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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 2174/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 09/04/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2174 /2024, posta in deliberazione tra:
CP_1 elettivamente domiciliato in Alatri, Via Sisto Vinciguerra 1, presso lo studio legale dell'avv. Gatta Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. CP_2
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_2 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti
1 sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi della L. 118/71 nella misura di almeno il 74% e, in via subordinata, il riconoscimento di una invalidità al 67% al fine di ottenere i relativi benefici, tra i quali l'esenzione dal ticket sanitario.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_2 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_2 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 9 Aprile 2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
2 Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_2
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto, il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente (pag.
5-6 del ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_2 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione ha accertato che:
“a) - Allo stato attuale il Sig. risulta affetto da un CP_1 complesso menomativo costituito da: - cardiopatia sclero- ipertensiva in trattamento farmacologico;
- broncopneumopatia cronica ostruttiva;
- spondilodiscoartrosi con protrusioni discali cervicali (C5-C6) e lombari (L4-L5); - coxartrosi bilaterale;
- vasculopatia obliteranti arti inferiori in terapia anticoagulante;
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale. b) - Pertanto, per quanto precedentemente esposto, mediante l'applicazione del calcolo riduzionistico, si ritiene che il ricorrente sia da considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura percentuale: 55% dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa (30.11.2022) senza necessità di revisione.
3 c) Le infermità di cui sopra non dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro e causa di servizio”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da deve CP_1 essere respinta.
Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell' , e liquidate tenendo in considerazione la completezza e CP_2 la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell , in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t. in data 20/06/2024 nella causa iscritta al n. 2174 2024 R.G. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_2 in favore della dott.ssa che si liquidano in Persona_1 euro 580,00, oltre accessori.
Frosinone, 10/04/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
4
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 09/04/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2174 /2024, posta in deliberazione tra:
CP_1 elettivamente domiciliato in Alatri, Via Sisto Vinciguerra 1, presso lo studio legale dell'avv. Gatta Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. CP_2
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_2 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti
1 sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi della L. 118/71 nella misura di almeno il 74% e, in via subordinata, il riconoscimento di una invalidità al 67% al fine di ottenere i relativi benefici, tra i quali l'esenzione dal ticket sanitario.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_2 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_2 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 9 Aprile 2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
2 Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_2
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto, il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente (pag.
5-6 del ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_2 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione ha accertato che:
“a) - Allo stato attuale il Sig. risulta affetto da un CP_1 complesso menomativo costituito da: - cardiopatia sclero- ipertensiva in trattamento farmacologico;
- broncopneumopatia cronica ostruttiva;
- spondilodiscoartrosi con protrusioni discali cervicali (C5-C6) e lombari (L4-L5); - coxartrosi bilaterale;
- vasculopatia obliteranti arti inferiori in terapia anticoagulante;
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale. b) - Pertanto, per quanto precedentemente esposto, mediante l'applicazione del calcolo riduzionistico, si ritiene che il ricorrente sia da considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura percentuale: 55% dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa (30.11.2022) senza necessità di revisione.
3 c) Le infermità di cui sopra non dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro e causa di servizio”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da deve CP_1 essere respinta.
Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell' , e liquidate tenendo in considerazione la completezza e CP_2 la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell , in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t. in data 20/06/2024 nella causa iscritta al n. 2174 2024 R.G. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_2 in favore della dott.ssa che si liquidano in Persona_1 euro 580,00, oltre accessori.
Frosinone, 10/04/2025
Il Giudice
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