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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Polizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 201/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...] (cod. Parte_1
fisc. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Paolo Cassarino, giusta procura su C.F._1
foglio separato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio presso il suo studio, sito in via Martorana n. 45;
- attore -
CONTRO
, (cod. fisc. ) in persona del pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. Francesco Minardi, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Martorana n. 35;
- convenuto –
OGGETTO: lesione personale responsabilità ex art.2043 - 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.12.2024, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e memorie ex
Tribunale di Gela, Sezione Civile
art.183 sesto comma c.p.c. e chiedevano che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2019, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al CP_1 risarcimento dei danni dallo stesso patiti per responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.; danni questi quantificati nella somma di € 52.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (sub specie di danni fisici, biologici, morali ed esistenziali), oltre interessi legali
Assumeva in particolare che:
- il giorno 13.10.2016, lo stesso percorreva, alla guida del ciclomotore Piaggio Scarabeo, tg.
X7459T, di proprietà di , la via W.A. Mozart, in direzione est-ovest, allorché a pochi metri CP_3
dal negozio di arredamenti Spina, perdeva il controllo del mezzo rovinando al suolo a causa di una buca insistente sulla carreggiata di marcia non segnalata, né visibile né tantomeno evitabile;
- a causa del sinistro, lo stesso riportava lesioni per le quali veniva trasportato e ricoverato per sette giorni presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “V. Emanuele” di Gela;
- al conducente del ciclomotore anzidetto in quella occasione gli veniva diagnosticata la frattura scomposta dell'epifisi distale del radio sx, la frattura scomposta dell'ulna sx e la frattura del capitello radiale dx.
Il costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30 maggio 2019, CP_1 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. stante l'indeterminatezza della domanda;
contestava poi nel merito la fondatezza della domanda in ordine sia all'an che al quantum e chiedeva il rigetto della stessa o, in subordine, la riduzione della entità del risarcimento ex art.1227 c.c. per il concorso di colpa dell'attore.
La causa, quindi, all'udienza del 18.12.2024, dopo l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico legale, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto disattesa l'eccezione vertente sulla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda per come formulata.
Invero, come sancito da giurisprudenza oramai consolidata, la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto
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sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (id est la responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro oggetto di causa ai sensi degli artt.
2043 e/o 2051 c.c.) che il bene della vita richiesta, ossia il risarcimento dei danni biologici e morali subiti,
l'atto di citazione non può dirsi affetto da alcuna nullità.
Quanto al merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Nel caso in esame va anzitutto rilevato che l'attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha fondato la responsabilità del sulla norma di cui all'art. 2051 c.c. o in subordine sull'art. 2043 c.c. CP_1
Spetta poi al Giudice investito della domanda idonea a dar vita ad un procedimento contenzioso, procedere alla qualificazione giuridica della medesima, con l'unico limite del rispetto del petitum e della causa petendi.
Giova sul punto evidenziare che invocare la responsabilità dell'ente per i danni cagionati latu sensu da sconnessioni del manto stradale e quindi da omessa manutenzione dello stesso, ai sensi dell'art. 2043 ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c. comporta per il danneggiato l'assolvimento di un diverso onere probatorio, dovendo, nella prima ipotesi, essere dimostrata la ricorrenza dell'insidia e del nesso causale tra l'insidia e l'evento di danno, mentre nella seconda ipotesi (fattispecie a responsabilità oggettiva) il danneggiato è tenuto unicamente a provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa oggetto del potere di custodia e di controllo e il danno;
diversi sono pertanto i presupposti di operatività delle due norme e il regime di assolvimento dei rispettivi oneri probatori.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che la norma applicabile al caso di specie è l'art. 2051 c.c.
(responsabilità del custode), con conseguente applicazione del relativo onere probatorio, dovendo il danneggiato dimostrare l'esistenza di nesso causale tra la cosa oggetto del potere di custodia e le conseguenze dannose derivatene.
Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la
P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
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l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia
d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi Cass. n.15042/2008 e n.12449/2008).
Peraltro, come ben chiarito nelle sentenze da ultimo citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno (sul punto cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/10/2024, n. 28057).
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare, da un lato, il rapporto di custodia e, dall'altro, l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass.
n. 4279/2008).
Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005); e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr.
Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Con specifico riferimento al convenuto giova rilevare che l'art. 14 C.d.S., allo CP_1
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, attribuisce specificamente agli enti proprietari delle strade (quale è il rispetto a quella in cui il sinistro ebbe a verificarsi, on CP_1
assenza di contestazione sul punto) il compito di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle
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strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. E si precisa (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (cfr. Cass., 14 luglio 2004, n.
13087).
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali (Comuni,
Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili ( piazze, marciapiedi…). La fonte primigenia di siffatti obblighi è da rinvenirsi, in primis, nel risalente art. 28 dell'Allegato F della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 che prevede come “obbligatoria la conservazione in istato normale delle stradi provinciali e comunali sistemate”; successivamente nel r.d. del 15 novembre 1923 n. 2056 , recante “ Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche” che all'art. 5, così, dispone: “Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di quarta classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese”.
Venendo poi all'evento dannoso, occorre dimostrare – da un lato – che lo stesso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n.
24419/2009 e C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619).
Difatti, l'amministrazione può dirsi liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove «dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805, in Arch. giur. circol. e sinistri 2017, 7-8, 630).
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A norma dell'art.2051 c.c. non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota.
La responsabilità del custode può inoltre essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Nella specie, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste , il quale, percorrendo la medesima direzione di Testimone_1
marcia del ciclomotore guidato dall'attore, aveva visto rovinare a terra il ragazzo a causa della buca presente sul lato destro della carreggiata ove si era verificato il sinistro. Nello specifico lo stesso ha dichiarato: “Davanti a me percorreva la stessa via e nella medesima direzione di marcia un ciclomotore guidato da un ragazzo (non ricordo la targa o il modello, ma era di colore chiaro, bianco o grigio) quando, giunti a circa 80 metri dal supermercato e subito dopo la curva (esattamente in corrispondenza del negozio La Spina, che tuttavia oggi non c'è più), il ciclomotore davanti a me rovinava a terra a causa di una buca nella quale inciampava, buca che si trovava sul lato destro della carreggiata e dunque sul nostro stesso senso di marcia. In quel momento io mi trovavo a circa quattro metri di distanza dal ciclomotore.
Dopo la caduta io scendevo dall'auto per prestare soccorso al ragazzo che conduceva il ciclomotore per prestargli soccorso. Lui dopo poco si rialzava ma comunque accusava dolore alle braccia e io chiamavo dunque con il mio cellulare suo padre, del quale lo stesso mi forniva il numero, il quale arrivava dopo circa 10 minuti. A quel punto io andavo via. La buca era abbastanza profonda, circa 10-12 cm. La buca, peraltro, non era neanche visibile perché all'interno c'era molta sporcizia e, in particolare, fogli di giornale e pezzi di carta. Suppongo si trattasse di volantini del supermercato, chi si trovava lì vicino.
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Aggiungo peraltro che la buca di cui trattasi, oltre a non essere visibile, non era neanche in alcun modo segnalata”.
Il teste citato è da ritenersi pienamente attendibile, vista la vicinanza ai fatti, la convergenza delle dichiarazioni con quanto la documentazione versata in atti, l'assenza di evidenti interessi nel giudizio e la mancanza di contraddizioni con le restanti fonti di prova.
A ciò si aggiunga che anche la consulenza medica disposta da questo Ufficio ha confermato la compatibilità delle fratture ossee riportate dall'attore e la suddetta dinamica del sinistro, la quale risulta vieppiù riscontrata dalla documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi all'epoca dell'occorso
(all. n. 19 all'atto di citazione) e neppure contestata dal convenuto. CP_1
Le risultanze dell'istruttoria svolta hanno dunque consentito di accertare che il sinistro si era verificato a causa di una buca insistente sul manto stradale, colma di sporcizia e fogli di giornale, non segnalata da parte del Nessuna rilevanza può pertanto dispiegare la circostanza – in ogni caso CP_1
non provata dal convenuto, in assenza della articolazione di alcuna prova al riguardo – per cui il CP_1
manto stradale fosse “assolutamente ben visibile” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione) essendosi il sinistro verificato alle ore 08:30 del mattino.
Una siffatta dinamica del sinistro, come sopra cennato, è stata peraltro pienamente suffragata dagli esiti della disposta C.T.U. medico-legale, la quale conferma in parte quanto risulta anche dalla relazione medica di parte allegata all'atto di citazione.
Si riportano a tal fine alcuni stralci della consulenza medica a firma del Dott. Persona_1
: “Ritengo che la dinamica traumatica descritta sia compatibile con le fratture riportate e
[...] documentate, quindi riconducibili al fatto.” (cfr. pag. 4 della relazione medica depositata in data
11.05.2022); “I postumi riportati sono legati al gomito destro e al polso sinistro (radio, ulna e scafoide), direttamente interessati al trauma descritto” (cfr. pag. 5 della consulenza medica depositata in data
11.05.2022);
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente convenuto, ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo CP_1 per l'utenza. Pericolosità dell'insidia stradale confermata anche dal comportamento posto in essere dal il quale, a ridosso della prima diffida ricevuta dall'attore ai fini del risarcimento del danno CP_1
subito, provvedeva a riparare la buca.
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Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode;
non potendo ritenersi tale il fattore atmosferico per le ragioni sopra rassegnate.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il CP_1
(quale ente propritario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando alla quantificazione dei danni subiti da si condividono le risultanze cui è Parte_1
pervenuto il c.t.u. medico legale incaricato nel corso del giudizio, dott. , Persona_1
il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo, supportato da rigorosa analisi medico-legale e basato su un procedimento immune da vizi logici, così da poter essere posto a base della decisione.
Il consulente ha in particolare accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti e non contestate dalle parti, stante l'assenza di osservazioni delle parti costituite – la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore (id est fratture ossee) alla dinamica del sinistro per cui è causa siccome accertata in giudizio (osservando sul punto: “Nel caso di specie le strutture ossee in questione sono i 2: il polso sinistro, e in particolar modo 3 delle sue componenti: radio, ulna e scafoide;
e il gomito destro, in particolar modo il capitello radiale. Le fratture in questione sono state verosimilmente indirette: è ragionevole ipotizzare che la forza della caduta, trasmessa attraverso le mani (parata della caduta) si sia trasmessa al gomito destro e al polso sinistro”). Ha quindi riscontrato postumi invalidanti a carattere permanente, connessi ad “Esiti di frattura capitello radiale gomito destro”, “Esiti della frattura di scafoide sinistro” e “Esiti della frattura di polso sinistro”) valutabili percentualmente in ragione di un complessivo
10% nonché valutato un primo periodo d'invalidità temporanea assoluta di giorni 9 (corrispondenti ai giorni di ricovero), un periodo d'inabilità temporanea parziale di giorni 31 nella misura del 75%
(corrispondenti periodo in cui l'attore è stato costretto ad una immobilizzazione), un periodo d'inabilità temporanea parziale di giorni 40 nella misura del 50% (pari al periodo in cui ha effettuato fisioterapia) ed un periodo d'inabilità temporanea parziale di giorni 30 nella misura del 25%.
Ha infine evidenziato non essere stato possibile quantificare le spese mediche sostenute dall'attore, giacché non documentate.
Giova al riguardo rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
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necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Orbene, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico- relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente
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tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Ebbene, si reputa opportuno effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale mediante applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass.
4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. "punto" biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità), relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu inteso (ed eventualmente aumentato di una percentuale ponderata, in base al grado di invalidità, per la componente "morale" del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno).
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea è previsto un importo base previsto dalla Tabella (115 Euro al giorno per inabilità assoluta) che comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dall'attore debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di euro 30.612,00, pari all'importo previsto dalle Tabelle 2024 per un'invalidità permanente del 10% in soggetto di 15 anni all'epoca del sinistro.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma totale di € 6.871,25 (€ 1.035,00 + € 2.673,75 +
€ 2.300,00 + 862) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale (quest'ultima considerata al 75%, al 50% e al 25%), siccome sopra indicati.
La sommatoria di tali voci, determinata in complessivi euro 37.483,25, si ritiene un ristoro esaustivo dei danni subiti.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una
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“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (13.10.2016 assunta come data unica per il danno da inabilità temporanea e da invalidità permanente considerato il breve intervallo per la stabilizzazione dei postumi), e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di rispettiva insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre
Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 37.483,25 per danno da inabilità temporanea e da invalidità permanente), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del
13.10.2016 (€ 30.875,82), quindi il capitale di € 30.875,82 viene rivalutato dal 13.10.2016 alla data della sentenza ( € 37.483,25) al contempo calcolando gli interessi maturati (pari ad € 3.825,34).
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 41.308,59 (di cui € 3.825,34 per interessi) per danno non patrimoniale.
Sulla somma predetta – al cui pagamento va condannato il convenuto ì – sono poi CP_1
dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Non può in ogni caso trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 comma primo c.p.c., in difetto di ogni allegazione, prima ancora che di prova, circa l'effettiva sussistenza ed entità dei danni asseritamente patiti in conseguenza della temeraria iniziativa giudiziaria intrapresa dal ricorrente.
Tribunale di Gela, Sezione Civile 11
Sul punto, unanime giurisprudenza di legittimità afferma che: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (ex multis Cass. civ. n. 9080/2013. Nello stesso senso cfr. Cass. civ. n. 13328/2015).
La soccombenza del convenuto regola la distribuzione delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore del decisum e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione 26.000,00 – 52.000,00 euro, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
Vanno infine poste le spese di C.T.U. medica a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
Pt_1
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attore al CP_1
pagamento di euro 41.308,59 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attore delle spese di lite dallo stesso sostenute, liquidate in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di ctu medico-legale per intero a carico della convenuta;
Così deciso in Gela, il 17.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Polizzi
Tribunale di Gela, Sezione Civile 12
Tribunale di Gela, Sezione Civile 13