TAR Bari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 155
TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Violazione di legge e falsa applicazione di norme procedurali

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto un precedente ricorso (N.R. 90/2025) con ricorso incidentale collegato, avente ad oggetto la medesima procedura, è stato accolto, portando all'esclusione delle imprese controinteressate e al conseguente utile posizionamento della ricorrente nella graduatoria.

  • Improcedibile
    Conseguenza dell'annullamento degli atti di gara

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rendendo irrilevante la richiesta di inefficacia dell'accordo quadro.

  • Improcedibile
    Richiesta di risarcimento in forma specifica

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rendendo inammissibile la richiesta di risarcimento.

  • Improcedibile
    Violazione di norme procedurali e di gara

    Il ricorso principale e quello incidentale sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la decisione su un ricorso precedente (N.R. 90/2025) ha già statuito sull'ammissibilità delle imprese, portando a una nuova graduatoria che vede la Spagnuolo Ecologia in posizione utile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 155
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 155
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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