immobiliare di svariati milioni di euro, l'immobile diveniva oggetto di sequestro preventivo penale, trascritto il 25/2/2012. Inoltre, l'atto di donazione in favore del coniuge della veniva revocato ex art. 2901 c.c., su domanda del fallimento di FI IA s.r.l., CP_5 creditrice di . CP_5
4) Inconsapevoli delle vicende che avevano interessato il bene, gli in data 9/10/2014 CP_1 intimavano il pagamento del residuo prezzo agli effetti risolutivi ex art. 1454 c.c., ma CP_5
, con pec del suo avvocato, datata 12.2.2015 replicava di non essere in grado di adempiere.
[...]
Gli attori, intanto, con atto notificato il 22.1.2015 avevano risolto il contratto di compravendita, invitando , e la ad assentire alla cancellazione delle loro trascrizioni. CP_5 CP_6 Parte_3
Iniziavano, dunque, trattative e nelle more gli chiedevano al giudice penale la Parte_4 revoca del sequestro, effettuato a non domino, istanza respinta con ordinanza datata 21/3/2015 e riproposta in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p..
5) Interveniva, quindi, in data 20/4/15 sentenza penale di condanna di , sentenza che CP_5 revocava il sequestro preventivo sull'immobile “con conseguente restituzione a chi dimostrerà di averne diritto”. La P.G. incaricata per l'incombente evidenziava di non potervi provvedere, perché priva di poteri accertativi in merito all'avente diritto.
6) La ed il coniuge con atto notarile del 25/7/2016, riconoscevano che la CP_5 CP_6 condizione sospensiva prevista nella sentenza ex art. 2932 c.c. non si era avverata e che quindi il bene immobile era rimasto ab origine in proprietà di e degli eredi, ma il sequestro penale CP_1 permaneva sul bene, rendendolo indisponibile.
7) Con sentenza 27/10/2017 la Corte d'Appello espungeva la “restituzione a chi dimostrerà di averne diritto” e revocava il sequestro tout court. Il Presidente della Corte d'Appello con provvedimento 13/3/2018 e il Presidente della Sezione Penale ordinavano alla PG - GDF di provvedere alla revoca del sequestro, con annotazione della cancellazione e, in data 27/3/2018, la provvedeva alla annotazione della cancellazione, liberando così gli immobili a favore CP_8 degli attori.
pagina 5 di 13 8) Il giudice di prime cure osservava che – provato quanto addotto dagli attori - il trasferimento di proprietà del bene immobile era sottoposto a condizione sospensiva, costituita dal pagamento del saldo, condizione pacificamente non ancora avveratasi in data 25/5/2011, allorché il notaio rogava l'atto rep. 21569 con cui donava al coniuge Parte_1 Controparte_5 [...]
la piena proprietà (non la quota del 50%) dell'immobile in questione, Controparte_7 precisando che “la parte donante dichiara che gli immobili donati sono ad essa pervenuti con sentenza traslativa emessa dal Tribunale di Milano il 3/5/2006 n. 16276/2002 RG, trascritta a
Milano il 24 luglio 2007 ai n. 57227/31744 e che sono liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi, da vincoli, da diritti reali e di prelazione a terzi spettanti”. Il giudice di prime cure ha sottolineato che non una parola era stata spesa dal professionista quanto al fatto che gli effetti del trasferimento ex art.1357 c.c. erano subordinati all'avverarsi della condizione sospensiva, e quindi oggetto della disposizione era una mera aspettativa, con effetti meramente prenotativi.
9) Inoltre, a fronte dell'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. sollevata dal notaio, il giudice ha dato conto di atti interruttivi: pertanto, una volta manifestatasi la volontà di non adempiere da parte della in data 12.2.2015 con la relativa dichiarazione a mezzo pec, gli atti interruttivi CP_5 erano quelli del 26 settembre 2017 e del 14 settembre 2020.
10) Reputava, quindi, il Tribunale di Milano che la responsabilità del notaio fosse acclarata. Ed, invero, la non menzione del fatto che il diritto non era ancora stato acquisito in quanto sottoposto a condizione sospensiva non avveratasi aveva generato l'affidamento nei terzi e, nella specie, nella società FI IA che l'immobile fosse di proprietà della , aspettativa CP_5 ragionevole, dato che la stessa lo aveva donato al marito. Pertanto, l'omissione delle caratteristiche precarie del diritto trasferito era idonea a fondare la relativa responsabilità extracontrattuale.
11) Sottolineava, poi, il giudice che gli – mai persero la detenzione del bene e per CP_1 CP_3 tale ragione gli stessi non erano riusciti a dimostrare l'entità dei danni materiali che risultavano integrati solo dalle spese funzionali ad ottenere la liberatoria dal sequestro penale per € 23.982,99.
Conclusivamente, quindi, con la sentenza de qua il notaio era condannato al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 23.982,99, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
12) Avverso la decisione di primo grado interponeva appello il dott. , chiedendo Parte_1
l'esclusione di qualsivoglia propria responsabilità e la rimodulazione dei danni come quantificati.
pagina 6 di 13 13) e costituitisi, chiedevano Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 il rigetto dell'appello principale e formulavano appello incidentale, finalizzato ad ottenere la condanna del professionista al ristoro di ulteriori danni per € 1.723,63 a titolo di danno emergente per IMU e spese condominiali, per € 20.000,00 a titolo di lucro cessante in ragione del mancato godimento commisurato al valore locativo dell'unità immobiliare e, dunque, per complessivi €
21.723,63.
14) Dopo l'udienza di prima comparizione del 4.6.2024, la causa era trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024, previa assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
15) I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a) responsabilità del notaio ex art. 2043 c.c.: primo motivo dell'appello principale;
b) quantificazione dei danni subiti da secondo motivo dell'appello principale;
Parte_5
c) costi di IMU, spese condominiali e mancato godimento dell'immobile in locazione: motivo dell'appello incidentale.
16) Quanto al motivo sub a), l'appellante evidenzia che gli avevano annotato Parte_5
l'inefficacia della donazione intervenuta tra la ed il di lei marito con atto in data CP_5
31.8.2016 n. 8582 di formalità, in ragione del mancato avveramento della condizione sospensiva costituita dal mancato pagamento del prezzo. Con tale atto le parti riconoscevano espressamente il mancato trasferimento dell'immobile oggetto del giudizio a favore della e CP_5 riconoscevano che dunque l'immobile era rimasto nella proprietà degli Successivamente, CP_1 con domanda di annotamento datata 20.3.2018 n. 3174, gli – avevano cancellato un CP_1 CP_3 sequestro preventivo a carico del donatario dell'immobile, ; con Controparte_7 domanda in data 22.3.2019 n. 3523 annotavano la cancellazione della domanda giudiziale con la quale la società aveva chiesto la revocatoria della donazione. Tanto dimostrava, ad avviso PT del , che gli appellati non avevano mai perduto la proprietà del bene. Non solo, ma Parte_1 più in generale, il notaio, in prime cure, aveva affermato di essere venuto incontro ad una regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – in vista CP_5 CP_6 dell'imminente separazione personale e di poter contare sul fatto che i coniugi avevano specificato di essere a loro volta a conoscenza dell'esistenza della condizione sospensiva, come pagina 7 di 13 risultava dall'ispezione ipotecaria. Secondo il notaio, infatti, una tale condizione non impediva la possibilità di stipulare l'atto notarile, perché è dato da tempo acquisito in dottrina e in giurisprudenza che si possa trasferire una proprietà sospensivamente condizionata. Pertanto, il notaio aveva regolarmente comunicato ai coniugi la possibilità di stipulare l'atto di donazione con l'avvertenza di non inserire la clausola contenente la garanzia di evizione che, a norma dell'art.797
c.c. n.1), può e non deve essere espressamente prevista nell'atto di donazione. In sostanza, diversamente operando, il notaio avrebbe violato il disposto dell'art. 27 della Legge Notarile che sancisce l'obbligo del notaio di prestare il suo ministero ove l'atto non sia contrario alla legge, posto che un diritto condizionato può essere oggetto di negozio giuridico. L'assenza della garanzia per evizione stava proprio a significare che il loro atto sarebbe stato privo di efficacia, qualora non si fosse avverata la condizione prevista nel titolo di acquisto, del che le parti erano pienamente edotte. Pertanto, il giudice aveva errato nel riconoscere la responsabilità del professionista ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., posto che la proprietà degli non era stata CP_1 minimamente scalfita.
17) Opinione della Corte quanto al motivo sub a). Richiamati i fatti come sinteticamente esposti sub nn. 2 – 7 – fatti peraltro pacifici - è indubbio che il notaio, avendo eseguito ogni verifica preliminare rispetto alla donazione, come dallo stesso esposto e provato dall'ispezione ipotecaria sub doc. n. 2 del fascicolo di primo grado, non poteva non aver avuto contezza della trascrizione della domanda giudiziale a far tempo dal 24.7.2007 ( come da sopra citato doc.). Sulla base di tali evidenze documentali costituisce grave responsabilità professionale l'aver inserito la precisazione alla luce della quale “la parte donante dichiara che gli immobili donati sono ad essa pervenuti con sentenza traslativa emessa dal Tribunale di Milano il 3/5/2006 n. 16276/2002 RG, trascritta a Milano il 24 luglio 2007 ai n. 57227/31744 e che sono liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi, da vincoli, da diritti reali e di prelazione a terzi spettanti”
( cfr.. doc. 3). Ed, infatti, il rilievo da addebitarsi al notaio è costituito dall'omessa menzione della condizione sospensiva di cui alla sentenza traslativa nel corpo dell'atto di donazione, come espressamente previsto dall'art. 2659, VI comma, c.c.; a norma del quale la menzione non è necessaria “se, al momento in cui l'atto si trascrive la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto”. Nel caso in esame, è pacifico che la condizione sospensiva non si era verificata e di conseguenza il professionista pagina 8 di 13 doverosamente diligente avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti, per avere indicazioni in merito alla necessità o meno della menzione.
18) Né può condividersi quanto esposto dal professionista in merito al fatto che il diritto di proprietà degli odierni appellati non venne scalfito, in ragione del mancato inserimento, peraltro legittimo, della garanzia di evizione nella liberalità, posto che non di questo profilo si tratta nel presente procedimento. Si tratta, invero, dell'effetto ingannevole che la trascrizione di un tale atto in difetto della menzione di cui all'art. 2659, VI comma, c.c. ingenerò tra i terzi e, segnatamente, nella società e più in generale nell'ambito del procedimento penale in cui venne coinvolta la PT
, con tutte le conseguenze pregiudizievoli sopra descritte. In ragione di quanto sopra, CP_5 difatti, sia la che la Procura provvedettero la prima a trascrivere la domanda Parte_3 revocatoria e la seconda il sequestro (v. rispettivamente doc. ti nn. 5 e 4 del fascicolo di primo grado degli attori). Tali fatti costituiscono la plastica dimostrazione dell'effetto ingannevole prodotto dall'atto di donazione, le cui dichiarazioni circa la correttezza dei dati catastali ben poco rilievo assumono nella vicenda in esame.
19) Rispetto a tali fatti, di poco momento sono anche le tanto enfatizzate annotazioni citate dalla difesa dell'appellante a pag. 4 dell'atto di citazione di secondo grado, annotazioni comunque successive, in quanto dell'anno 2016, rispetto alla donazione del 2011. Non solo, ma – ciò che ancor più rileva - per conseguire la cancellazione e giungere nella perfetta titolarità del bene, si era resa necessaria una non indifferente attività legale, come dimostrano le spese sostenute successivamente mediante la produzione dei documenti nn. 32, 33, 34. Ebbene, la sopportazione di tali costi costituisce con ogni evidenza dimostrazione di quel danno cui l'attività negligente del notaio dette causa, come infra.
20) In generale, infatti, quanto alla responsabilità del notaio nell'ambito dei trasferimenti immobiliari, la S.C. ha puntualmente osservato che “per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione
d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare,
pagina 9 di 13 la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.” ( v. Cass. civ. n. 11296/2020).
21) Infine, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione reiterata in secondo grado, anche se non supportata da una compiuta esposizione critica della motivazione di rigetto in prime cure. Non vi sono dubbi, invero, quanto al fatto che gli solo con la pec del 12.2.2015 (doc. Parte_5
n. 7 del fascicolo di primo grado degli attori) ebbero contezza della non possibilità di adempiere, ossia di pagare il prezzo dell'immobile, da parte della;
non potendosi assegnare alcuna CP_5 valenza formale ad eventuali carteggi informali tra le parti, carteggi che, tra l'altro, l'appellante neppure ha menzionato, ma di cui vorrebbe inferire l'esistenza sulla base di un non meglio precisato criterio di verosimiglianza. Il termine è stato, quindi, interrotto con l'atto di costituzione in mora del 26.9.2017 ( doc. n. 24 di parte attorea) e con la successiva richiesta di danni del
14.9.2020 (doc. n. 25 del fascicolo attoreo); atti sul contenuto dei quali, assolutamente chiaro, non
è necessario soffermarsi, in difetto di qualsivoglia contestazione ad opera dello stesso appellante.
22) In relazione al motivo sub b), la difesa del notaio evidenzia che il danno come riconosciuto dal giudice di prime cure non era dimostrato da fatture, ma da semplici note pro forma, come tali non meritevoli di essere riconosciute. Inoltre, ad avviso dell'impugnante, le diciture inserite in tali pro – forma sarebbero del tutto generiche e non idonee a dimostrare un'attività legale causalmente riconducibile alla vertenza de qua.
23) Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte rileva che il danno è integrato dalla sopportazione dei costi necessari per tornare ad avere la titolarità del bene piena e libera da pregiudizievoli in capo agli – A tale proposito, non è necessaria la produzione CP_1 CP_3 del documento fiscale, posto che è del tutto ragionevole e quindi da presumere che l'attività in questione non venga resa a titolo gratuito e venga documentata correttamente in termini fiscali.
La difesa dell'appellante censura anche la genericità delle note pro – forma riconosciute in prime cure. Anche sotto tale profilo il motivo è da rigettarsi. Il doc. n. 32 di parte attorea in primo grado fa riferimento ad attività in ambito stragiudiziale, citando alcuni legali e la consultazione con il pagina 10 di 13 notaio dott. la redazione e notifica della diffida stragiudiziale del 20.9.2014. Stessi Per_1 rilievi possono svolgersi quanto al doc. n. 33, anch'esso contenente indicazioni di legali e dello stesso notaio di cui sopra. Ebbene, confrontando tali documenti con la dichiarazione raccolta dal notaio dott. in data 22.7.2016 e le relative date ( con riguardo alla notula Persona_1 del 10.2.2015 quanto al doc. n. 32 e alla notula del 16.9.2016 quanto al doc. n. 33), se ne desume che del tutto ragionevolmente le attività in questione sono state poste in essere con l'unico obiettivo di arginare gli effetti negativi scaturenti dalla donazione de qua. Vanno, inoltre, confermati gli importi di cui alla nota pro – forma del 15.5.2018 sub doc. n. 34, avente ad oggetto proprio la risoluzione della questione del sequestro e, quindi, la redazione e il deposito dell'istanza di dissequestro, attività che trova puntuale riscontro nel decreto di fissazione di udienza camerale da parte del Tribunale del Riesame di Milano in data 2.4.2015 ( doc. n. 35). Ne consegue che il motivo è da disattendere, con conferma dell'importo riconosciuto a titolo di danno, in primo grado.
24) Quanto al motivo a fondamento dell'appello incidentale, la difesa degli appellati pone in risalto come gli – abbiano dovuto sopportare costi quali oneri condominiali e imposte e CP_1 CP_3 come abbiano perduto la possibilità di godere dell'immobile in forza, ad esempio, di contratto di locazione. A tale proposito, rileva che non vi era stata un'esplicita contestazione ad opera della controparte. Non solo, ma osserva come abbiano potuto riacquistare la disponibilità solo a seguito della dichiarazione confezionata dal notaio dott. e come abbiano ottenuto Per_1 nuovamente la disponibilità da marzo 2018 a seguito della cancellazione della trascrizione.
Conclusivamente, quindi, instano per il riconoscimento di € 1.723,63 per danno emergente (IMU e spese condominiali) e di € 20.000,00 per lucro cessante (mancato godimento commisurato al valore locativo dell'unità immobiliare), per un ammontare globale di € 21.723,63.
25) Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte disattende il motivo, in quanto le spese condominiali e di imposte gravano fisiologicamente sul proprietario di bene immobile. Quanto al danno costituito dal mancato godimento locativo e, quindi, al mancato introito dei relativi canoni e alla sopportazione di parte delle spese condominiali ( che, in caso di locazione, sarebbero state sostenute almeno in parte dell'affittuario), è da rilevare che la difesa degli odierni appellati non ha minimamente indicato quale sarebbe stata la ragionevole destinazione dell'immobile de quo. In altri termini, in primo luogo, non è dato sapere come gli avrebbero gestito Parte_5
l'appartamento in questione. In secondo luogo, anche dando per scontata la destinazione locativa, non sono in atti indicazioni minime per poter effettuare una stima del canone locativo, avuto pagina 11 di 13 riguardo alle dimensioni, condizioni e localizzazione dell'immobile. Tanto determina il rigetto della censura.
26) Sulla base delle sopraesposte considerazioni segue il rigetto tanto dell'appello principale, tanto dell'appello incidentale, con integrale conferma della decisione di primo grado.
27) L'appellante deve rimborsare le spese processuali in favore delle parti appellate, avuto riguardo alla maggiore ampiezza delle questioni trattate con l'appello principale, involgente la questione della responsabilità. Al fine della quantificazione delle spese deve aversi riguardo ai parametri medi relativi al valore della vertenza e con esclusione dell'importo proprio della fase istruttoria, non svoltasi.
28) Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante principale e per gli appellanti incidentali, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3440/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da;
Parte_1
II. respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
e
[...] Controparte_3
III. conferma la sentenza n. 9087/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e le spese processuali del grado, che liquida in
[...] Parte_2 Controparte_3 complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 8.1.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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