Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 10/03/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 54/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo Lasalvia - Presidente Fabio TA GALEFFI - Consigliere relatore Aurelio LAINO - Consigliere Donatella SCANDURRA - Consigliere Stefania PETRUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 61568 del ruolo generale, proposto da omissis, nato a [...] l’omissis, c.f.
omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Besi, c.f.
[...], pec alfredobesi@ordineavvocatiroma.org e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, Viale delle Milizie n. 108, come da delega in atti, contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti PP IC, c.f. [...], pec
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f.
[...], pec avv.antonella.patteri@
postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. [...], pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f.
[...], pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;
avverso la sentenza nr. 416/2023 del 22 giugno 2023 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio TA LE, l’avv. Alfredo Besi per omissis e l’avv. PP IC per l’Inps.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 6 giugno 2024, omissis ha impugnato la sentenza n. 416/2023 del 22 giugno 2023 della Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, con cui è stato respinto il ricorso tendente a dichiarare la illegittimità e, comunque, l’infondatezza del provvedimento di trattenuta mensile di una quota sulla pensione erogata, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma di reintegrazione del rapporto di lavoro e alla successiva richiesta - formulata dall’Inps nei confronti del pensionato - per il rimborso del trattamento pensionistico erogato nel periodo dal 1°
luglio 2009 all’11 gennaio 2011, coperto sia da retribuzione che da pensione.
La sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva la comunicazione dell’Inps del 16 febbraio 2017 con la quale si rendeva noto un indebito per pensione di euro 28.710,50 conseguente dalla riassunzione in servizio disposta dal Giudice ordinario (mediante sentenze del Tribunale di Roma n. 6086 del 30 maggio 2014 e n.
14617 del 4 ottobre 2010); ha ritenuto non maturata la prescrizione degli importi corrisposti dall’Inps a titolo di trattamento pensionistico - ma non dovuti essendo afferenti ad un periodo per il quale l’interessato ha percepito la retribuzione – essendo il termine di prescrizione quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile; ha ritenuto non essere incorsa l’Inps in decadenza, trattandosi di situazione derivante dall’esito di un contenzioso civile; ha ritenuto non sussistente una situazione di buona fede; ha quindi rigettato nel merito il ricorso.
Parte appellante ha lamentato:
- indebito arricchimento da parte dell’Inps, ai sensi dell’art. 2041 c.c., rilevabile in ogni stato e grado di giudizio;
- prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948, comma 1, nn. 4 e 5, c.c.;
- lesione della tutela dell’affidamento;
- assenza di dolo da parte del pensionato nel percepire la pensione nel periodo in contestazione e violazione dell’art. 206 t.u. n. 1092/1973, con riferimento alla ipotesi di differenze tra pensione provvisoria e pensione definitiva;
- violazione dell’art. 13 legge n. 412/1991 e dell’art. 52 legge n.
88/1989, con riferimento alle azioni di recupero dell’indebito previdenziale;
- disparità di trattamento da parte dell’Inps rispetto a casi analoghi;
ed ha concluso: dichiarare nulla o comunque annullare e/o revocare la sentenza appellata con conseguenti disposizioni circa le pregresse trattenute; con condanna alle spese.
L’Inps si è costituito il 12 agosto 2025, deducendo che la ricostituzione del rapporto di lavoro per effetto del giudicato di annullamento della cessazione dal servizio ha comportato la perdita del diritto dell’assicurato alla contemporanea prestazione pensionistica, i cui effetti, riguardati dal punto di vista dell’atto concessivo del trattamento, devono essere ritenuti invalidi. Sarebbe sussistente inoltre un comportamento intenzionale del pensionato, il quale nel censurare giudizialmente la risoluzione del pregresso rapporto di lavoro, non avrebbe potuto ignorare le conseguenze giuridiche insite in un'eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento e, soprattutto, in un correlativo ordine di reintegrazione in servizio. Le avverse censure, pertanto, oltre che infondate, risulterebbero, secondo l’Inps, anche pretestuose, traducendosi nella pretesa di poter cumulare due prestazioni, pensione e stipendio, tra loro incompatibili e nella piena consapevolezza di tale situazione. L’Inps ha chiesto quindi il rigetto dell’appello.
Parte appellante ha insistito con memoria del 12 novembre 2025.
All’udienza del 30 gennaio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va verificata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto;
costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l’appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete.
L’appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell’infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l’aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione – sub specie di omessa o apparente motivazione –
concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.). Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto, addotto dall’appellante.
Ciò premesso, osserva la Sezione che dalle allegazioni di parte emerge la percezione, da parte dell’attuale appellante, sia della pensione che della retribuzione, afferente allo stesso rapporto lavorativo che aveva dato luogo alla pensione, per il periodo dal periodo dal 1° luglio 2009 all’11 gennaio 2011, in conseguenza della reintegrazione in servizio disposta dal Giudice del lavoro.
Le doglianze svolte dall’appellante possono essere trattate congiuntamente, stante la connessione tra loro.
L’ipotesi di indebito arricchimento da parte dell’Inps, ai sensi dell’art. 2041 c.c. non è fondata, in quanto l’Inps non ha compiuto alcuna locupletazione, avendo l’attuale appellante percepito un trattamento pensionistico in un periodo (dal 1° luglio 2009 all’11 gennaio 2011) nel quale è pacifico che percepiva il trattamento retributivo, per effetto della reintegrazione. Le doglianze di parte, anche in primo grado, non contestano la circostanza del doppio contemporaneo trattamento (retribuzione e pensione). Ne è conseguita una indebita percezione del trattamento pensionistico, per la quale non vale la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art.
2948, comma 1, nn. 4 e 5, c.c., bensì il termine ordinario decennale di cui all’art. 2033 c.c. concernente la ripetizione dell’indebito oggettivo, in quanto trattasi di prestazione previdenziale ottenuta sine titulo, per assenza delle condizioni che ne avrebbero legittimato l’erogazione.
Nei termini appena delineati, non emerge alcuna lesione della tutela dell’affidamento, in quanto l’interessato, nel proporre un’azione giudiziale di reintegrazione, era evidentemente consapevole che l’accoglimento di tale azione avrebbe comportato, come poi avvenuto, il ripristino del trattamento retributivo a carico del datore di lavoro, con conseguente impossibilità di mantenere un contemporaneo trattamento pensionistico, siccome derivante dal medesimo rapporto.
Ritiene la Sezione che la prospettazione difensiva, secondo cui sarebbe da escludere il dolo da parte del pensionato nel percepire la pensione nel periodo in contestazione, non è condivisibile, stante una evidente situazione di duplice pagamento di pensione e retribuzione, che non poteva certamente sfuggire all’interessato.
Le ulteriori questioni, relative ad una asserita violazione dell’art.
206 t.u. n. 1092/1973, sono inconferenti, in quanto fanno riferimento alla ipotesi di differenze tra pensione provvisoria e pensione definitiva, non ricorrenti nel caso di specie.
Va rilevato inoltre, quanto al divieto di percezione contemporanea di retribuzione e pensione (ove la pensione derivi dallo stesso rapporto di lavoro, ed escludendo quindi i casi in cui il pensionato riprenda successivamente una prestazione di lavoro con altro datore), che l’orientamento del Giudice di legittimità è esplicito nell’affermare la ripetibilità delle somme erogate a titolo pensionistico da parte dell’Inps, ove divenute prive di giustificazione causale, sia pure ex post e per effetto di un accertamento giudiziale che abbia comportato il reintegro nel posto di lavoro. La ricostituzione del rapporto di lavoro rende infatti incompatibile la percezione della pensione e consente pertanto all’istituto previdenziale di agire in ripetizione (in termini Cass.
32130/2022).
Non hanno rilievo in questa sede, infine, le vicende relative al trattamento riservato dall’Inps ad altre posizioni, trattandosi di questioni di mero fatto.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello è infondato e va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla per quelle di giudizio trattandosi di controversia di natura previdenziale
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n.
61568 del ruolo generale, rigetta l’appello di omissis nei confronti dell’Inps, conferma la sentenza impugnata e liquida le spese, a carico dell’appellante ed a favore dell’Inps, in euro 1.500,00
(millecinquecento/00) oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to Fabio TA LE
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 10/03/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi