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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L 999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 999/2024 rgl avverso la sentenza n. 897 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Saioni) deciso il giorno 03 Dicembre 2024 e promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Claudio Defilippi (c.f. , congiuntamente e disgiuntamente con C.F._2
l'Avvocato Gianna Sammicheli (c.f. ) elettivamente domiciliata C.F._3
in Milano, domiciliato in Milano, Via Trenno n. 25 - Appellante, contro
(c.f ) successore ex lege a titolo Controparte_1 P.IVA_1
universale della rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avvocato Maria Teresa Caprio (c.f. , elettivamente C.F._4
domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 126 – Appellata;
e
(c.f. ), in proprio e Controparte_3 P.IVA_2
quale mandatario della rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Controparte_4
pagina 1 di 13 Fanara (c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè C.F._5
n.1 – Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 19 Settembre 2024, nel merito:" Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano sezione lavoro, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 897/2024 emessa dal
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, depositata in data 19.03.2024, mai notificata, contrariis reiectis, riformandola nel capo non accolto e per l'avviso non accolto, ovvero nella parte in cui non prevede anche l'annullamento- nullità dell'avviso di addebito n.
368202300004708171000 o l'annullamento della comunicazione di preavviso del fermo, accogliendo le conclusioni come formulate in primo grado ed che si intendono integralmente trascritte In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi. Piaccia all'adito Corte di Appello, sezione lavoro contraria reiectis:
1. accogliere l'appello e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' rimettendo la CP_3
causa davanti al primo giudice;
2. in subordine, accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado;
3. condannare l'avv. Simone Forte, quale antistatario, alla restituzione delle spese e competenze legali corrisposte dall' 4. Con vittoria di CP_5
competenze di lite del doppio grado del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore”.
Per la parte appellata come da memoria di Controparte_1
costituzione con appello incidentale condizionato datata 21 novembre 2024:” Per tutto quanto esposto, si conclude affinché l'On.le Corte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia così provvedere: accertare e dichiarare
l'inammissibilità ed infondatezza del proposto appello principale, inammissibile ed infondato, per i motivi ampiamente esposti nel presente atto. Con conseguente conferma degli atti opposti e ferma cmq l'eccepita carenza di legittimazione passiva di in CP_5
relazione al merito della pretesa impositiva – di esclusiva competenza dell'ente pagina 2 di 13 impositore – che provvede anche all'emissione e notifica degli avvisi di addebito;
CP_3
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, voglia, in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare parzialmente la Sentenza n. 897/2024 emessa dal Tribunale di Milano – sez. lavoro - in data 19/03/2024, NRG 11129/2023 nelle parti indicate, accertando e dichiarando la ritualità della costituzione di in primo Controparte_1
grado, e, in accoglimento delle difese ed eccezioni ivi svolte, rigettare l'appello principale dichiarando inammissibile l'opposizione tardiva come proposta in violazione dell'art. 617 cpc e comunque infondata stante la documentata ritualità e legittimità deli atti impugnati, come emessi e notificati nel pieno rispetto della normativa vigente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario”;
Per la parte appellata come da Controparte_3
memoria difensiva datata 17 ottobre 2024:” Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza e difesa, in via principale respingere il ricorso in appello in quanto infondato illegittimo ed erroneo per i motivi in narrativa esposti e per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la sentenza del
Tribunale di Milano D.ssa Francesca Saioni 897/24. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di appello”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 897 del 2024, decidendo sul ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo n. 06880202300001356000 emesso sulla base di plurime pretese, ha dichiarato non dovute dalla ricorrente le Parte_1
somme di cui agli avvisi di addebito emessi dall' Controparte_3
n. 368 20180015917446000 per somme aggiuntive modello DM/10
[...]
rettificato, dall'importo di euro 34,32, n. 368 20180016063519000 per somme aggiuntive modello DM/10, dall'importo di euro 1.219,98, n. 368 20180017533020000 pagina 3 di 13 per somme aggiuntive modello DM/10, dall'importo di euro 1.774,00, respingendo il ricorso quanto all'avviso di addebito n. 368 20230004108171000, ruolo 2022, emesso da per somme aggiuntive modello DM/10 rettificato, dall'importo di euro 499,84. CP_3
Spese del grado compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
In motivazione il primo giudice, richiamando la documentazione prodotta in atti, ha ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio solo per l'Avviso di addebito n. 368
20230004108171000 riscontrando, per i restanti tre Avvisi, la mancanza della comunicazione di consegna oppure l'omessa precisazione, nella comunicazione medesima, del correlato numero di avviso di addebito.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale articolando due Parte_1
motivi aventi ad oggetto il procedimento notificatorio relativo all' Avviso di addebito n.
368 2023 0004108171000.
Con il primo motivo – intestato:” Nullità della sentenza. Violazione di legge, omessa, insufficiente decisione sulla notifica dell'avviso di addebito” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023 0004108171000 all'uopo evidenziando di avere già eccepito, in primo grado, di non avere ricevuto la notifica e deducendo, comunque, la nullità della notifica in quanto non conforme alla normativa vigente e proveniente da indirizzo non presente nei Pubblici Registri.
In particolare l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere rituale la notifica senza, tuttavia, avere verificato il contenuto delle PEC deducendo che l'
[...]
non ha prodotto alcun file telematico che Controparte_3
consenta di verificare la notifica e non ha documentato l'avvenuta notificazione tramite produzione del File “.eml” da ciò derivandone la nullità dell'avviso.
Con il secondo motivo – intestato:” Nullità della Sentenza. Violazione – Omessa decisione su inesistenza della comunicazione preventiva di fermo, sulla decadenza – prescrizione della pretesa. Omessa decisione sul vizio di motivazione e sulla mancanza pagina 4 di 13 di contraddittorio” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare le doglianze relative alla circostanza che l'avviso non riporta alcuna sottoscrizione in originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della intimazione né in riferimento agli altri motivi di opposizione, ivi compreso il vizio di motivazione con l'assenza di proporzionalità delle sanzioni e difetto di calcolo degli interessi e di prescrizione/decadenza, qui reiterati.
All'interposto appello hanno resistito sia l' Controparte_3
e sia , chiedendo il rigetto dell'appello in
[...] Controparte_1
quanto infondato, in fatto e in diritto.
In particolare l' , dopo avere rilevato Controparte_3
che l'appellante non ha censurato la disposta compensazione delle spese del primo grado, su cui pertanto è sceso il giudicato, ha formulato domanda di lite temeraria espressamente deducendo che:” L'Ava di cui stiamo discutendo è pari ad € 499,84 la sig.ra non ha mai negato di essere debitrice dell' ma ritiene che i Pt_2 CP_3
contributi oggetto d'intimazione siano prescritti. Ciò è risultato vero per tre Ava di cui il giudice di prime cure ha dichiarato la irregolarità della notifica e quindi il maturarsi della prescrizione. Ma l'Ava di cui si discute in appello oltre ad essere stato notificato correttamente attiene a contributi relativi al Dicembre 2022 con pagamento 16 Gennaio
2023”.
L , in particolare - rilevando un errore materiale nella Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui, alla pagina”3”, rigo “5” ha rilevato che
“nessuno si è costituito per - ha proposto appello incidentale condizionato CP_5
articolando un unico motivo così intestato: ”Violazione e falsa applicazione art. 617 cpc nonché art. 100, 112, 416 e 421 cpc (Difetto – assenza di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento, sviamento)” con cui, nel dubbio che il primo giudice non abbia esaminato le proprie difese già svolte in primo grado, ha reiterato l'eccezione di irritualità e inammissibilità della domanda aventi ad oggetto vizi di forma degli atti pagina 5 di 13 impugnati e ribadendo la piena legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'infondatezza dell'eccepito vizio di motivazione, e di violazione del contraddittorio.
ha, quindi, concluso chiedendo - in via condizionata, Controparte_1
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello formulati da controparte – la riforma parziale della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la ritualità della costituzione di in primo grado e dichiarando Controparte_1
inammissibile e, comunque, infondata l'opposizione proposta.
All'udienza del giorno 03 dicembre 2024, svolta mediante collegamenti audiovisivi da remoto, parte appellante ha discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello principale va respinto, restando assorbito l'appello incidentale condizionato.
Preliminarmente rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che l'Avviso di addebito impugnato è stato notificato dall' Controparte_3
, a mezzo PEC, in data 31 maggio 2023 e che risulta regolarmente
[...]
consegnata alla casella di destinazione paola. t risultante dalla Visura Email_1
Camerale dell'appellante (cfr. fascicolo di primo grado di parte appellata ). CP_3
Dalla medesima documentazione sono, inoltre, rilevabili i dettagli degli importi pretesi con l'Avviso di addebito opposto.
Quanto sopra premesso sulla doglianza – invero generica – di nullità nella notifica “ in quanto non conforme alla normativa ed in ogni caso proveniente da indirizzo non presente nei Pubblici Registri”, questa Corte si è già pronunciata in fattispecie analoga con motivazione che questo Collegio condivide e richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c.(cfr. ex multis: Corte di Appello di Milano n. 1066 del 2019;n. 1276 del 2021 e n. 608 del 2024).
pagina 6 di 13 Con la sentenza n. 1066 del 2019 la Corte di Appello di Milano – dopo avere rilevato che:” L'appellante, a fronte della circostanza documentata e non contestata che l'avviso di addebito oggetto di opposizione sia stato ricevuto dalla società al proprio indirizzo di posta certificata in data… sostiene che tale comunicazione, per le modalità con cui è stata eseguita, non possa considerarsi una notificazione telematica…” – ha ritenuto che:” Si tratta di una tesi non condivisibile sotto alcuno degli aspetti introdotti nel gravame: prima di tutto, rileva la Corte che la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC, una volta non contestato – né potrebbe essere altrimenti data l'estensione (NOTA: nella fattispecie in Email_2
esame: t) – che sia comunque un indirizzo Email_3
dell' certamente non può condurre alla nullità o inesistenza della notifica CP_3
tramite posta elettronica certificata, dal momento che l'art.30 IV comma D.L. 70/10 invocato dalla debitrice, pone un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente. D'altro canto, il citato art. 30, D.L. n. 78 - significativamente intitolato “Potenziamento dei processi di riscossione dell' - CP_3
regola compiutamente le modalità alternative di notifica dell'avviso di addebito, tra cui
“in via prioritaria” quella tramite posta elettronica certificata, senza che possano venir in considerazioni le disposizioni in tema di notificazioni degli atti giudiziari. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si tratta, evidentemente, di ambiti e settori differenti, rispondenti a specifiche esigenze le cui finalità sono perseguite dalla disciplina dedicata a ciascuno e, dunque, non sovrapponibili per il comune ricorso alla notifica telematica, in assenza di specifico richiamo normativo previsto, invece, proprio dall'art. 30, co.14 D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010, in ordine all'applicabilità delle norme vigenti aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo e le cartelle di pagamento, al titolo esecutivo emesso dall' e costituito dall'avviso di CP_3
pagina 7 di 13 addebito. Di conseguenza, alcuna relata di notifica è richiesta, mentre, quanto alle censure in punto di assenza di attestazione di conformità dell'atto notificato, una volta che è incontestata non solo la sua piena conoscenza da parte del destinatario, ma altresì la sua corrispondenza a quello emesso dall'istituto, le argomentazioni del gravame si appalesano del tutto irrilevanti”.
Con la successiva sentenza n. 1276 del 2021 (Presidente estensore Vitali) questa Corte ha, inoltre, ribadito l'irrilevanza dell'inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC, da cui viene inviata la notificazione.
Con la detta sentenza n. 1276/2021 - qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. - è stato ribadito che:" da un lato, l'art. 30 IV comma D.L. n. 70 del
2010 prevede che l'avviso di addebito sia notificato prioritariamente "tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge", ponendo quale unico vincolo, in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, quello della casella del destinatario e non del mittente - ... -. Dall'altro lato,
l'art. 3 bis L. n. 53 del 1994 rubricato "facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" - ed a cui si riferisce la sentenza dei giudici di legittimità richiamata dalla difesa dell'appellante - è relativa alle notificazioni effettuate dagli avvocati, come emerge dal tenore letterale della disposizione medesima che ne delimita con chiarezza l'ambito applicativo. Di conseguenza, come tale, non rileva nel caso di specie, in cui si controverte della notificazione di titoli esecutivi effettuata dall'istituto previdenziale creditore. A ciò si aggiunga che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, con la possibilità di ritenere operante, comunque, l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. 27 aprile 2021 ord. n. 24446; Cass. 30 ottobre 2018
n. 27561) così che, non essendo contestata la consegna degli avvisi di addebito di cui si pagina 8 di 13 discute nella casella di posta certificata della società destinataria e, dunque, la conoscenza dell'atto con il raggiungimento dello scopo legale della notificazione telematica, alcuna nullità può dirsi verificata".
A tale orientamento, espresso anche - fra le altre - nelle pronunce di questa stessa Corte nn. 1066/19 e n. 28/21, il Collegio intende dare continuità, ritenendolo pienamente condivisibile.
Esso trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notificazione effettuata da un organismo pubblico
"utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 bis, comma 1, della L. n. 53 del 1995 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 ter del D.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (Cass. SS.UU. 18.5.2022 n. 15979; Cass. 16.1.2023 n. 982).
Così chiarito che non sussiste alcun obbligo di osservanza delle regole proprie della notifica di atti giudiziari, deve ritenersi che l'avviso di addebito sia stato correttamente notificato al contribuente.
Con successiva decisione n. 608 del 2024 (Presidente Vignati, Estensore Casella) – anche essa qui richiamata ex art. 118 disp.att. c.p.c. - questa Corte territoriale dopo avere ricordato che:” riguardo alla eccepita irritualità della notifica delle intimazioni impugnate, va premesso che ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 “A decorrere dal 1
Gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque pagina 9 di 13 titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante CP_3
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo". La disciplina in esame non ha previsto specifiche modalità di notifica, ove effettuata a mezzo posta certificata, e ciò determina il rigetto a monte delle censure di parte appellante” ha ritenuto infondata la doglianza avente ad oggetto il formato “.eml”.
In particolare – rilevando che l'opponente non ha contestato specificamente di aver ricevuto a mezzo PEC al proprio indirizzo di posta certificata risultante dalla visura camerale gli atti - la Corte ha ritenuto che:” Trattandosi di un vizio di nullità, la società avrebbe dovuto opporsi agli avvisi di addebito, facendo valere l'irritualità della notifica ex art. 617c.p.c. entro il termine perentorio di legge. Le ricevute di avvenuta consegna rilasciate dal gestore della casella pec del destinatario dimostrano, fino a prova contraria, l'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario della notifica.
Pertanto, è onere di quest'ultimo disconoscere, con argomenti puntuali e specifici, le copie analogiche delle ricevute depositate. Non appare dubbio che la copia notificata a mezzo PEC degli AVA sia stata ricevuta e consegnata alla casella di posta elettronica certificata dell'appellante. E ciò comporta, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata: il quale, qualora deduca la nullità della notifica, è onerato della dimostrazione delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. 31 ottobre 2017 n. 25819; Cass. 21 agosto
2019 n. 21560) Tuttavia, in ordine a ciò, la società appellante nulla ha allegato. Sicchè, il procedimento notificatorio si deve ritenere perfezionato con il ricevimento e la consegna del messaggio, recante l'oggetto suindicato, nella casella della società appellante, posto che la prova del suo perfezionamento richiede la produzione dell'atto di ricevimento (Cass. 17 ottobre 2019 n. 26287 in materia di notificazione a mezzo del servizio postale)”. pagina 10 di 13 Peraltro va ricordato che, le suindicate risultanze documentali incontestate, attestano il raggiungimento dello scopo della notificazione, che, secondo orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato in materia di notificazione telematica inteso a privilegiarne la funzione (ossia la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata), rende irrilevante la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione, non dedotto nella fattispecie in esame (cfr. Corte di Cassazione , SS.UU. 18 aprile 2016 n. 7665).
L'insegnamento nomofilattico privilegia, così, una prospettiva convergente con l'esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio di effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio "mezzo", il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione Europea, art. 6 CEDU), intesa a preservare al giudizio la sua essenziale tensione verso la decisione di merito (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. 24 Settembre
2018 n. 22438, in motivazione sub p.to 11).
A fronte del corretto espletamento della procedura di notificazione, appare dunque superfluo evidenziare che sarebbe stato onere di controparte dimostrare la mancata conoscenza dell'atto, o la difformità dell'atto dall'originale inviato;
diversamente controparte neppure afferma di non aver mai avuto cognizione dell'atto nel suo contenuto, che dimostra al contrario di ben conoscere, sollevando censure formali relative allo stesso (come la mancanza di sottoscrizione digitale).
pagina 11 di 13
Per questi motivi
- e rilevando che nessuna doglianza è stata sollevata dall'appellante circa la debenza delle pretese portate dall'Avviso di addebito impugnato - assorbita ogni altra questione, l'appello proposto nell'interesse di va respinto. Parte_1
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'appello incidentale dell' Controparte_1
, condizionato dall'accoglimento dell'appello principale, invero respinto.
[...]
Il Collegio dà atto che, per mero refuso materiale, il primo giudice alla pagina”3”, rigo
“5” della sentenza ha indicato che “nessuno si è costituito per , risultando, per CP_5
tabulas, l'avvenuta costituzione anche in primo grado, di CP_5
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate in € 900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi Controparte_1
antistatario.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto avverso la Sentenza n. 897 del 2024 emessa dal Tribunale di
Milano.
Condanna parte appellante a pagare le spese del grado liquidate in euro 900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Con distrazione in favore del difensore di Controparte_1
dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti pagina 12 di 13 per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 03 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 999/2024 rgl avverso la sentenza n. 897 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Saioni) deciso il giorno 03 Dicembre 2024 e promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Claudio Defilippi (c.f. , congiuntamente e disgiuntamente con C.F._2
l'Avvocato Gianna Sammicheli (c.f. ) elettivamente domiciliata C.F._3
in Milano, domiciliato in Milano, Via Trenno n. 25 - Appellante, contro
(c.f ) successore ex lege a titolo Controparte_1 P.IVA_1
universale della rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avvocato Maria Teresa Caprio (c.f. , elettivamente C.F._4
domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 126 – Appellata;
e
(c.f. ), in proprio e Controparte_3 P.IVA_2
quale mandatario della rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Controparte_4
pagina 1 di 13 Fanara (c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè C.F._5
n.1 – Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 19 Settembre 2024, nel merito:" Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano sezione lavoro, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 897/2024 emessa dal
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, depositata in data 19.03.2024, mai notificata, contrariis reiectis, riformandola nel capo non accolto e per l'avviso non accolto, ovvero nella parte in cui non prevede anche l'annullamento- nullità dell'avviso di addebito n.
368202300004708171000 o l'annullamento della comunicazione di preavviso del fermo, accogliendo le conclusioni come formulate in primo grado ed che si intendono integralmente trascritte In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi. Piaccia all'adito Corte di Appello, sezione lavoro contraria reiectis:
1. accogliere l'appello e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' rimettendo la CP_3
causa davanti al primo giudice;
2. in subordine, accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado;
3. condannare l'avv. Simone Forte, quale antistatario, alla restituzione delle spese e competenze legali corrisposte dall' 4. Con vittoria di CP_5
competenze di lite del doppio grado del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore”.
Per la parte appellata come da memoria di Controparte_1
costituzione con appello incidentale condizionato datata 21 novembre 2024:” Per tutto quanto esposto, si conclude affinché l'On.le Corte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia così provvedere: accertare e dichiarare
l'inammissibilità ed infondatezza del proposto appello principale, inammissibile ed infondato, per i motivi ampiamente esposti nel presente atto. Con conseguente conferma degli atti opposti e ferma cmq l'eccepita carenza di legittimazione passiva di in CP_5
relazione al merito della pretesa impositiva – di esclusiva competenza dell'ente pagina 2 di 13 impositore – che provvede anche all'emissione e notifica degli avvisi di addebito;
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in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, voglia, in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare parzialmente la Sentenza n. 897/2024 emessa dal Tribunale di Milano – sez. lavoro - in data 19/03/2024, NRG 11129/2023 nelle parti indicate, accertando e dichiarando la ritualità della costituzione di in primo Controparte_1
grado, e, in accoglimento delle difese ed eccezioni ivi svolte, rigettare l'appello principale dichiarando inammissibile l'opposizione tardiva come proposta in violazione dell'art. 617 cpc e comunque infondata stante la documentata ritualità e legittimità deli atti impugnati, come emessi e notificati nel pieno rispetto della normativa vigente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario”;
Per la parte appellata come da Controparte_3
memoria difensiva datata 17 ottobre 2024:” Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza e difesa, in via principale respingere il ricorso in appello in quanto infondato illegittimo ed erroneo per i motivi in narrativa esposti e per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la sentenza del
Tribunale di Milano D.ssa Francesca Saioni 897/24. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di appello”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 897 del 2024, decidendo sul ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo n. 06880202300001356000 emesso sulla base di plurime pretese, ha dichiarato non dovute dalla ricorrente le Parte_1
somme di cui agli avvisi di addebito emessi dall' Controparte_3
n. 368 20180015917446000 per somme aggiuntive modello DM/10
[...]
rettificato, dall'importo di euro 34,32, n. 368 20180016063519000 per somme aggiuntive modello DM/10, dall'importo di euro 1.219,98, n. 368 20180017533020000 pagina 3 di 13 per somme aggiuntive modello DM/10, dall'importo di euro 1.774,00, respingendo il ricorso quanto all'avviso di addebito n. 368 20230004108171000, ruolo 2022, emesso da per somme aggiuntive modello DM/10 rettificato, dall'importo di euro 499,84. CP_3
Spese del grado compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
In motivazione il primo giudice, richiamando la documentazione prodotta in atti, ha ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio solo per l'Avviso di addebito n. 368
20230004108171000 riscontrando, per i restanti tre Avvisi, la mancanza della comunicazione di consegna oppure l'omessa precisazione, nella comunicazione medesima, del correlato numero di avviso di addebito.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale articolando due Parte_1
motivi aventi ad oggetto il procedimento notificatorio relativo all' Avviso di addebito n.
368 2023 0004108171000.
Con il primo motivo – intestato:” Nullità della sentenza. Violazione di legge, omessa, insufficiente decisione sulla notifica dell'avviso di addebito” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023 0004108171000 all'uopo evidenziando di avere già eccepito, in primo grado, di non avere ricevuto la notifica e deducendo, comunque, la nullità della notifica in quanto non conforme alla normativa vigente e proveniente da indirizzo non presente nei Pubblici Registri.
In particolare l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere rituale la notifica senza, tuttavia, avere verificato il contenuto delle PEC deducendo che l'
[...]
non ha prodotto alcun file telematico che Controparte_3
consenta di verificare la notifica e non ha documentato l'avvenuta notificazione tramite produzione del File “.eml” da ciò derivandone la nullità dell'avviso.
Con il secondo motivo – intestato:” Nullità della Sentenza. Violazione – Omessa decisione su inesistenza della comunicazione preventiva di fermo, sulla decadenza – prescrizione della pretesa. Omessa decisione sul vizio di motivazione e sulla mancanza pagina 4 di 13 di contraddittorio” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare le doglianze relative alla circostanza che l'avviso non riporta alcuna sottoscrizione in originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della intimazione né in riferimento agli altri motivi di opposizione, ivi compreso il vizio di motivazione con l'assenza di proporzionalità delle sanzioni e difetto di calcolo degli interessi e di prescrizione/decadenza, qui reiterati.
All'interposto appello hanno resistito sia l' Controparte_3
e sia , chiedendo il rigetto dell'appello in
[...] Controparte_1
quanto infondato, in fatto e in diritto.
In particolare l' , dopo avere rilevato Controparte_3
che l'appellante non ha censurato la disposta compensazione delle spese del primo grado, su cui pertanto è sceso il giudicato, ha formulato domanda di lite temeraria espressamente deducendo che:” L'Ava di cui stiamo discutendo è pari ad € 499,84 la sig.ra non ha mai negato di essere debitrice dell' ma ritiene che i Pt_2 CP_3
contributi oggetto d'intimazione siano prescritti. Ciò è risultato vero per tre Ava di cui il giudice di prime cure ha dichiarato la irregolarità della notifica e quindi il maturarsi della prescrizione. Ma l'Ava di cui si discute in appello oltre ad essere stato notificato correttamente attiene a contributi relativi al Dicembre 2022 con pagamento 16 Gennaio
2023”.
L , in particolare - rilevando un errore materiale nella Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui, alla pagina”3”, rigo “5” ha rilevato che
“nessuno si è costituito per - ha proposto appello incidentale condizionato CP_5
articolando un unico motivo così intestato: ”Violazione e falsa applicazione art. 617 cpc nonché art. 100, 112, 416 e 421 cpc (Difetto – assenza di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento, sviamento)” con cui, nel dubbio che il primo giudice non abbia esaminato le proprie difese già svolte in primo grado, ha reiterato l'eccezione di irritualità e inammissibilità della domanda aventi ad oggetto vizi di forma degli atti pagina 5 di 13 impugnati e ribadendo la piena legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'infondatezza dell'eccepito vizio di motivazione, e di violazione del contraddittorio.
ha, quindi, concluso chiedendo - in via condizionata, Controparte_1
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello formulati da controparte – la riforma parziale della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la ritualità della costituzione di in primo grado e dichiarando Controparte_1
inammissibile e, comunque, infondata l'opposizione proposta.
All'udienza del giorno 03 dicembre 2024, svolta mediante collegamenti audiovisivi da remoto, parte appellante ha discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello principale va respinto, restando assorbito l'appello incidentale condizionato.
Preliminarmente rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che l'Avviso di addebito impugnato è stato notificato dall' Controparte_3
, a mezzo PEC, in data 31 maggio 2023 e che risulta regolarmente
[...]
consegnata alla casella di destinazione paola. t risultante dalla Visura Email_1
Camerale dell'appellante (cfr. fascicolo di primo grado di parte appellata ). CP_3
Dalla medesima documentazione sono, inoltre, rilevabili i dettagli degli importi pretesi con l'Avviso di addebito opposto.
Quanto sopra premesso sulla doglianza – invero generica – di nullità nella notifica “ in quanto non conforme alla normativa ed in ogni caso proveniente da indirizzo non presente nei Pubblici Registri”, questa Corte si è già pronunciata in fattispecie analoga con motivazione che questo Collegio condivide e richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c.(cfr. ex multis: Corte di Appello di Milano n. 1066 del 2019;n. 1276 del 2021 e n. 608 del 2024).
pagina 6 di 13 Con la sentenza n. 1066 del 2019 la Corte di Appello di Milano – dopo avere rilevato che:” L'appellante, a fronte della circostanza documentata e non contestata che l'avviso di addebito oggetto di opposizione sia stato ricevuto dalla società al proprio indirizzo di posta certificata in data… sostiene che tale comunicazione, per le modalità con cui è stata eseguita, non possa considerarsi una notificazione telematica…” – ha ritenuto che:” Si tratta di una tesi non condivisibile sotto alcuno degli aspetti introdotti nel gravame: prima di tutto, rileva la Corte che la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC, una volta non contestato – né potrebbe essere altrimenti data l'estensione (NOTA: nella fattispecie in Email_2
esame: t) – che sia comunque un indirizzo Email_3
dell' certamente non può condurre alla nullità o inesistenza della notifica CP_3
tramite posta elettronica certificata, dal momento che l'art.30 IV comma D.L. 70/10 invocato dalla debitrice, pone un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente. D'altro canto, il citato art. 30, D.L. n. 78 - significativamente intitolato “Potenziamento dei processi di riscossione dell' - CP_3
regola compiutamente le modalità alternative di notifica dell'avviso di addebito, tra cui
“in via prioritaria” quella tramite posta elettronica certificata, senza che possano venir in considerazioni le disposizioni in tema di notificazioni degli atti giudiziari. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si tratta, evidentemente, di ambiti e settori differenti, rispondenti a specifiche esigenze le cui finalità sono perseguite dalla disciplina dedicata a ciascuno e, dunque, non sovrapponibili per il comune ricorso alla notifica telematica, in assenza di specifico richiamo normativo previsto, invece, proprio dall'art. 30, co.14 D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010, in ordine all'applicabilità delle norme vigenti aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo e le cartelle di pagamento, al titolo esecutivo emesso dall' e costituito dall'avviso di CP_3
pagina 7 di 13 addebito. Di conseguenza, alcuna relata di notifica è richiesta, mentre, quanto alle censure in punto di assenza di attestazione di conformità dell'atto notificato, una volta che è incontestata non solo la sua piena conoscenza da parte del destinatario, ma altresì la sua corrispondenza a quello emesso dall'istituto, le argomentazioni del gravame si appalesano del tutto irrilevanti”.
Con la successiva sentenza n. 1276 del 2021 (Presidente estensore Vitali) questa Corte ha, inoltre, ribadito l'irrilevanza dell'inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC, da cui viene inviata la notificazione.
Con la detta sentenza n. 1276/2021 - qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. - è stato ribadito che:" da un lato, l'art. 30 IV comma D.L. n. 70 del
2010 prevede che l'avviso di addebito sia notificato prioritariamente "tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge", ponendo quale unico vincolo, in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, quello della casella del destinatario e non del mittente - ... -. Dall'altro lato,
l'art. 3 bis L. n. 53 del 1994 rubricato "facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" - ed a cui si riferisce la sentenza dei giudici di legittimità richiamata dalla difesa dell'appellante - è relativa alle notificazioni effettuate dagli avvocati, come emerge dal tenore letterale della disposizione medesima che ne delimita con chiarezza l'ambito applicativo. Di conseguenza, come tale, non rileva nel caso di specie, in cui si controverte della notificazione di titoli esecutivi effettuata dall'istituto previdenziale creditore. A ciò si aggiunga che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, con la possibilità di ritenere operante, comunque, l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. 27 aprile 2021 ord. n. 24446; Cass. 30 ottobre 2018
n. 27561) così che, non essendo contestata la consegna degli avvisi di addebito di cui si pagina 8 di 13 discute nella casella di posta certificata della società destinataria e, dunque, la conoscenza dell'atto con il raggiungimento dello scopo legale della notificazione telematica, alcuna nullità può dirsi verificata".
A tale orientamento, espresso anche - fra le altre - nelle pronunce di questa stessa Corte nn. 1066/19 e n. 28/21, il Collegio intende dare continuità, ritenendolo pienamente condivisibile.
Esso trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notificazione effettuata da un organismo pubblico
"utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 bis, comma 1, della L. n. 53 del 1995 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 ter del D.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (Cass. SS.UU. 18.5.2022 n. 15979; Cass. 16.1.2023 n. 982).
Così chiarito che non sussiste alcun obbligo di osservanza delle regole proprie della notifica di atti giudiziari, deve ritenersi che l'avviso di addebito sia stato correttamente notificato al contribuente.
Con successiva decisione n. 608 del 2024 (Presidente Vignati, Estensore Casella) – anche essa qui richiamata ex art. 118 disp.att. c.p.c. - questa Corte territoriale dopo avere ricordato che:” riguardo alla eccepita irritualità della notifica delle intimazioni impugnate, va premesso che ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 “A decorrere dal 1
Gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque pagina 9 di 13 titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante CP_3
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo". La disciplina in esame non ha previsto specifiche modalità di notifica, ove effettuata a mezzo posta certificata, e ciò determina il rigetto a monte delle censure di parte appellante” ha ritenuto infondata la doglianza avente ad oggetto il formato “.eml”.
In particolare – rilevando che l'opponente non ha contestato specificamente di aver ricevuto a mezzo PEC al proprio indirizzo di posta certificata risultante dalla visura camerale gli atti - la Corte ha ritenuto che:” Trattandosi di un vizio di nullità, la società avrebbe dovuto opporsi agli avvisi di addebito, facendo valere l'irritualità della notifica ex art. 617c.p.c. entro il termine perentorio di legge. Le ricevute di avvenuta consegna rilasciate dal gestore della casella pec del destinatario dimostrano, fino a prova contraria, l'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario della notifica.
Pertanto, è onere di quest'ultimo disconoscere, con argomenti puntuali e specifici, le copie analogiche delle ricevute depositate. Non appare dubbio che la copia notificata a mezzo PEC degli AVA sia stata ricevuta e consegnata alla casella di posta elettronica certificata dell'appellante. E ciò comporta, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata: il quale, qualora deduca la nullità della notifica, è onerato della dimostrazione delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. 31 ottobre 2017 n. 25819; Cass. 21 agosto
2019 n. 21560) Tuttavia, in ordine a ciò, la società appellante nulla ha allegato. Sicchè, il procedimento notificatorio si deve ritenere perfezionato con il ricevimento e la consegna del messaggio, recante l'oggetto suindicato, nella casella della società appellante, posto che la prova del suo perfezionamento richiede la produzione dell'atto di ricevimento (Cass. 17 ottobre 2019 n. 26287 in materia di notificazione a mezzo del servizio postale)”. pagina 10 di 13 Peraltro va ricordato che, le suindicate risultanze documentali incontestate, attestano il raggiungimento dello scopo della notificazione, che, secondo orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato in materia di notificazione telematica inteso a privilegiarne la funzione (ossia la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata), rende irrilevante la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione, non dedotto nella fattispecie in esame (cfr. Corte di Cassazione , SS.UU. 18 aprile 2016 n. 7665).
L'insegnamento nomofilattico privilegia, così, una prospettiva convergente con l'esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio di effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio "mezzo", il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione Europea, art. 6 CEDU), intesa a preservare al giudizio la sua essenziale tensione verso la decisione di merito (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. 24 Settembre
2018 n. 22438, in motivazione sub p.to 11).
A fronte del corretto espletamento della procedura di notificazione, appare dunque superfluo evidenziare che sarebbe stato onere di controparte dimostrare la mancata conoscenza dell'atto, o la difformità dell'atto dall'originale inviato;
diversamente controparte neppure afferma di non aver mai avuto cognizione dell'atto nel suo contenuto, che dimostra al contrario di ben conoscere, sollevando censure formali relative allo stesso (come la mancanza di sottoscrizione digitale).
pagina 11 di 13
Per questi motivi
- e rilevando che nessuna doglianza è stata sollevata dall'appellante circa la debenza delle pretese portate dall'Avviso di addebito impugnato - assorbita ogni altra questione, l'appello proposto nell'interesse di va respinto. Parte_1
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'appello incidentale dell' Controparte_1
, condizionato dall'accoglimento dell'appello principale, invero respinto.
[...]
Il Collegio dà atto che, per mero refuso materiale, il primo giudice alla pagina”3”, rigo
“5” della sentenza ha indicato che “nessuno si è costituito per , risultando, per CP_5
tabulas, l'avvenuta costituzione anche in primo grado, di CP_5
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate in € 900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi Controparte_1
antistatario.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto avverso la Sentenza n. 897 del 2024 emessa dal Tribunale di
Milano.
Condanna parte appellante a pagare le spese del grado liquidate in euro 900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Con distrazione in favore del difensore di Controparte_1
dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti pagina 12 di 13 per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 03 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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