Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1169/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1169/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Cancellazione ruolo esattoriale e risarcimento danni”,
riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza del
5.3.2025, e vertente
TRA
, nata ad [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente in [...]00169 alla Via Giuseppe Partini, ed elettivamente
[...]
dom.ta in Carinaro (CE), alla via Zara 5, presso lo studio dell'avv. Ines
Truosolo, c.f. , che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2
procura rilasciata su foglio separato, PEC:
fax 0818941247. Email_1
APPELLANTE
E
(ente pubblico AR
economico istituito dall'art. 1 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225), codice fiscale/p.iva
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, quale P.IVA_1
successore universale ex lege ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suindicato decreto legge, di in Controparte_2
persona del dott. , nella qualità di Procuratore dell' Controparte_3 [...]
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale, AR
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 175858, Persona_1
raccolta nr 11458 del 01/10/2021, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesco Postiglione, c.f. C.F._3
, fax 081.0320389, PEC: presso cui
[...] Email_2
elettivamente domicilia in Napoli, al C.so V. Emanuele 168.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da atto di appello chiedendone Parte_1
l'integrale accoglimento, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, da attribuirsi al sottoscritto antistatario procuratore.
Per l'appellata , quale successore AR
universale ex lege ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suindicato decreto legge, di in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, accogliersi le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, come di seguito formulare: 3
“In rito:
- rigettare l'appello e confermare l'ordinanza gravata, che ha statuito
la giurisdizione del giudice tributario quale giudice dell'ottemperanza, con
condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi
di giudizio;
- nella denegata ipotesi di riforma dell'atto impugnato, dichiarare il
difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario quale giudice del
merito; gradatamente, dichiarare l'incompetenza per territorio in favore del
tribunale di Roma;
Nel merito:
- in via principale, rigettare il ricorso per le causali di cui all'atto di
costituzione;
- nella denegata di riforma dell'ordinanza, in via preliminare,
dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire e
violazione dell'art. 3 bis l. n. 215/2021 (inammissibilità dell'impugnazione
dell'estratto di ruolo); in subordine, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva dell'ente di riscossione e dichiarare inammissibile la
domanda.
In via di estremo subordine, in caso di accoglimento del gravame,
compensare le spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 16.3.2022 la Sig.ra proponeva Parte_1
appello avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli Nord n.
1037/2022 Rep. del 18/22.2.2022 con la quale detto giudice dichiarava il 4
proprio difetto di giurisdizione sulla domanda, proposta dalla predetta con ricorso ex art. 702bis c.p.c. dell'8.3.2021, di cancellazione del ruolo esattoriale n. 628160011524032007004 - relativo ad avviso di accertamento per l'importo di € 7.749,42 - ed atti successivi, in favore della
[...]
, quale giudice dell'ottemperanza e rigettava Controparte_4
la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, condannando quest'ultima al pagamento in favore dell' Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro - tempore, delle spese e competenze di lite, come per legge.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello
l' , quale successore universale ex lege ai AR
sensi dell'art. 1 comma 3 del suindicato decreto legge, di Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e, per le
[...]
ragioni meglio ivi indicate, chiedeva, in riforma della gravata decisione,
accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) in via principale e nel merito in accoglimento dell'appello, in virtù
dei motivi dedotti nel presente atto, riformare l'impugnata ordinanza RG n.
2684/2021 Repert. n. 1037/2022 del 22/02/2022;
2) dichiarare illegittima l'iscrizione nei ruoli esattoriali e per l'effetto
onerare la resistente , in persona del AR
legale rap.te p.t., alla cancellazione del ruolo esattoriale ed atti successivi
(come ut sopra e documentati nell'estratto di ruolo), con condanna ai sensi
dell'art.614 bis cpc, al pagamento de € 200.00 per ogni giorno di ritardo nella
cancellazione del ruolo esattoriale e della cartella a far data dalla notifica
del provvedimento, o in quella somma maggiore o minore che il Giudicante 5
riterrà opportuno liquidare anche in via equitativa;
3) con condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno in
favore della ricorrente di € 1.000,00 o in quella diversa somma maggiore o
minore da liquidarsi equitativamente per tutti i motivi innanzi esposti;
4) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da attribuirsi al
sottoscritto antistatario procuratore;
5) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa del 15.6.2022 si costituiva l'appellata, la quale contestava il fondamento dell'impugnazione e, per i motivi sopra indicati,
chiedeva accogliersi le conclusioni sopra indicate.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 14.2.2025 per udienza del 5.3.2025 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
L'appello proposto da è infondato e va rigettato, con Parte_1
conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate.
Ed invero, è pacifico che, in data 1.10.2018 veniva notificata alla predetta - quale erede del padre , nato a [...] il [...] Persona_2
e deceduto ab intestato in Santa Maria Capua Vetere in data 17.9.2014 - la 6
cartella di pagamento n. 02820189005785836000, emessa dall'
[...]
, riferita a un avviso di accertamento recante n. AR
TF70107015182014 su richiesta della Controparte_6
con la quale, a seguito di un avviso di accertamento, era
[...]
stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.470,54.
Con atto di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, e relativo atto di verbale di inventario di eredità, per Notaio Persona_3
accettava quindi l'eredità del padre
[...] Parte_1 Persona_2
con beneficio di inventario.
Successivamente la stessa, quale erede di , proponeva Persona_2
opposizione contro l' innanzi alla AR
alla predetta cartella esattoriale, Controparte_4
contenuta nel ruolo n. 628160011524032007004.
Ciò posto, deducendo che, a seguito della sentenza della sentenza della
Commissione Tribunale Provinciale di Caserta n. 3249/2019 dell'11.7.2019
era stata annullata la menzionata cartella di pagamento, e che illegittimamente l' non aveva provveduto alla cancellazione AR
del ruolo esattoriale, e ciò nonostante l'istanza di sgravio presentata in data
1.8.2019, presentava ricorso ex art. 702bis al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“..dichiarare l'illegittima l'iscrizione nei ruoli esattoriali e per
l'effetto 'onerare la resistente , in persona AR
del legale rapp.te p.t., alla cancellazione del ruolo esattoriale ed atti
successivi (come ut sopra e documentati nell'estratto di ruolo), con condanna
ai sensi dell'art.614 bis cpc, al pagamento di € 200.00 per ogni giorno di 7
ritardo nella cancellazione del ruolo esattoriale e della cartella, a far data
dalla notifica del provvedimento, o in quella somma maggiore o minore che
il Giudicante riterrà opportuno liquidare anche in via equitativa;
2) con condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno in
favore della ricorrente di € 1.000,00 o in quella diversa somma maggiore o
minore da liquidarsi equitativamente per tutti i motivi innanzi esposti;
3) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da attribuirsi al
sottoscritto antistatario”.
Per quanto qui di interesse, l' AR
eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, posto che la domanda formulata dalla ricorrente di “onerare la resistente AR
, in persona del legale rap.te p.t., alla cancellazione del ruolo
[...]
esattoriale ed atti successivi” avrebbe potuto formare esclusivamente oggetto di un giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 70 d.lgs. n. 546/ 1992.
Il Tribunale, come già sopra precisato, accoglieva detta eccezione e dichiarava quindi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito sulla base delle seguenti considerazioni:
“…il Tribunale rileva la fondatezza dell'eccezione di difetto di
giurisdizione del Tribunale adito, in quanto tale domanda deve essere fatta
valere in sede di giudizio di ottemperanza, da attivare innanzi alla
ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. Controparte_4
546/1992.
Invero, tale norma prevede che “La parte che vi ha interesse, può
richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della
commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare 8
in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale,
qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in
ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale”.
Nel caso di specie parte ricorrente deduce che sussisterebbe a carico
dell' l'obbligo di cancellazione del ruolo Controparte_5
esattoriale attualmente NR. 628160011524032007004 relativo ad avviso di
accertamento con importo di € 7.749,42 in quanto Tale avviso di
accertamento era stato precedentemente emesso con cartella di pagamento
n.02820189005785836000 per un importo complessivo pari a € 7.725,34,
annullata dalla con sent. N. 3249/2019. Controparte_4
Pertanto, essendo la domanda di cancellazione del ruolo esattoriale
avanzata quale adempimento attuativo di quanto disposto dalla
[...]
con la sentenza n. 3249/2019, alla luce del Controparte_4
disposto della norma sopra citata, non può che essere fatta valere in sede di
giudizio di ottemperanza da incardinare innanzi all'organo che ha assunto la
decisione e dunque, innanzi alla Controparte_4
”.
[...]
ha quindi censurato in questa sede detta decisione, Parte_1
sostenendo che, secondo la Suprema Corte (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 10299 del 12.4.2019), “il ricorso alla procedura di ottemperanza alla
sentenza emessa dal giudice tributario è consentito, unicamente, in presenza
di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una controversia tra
contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire”;
sarebbe pertanto inammissibile la proposizione dell'azione di ottemperanza,
avente ad oggetto una sentenza che si limiti ad annullare l'atto impugnato. 9
Non essendo pertanto esperibile il giudizio di ottemperanza, l'oggetto della controversia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non apparterrebbe alla giurisdizione tributaria.
Ciò posto, non ignora questa Corte il principio giurisprudenziale (v.
Cassazione civile, Sez. Trib., 12/04/2019, n. 10299) richiamato dall'appellante per il quale “Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti
dalle sentenze della commissione tributaria ha una duplice natura, di merito,
in quanto volto ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di
esecuzione, in quanto volto ad adottare i provvedimenti in sostituzione
dell'Amministrazione finanziaria inadempiente, ed ha il duplice obiettivo di
verificare se vi sia stata o meno l'inottemperanza e, in caso affermativo,
rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l'adozione dei
necessari provvedimenti: ne deriva che detto giudizio non può avere ad
oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso né quando la stessa annulla
l'atto impugnato, trattandosi di pronuncia autoesecutiva, né ove ridetermini
il quantum dell'imposta, poiché in quest'ultimo caso la decisione non si limita
ad annullare l'atto impositivo ma lo sostituisce”.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, indipendentemente dall'esperibilità o meno del giudizio di ottemperanza, con riguardo alla menzionata sentenza della n. Controparte_4
3249/2019 dell'11.7.2019, non sussista alcun dubbio che, alla luce del petitum
sostanziale di cui all'originaria domanda giudiziale della , la stessa Parte_1
fosse devoluta alla giurisdizione tributaria.
Ed invero, ciò che lamenta l'attrice è - in estrema sintesi - che,
nonostante l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, l'
[...] [...]
non avrebbe provveduto, nonostante l'istanza di sgravio Controparte_7
depositata, a disporre la cancellazione dell'iscrizione nei ruoli esattoriali, con conseguente danno per essa istante.
Orbene, è evidente che l'accertamento relativo alla legittimità o meno del comportamento dell'Amministrazione che mantenga l'iscrizione nei ruoli esattoriali, nonostante l'esistenza di una pronuncia dell'organo giurisdizionale che, a dire dell'istante, avrebbe annullato l'atto presupposto, ed anche alla luce dell'istanza di sgravio presentata, involge la verifica dell'esistenza o meno dell'obbligazione tributaria;
ciò soprattutto laddove, come nella specie, risulti anche oggetto di contestazione la circostanza che l'atto presupposto sia stato effettivamente annullato per effetto della pronuncia della Commissione
Tributaria.
Non può infatti sottacersi che, come sostenuto dall'appellata
[...]
, la sentenza in questione ha ben chiarito che AR
l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non determina di per sé
sola il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti tributari, facendo sorgere il solo diritto di quest'ultimo a non rispondere ultra
vires.
La Commissione accertava quindi in ogni caso il pieno diritto a riscuotere l'intero credito, in presenza di beni sufficienti allo scopo, ed il semplice corrispondente diritto della a rispondere solo intra vires. Parte_1
In conclusione, l'azione di quest'ultima volta a far valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto all'istanza di sgravio proposta e, comunque,
l'insussistenza -a causa dell'asserita intervenuta pronuncia di annullamento -
della propria obbligazione verso l'Erario e, quindi, l'illegittimità 11
dell'iscrizione, non può che essere devoluta alla giurisdizione tributaria;
resta in conseguenza assorbita ogni questione in ordine alle ulteriori richieste di parte ricorrente.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza dei motivi posti a sostegno del proposto gravame, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza di , e si liquidano in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore,come da AR
dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da €
5.201,00 ad € 26.000,00), discostandosi tuttavia dai valori medi in considerazione del limitato grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione del 16.3.2022 nei confronti Parte_1 12
dell' , in persona del legale rapp.te pro - AR
tempore, nonché avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli Nord
n. 1037/2022 Rep. del 18/22.2.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna , al pagamento delle spese e competenze di Parte_1
lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in favore dell' in persona del legale AR
rapp.te pro - tempore, nella complessiva misura di € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forf. nella misura del 15% di questi ultimi,
nonché Iva e Cpa se dovute e nelle rispettive misure di legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo