CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR LE CATALANO Presidente
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina ATTARDO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
DANTE ALIGHIERI NR. 33/B 21016 LUINO presso lo studio dell'avv. SCOPELLITI
NN AR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ZU SA ) VIA INDIPENDENZA 6 VARESE;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA U. GIORDANO 21016 LUINO presso lo studio dell'avv. CATTANEO MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 7 OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettate tutte le domande ed eccezioni formulate dalla parte appellata in quanto infondate, Nel merito, in via principale:
- In riforma della sentenza n. 44/2025 (Sentenza n. cronol. 654/2025 del 21.01.2025), emessa dal Tribunale di Varese in composizione monocratica, Dott.ssa Elisabetta Donelli, il 21 gennaio 2025, pubblicata in pari data, nel giudizio n. 1528/2022 R.G., notificata a mezzo pec in data 31.01.2025, rigettare integralmente tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti della Controparte_1 sig.ra , in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi dedotti nell'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio, nonché in quelli che verranno successivamente depositati nei termini concessi. In via subordinata:
-Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, esclusa la natura permanente del danno asseritamente arrecato all'appellata, riconosciuto il concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., della sig.ra nella causazione del danno, in ragione dei successivi Controparte_1 trattamenti eseguiti presso altro centro estetico, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre proporzionale la somma dovuta dalla odierna appellante a titolo di risarcimento, riconoscendo solo una somma a titolo di inabilità temporanea parziale. In via istruttoria: Si insiste affinché venga ammessa nuova CTU medico-legale, a fronte dell'assoluta erroneità, contraddittorietà ed incompletezza della CTU esperita in primo grado, al fine di accertare l'insussistenza di responsabilità professionale in capo all'appellante e, comunque, l'incidenza causale dei trattamenti successivi eseguiti presso il centro estetico "Riviera Club s.n.c." sulla produzione del danno lamentato dall'attrice. In ogni caso. Revocare la condanna alle spese di CTU poste a carico dell'appellante, ponendole definitivamente a carico della parte appellata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE:
1. DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione inammissibile e manifestamente infondata, per i motivi di cui in narrativa e con tutte le consequenziali pronunce;
2. RIGETTARE la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata per le ragioni di cui in narrativa;
3. DICHIARARE, d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.p. l'inammissibilità della domanda di accertamento del concorso di colpa dell'appellata, con conseguente riduzione del risarcimento. NEL MERITO:
1. RIGETTARE integralmente l'appello promosso dalla signora in qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale SOLE ESTETICA DI HO LL in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che ingiusto per i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 7
2. PER L'EFFETTO, CONFERMARE integralmente la sentenza del Tribunale di Varese n. 44/2025 emessa in data 21.01.2025 e pubblicata in pari data, ad esito del procedimento R.G. n. 1528/2022. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese forfettarie e oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: A. ci si OPPONE all'istanza istruttoria di disporsi CTU medico-legale sulla persona della signora per i motivi già dedotti in atti e qui richiamati;
Controparte_1 B. si richiamano e si insiste in tutte le prove dedotte in primo grado in particolare e occorrendo i capitoli di prova non ammessi dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di primo grado con i testi indicati, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto di lavoro, intestato alla signora;
Parte_2
C. con ogni ulteriore riserva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. citava in giudizio titolare della ditta individuale Centro Estetico Sole Controparte_1 Parte_1
Estetica di Hoxhaj Yllka, per sentirla condannare, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento del trattamento di riempimento delle sopracciglia realizzato mediante la colorazione della cute con inchiostro semipermanente. In particolare, assumeva l'attrice che immediatamente si evidenziava l'erronea esecuzione del trattamento connotato da un'evidente grave asimmetria delle sopracciglia. Sempre secondo la l'erronea CP_1 esecuzione del trattamento veniva riconosciuto anche dalla convenuta che le consigliava di non applicare la pomata solitamente indicata per favorire la cicatrizzazione del tatuaggio, rendendosi disponibile ad eseguire trattamenti gratuiti per la rimozione dell'inchiostro che, però, non venivano mai eseguiti, nonostante i ripetuti solleciti dell'atrice. Solo in seguito alla presentazione di un preventivo dei costi per gli interventi di correzione, la si offriva di eseguire trattamenti Pt_1 estetici gratuiti per l'importo di € 500 a parziale ristoro del danno che venivano accettati dalla
Infine, secondo parte attrice, l'offerta dei trattamenti gratuiti e l'invio alla propria CP_1 assicurazione della integrale richiesta risarcitoria inviata dal proprio difensore -rifiutata dall'assicuratore che si rifiutava di prendere in carico il sinistro-, costituivano implicito riconoscimento del danno causatole. negava di aver riconosciuto il danno, affermando che la aveva accettato il Pt_1 CP_1 trattamento, poiché aveva continuato a frequentare il centro estetico da gennaio a agosto 2019 usufruendo di trattamenti estetici. Infatti, solo a distanza di tempo, avrebbe richiesto l'esecuzione di un trattamento di cancellazione di quello eseguito sulle sopracciglia.
2. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 54/25 pubblicata in data 21.1.2025, ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale della convenuta, sia in ragione del riconoscimento implicito dell'erronea esecuzione della prestazione, desunto dall'esecuzione a titolo risarcitorio, a fronte delle immediate doglianze con riferimento all'esito del trattamento, di trattamenti estetici gratuiti e del conferimento della somma di 500 €, sia in ragione delle conclusioni della ctu. Conseguentemente, ha condannato la convenuta a risarcire il danno non patrimoniale quantificato, sulla base della ctu espletata in € 14.500
- € 15.000, dedotto l'importo di € 500 già corrisposto-, nonché il danno patrimoniale liquidato in complessivi € 1.145.
pagina 3 di 7 3. a proposto appello articolato in due motivi: Pt_1
3.1 con il primo motivo censura la ritenuta responsabilità professionale della medesima. Sotto un primo profilo, l'appellante deduce l'insussistenza di alcun riconoscimento implicito di responsabilità, in quanto non è provato che: i) la abbia immediatamente contestato la CP_1 corretta esecuzione del trattamento, posto che la teste si era limitata a esprimere un Tes_1 giudizio soggettivo della in ordine al mancato gradimento delle sopracciglia rifatte e la CP_1 stessa aveva continuato a frequentare il centro estetico per l'esecuzione di ulteriori trattamenti, a dimostrazione della sussistenza del rapporto di fiducia con la titolare;
ii) la abbia Pt_3 corrisposto la somma di 500 € a titolo di risarcimento del danno, non emergendo tale circostanza dalle deposizioni testimoniali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2226, secondo comma, c.c., deve ritenersi sussistente un'accettazione tacita dell'opera, posto che la prima contestazione è avvenuta con lettera del 5.10.2021, a oltre due anni dalla sua esecuzione. In ogni casi si è verificata la decadenza dall'azione, in quanto, a dire della stessa i vizi erano evidenti. CP_1 Sotto un secondo profilo, censura: i) il difetto di motivazione della sentenza che si è limitata a richiamare le risultanze della ctu;
ii) le errate conclusioni della ctu, in quanto: a) non è possibile accertare il difetto di esecuzione del trattamento estetico in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal ctu, non vi è prova che le fotografie della allegate alla perizia di parte CP_1 prodotta dalla medesima siano antecedenti all'esecuzione del trattamento di extreme makeover per rimediare il danno, posto che le dichiarazioni sul punto del ctp e della parte sono prive valore probatorio e la proliferazione pilifera evidenziata nella foto naturale delle sopracciglia fa presumere un collocamento temporale delle fotografie molto distante dal trattamento;
b) i trattamenti successivi eseguiti dalla hanno interrotto il nesso causale fra la condotta CP_1 dell'appellante e il danno, posto che il ctu si limita ad affermare, apoditticamente, che le otto sedute di microdermoabrasione non avrebbero modificato l'asimmetria delle sopracciglia, mentre
-come evidenziato dal proprio ctp- le tecniche utilizzate di extreme makeover e di termoabrasione avrebbero inciso non solo sulla variazione cromatica del colore, ma anche sul suo spandimento provocando una modifica delle sopracciglia;
3.2 con il secondo motivo censura: i) il riconoscimento del danno biologico permanente, in quanto il danno è reversibile in quanto i pigmenti utilizzati sono bioassorbibili;
ii) la liquidazione dello stesso nella misura del 6% -pregiudizio da lieve a moderato- essendo più corretto l'inquadramento nella categoria di pregiudizi lievissimi -dall'1% al 5%- in assenza di cicatrici o esisti permanenti oggettivamente riscontrabili;
iii) il riconoscimento della personalizzazione fondata unicamente sul fatto della visibilità del danno al volto che, nel caso specifico, non è diverso dal danno che subirebbe qualunque altra persona che avesse subito lo stesso;
iv) la condanna alle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è solo parzialmente fondato.
1.1 Il primo motivo è infondato.
pagina 4 di 7 La prova del danno causato dall'intervento estetico pacificamente eseguito dalla sulla Pt_1 si ricava dalla stessa ctu. CP_1 Infatti, a pag. 4 della stessa, il ctu, in seguito all'esame obiettivo della perizianda, afferma:
“Asimmetria dell'arcata sopraciliare ove a sinistra il trattamento effettuato, ora bluastro, segue la linea naturale del sopracciglio;
a destra invece il trattamento è più arcuato, e non segue la linea naturale, distanziando, nel tratto medio distale di 0,5 cm il naturale sopracciglio”. Infatti, nelle fotografie scattate dal ctu riportate nella stessa pagina è possibile apprezzare l'originario trattamento sulle sopracciglia eseguito dalla contraddistinto da un colorato Pt_1 bluastro, ma ancora perfettamente visibile, connotato dalla palese asimmetria delle due sopracciglia descritta dal ctu. Peraltro, conferma di ciò si ricava dalle stesse fotografie prodotte dalla sub doc.
2. Si Pt_1 tratta di foto scattate dalla su richiesta della per verificare l'esito del trattamento Pt_3 CP_1
-come si evince dal tenore della richiesta: “fammi una foto su tutte 2 le sopraciglia, una alla volta, anche di profilo. Bene però così guardo”, inviate tramite WhatsApp in data 1.2.2019, immediatamente dopo il trattamento. Nelle stesse, ancorchè sgranate, si possono notare le sopracciglia nere -in seguito alla pigmentazione immessa con il trattamento- nella stessa posizione di quelle bluastre rappresentate nelle foto del ctu, connotate dalla medesima asimmetria rilevata dal ctu. Quindi, come si evince, dalle fotografie scattate dal ctu, il trattamento successivamente eseguito dalla sulle sopracciglia non ha neppure eliso il danno che risultava ancora evidente. CP_1 Infatti, diversamente da quanto rappresentato nel motivo di appello, come accertato dal ctu in modo conforme alle risultanze processuali, la successivamente all'intervento della CP_1 ha eseguito un solo trattamento estetico di o microdermoabrasione, Pt_1 Controparte_2 che, tramite soluzioni saline, fa affiorare in superficie il pigmento inoculato nella pelle provocandone la decolorazione evidenziata nelle fotografie scattate dal ctu – pag. 6 ctu e doc. -. Invece, nessun intervento di dermoabrasione è stato eseguito, in quanto attuabile solo da un un medico, come si evince dalla dichiarazione del dott. a cui la si era rivolta Per_1 CP_1 per avere un preventivo dell'intervento di rimozione della dermopigmentazione, posto che, come indicato nella stessa, la sua attuazione comporta l'esecuzione di un tatuaggio correttivo finale che non è mai stato eseguito -dichiarazione dott. in data 23.11.2021 -doc. 3 appellata- Per_1 e pag.6 ctu-. Quindi, il successivo trattamento non è stato causa del danno, né lo ha eliso. In ragione di quanto esposto, risultano assorbite le censure relative all'asserito mancato riconoscimento del danno da parte della mentre il richiamo fatto dall'appellante all'art. Pt_1 1226 c.c., è inammissibile, in quanto dedotto per la prima volta solo con l'atto di appello. In ogni caso, lo stesso è inconferente, in quanto la norma invocata è inapplicabile al trattamento estetico che si connota per una attività complessa non limitata alla realizzazione di un'opera materiale.
1.2 Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Sono infondate le censure relative al danno biologico. Il danno è permanente –“L'asimmetria delle sopracciglia, a distanza di oltre 4 anni dal verisimile trattamento di micropigmentazione, è ancora ben evidente, come documentano le foto allegate, scattatae dalla sottoscritta alla presenza dei CT delle parti” -pag.7 ctu-. pagina 5 di 7 Inoltre, l'incidenza estetica, oggettivamente riscontrabile, giustifica la determinazione dello stesso nella misura del 6% - “Si conferma pertanto la percentuale di danno del 6% con riferimento alle Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)”- pag. 7 ctu-. E' invece fondata la doglianza relativa al riconoscimento della personalizzazione dello stesso. Il tribunale l'ha riconosciuto sulla base della sola oggettiva visibilità –“(danno visibile al volto)”
-pag.6 sentenza-. Ciò, tuttavia, integra il danno estetico che è ricompreso nel danno biologico – Cass. n. 14246 del 08/07/2020 I postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico;
Cass. n. 5984 del 06/03/2025 In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”-. Conseguentemente, deve essere espunta la relativa voce di danno liquidata dal tribunale in € 2.356, così determinando il danno non patrimoniale in complessivi € 12.144,00 [€ 15.000-€ 12.644]. Dall'importo di € 12.644,00 deve essere dedotto l'importo di € 500,00 già ritenuto dal tribunale corrisposto dall'appellante e accettato in acconto sul maggior dovuto -statuizione sui cui si è formato il giudicato-. Quindi, l'appellante deve essere condannata a pagare, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo complessivo di € 12.144,00, oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado -essendosi sul punto formato il giudicato-.
2. secondo il principio della soccombenza valutato all'esito complessivo della lite stante il Pt_1 limitato accoglimento dell'appello, deve essere condannata a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 5.200 a € 26.000, secondo l'attribuito, quanto al primo grado, come già liquidate dal tribunale, non essendo mutato lo scaglione, e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 3.966,00 - di cui € 1.134 per studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1.911 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese n.54/25 pubblicata in data 21.1.2025
pagina 6 di 7
3. condanna a pagare a , a titolo di danno non patrimoniale, la somma Parte_1 Controparte_1 di € 12.144,00 -già dedotto l'importo di € 500,00 già corrisposto-, oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado;
4. condanna a pagare a le spese dei due gradi di giudizio che si Parte_1 Controparte_1 liquidano, quanto al primo grado, come già liquidate nella sentenza di primo grado, e quanto al presente grado in complessivi € 3.966,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. conferma nel resto la sentenza appellata
Milano, 24.9.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
AR LE TA
pagina 7 di 7