Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2025, proposto da Spagnuolo Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B219B5535C, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Straziuso e Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ada Carabba, Massimo Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Gentile in Roma, via Sebino n. 29;
nei confronti
C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello, Riccardo Rogliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ecoambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio dell’ avv.Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
Verde Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Luna Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Idrovelox di TR NC & Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“per l'annullamento
- del provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n. 1810/2025 del 13 gennaio 2025, comunicato in pari data con nota prot. 1919/2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della “Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 168 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con più Operatori Economici, ai sensi degli artt. 59, co. 4 lett. a) e 154 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi (codice EER 19.08.05) prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.” (CIG: B219B5535C);
- del provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n 3258/2025 del 16 gennaio 2025, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1810/2025 del 13 gennaio 2025, con riferimento alle posizioni dei predetti operatori economici;
- ed ove occorra del verbale di consegna per immissione nel servizio in via d’urgenza del 21 gennaio 2025, con cui Acquedotto Pugliese S.p.A. ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio oggetto della suddetta procedura di gara ai sensi dell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, con decorrenza dal 27 gennaio 2025, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari dell’Accordo Quadro;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi:
- i Verbali del Seggio di gara (segnatamente, i Verbali n. 1 del 31 luglio 2024, n. 2 del 1° agosto 2024, n. 3 del 5 agosto 2024, n. 4 del 6 agosto 2024, n. 5 del 18 settembre 2024, n. 6 del 26 novembre 2024 e n. 7 del 3 dicembre 2024) nella parte in cui hanno ammesso, valutato e graduato le offerte di C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. a Socio unico, Ecoambiente S.r.l., Verde Ambiente S.r.l. e Idrovelox di TR NC & Figli S.r.l., anziché escluderle dalla procedura;
- le Lettere di Invito che sono state inviate a quelli tra i suddetti operatori economici che non erano già “iscritti al Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A.” nella “categoria merceologica: SERV 14 07” e non erano dunque, ai fini della
qualificazione di Acquedotto Pugliese, “operativi” in tale categoria “alla data di invio della Lettera di Invito”;
- della Lettera Invito ove interpretata nel senso di consentire contestualmente la partecipazione dei proprietari degli Impianti in proprio e tramite disponibilità del medesimo impianto ad intermediari;
per la declaratoria di inefficacia
- dell’Accordo Quadro, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
-dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nell’Accordo Quadro, quale risarcimento del danno in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.”
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VERDE AMBIENTE S.R.L. il 31\3\2025:
per l’annullamento in via incidentale
-di tutti gli atti e provvedimenti adottati nella «Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto artt. 162 e 168 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con più Operatori Economici, ai sensi degli artt. 59, co.4 lett. a) e 154 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi (codice EER 19.08.05) prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A. – CIG B219B5535C» indetta dalla Acquedotto Pugliese S.p.a., nella sola parte in cui lesivi per la Verde Ambiente S.r.l., ivi compresi, ove occorra:
- il provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.a. prot. n. 1810/2025 del 13.1.2025, comunicato con nota di pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della anzidetta procedura CIG B219B5535C, con riferimento alla posizione della ricorrente principale;
- il provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n 3258/2025 del 16.1.2025, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1810/2025 del 13.1.2025;
- ove occorra, il verbale di consegna per immissione nel servizio in via d’urgenza del 21.1.2025, con cui la Acquedotto Pugliese S.p.a. ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio oggetto della suddetta procedura di gara ai sensi dell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, con decorrenza dal 27.1.2025, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari dell’Accordo Quadro;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusi tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara (ivi inclusi i verbali n. 1 del 31.7.2024; n. 2 dell’1.8.2024; n. 3 del 5.8.2024; n. 4 del 6.8.2024; n. 5 del 18.9.2024; n. 6 del 26.11.2024 e n. 7 del 3.12.2024), nella parte in cui hanno ammesso, valutato e graduato l’offerta presentata dalla Spagnuolo Ecologia S.r.l., anziché escluderla dalla procedura;
- le lettere di invito e relative Pec accompagnatorie, complete di tutti i loro allegati, così come inviate dalla Acquedotto Pugliese S.p.a. a tutti gli operatori economici, ed in particolar modo, e per quanto di interesse, alla Spagnuolo Ecologia S.r.l.;
- la nota di soccorso istruttorio inviata dalla Stazione appaltante alla Spagnuolo Ecologia S.r.l. in data 12.9.2024 (fascicolo 6738 – Rdo 4997) ed ogni ulteriore comunicazione intercorsa tra la Stazione appaltante e la Spagnuolo Ecologia S.r.l., nonché il report di verifica della sottoscrizione digitale apposta alla garanzia provvisoria resa dalla Spagnuolo Ecologia in sede di soccorso istruttorio (doc. 11).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a., della C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l. a socio unico, della Ecoambiente s.r.l., della Verde Ambiente S.r.l. e della Idrovelox di TR NC & Figli s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. CA Dibello e uditi l'avv. Paolo Clemente, per la società ricorrente Siri, l'avv. Arrigo Carlaro Sinisi, su delega dell'avv. Massimo Gentile, per l'Acquedotto Pugliese, l'avv. Gianluigi Manelli, per la soc. Idrovelox, gli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino e Raffele Giuseppe Orofino, per la soc. Verde Ambiente, e l'avv. Riccardo Rogliani, per la soc. C.R.E.;
1.- La società Spagnuolo Ecologia premette in fatto
-che l’Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito, per brevità, anche AQP), con Lettera di Invito del 14 giugno 2024, ha indetto una “procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto artt. 162 e 168 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con più Operatori Economici, ai sensi degli artt. 59, co. 4 lett. a) e 154 del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi (codice EER 19.08.05) prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.”;
-che gli atti di gara, come in precedenti analoghi, hanno previsto la possibilità, per ciascun concorrente, di offrire un quantitativo massimo di fanghi, fissato in questa specifica procedura a 40.000 tonnellate/anno; mentre per quanto attiene l’affidamento il criterio prescelto è stato quello del maggior ribasso rispetto al prezzo unitario a base d’asta (€ 145,00/t) con scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento del quantitativo massimo di fanghi trattabili, stimato da AQP in 140.000 tonnellate/anno;
-che nella lettera invito, tra le altre cose, si è previsto che “ La presente procedura di gara è riservata a tutti gli Operatori Economici iscritti al Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A. ed operativi, alla data di invio della Lettera di invito, nella categoria merceologica: SERV 14 07 – “Servizi di recupero,
trasporto e smaltimento rifiuti non pericolosi”;
-che, espletata la procedura la Stazione appaltante con provvedimento del 13 gennaio 2025, trasmesso in pari data, ha aggiudicato la gara alle seguenti Società:
1° Castiglia S.r.l., risultata prima in graduatoria con un ribasso del 44,900% sul prezzo unitario a base d’asta, per una quantità di fango destinato a recupero pari a 40.000 tonnellate;
2° C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. a Socio unico, risultata seconda in graduatoria con un ribasso del 44,830% sul prezzo unitario a base d’asta, per una quantità di fango destinato a recupero pari a 40.000 tonnellate;
3° Ecoambiente S.r.l., risultata terza in graduatoria con un ribasso del 43,870% sul prezzo unitario a base d’asta, per una quantità di fango destinato a recupero pari a 40.000 tonnellate;
4° Verde Ambiente S.r.l., risultata quarta in graduatoria con un ribasso del 43,770% sul prezzo unitario a base d’asta, per una quantità di fango destinato a recupero pari a 20.000 tonnellate.
-che, avverso tale provvedimento è insorto il costituendo RTI SIR S.p.A./Ecolever S.r.l. con ricorso rubricato al N.R. 95/2025, Sez. II – nel cui ambito la odierna deducente ha spiegato intervento ad adiuvandum - che ha contestato le posizioni di C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. a Socio unico (aggiudicataria 2a classificata), di Ecoambiente S.r.l. (aggiudicataria 3a classificata), di Verde Ambiente S.r.l. (aggiudicataria 4a classificata) e di Idrovelox di TR NC & Figli S.r.l. (prima delle non aggiudicatarie 5a classificata).
2.- Sul presupposto di essersi classificata al 7° posto della suddetta graduatoria, subito dopo il RTI SIR/Ecolever, con un ribasso del 42,480% sul prezzo a base d’asta, per una quantità offerta di fango destinato a recupero pari a 25.000 tonnellate, la deducente assume di avere un interesse diretto e giuridicamente qualificato a contestare l’ammissione in gara e la posizione in graduatoria di C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. a socio unico (aggiudicataria 2° classificata), di Ecoambiente S.r.l. (aggiudicataria 3a classificata), di Verde Ambiente S.r.l. (aggiudicataria 4a classificata) e di Idrovelox di TR NC & Figli S.r.l. (prima delle non aggiudicatarie 5a classificata), dal momento che con l’accoglimento del ricorso verrebbe a collocarsi al 3° posto subito dopo Castiglia s.r.l. ed il RTI SIR S.p.A./Ecolever S.r.l.
3.- La Spagnuolo Ecologia s.r.l. ha pertanto impugnato gli atti della procedura ad evidenza pubblica meglio indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento al Tar deducendo: I. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 162, COMMA 2, 165, COMMA 1 E 168, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023 - VIOLAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO, IN COMBINATO DISPOSTO CON IL “REGOLAMENTO ALBO FORNITORI” AQP – ILLEGITTIMITÀ DELL’AMMISSIONE IN GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.R.L. A SOCIO UNICO, ECOAMBIENTE S.R.L. E VERDE AMBIENTE S.R.L. II. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 94, COMMA 5, LETT. D) DEL D.LGS. 36/2023 E DELL’ART. 186-BIS, COMMA 5, LETT. A) DELLA LEGGE FALLIMENTARE – ILLEGITTIMITÀ DELL’AMMISSIONE IN GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.R.L. A SOCIO UNICO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. III. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DELLA L. 55/1990, CUI RINVIA L’ART. 98, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 - ILLEGITTIMITÀ DELL’AMMISSIONE IN GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.R.L. A SOCIO UNICO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. IV. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 95, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS. 36/2023 – ILLEGITTIMITÀ DELL’AMMISSIONE IN GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.P.A. E DELL’AMMISSIONE IN GARA DI IDROVELOX DI ET AN & FIGLI S.R.L. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. V. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 98, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – ILLEGITTIMITÀ DELL’AMMISSIONE IN GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI VERDE AMBIENTE S.R.L.: VIOLAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
4.- Si sono costituite in giudizio le società controinteressate C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l. a socio unico, Verde Ambiente s.r.l., Idrovelox di TR NC & figli s.r.l. e Eco Ambiente s.r.l.; nonché la stazione appaltante Acquedotto Pugliese s.p.a. per resistere al ricorso. Le stesse società costituite hanno depositato articolate memorie difensive. La Idrovelox s.r.l., in particolare, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione del medesimo, oltre il termine dei trenta giorni di cui all’articolo 120 del codice del processo amministrativo.
5.- Con atto depositato in data 31 marzo 2025, la Verde Ambiente s.r.l. ha proposto ricorso incidentale a sostegno del quale ha dedotto 1) Violazione e/o falsa applicazione del par. 7.2, lett. A), punto VII della lettera di invito. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione del par. 7.3 della lettera di invito. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 41 del DPCM 22.2.2013. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere (difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti). 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma 15, e dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione del par. 7.2, lett. A), punto VII e del par. 7.3 della lettera di invito. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106, comma 3, e dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 41 del DPCM 22.2.2013. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere (difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti). 3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione del par. 7.2, lett. A), punto VII e del par. 7.3 della lettera di invito. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106, comma 4, e dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 41 del DPCM 22.2.2013. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere (difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti).
6.- Con memoria depositata in data 20 giugno 2025, la ricorrente, nel prendere posizione avverso l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, ha formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’articolo 37 del codice del processo amministrativo rappresentando la necessità che il dies a quo per il calcolo del termine di decadenza dell’impugnativa decorra dalla piena conoscenza degli atti di gara.
7.- Le parti hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica.
8.- La controversia è infine passata in decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.
9.- Rileva il Collegio che con l’odierno ricorso la società Spagnuolo Ecologia s.r.l. ripropone la medesima controversia instaurata dal raggruppamento temporaneo di imprese SIR/Ecolever avverso gli atti della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 168 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con più Operatori Economici, ai sensi degli artt. 59, co. 4 lett. a) e 154 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi (codice EER 19.08.05) prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.” (CIG: B219B5535C), dei quali è stato chiesto l’annullamento nella parte in cui dispongono l’aggiudicazione di un quantitativo di tonnellate di fanghi da avviare a recupero in favore di ditte non in possesso dei previsti requisiti soggettivi di partecipazione.
9.1.- Si tratta, pertanto, all’evidenza, di vicenda connessa al ricorso portante il numero di registro generale 90 del 2025.
9.2.- La stessa odierna ricorrente, la quale risulta collocata al settimo posto in graduatoria, dopo aver premesso di avere proposto intervento ad adiuvandum nell’ambito del ricorso n. 90 del 2025, ha evidenziato di “…avere un interesse diretto e giuridicamente qualificato a contestare l’ammissione in gara e la posizione in graduatoria di C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. a socio unico (aggiudicataria 2° classificata), di Ecoambiente S.r.l. (aggiudicataria 3a classificata), di Verde Ambiente S.r.l. (aggiudicataria 4a classificata) e di Idrovelox di TR NC & Figli S.r.l. (prima delle non aggiudicatarie 5a classificata), dal momento che con l’accoglimento del ricorso verrebbe a collocarsi al 3° posto subito dopo Castiglia s.r.l. ed il RTI SIR S.p.A./Ecolever S.r.l.”
9.3.- Il Collegio, con sentenza resa nell’ambito del distinto ricorso n. 90 del 2025, in accoglimento del ricorso principale come integrato con successivi motivi aggiunti e del ricorso incidentale ha statuito che “ Consegue da quanto sopra esposto che le società Ecoambiente, Verde Ambiente s.r.l e Centro Ricerche Ecologiche non dovevano essere ammesse alla procedura negoziata controversa, né potevano risultare aggiudicatarie della medesima; tanto in accoglimento del primo motivo di ricorso dell’atto introduttivo del giudizio. Del pari, la ricorrente principale non poteva essere ammessa per ragioni analoghe, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla società Verde Ambiente s.r.l. La graduatoria stilata dalla Stazione appaltante dovrà pertanto scorrere tenuto conto delle tonnellate di rifiuti che ognuna delle sopra citate ditte doveva recuperare e trattare in virtù di un’aggiudicazione illegittima.”
10.- Il ricorso odierno proposto dalla Spagnuolo Ecologia s.r.l. è dunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11.- Per effetto delle statuizioni recate nella sopra citata sentenza, la graduatoria della procedura negoziata in esame, così come riformulata a seguito dello scorrimento, registra il collocamento della odierna ricorrente al terzo posto, alle spalle della Castiglia s.r.l., aggiudicataria di un quantitativo di tonnellate annue da avviare a recupero pari a 40.000, e della Idrovelox di TR NC & Figli s.r.l., aggiudicataria anch’essa di un quantitativo di tonnellate annue di fango da avviare a recupero pari a 40.000.
12.- Consegue da quanto sopra esposto l’utile posizionamento della Spagnuolo Ecologia s.r.l. quale terza classificata con un quantitativo annuo di fanghi da avviare a recupero pari a 25.000 tonnellate. L’accoglimento del connesso ricorso n. 90 del 2025 e del ricorso incidentale proposto nel contesto del medesimo gravame determinano pertanto l’improcedibilità del ricorso proposto dalla Spagnuolo Ecologia s.r.l. La stessa ricorrente afferma, nell’ambito della memoria di replica depositata in data 27 giugno 2025 che “…l’annullamento degli atti impugnati e l’esclusione delle concorrenti illegittimamente ammesse in gara spiegherebbe i suoi effetti nella graduatoria finale con conseguente aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente” .
13.- Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NM IG, Presidente
CA Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Dibello | NM IG |
IL SEGRETARIO