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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23733/2024 tra
Parte_1
[...]
Parte_2
Parte_3 [...]
Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 marzo 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. MORRETTA GIANLUCA oggi sostituita dall'avv. Lara Brandoli Parte_1
Per l'avv. MORRETTA GIANLUCA Parte_1
Per l'avv. MORRETTA GIANLUCA Parte_2
Per 'avv. MORRETTA GIANLUCA Controparte_2
Per 'avv. MORRETTA GIANLUCA Parte_4
Per l'avv. VOLPI ROBERTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23733/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Parte_1 C.F._2
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Parte_2 C.F._3
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Controparte_2 C.F._4
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Parte_4 C.F._5
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPI Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LAVAGNA 21 20137 MILANO presso il difensore avv. VOLPI ROBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI xxx
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
XXX
pagina 2 di 4 Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Gli attori hanno svolto domanda nei confronti del convenuto, per ottenere la dichiarazione CP_1
di nullità/annullabilità della delibera assembleare tenuta in seconda convocazione il 11/04/2024 ai punti 1 e 2 dell'o.d.g. e della delibera adottata in data 22/04/2024 ai punti 1 e 2 dell'o.d.g.
Le convenute si è costituito chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, la causa passa ora in decisone.
Reputa il Giudice che l'impugnazione proposta dagli attori avverso le delibere oggetto di impugnazione sia da accogliere.
Gli attori sono proprietari di immobili siti nello stabile condominiale di Cormano Via Bergamo n. 11 facente parte del WH, composto da 8 condomini tra cui le sig.re e CP_1 CP_3 [...]
( famigliari dei soci della società WH società che ha costruito l'immobile). Parte_5
L'accertamento tecnico preventivo esperito, ( Trib. Mi RG 23780/21) ha accertato vizi e difformità nelle parti private e condominiali dell'immobile per circa € 500.000 ed ha acclarato la responsabilità della soc. WH.
Il condominio ha, quindi nel novembre 2022, concluso accordi con WH per sistemare l'immobile.
Tale impegni sono stati disattesi ( doc 25, doc. 28) dalla società costruttrice.
Nel marzo del 2024 la soc WH ha proposto al condominio la cifra di euro 320.000 per eseguire i lavori così come indicati nella relazione del Tribunale.( doc. 29).
Questi i fatti
Si passa ora alla delibera del 11/04/2024 e 22/04/2024 oggi impugnate
Con la prima delibera ( docc 33 e 34) il condominio ha accettato accordo transattivo che prevede il versamento da parte della soc WH dell'importo di € 320.000 per l'integrale esecuzione dei lavori e con la seconda delibera il condominio ha deciso, tra l'altro, di affidare l'appalto ad una società CP_4
( doc 36) .
[...]
Le delibere impugnate si ritengono essere invalide per macroscopico conflitto di interessi atteso il voto determinante delle sig.re parenti dei soci di WH. CP_3 Pt_5
E' infatti evidente la volontà delle sigre e di mirare ad una propria personale utilità in CP_3 Pt_5 danno della compagnie condominiale, sulla quale sono dirottate le conseguenze negative derivanti dalle due delibere impugnate.
Se, infatti, da un lato, è astrattamente giustificabile la rinuncia del condominio ad una quota rilevante dei danni imputabili alla società appaltatrice, dall'altra non trova alcuna giustificazione l'aver appaltato i lavori ineseguiti o mal eseguiti ad una seconda società appaltatrice in rapporti costanti, diretti e molto ben documentati, con la soc società WH ( docc 36,37)
Quanto a dire che il parzialissimo risarcimento riconosciuto dalla prima appaltatrice in via transattiva, viene abbondantemente se non completamente eroso dal prezzo dell'appalto affidato alla seconda pagina 3 di 4 appaltatrice in rapporti stretti, diretti e costanti con la prima.
Ciò costituisce un danno per il condominio, ovvero per quella parte della compagine condominiale estranea, a differenza delle proprietarie degli immobili a rapporti di contiguità con le CP_3 Pt_5 due ditte appaltatrici.
In conclusione, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 2373 c.c e , quindi, acclarato il conflitto di interessi, atteso l'interesse personale di due condomine, ( come sopra citate) prevalente sull'interesse del condominio e il voto determinante delle suddette, oltre all'accertato danno per il condominio, le delibere impugnate devono essere annullate.
Ne consegue l'accoglimento delle domande attoree , con assorbimento di ogni altra domanda, istanza ed eccezione oggetto del giudizio tra le parti, in applicazione della “ ragione più liquida”.
Le spese di mediazione e del presente giudizio vengono poste a carico degli attori a favore dei convenuti e liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento delle domande attoree, annulla la delibera del 11 aprile 2024 punto 1 e 2 e la delibera del 22 aprile 2024 punti 1 e 2
Condanna il a favore degli attori al pagamento delle spese di mediazione Controparte_5 e di lite che si liquidano in € 280,00 , oltre ai compensi pari ad € € 5400,00 , oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 3 marzo 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23733/2024 tra
Parte_1
[...]
Parte_2
Parte_3 [...]
Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 marzo 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. MORRETTA GIANLUCA oggi sostituita dall'avv. Lara Brandoli Parte_1
Per l'avv. MORRETTA GIANLUCA Parte_1
Per l'avv. MORRETTA GIANLUCA Parte_2
Per 'avv. MORRETTA GIANLUCA Controparte_2
Per 'avv. MORRETTA GIANLUCA Parte_4
Per l'avv. VOLPI ROBERTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23733/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Parte_1 C.F._2
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Parte_2 C.F._3
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Controparte_2 C.F._4
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA Parte_4 C.F._5
GIANLUCA elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso il difensore avv. MORRETTA GIANLUCA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPI Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LAVAGNA 21 20137 MILANO presso il difensore avv. VOLPI ROBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI xxx
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
XXX
pagina 2 di 4 Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Gli attori hanno svolto domanda nei confronti del convenuto, per ottenere la dichiarazione CP_1
di nullità/annullabilità della delibera assembleare tenuta in seconda convocazione il 11/04/2024 ai punti 1 e 2 dell'o.d.g. e della delibera adottata in data 22/04/2024 ai punti 1 e 2 dell'o.d.g.
Le convenute si è costituito chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, la causa passa ora in decisone.
Reputa il Giudice che l'impugnazione proposta dagli attori avverso le delibere oggetto di impugnazione sia da accogliere.
Gli attori sono proprietari di immobili siti nello stabile condominiale di Cormano Via Bergamo n. 11 facente parte del WH, composto da 8 condomini tra cui le sig.re e CP_1 CP_3 [...]
( famigliari dei soci della società WH società che ha costruito l'immobile). Parte_5
L'accertamento tecnico preventivo esperito, ( Trib. Mi RG 23780/21) ha accertato vizi e difformità nelle parti private e condominiali dell'immobile per circa € 500.000 ed ha acclarato la responsabilità della soc. WH.
Il condominio ha, quindi nel novembre 2022, concluso accordi con WH per sistemare l'immobile.
Tale impegni sono stati disattesi ( doc 25, doc. 28) dalla società costruttrice.
Nel marzo del 2024 la soc WH ha proposto al condominio la cifra di euro 320.000 per eseguire i lavori così come indicati nella relazione del Tribunale.( doc. 29).
Questi i fatti
Si passa ora alla delibera del 11/04/2024 e 22/04/2024 oggi impugnate
Con la prima delibera ( docc 33 e 34) il condominio ha accettato accordo transattivo che prevede il versamento da parte della soc WH dell'importo di € 320.000 per l'integrale esecuzione dei lavori e con la seconda delibera il condominio ha deciso, tra l'altro, di affidare l'appalto ad una società CP_4
( doc 36) .
[...]
Le delibere impugnate si ritengono essere invalide per macroscopico conflitto di interessi atteso il voto determinante delle sig.re parenti dei soci di WH. CP_3 Pt_5
E' infatti evidente la volontà delle sigre e di mirare ad una propria personale utilità in CP_3 Pt_5 danno della compagnie condominiale, sulla quale sono dirottate le conseguenze negative derivanti dalle due delibere impugnate.
Se, infatti, da un lato, è astrattamente giustificabile la rinuncia del condominio ad una quota rilevante dei danni imputabili alla società appaltatrice, dall'altra non trova alcuna giustificazione l'aver appaltato i lavori ineseguiti o mal eseguiti ad una seconda società appaltatrice in rapporti costanti, diretti e molto ben documentati, con la soc società WH ( docc 36,37)
Quanto a dire che il parzialissimo risarcimento riconosciuto dalla prima appaltatrice in via transattiva, viene abbondantemente se non completamente eroso dal prezzo dell'appalto affidato alla seconda pagina 3 di 4 appaltatrice in rapporti stretti, diretti e costanti con la prima.
Ciò costituisce un danno per il condominio, ovvero per quella parte della compagine condominiale estranea, a differenza delle proprietarie degli immobili a rapporti di contiguità con le CP_3 Pt_5 due ditte appaltatrici.
In conclusione, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 2373 c.c e , quindi, acclarato il conflitto di interessi, atteso l'interesse personale di due condomine, ( come sopra citate) prevalente sull'interesse del condominio e il voto determinante delle suddette, oltre all'accertato danno per il condominio, le delibere impugnate devono essere annullate.
Ne consegue l'accoglimento delle domande attoree , con assorbimento di ogni altra domanda, istanza ed eccezione oggetto del giudizio tra le parti, in applicazione della “ ragione più liquida”.
Le spese di mediazione e del presente giudizio vengono poste a carico degli attori a favore dei convenuti e liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento delle domande attoree, annulla la delibera del 11 aprile 2024 punto 1 e 2 e la delibera del 22 aprile 2024 punti 1 e 2
Condanna il a favore degli attori al pagamento delle spese di mediazione Controparte_5 e di lite che si liquidano in € 280,00 , oltre ai compensi pari ad € € 5400,00 , oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 3 marzo 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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