Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1316/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado
d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto ricorso ex artt. 14 d.lgs. n.
150/2011 e 281sexies c.p.c promosso dall'Avv. Parte 1 nato a
),Salerno il 12/01/1960 ed ivi residente (cod. fisc. C.F. 1
rappresentato e difeso da sè medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 14 nei confronti della
[...]
Controparte_1
P.IVA 1 con sede legale in Roma, Via Raffaello (PARTITA IVA
Matarazzo n. 19 in persona del legale rappresentante, il procuratore speciale nato a [...] in data [...] (C.F. Avv. Controparte_2
) giusta i poteri conferitigli per procura in data 27 C.F. 2
ottobre 2021, la cui firma è stata autenticata per atto Notaio Per 1
[...] al repertorio 101237 raccolta 42241; letti gli atti, e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 6.3. 2025.
OSSERVA
La domanda proposta è fondata e deve essere accolta
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, va osservato che la stessa si riferisce ad un credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, di guisa che la richiamata circostanza, nell'escludere l'ipotesi della prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c., introduce nella fattispecie de qua il limite della prescrizione decennale.
Nella fattispecie de qua, l'«esaurimento dell'affare» deve considerarsi realizzato in presenza delle circostanze previste in via alternativa dall'art. 2957, 2° co., c.c., ovvero, in caso di pratiche definite, dalla data di «decisione della lite»>, della «conciliazione delle parti», o della «revoca del mandato>>; in caso, invece, di «affari non terminati», dalla data dell' ultima prestazione».
Sussumendo la fattispecie in esame in questa previsione normativa, non essendosi potuto soddisfare il credito vantato dall'assicurata per l'infruttuosità dell'esperita azione monitoria, l'«l'affare» deve ritenersi terminato al momento della definizione della pratica.
Pertanto, avendo la Compagnia dichiarato concluso l'affare con la «e-mail»> del 30/04/2014 che riteneva «irrecuperabile» il credito de quo, l'eccepito decorso del termine prescrizionale decennale è escluso dalla p.e.c. inviata il 12/01/2023 all'indirizzo interruttiva p.e.c.
Email 1 a tutt'oggi attribuito alla [...]
Controparte_1 .
In ordine al valore da attribuire alla «e-mail» inviata alla Compagnia assicuratrice il 08/01/2016, al fine di ritenerla strumento valido ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, i Giudici di legittimità hanno più e più volte ribadito che il messaggio «e-mail», ancorché privo di firma digitale, deve annoverarsi tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche previste dall'art. 2712 c.c., attribuendovi valore di piena prova dei fatti ivi rappresentati. Tra le molteplici comunicazioni che, nel corso degli anni, la Compagnia ha
- -inviato al ricorrente v'è – ex plurimis – una fitta corrispondenza telematica iniziata il 25/12/2012 con riferimento ad un'altra pratica di recupero.
Il carteggio telematico si esaurisce con un messaggio inviato dalla
Compagnia del 29/09/2017- ben oltre, quindi, la data della «e-mail '> interruttiva del 08/01/2016 - che indica quale proprio indirizzo di la casella di posta elettronica riferimento
», ovvero quella alla quale la «e-mail» Email 2
interruttiva era stata inviata e ricevuta.
In ordine alla prova del credito, va rilevato che la documentazione prodotta dimostra la fondatezza del diritto a percepire i compensi in ossequio al disposto dell'art. 2233 c.c.
La richiamata disposizione, infatti, pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti;
in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi;
in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (ma non vincolante) delle associazioni professionali.
Nel caso di specie, sicuramente va fatto ricorso al secondo criterio liquidativo (tariffe professionali disposte con D.M. 08/04/2004, n. 127, vigente all'epoca delle prestazioni professionali svolte), e ad esso si è riferito il ricorrente nel redigere il preavviso di parcella non pagato.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie la domanda, accerta e
Controparte_1 (cod. fisc. dichiara che la 66 P.IVA 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Raffaello Matarazzo n. 19, è tenuta al pagamento in favore dell'istante, per il titolo dedotto nel presente ricorso in relazione all'incarico professionale espletato, della complessiva somma di € 1.322,58, e, per
Controparte_1 (cod. fisc. l'effetto, condanna la 66 P.IVA 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Raffaello Matarazzo n. 19, al pagamento del predetto importo oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
visti e applicati gli artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 281 sexies e ss. c.p.c.,
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, respinta ogni altra istanza o eccezione, accoglie la domanda, accerta e dichiara che la 66 Controparte_1 (cod. fisc. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Raffaello Matarazzo n. 19, è tenuta al pagamento in favore dell'istante, in relazione all'incarico professionale espletato, della complessiva somma di € 1.322,58, e, per l'effetto, condanna la [...] 66
(cod. fisc. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Raffaello Matarazzo
n. 19, al pagamento del predetto importo oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda all'effettivo pagamento;
(cod. fisc. P.IVA 1 ), condanna la 66
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via
Raffaello Matarazzo n. 19, a pagare le spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida per intero in euro 98,50 per esborsi ed euro 500,00 per competenze della difesa, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a.
come per legge.
Salerno, 9.3.2025
Il Giudice
dott. Corrado d'Ambrosio