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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 6962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6962 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 22893/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa n. 22893/2022 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione
a decreto ingiuntivo”, e vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_1 Parte_2
Cinquegrana;
- OPPONENTI -
E
e per essa la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino;
- OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5108/2022 Controparte_1 nei confronti di e per il pagamento di euro 19.396,03, oltre Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 10573025132640, stipulato in data
25/01/2011 con Controparte_3
e proponevano opposizione al detto decreto ingiuntivo, Parte_1 Parte_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_1 l'intervenuta prescrizione del credito azionato, e, nel merito, la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 T.U.B., la vessatorietà delle clausole e l'usurarietà degli interessi ivi pattuiti, nonché la difformità tra il TAEG pattuito e quello applicato.
Si costituiva e, per essa, la mandataria la Controparte_1 Controparte_2 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 5108/2022, con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 15/10/2024, veniva formulata una proposta conciliativa ex art.185-bis c.p.c.
All'udienza del 25/2/2025, e dichiaravano di aderire Parte_1 Parte_2 alla proposta conciliativa, mentre non accettava la proposta conciliativa Controparte_1 come formulata dal Tribunale.
La causa veniva, infine, trattenuta per la decisione all'udienza del 27/06/2025, in seguito alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a e a in data 22/07/2022 e l'opposizione notificata il Parte_1 Parte_2
30/09/2022.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo, come da verbale del
04/07/2023 allegato alla produzione opposta.
Passando al merito, l'opposizione proposta da e deve essere Parte_1 Parte_2 accolta solo parzialmente per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, deve rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Sul punto, va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943). Il difetto di “legitimatio ad causam”, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della “legitimatio ad causam” sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale. La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d.
“legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto
(c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta, in quanto
[...]
e per essa la mandataria agisce deducendo la sua qualità Controparte_1 Controparte_2 di creditrice cessionaria e, altresì, la titolarità del credito vantato. In particolare, la titolarità attiva risulta provata, mediante l'accordo inoltrato e controfirmato dalla cessionaria (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) del 06/10/2021, la cessione dei crediti detenuti dalla alla Controparte_3 [...]
cessione peraltro comunicata nella medesima data alle odierne controparti del Controparte_1 rapporto acquisito con raccomandate a/r (cfr. doc. n.
5-6 fascicolo parte opposta).
Con specifico riferimento al credito per cui si procede, va poi precisato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso - o, meglio, resta assorbito - se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto od una difesa che suppone il riconoscimento implicito del predetto requisito (cfr. Cass. civ., sez. III, 22/04/2025, n. 10435).
Sul punto, mette conto osservare che gli opponenti si sono limitatati a censurare, peraltro in maniera assolutamente generica, l'intervenuta cessione e non anche l'inclusione del credito oggetto di causa nell'elenco di quelli ceduti.
Il primo motivo di doglianza articolato dagli attori in opposizione è, pertanto, infondato. Ancora via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in ordine al credito per cui si procede.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda monitoria verte sul pagamento del saldo debitorio del sopra indicato contratto n. 10573025132640, che, come tale, non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e non anche al diverso termine breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche. Ciò in quanto il pagamento dei singoli ratei configura un'obbligazione unica, non derivando dalla rateizzazione in più versamenti periodici il frazionamento della stessa in distinti rapporti obbligatori. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 4232 del 10/02/2023)
Posto dunque che, nel caso di specie, il termine di prescrizione è quello ordinario (decennale), - trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale, a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a restituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate costanti -, va rilevato come, a fronte della previsione in contratto del pagamento di 120 rate a partire dal marzo 2011, con pagamento dell'ultima rata al marzo 2021, il credito non si sia affatto prescritto.
Passando poi al merito dell'opposizione, deve, in primo luogo, escludersi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'asserita l'inidoneità probatoria del corredo documentale offerto dalla società opposta.
Sul punto, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per la sua emissione, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, senza stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (cfr. cass. Civ., sez. I, 08/03/2012, n. 3649).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente riveste quella di convenuto, con diversa ripartizione dell'onere probatorio nel senso precisato nella pronuncia delle Sezioni Unite del
30 ottobre 2001, n. 13533.
In questa sede, la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, essendo invece il debitore tenuto a dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa.
Orbene, parte opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Il credito per cui è causa risulta, infatti, documentalmente provato dal contratto di finanziamento n. 10573025132640, recante l'indicazione delle relative condizioni economiche e della lista dei movimenti contabili dall'apertura del rapporto (doc. 3 fascicolo monitorio). In particolare, dai documenti in atti si ricava che e hanno stipulato con in data 25 gennaio 2011, Parte_1 Parte_2 Controparte_4 un contratto di finanziamento per un importo di euro 19.396,03, da rimborsare in n. 120 rate mensili, con un TAN pari al 10,90% ed un TAEG pari al 11,87%.
L'effettiva erogazione della somma finanziata, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, oltre a risultare dalla documentazione in atti, è provata poiché gli stessi opponenti, in sede di atto di citazione in opposizione, hanno riconosciuto la propria esposizione debitoria, dando atto del piano di pagamento del dovuto “a saldo e stralcio”.
Infine, ha allegato l'inadempimento degli opponenti, rappresentando, Controparte_1 mediante il deposito dell'estratto conto (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), che il credito azionato è così composto: alla data del 6/10/2021 dell'importo di euro 19.396,02, di cui euro 4.521,77 per capitale residuo ed euro 14.874,25 per interessi di mora.
Quanto indicato è di per sé sufficiente a provare il credito dell'opposta.
Va, inoltre, precisato come non colga nel segno la doglianza concernente la mera rilevanza interna del saldaconto depositato da parte opposta nel procedimento monitorio. Il documento n. 7 allegato al ricorso monitorio rappresenta, invero, un elenco integrali dei movimenti contabili sin dall'apertura del rapporto e non un mero saldaconto.
Sono, altresì, infondati i motivi di opposizione che attengono alla nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta.
Preliminarmente, questo Tribunale osserva che il documento di cui è causa risulta regolarmente sottoscritto dagli obbligati e contiene - diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti - la dichiarazione del cliente di aver ricevuto una copia del contratto, e, pertanto, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898 del 2018), il contratto è senza dubbio valido. In particolare, la Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma. Sicché, tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Risulta priva di fondamento anche l'eccezione sollevata da parte opponente con riferimento alla mancanza delle sottoscrizioni del cliente e del garante in calce alle condizioni economiche generali di contratto incluse nel documento di sintesi (cfr. doc. 10 produzione parte opponente), trattandosi quest'ultimo di allegato al contratto di finanziamento ed essendone, quindi, parte integrante.
Va, poi, dovutamente specificato che nel documento depositato nel presente giudizio le clausole sono visibili e leggibili.
Deve, infine, osservarsi che, sebbene parte opponente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c, abbia espressamente rinunciato all'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, sia stata reiterata la doglianza concernente la difformità della copia del contratto, depositato nel procedimento monitorio, e l'originale.
Sul punto, va precisato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, dovendo invece essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, mediante l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare che degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In altri termini, il disconoscimento dovrà contenere l'indicazione degli elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta, delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto alla versione originale, oppure ancora delle parti mancanti ed il loro contenuto;
elementi, questi ultimi, del tutto carenti nel caso di specie.
Come precisato nell'ordinanza del 15/10/2024, nel caso in esame, in cui viene in rilievo un contratto di finanziamento stipulato tra un professionista ed un consumatore, risultano effettivamente applicate clausole vessatorie, con particolare riguardo a quella relativa agli interessi di mora, eccessivamente penalizzanti per la parte debole del rapporto contrattuale.
In ordine a tali clausole, il giudice ha il dovere di controllarne la presenza, quando queste abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Più specificamente, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 206/2005, in ordine ai contratti tra professionista e consumatore, si presumono vessatorie, sino a prova contraria, le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
ne consegue, a mente del successivo art. 36 cod. consumo, che dette clausole sono sanzionate con la nullità e l'inapplicabilità.
Venendo alla fattispecie oggetto di causa, deve preliminarmente stigmatizzarsi il comportamento processuale di parte opposta, che ha ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., formulata da questo giudice in data 15 ottobre 2024.
La mancata adesione all'accordo della fondata sull'erroneo Controparte_5 presupposto della non vessatorietà delle clausole pattuite, invece già rilevata officiosamente con la menzionata ordinanza.
Va poi precisato che le nullità delle clausole relative al contratto di finanziamento in oggetto, rilevate d'ufficio dal Tribunale, sono nullità di protezione. La nullità di protezione, nel contesto della tutela del consumatore, è un particolare tipo di nullità contrattuale che colpisce le clausole vessatorie, ovvero quelle clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore. Questa forma di nullità è relativa, poiché opera esclusivamente a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo se ciò risulta a vantaggio del consumatore stesso.
Nel caso in esame, gli opponenti dichiaravano di avvalersi delle nullità rilevate d'ufficio dal
Tribunale all'udienza del 25/02/2025.
Tanto premesso, in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23), deve rilevarsi che la pattuizione di interessi di mora del contratto di finanziamento n. 10573025132640 in misura pari “al 0,30% in più rispetto al tasso di interesse mensile del contratto con un minimo dell'1,5% mensile”, nonché della penale pari al 6% del capitale residuo, appare penalizzante per il consumatore, senza prova della trattativa individuale, atteso che la stessa comporta il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN
(pari al 10,90%,), aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi
(Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo
2011, C-415/11, , secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca Persona_1
d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Pertanto, premessa la differenza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, tra la disciplina in materia di usura e quella contenuta nel codice del consumo relativa alle clausole vessatorie, la domanda monitoria, con riguardo al contratto di finanziamento n. 10573025132640, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale, con esclusione degli interessi di mora e della penale, per un totale di euro 4.339,48.
Deve essere, infine, rigettata la doglianza concernente l'applicazione al contratto di finanziamento di interessi usurari, non avendo il e la adeguatamente soddisfatto Pt_1 Parte_2
l'onere probatorio su di essi incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., a tenore del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Questo Tribunale, difatti, aderisce all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”, il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Quella di usurarietà si è, infatti, tradotta in un'eccezione assolutamente generica, non avendo gli opponenti indicato la percentuale di superamento del tasso soglia e neppure specificato se l'eventuale superamento si sia verificato al momento della pattuizione ovvero in un momento successivo.
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di opposizione, concernente l'asserita nullità del contratto di finanziamento, derivante, a dire degli opponenti, dalla mancanza di una precisa indicazione Par all' e, dunque, al costo effettivo dell'operazione finanziaria. Sul punto, è sufficiente richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 09/12/2021, n.39169).
In ogni caso, la doglianza è formulata in modo assolutamente generico, restando indimostrata l'asserita divergenza tra il TAEG pattuito ed il TAEG applicato.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento ed estratto conto) e rilevata la nullità delle clausole qualificate come vessatorie, la presente opposizione deve essere parzialmente accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione ed il rifiuto di della Controparte_1 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. giustifica una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5108/2022 e condanna e in solido, a pagare a in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 4.339,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 10/07/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Mungo
(magistrato ordinario in tirocinio).
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa n. 22893/2022 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione
a decreto ingiuntivo”, e vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_1 Parte_2
Cinquegrana;
- OPPONENTI -
E
e per essa la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino;
- OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5108/2022 Controparte_1 nei confronti di e per il pagamento di euro 19.396,03, oltre Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 10573025132640, stipulato in data
25/01/2011 con Controparte_3
e proponevano opposizione al detto decreto ingiuntivo, Parte_1 Parte_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_1 l'intervenuta prescrizione del credito azionato, e, nel merito, la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 T.U.B., la vessatorietà delle clausole e l'usurarietà degli interessi ivi pattuiti, nonché la difformità tra il TAEG pattuito e quello applicato.
Si costituiva e, per essa, la mandataria la Controparte_1 Controparte_2 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 5108/2022, con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 15/10/2024, veniva formulata una proposta conciliativa ex art.185-bis c.p.c.
All'udienza del 25/2/2025, e dichiaravano di aderire Parte_1 Parte_2 alla proposta conciliativa, mentre non accettava la proposta conciliativa Controparte_1 come formulata dal Tribunale.
La causa veniva, infine, trattenuta per la decisione all'udienza del 27/06/2025, in seguito alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a e a in data 22/07/2022 e l'opposizione notificata il Parte_1 Parte_2
30/09/2022.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo, come da verbale del
04/07/2023 allegato alla produzione opposta.
Passando al merito, l'opposizione proposta da e deve essere Parte_1 Parte_2 accolta solo parzialmente per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, deve rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Sul punto, va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943). Il difetto di “legitimatio ad causam”, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della “legitimatio ad causam” sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale. La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d.
“legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto
(c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta, in quanto
[...]
e per essa la mandataria agisce deducendo la sua qualità Controparte_1 Controparte_2 di creditrice cessionaria e, altresì, la titolarità del credito vantato. In particolare, la titolarità attiva risulta provata, mediante l'accordo inoltrato e controfirmato dalla cessionaria (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) del 06/10/2021, la cessione dei crediti detenuti dalla alla Controparte_3 [...]
cessione peraltro comunicata nella medesima data alle odierne controparti del Controparte_1 rapporto acquisito con raccomandate a/r (cfr. doc. n.
5-6 fascicolo parte opposta).
Con specifico riferimento al credito per cui si procede, va poi precisato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso - o, meglio, resta assorbito - se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto od una difesa che suppone il riconoscimento implicito del predetto requisito (cfr. Cass. civ., sez. III, 22/04/2025, n. 10435).
Sul punto, mette conto osservare che gli opponenti si sono limitatati a censurare, peraltro in maniera assolutamente generica, l'intervenuta cessione e non anche l'inclusione del credito oggetto di causa nell'elenco di quelli ceduti.
Il primo motivo di doglianza articolato dagli attori in opposizione è, pertanto, infondato. Ancora via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in ordine al credito per cui si procede.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda monitoria verte sul pagamento del saldo debitorio del sopra indicato contratto n. 10573025132640, che, come tale, non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e non anche al diverso termine breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche. Ciò in quanto il pagamento dei singoli ratei configura un'obbligazione unica, non derivando dalla rateizzazione in più versamenti periodici il frazionamento della stessa in distinti rapporti obbligatori. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 4232 del 10/02/2023)
Posto dunque che, nel caso di specie, il termine di prescrizione è quello ordinario (decennale), - trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale, a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a restituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate costanti -, va rilevato come, a fronte della previsione in contratto del pagamento di 120 rate a partire dal marzo 2011, con pagamento dell'ultima rata al marzo 2021, il credito non si sia affatto prescritto.
Passando poi al merito dell'opposizione, deve, in primo luogo, escludersi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'asserita l'inidoneità probatoria del corredo documentale offerto dalla società opposta.
Sul punto, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per la sua emissione, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, senza stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (cfr. cass. Civ., sez. I, 08/03/2012, n. 3649).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente riveste quella di convenuto, con diversa ripartizione dell'onere probatorio nel senso precisato nella pronuncia delle Sezioni Unite del
30 ottobre 2001, n. 13533.
In questa sede, la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, essendo invece il debitore tenuto a dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa.
Orbene, parte opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Il credito per cui è causa risulta, infatti, documentalmente provato dal contratto di finanziamento n. 10573025132640, recante l'indicazione delle relative condizioni economiche e della lista dei movimenti contabili dall'apertura del rapporto (doc. 3 fascicolo monitorio). In particolare, dai documenti in atti si ricava che e hanno stipulato con in data 25 gennaio 2011, Parte_1 Parte_2 Controparte_4 un contratto di finanziamento per un importo di euro 19.396,03, da rimborsare in n. 120 rate mensili, con un TAN pari al 10,90% ed un TAEG pari al 11,87%.
L'effettiva erogazione della somma finanziata, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, oltre a risultare dalla documentazione in atti, è provata poiché gli stessi opponenti, in sede di atto di citazione in opposizione, hanno riconosciuto la propria esposizione debitoria, dando atto del piano di pagamento del dovuto “a saldo e stralcio”.
Infine, ha allegato l'inadempimento degli opponenti, rappresentando, Controparte_1 mediante il deposito dell'estratto conto (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), che il credito azionato è così composto: alla data del 6/10/2021 dell'importo di euro 19.396,02, di cui euro 4.521,77 per capitale residuo ed euro 14.874,25 per interessi di mora.
Quanto indicato è di per sé sufficiente a provare il credito dell'opposta.
Va, inoltre, precisato come non colga nel segno la doglianza concernente la mera rilevanza interna del saldaconto depositato da parte opposta nel procedimento monitorio. Il documento n. 7 allegato al ricorso monitorio rappresenta, invero, un elenco integrali dei movimenti contabili sin dall'apertura del rapporto e non un mero saldaconto.
Sono, altresì, infondati i motivi di opposizione che attengono alla nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta.
Preliminarmente, questo Tribunale osserva che il documento di cui è causa risulta regolarmente sottoscritto dagli obbligati e contiene - diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti - la dichiarazione del cliente di aver ricevuto una copia del contratto, e, pertanto, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898 del 2018), il contratto è senza dubbio valido. In particolare, la Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma. Sicché, tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Risulta priva di fondamento anche l'eccezione sollevata da parte opponente con riferimento alla mancanza delle sottoscrizioni del cliente e del garante in calce alle condizioni economiche generali di contratto incluse nel documento di sintesi (cfr. doc. 10 produzione parte opponente), trattandosi quest'ultimo di allegato al contratto di finanziamento ed essendone, quindi, parte integrante.
Va, poi, dovutamente specificato che nel documento depositato nel presente giudizio le clausole sono visibili e leggibili.
Deve, infine, osservarsi che, sebbene parte opponente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c, abbia espressamente rinunciato all'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, sia stata reiterata la doglianza concernente la difformità della copia del contratto, depositato nel procedimento monitorio, e l'originale.
Sul punto, va precisato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, dovendo invece essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, mediante l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare che degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In altri termini, il disconoscimento dovrà contenere l'indicazione degli elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta, delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto alla versione originale, oppure ancora delle parti mancanti ed il loro contenuto;
elementi, questi ultimi, del tutto carenti nel caso di specie.
Come precisato nell'ordinanza del 15/10/2024, nel caso in esame, in cui viene in rilievo un contratto di finanziamento stipulato tra un professionista ed un consumatore, risultano effettivamente applicate clausole vessatorie, con particolare riguardo a quella relativa agli interessi di mora, eccessivamente penalizzanti per la parte debole del rapporto contrattuale.
In ordine a tali clausole, il giudice ha il dovere di controllarne la presenza, quando queste abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Più specificamente, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 206/2005, in ordine ai contratti tra professionista e consumatore, si presumono vessatorie, sino a prova contraria, le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
ne consegue, a mente del successivo art. 36 cod. consumo, che dette clausole sono sanzionate con la nullità e l'inapplicabilità.
Venendo alla fattispecie oggetto di causa, deve preliminarmente stigmatizzarsi il comportamento processuale di parte opposta, che ha ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., formulata da questo giudice in data 15 ottobre 2024.
La mancata adesione all'accordo della fondata sull'erroneo Controparte_5 presupposto della non vessatorietà delle clausole pattuite, invece già rilevata officiosamente con la menzionata ordinanza.
Va poi precisato che le nullità delle clausole relative al contratto di finanziamento in oggetto, rilevate d'ufficio dal Tribunale, sono nullità di protezione. La nullità di protezione, nel contesto della tutela del consumatore, è un particolare tipo di nullità contrattuale che colpisce le clausole vessatorie, ovvero quelle clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore. Questa forma di nullità è relativa, poiché opera esclusivamente a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo se ciò risulta a vantaggio del consumatore stesso.
Nel caso in esame, gli opponenti dichiaravano di avvalersi delle nullità rilevate d'ufficio dal
Tribunale all'udienza del 25/02/2025.
Tanto premesso, in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23), deve rilevarsi che la pattuizione di interessi di mora del contratto di finanziamento n. 10573025132640 in misura pari “al 0,30% in più rispetto al tasso di interesse mensile del contratto con un minimo dell'1,5% mensile”, nonché della penale pari al 6% del capitale residuo, appare penalizzante per il consumatore, senza prova della trattativa individuale, atteso che la stessa comporta il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN
(pari al 10,90%,), aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi
(Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo
2011, C-415/11, , secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca Persona_1
d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Pertanto, premessa la differenza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, tra la disciplina in materia di usura e quella contenuta nel codice del consumo relativa alle clausole vessatorie, la domanda monitoria, con riguardo al contratto di finanziamento n. 10573025132640, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale, con esclusione degli interessi di mora e della penale, per un totale di euro 4.339,48.
Deve essere, infine, rigettata la doglianza concernente l'applicazione al contratto di finanziamento di interessi usurari, non avendo il e la adeguatamente soddisfatto Pt_1 Parte_2
l'onere probatorio su di essi incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., a tenore del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Questo Tribunale, difatti, aderisce all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”, il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Quella di usurarietà si è, infatti, tradotta in un'eccezione assolutamente generica, non avendo gli opponenti indicato la percentuale di superamento del tasso soglia e neppure specificato se l'eventuale superamento si sia verificato al momento della pattuizione ovvero in un momento successivo.
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di opposizione, concernente l'asserita nullità del contratto di finanziamento, derivante, a dire degli opponenti, dalla mancanza di una precisa indicazione Par all' e, dunque, al costo effettivo dell'operazione finanziaria. Sul punto, è sufficiente richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 09/12/2021, n.39169).
In ogni caso, la doglianza è formulata in modo assolutamente generico, restando indimostrata l'asserita divergenza tra il TAEG pattuito ed il TAEG applicato.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento ed estratto conto) e rilevata la nullità delle clausole qualificate come vessatorie, la presente opposizione deve essere parzialmente accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione ed il rifiuto di della Controparte_1 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. giustifica una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5108/2022 e condanna e in solido, a pagare a in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 4.339,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 10/07/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Mungo
(magistrato ordinario in tirocinio).