Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 19 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 1200/2024, alle ore 10,35 sono comparsi l'Avv. Perrone Gianluca per parte ricorrente e l'Avv. Alessandro Gangemi per delega degli Avv.ti Terrana ed Arnò per il comune convenuto che discutono oralmente la causa, precisando le conclusioni in cui insistono, e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 1200/2024
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Perrone del foro CodiceFiscale_1 di Messina, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Ghibellina n. 75;
- ATTRICE –
CONTRO
(C.F , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Sabrina Terrana e Ada Arnò, giusta procura rilasciata in atti;
- CONVENUTO-
Avente ad oggetto: rilascio contrassegno handicap.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 7.3.2024 conveniva davanti a Parte_1 questo Tribunale il riferendo di avere chiesto e ottenuto dal Tribunale Controparte_1 di Messina – Sezione Lavoro il riconoscimento di un handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104 del 05.02.1992, beneficio inizialmente negato in sede amministrativa dall'INPS; aggiungeva che, nel giudizio iscritto al n. 2104/2022 RG, conclusosi innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, è stata espletata Consulenza
Tecnica d'Ufficio medico legale, nella quale il perito ha così concluso: “Dopo la visita di accertamento la commissione medica Inps la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età nella misura del 100% con minorazioni riducenti la sua autonomia personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/'92 dalla data della domanda. A fronte delle limitazioni clinico funzionali obiettivate durante le operazioni di consulenza peritale sulla persona di e della documentazione medica, prodotta agli atti ed esibita, è possibile Parte_1 confermare la diagnosi di: “tetrapiradiladismo e poliartralgie da spondilodiscoartrosi discopatie degenerative, artrite psoriasica, sindrome da conflitto spalla dx, coxartrosi, diabete mellito di tipo II, dislipidemia, incontinenza urinaria, miocardiopatia ipertensiva di classe funzionale 2, sindrome ansioso depressiva, cheratocono bioculare”. Tali patologie, non suscettibili di miglioramento hanno certamente condizionato l'autonomia personale. In riferimento alle rilevazioni dell'esame clinico effettuato dalla scrivente- alle evidenze anagrafichereputo che per la richiedente già invalida civile nella misura del
100% sia riconoscibile l' handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/'92 con connotazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda (23.9.2021 per la documentazione probante già fornita in prima istanza) per consentire un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione nonché l'accesso al raggiungimento della massima autonomia possibile nonché alle prestazioni per la cura e la riabilitazione delle minorazioni nonché dei benefici per ricorrente e familiari.”; che a pagina 3 della medesima relazione si legge: “Apparato osteoarticolare: il passaggio dalla stazione assisa a quella eretta avviene lentamente con appoggio-supporto e deficit della postura eretta prolungata. Colonna vertebrale: atteggiamento cifoscoliotico. E' riferita rachialgia in toto alla digitopressione delle apofisi spinose. Trigger point dolenti alla minima pressione. Ipomobilità e riduzione di tutti i movimenti del rachide, Lasegue positiva bilateralmente già a 45 gradi. Punti di Wallaix dolenti bilateramente. Limitazione funzionale coxofemorale bilaterale. Non consentito accosciamento, né la marcia su punte /talloni, né il carico in appoggio monopodalico. Agli arti superiori limitati i movimenti articolari. Tumefazioni alle piccole articolazioni distali con limitazione funzionale flesso estensoria.”; che la suddetta consulenza è stata omologata con decreto, ex art. 445 bis c. 5 cpc, datato 11.10.2023; che, a seguito di tale quadro clinico, ed in special modo dopo il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, aveva inoltrato al Comune di Messina “Domanda di rilascio o rinnovo del contrassegno per i veicoli a servizio dei disabili”, ai sensi dell'art. 381 DPR 16.12.1992 n. 495, protocollata in data 05.02.2024 al n. 65432; che il
[...]
, con lettera datata Controparte_2
19.02.2024, sottoscritta congiuntamente dal Dirigente e dal Responsabile del Servizio, comunicava che “Con riferimento all'istanza di cui in oggetto si comunica che dalla documentazione allegata non risulta indicata la presenza dei requisiti di cui all'art. 381 del DPR 16/12/1992 n. 495”, e contestualmente invitava, nel termine di dieci giorni, a presentare osservazioni corredate di documenti;
che a tale missiva si forniva riscontro nella medesima giornata, allegando copia della CTU espletata nel giudizio n. 2104/2022
RG ove, appunto, veniva accertato che la sig.ra ““ha effettiva capacità di Parte_1 deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”.”; che con successiva lettera del 27.02.2024 il Comune di MESSINA ribadiva quanto già comunicato con la precedente nota del 19.02.2024.
Ritenendo illegittima la condotta del per le ragioni che indicava, e di avere diritto CP_1 alla concessione del beneficio richiesto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condannare il
[...] in persona del Sindaco pt, a rilasciare alla sig.ra il CP_1 Parte_1 contrassegno o permesso per disabili (CUDE-Contrassegno Unico Disabili Europei), conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, che consenta ad essa il transito e la sosta in tutte le zone a traffico limitato, il transito nelle aree verdi nonché la sosta nei posti per disabili, nei parcheggi pubblici senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario.”; vinte le spese.
Si costituiva il il quale contestava le domande attoree e ne chiedeva Controparte_1 il rigetto, per le ragioni che indicava, cui si rimanda per brevità.
Non essendo stati richiesti mezzi istruttori, già concesso termine per note conclusionali, riscontrato il deposito da parte del convenuto della deliberazione di G.M. di CP_1 conferimento dell'incarico ai procuratori di cui in epigrafe, sulle conclusioni sopra indicate, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto la richiesta formulata dalla ricorrente di rilascio del contrassegno o permesso per disabili al Comune di Messina, in virtù delle patologie di cui la stessa è affetta.
La P.A. ha negato il suddetto rilascio sull'assunto per cui: “Con riferimento all'istanza di cui in oggetto si comunica che dalla documentazione allegata non risulta indicata la presenza dei requisiti di cui all'art. 381 del DPR 16/12/1992 n. 495”. La ricorrente, tuttavia, ha proposto l'odierno ricorso affidandolo ad argomentazioni che paiono a questo giudicante fondate.
In primo luogo, va osservato come non siano in contestazione né il riconoscimento in capo alla di un handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104 del Pt_1
05.02.1992, beneficio inizialmente negato in sede amministrativa dall'INPS, riconosciuto all'esito del giudizio iscritto al n. 2104/2022 RG, conclusosi innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro;
né che la stessa presenta una “Limitazione funzionale coxofemorale bilaterale.”.
Le suddette circostanze, come detto non contestate, sono state per altro documentate in atti, da cui sono evincibili (cfr. relazione sulla c.t.u.).
Ora, a mente dell'art. 381 del DPR n. 495/1992, comma 2, “Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario.”.
Nella specie, dunque, il suddetto requisito appare sussistere in capo alla ricorrente, così come accertato in via giudiziale, per come riferito.
Vero è che il successivo comma 3, del citato art. 381 stabilisce che “ Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.”.
E' altrettanto vero, tuttavia, che- nella specie- il presupposto necessario al rilascio dell'autorizzazione è consacrato in un atto giudiziario, costituito dal decreto di omologa ex art. 445 bis c. 5 cpc, datato 11.10.2023 (in atti).
Del resto, l'art. 12 del DPR n. 503/1996 stabilisce che “ Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.”. E ciò, appunto, senza che sia previsto che l'accertamento del requisito sanitario sia effettuato in via amministrativa, e non in via giudiziale, come nel caso che occupa.
Per quanto sopra, in accoglimento della domanda formulata dalla va ordinato al Pt_1 il rilascio del contrassegno o permesso per disabili (CUDE- Controparte_1
Contrassegno Unico Disabili Europei), conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, richiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si pongono a carico della stessa ed in favore della ricorrente come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa indeterminabile e della non particolare complessità, mentre non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− In accoglimento della domanda proposta con il ricorso in epigrafe da Parte_1 ordina al il rilascio in favore ella stessa del
[...] Controparte_1 contrassegno o permesso per disabili (CUDE-Contrassegno Unico Disabili
Europei), conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del
Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, richiesto in ricorso;
− Condanna il a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Messina, il 19.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna