TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 170
TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Carenza dei presupposti normativi per la proroga tecnica

    La proroga tecnica adottata dalla ASL corrisponde al paradigma normativo, essendo stata disposta per garantire la continuità dei servizi essenziali nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la cui conclusione era stata ritardata da circostanze oggettive e non fronteggiabili dalla stazione appaltante, inclusa la necessità di riesaminare le offerte a seguito di un annullamento giudiziale. La ASL ha agito nel rispetto delle condizioni economiche originarie, riconoscendo l'adeguamento ISTAT.

  • Rigettato
    Mancato accoglimento dell’istanza di revisione dei prezzi

    Il divieto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali imposto dall’articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36 del 2023 rende infondata la censura. La ASL ha rispettato le originarie condizioni contrattuali, riconoscendo l’aggiornamento dei prezzi sulla base dell’indice ISTAT, come previsto dal contratto.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    L'accertata legittimità della proroga tecnica disposta dalla ASL impone il rigetto della domanda risarcitoria, in ragione del mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’illegittimità del provvedimento ritenuto causativo del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 170
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 170
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo