TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2335 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Angelino Rosa, presso il cui studio sito in Sant'Antimo (NA) in via Cardinale Verde n. 23, elettivamente domicilia;
- Ricorrente-
E
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
- Resistente contumace–
NONCHE'
Con l'intervento del , presso il Tribunale di Napoli Nord;
Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 27 febbraio 2025, parte ricorrente ha depositato note scritte, nelle quali ribadiva la richiesta della pronuncia di separazione personale con sentenza che recepisse le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 14 marzo 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 la ricorrente epigrafata deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 3 luglio 1992, in Villaricca (NA), (atto n. 240, parte II, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1992), dalla cui unione erano nati due figli, il 04/08/1996, e il Per_1 Per_2
06/05/2000; che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi, a causa del perpetrarsi di atteggiamenti violenti, sia fisici che verbali, da parte del resistente ed in danno della ricorrente, nonché dal completo disinteresse nutrito dall' rispetto alle esigenze, economiche ed CP_1 assistenziali, del proprio nucleo familiare;
che, nonostante i tentativi di recupero della crisi coniugale, la situazione era divenuta irrimediabile;
tanto premesso, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito al marito, ai sensi dell'art. 151 comma II c.c.; la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento della ricorrente e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_2 pari ad importo complessivo pari ad € 800,00, oltre ISTAT, nonché del 50% delle spese straordinarie.
-Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo parte resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza del 11 luglio 2023, sentita la sola ricorrente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, a causa della mancata costituzione in giudizio del resistente, il Presidente, con ordinanza emessa in data 24 luglio 2023, in via provvisoria e urgente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
poneva a carico di il pagamento della somma mensile di euro 250,00 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre Istat e il 50% delle spese Per_2 straordinarie;
nonché il pagamento di € 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
-Disposta la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente contumace, all'esito della costituzione di nuovo difensore per la parte ricorrente, il Presidente, preso atto dell'avvenuta notifica dell'ordinanza presidenziale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c, fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 27 febbraio 2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza emessa in data 4 marzo 2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione concedendo termine fino al 5 maggio 2025 per il deposito della comparsa conclusionale.
In data 14 marzo 2025 il PM apponeva il proprio visto.
################################################
-La domanda di separazione è fondata e va accolta.
-Risulta, infatti, comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
- La domanda di addebito, avanzata da parte ricorrente nei confronti del marito, deve essere respinta.
-È noto, infatti, che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Cass. n. 14840/2006).
-Ciò posto la domanda di addebito deve ritenersi infondata essendo rimasta del tutto priva di dimostrazione.
In disparte l'assoluta genericità delle circostanze poste a fondamento della stessa, ossia gli asseriti atteggiamenti fisici e verbali aggressivi del resistente, non circostanziati e non contestualizzati, a cui va aggiunta anche la mancanza direzione della ricorrente che alcuna denuncia ha mai sporto nei confronti del resistente.
Da ciò consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c. con rigetto della domanda di addebito formulata in via principale dalla ricorrente.
- Quanto alle statuizioni economiche , in particolare la domanda di corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, Per_2 occorre valutare la disponibilità economica delle parti emersa in corso di causa.
-In particolare, va evidenziato che la ricorrente ha dichiarato di percepire un assegno di invalidità di circa € 619,00 mensili e di lavorare come collaboratrice domestica percependo € 70,00 al mese, mentre il resistente risulta essere amministratore unico di una società a r.l. con capitale sociale di €
2.800,00 avente ad oggetto commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori.
-Ciò posto il Tribunale ritiene equo determinare, all'attualità, a carico del ricorrente, quale contributo per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 250,00, oltre rivalutazione automatica Per_2 annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla ricorrente o con diversa modalità da stabilirsi previo accordo tra i coniugi, oltre spese straordinarie al 50% come da
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019.
- Quanto al mantenimento della resistente, per le ragioni suesposte, stante la limitata capacità lavorativa della stessa, va posto a carico di l'obbligo di versare per il mantenimento della ricorrente CP_1 la somma di € 200,00 mensili, da versarsi secondo le modalità sopraindicate
- La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Parte_1
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2 maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di
Intesa del 25-10-.2019, oltre rivalutazione Istat da versarsi secondo le modalità indicate in parte motiva;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi secondo le modalità indicate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 240, parte II S.A. anno 1992);
-dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro