Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 142/2024 RG VG
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nella persona di: dott. Arturo Picciotto Presidente estensore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 142/2024 V.G., promossa con reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c. depositato il 2.8.2024 da:
Parte 1 col ministero e l'assistenza dell'Avv. Mirella
Cristina del Foro di Verbania e domicilio eletto presso la PEC
Email 1
reclamante nei confronti di
وcon l'Avv. Augusta de'Manzano del Foro di Trieste, C.F. Controparte 1
con domicilio eletto presso il suo Studio in Trieste Largo C.F. 1
don Bonifacio n.1;
reclamata
E
con la partecipazione di Controparte_2 assistita, rappresentata e difesa dall'avv.
Consuelo Greco suo tutore, giusto decreto di nomina dd.23.07.2011 pronunciato nell'ambito del procedimento iscritto sub RVG 2181/11 Tribunale di Trieste, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Trieste in Piazza Virgilio Giotti n. 6;
E
del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, il quale, in data
17.10.2024 ha concluso per il rigetto del reclamo;
all'udienza dello scorso 2 luglio 2024;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024,
OSSERVA
1. Pende avanti al Tribunale di Trieste procedimento di modifica delle condizioni di
Controparte_1 e nel quale è mantenimento della prole, introdotto con ricorso da costituita Parte 1
Entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale con nomina, in data 23 luglio 2011 da parte del Giudice Tutelare, dell'avv. Consuelo Greco quale tutrice, che ha partecipato a tale giudizio ed anche alla presente fase di reclamo.
Dalla convivenza delle parti il 18 aprile 2009, nasceva la figlia Controparte_2 e nello stesso anno i due interrompevano la propria relazione sentimentale;
2. Il Giudice istruttore del Tribunale di Trieste, con ordinanza di data 22.7.2024, ha assunto, in via temporanea e urgente le seguenti principali statuizioni:
"1) dispone il collocamento di CP_2 presso il padre, con residenza anagrafica presso lo stesso;
2) dispone che le visite con la madre avverranno solo se gradite dalla minore, previa informazione alla tutrice;
3) dispone l'avvio, per la sign.ra Pt 1 di un percorso di sostegno alla genitorialità, presso la stessa psicologa che segue CP_2 o altro professionista, ovvero avvalendosi dei servizi specialistici del sistema sanitario pubblico;
4) suggerisce che la ripresa delle visite materne avvenga in presenza della psicologa che attualmente segue la minore, invitando la citata professionista a predisporre i predetti incontri, previa preparazione della minore, tenuto sempre conto della volontà di quest'ultima e comunque nel suo superiore interesse, ponendo a carico della madre i relativi costi;
5) salvo quanto previsto ai punti 2) e 4) del dispositivo, fa divieto alla madre di avvicinarsi alla figlia (personalmente o anche per interposta persona) e di contattarla;
6) Onera la parte più diligente di comunicare il predetto provvedimento alla suindicata professionista con invito a quest'ultima di trasmettere alle parti una relazione sulla situazione psicologica della minore e sugli esiti del percorso eventualmente avviato ai sensi del punto 4);
7) Onera quindi la parte più diligente di trasmettere detta relazione al Tribunale, entro il 25 novembre 2024;
8) Dispone che la sig.ra Pt_1 corrisponda al sig. CP 2 per il mantenimento della figlia, l'importo di 350 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza e fermi i provvedimenti finora adottati in via provvisoria. Assegno unico al padre;
9) Rigetta le richieste di prova formulate dalle parti, per i motivi indicati in parte motiva, riservandosi di fissare una successiva udienza per sentire la minore e la tutrice della stessa;
10) Dispone che la sig.ra Pt 1 depositi gli estratti conto degli ultimi tre anni, come previsto dall'art. 473bis.12. c.p.c.;
11) Rinvia per esame della relazione della psicologa e della documentazione economica all'udienza del 3 dicembre 2024 ore 10:30".
Ciò il giudice di primo grado ha deciso sulla base dei seguenti elementi.
- l'audizione della minore all'udienza del 24.4.2024 e i successivi accadimenti;
·la mancanza di pregiudizio per la minore derivante dal suo collocamento presso il
-
padre; l'inosservanza dei provvedimenti del Tribunale da parte della madre e la dimostrazione che la stessa non sarebbe in grado di rapportarsi con la figlia “in modo consono alle sue esigenze e ai suoi desideri";
- la mancanza di elementi che lascino ritenere che la minore subisca i condizionamenti paterni;
- la necessità di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre presso una psicologa;
- l'analisi delle situazioni reddituali delle parti e la loro valutazione in termini pressoché paritetici.
Parte 13. Avverso la decisione ha interposto reclamo, a mezzo del quale ha chiesto la conferma del collocamento della minore presso il padre salve le risultanze di disponenda ctu e la calendarizzazione delle visite della madre alla figlia secondo le modalità indicate nel ricorso, sollecitando Ctu sulla minore nonché
sull'idoneità genitoriale di entrambi i genitori ed articolando alcuni capitoli di prova per testi.
In estrema sintesi, lamenta:
a) l'illegittimità della decisione nella parte in cui il tribunale ha disposto nei suoi confronti l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità (punto 3 del dispositivo dell'ordinanza reclamata);
b) la lesione della propria 'idoneità genitoriale' in conseguenza del regolamento dei rapporti madre/figlia imposto dal tribunale. La reclamante critica in particolare i capi della pronuncia nei quali il tribunale -) le ha fatto divieto di avvicinarsi alla figlia, personalmente o per interposta persona e di contattarla (punto 5); ii) ha stabilito che le visite con la madre avvengano solo se gradite alla minore (punto 2); iii) ha suggerito che la ripresa degli incontri tra madre e figlia avvenga alla presenza della psicologa che ha in carico la minore (punto 4); iv) ha invitato la professionista a trasmettere alle parti e queste a una relazione sulla situazione psicologica della minore (punto 6);
c) il mancato ordine al CP 2 di depositare gli estratti di conto corrente degli ultimi tre anni, ex art. 473 bis 12 c.p.c. (punto 10). 4. Controparte_1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.
5. Conclusioni di analogo tenore sono state rassegnate dal tutore nominato alla minore e dal Pubblico Ministero.
6. Il reclamo è solo in parte fondato.
6.1. Deve essere ritenuto illegittimo il percorso di sostegno alla genitorialità (punto 3. del dispositivo dell'ordinanza reclamata), stabilito dal tribunale nei confronti della
Pt 1 . Si ritiene infatti che “In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione" (Cass. 1.7.2015, n. 13506; conf. Cass. 22.6.2023, n. 17903).
6.2. Merita riforma, ad avviso di questa corte, anche il punto 2 del dispositivo, nella parte in cui subordina le visite della madre al mero gradimento della minore. L'art. 337-ter c.c. riconosce ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ma non attribuisce loro il potere di farsi arbitri esclusivi di tale rapporto.
Del resto, sottoporre il percorso di riavvicinamento madre-figlia al mero gradimento di quest'ultima pare non del tutto coerente con le prescrizioni finalizzate a consentire la ripresa delle visite materne (punto 4), rischiando di vanificare in radice il raggiungimento di tale obiettivo.
Ciò posto, non si ritiene opportuno, date le criticità della relazione madre-figlia. evidenziate nel provvedimento reclamato, dettare in questa sede un calendario di visite, che rischierebbe di rappresentare un enunciato astratto, inattuabile nei fatti.
Spetterà quindi al tribunale stabilire le modalità ed i tempi di questo percorso, anche eventualmente avvalendosi, come del resto indicato nello stesso punto 4 del provvedimento, del supporto e della consulenza della psicologa che già segue la minore. Circa il coinvolgimento della professionista, criticato dalla reclamante, si osserva, in disparte che il tribunale ne ha solo 'suggerito' e non imposto il coinvolgimento negli incontri, che tale coinvolgimento risponde all'interesse della minore, come sottolineato anche dal tutore, ed appare coerente con l'obiettivo di progressiva ed equilibrata ripresa del rapporto madre/figlia.
6.3. Va confermato il divieto alla Pt 1 di avvicinarsi e contattare la minore, personalmente o tramite persone interposte, al di fuori dei tempi e luoghi in cui avranno svolgimento gli incontri con la figlia (punto 5). La decisione del tribunale trova fondamento nelle condotte della reclamante, richiamate in parte motiva del provvedimento, e nelle conseguenze indesiderate che esse sono suscettibili di provocare per l'equilibrio e la serenità, e più in generale per il rispetto della sfera personale, della minore.
6.4. Non ha ragion d'essere la critica rivolta ai punti 6 e 7 dell'ordinanza reclamata.
Riservate alla professionista che segue la minore le valutazioni astrattamente rilevanti sul piano deontologico, ed osservato che la trasmissione di una relazione sulla situazione psicologica della minore costituisce oggetto di un 'invito' rivoltole dal tribunale, venendo perciò rimessa alla valutazione della professionista stessa, una tale relazione rappresenta ed in tale prospettiva lo ha evidentemente inteso il primo giudicante - un contributo al superamento della situazione di crisi nel rapporto madre/figlia, sicchè la sua ostensione dovrebbe risultare utile e rispondere all'interesse di tutte le parti coinvolte, in particolare della reclamante, che incontra, per quanto risulta dagli atti, le maggiori difficoltà nella gestione del rapporto con la figlia. Del resto, e per concludere sul punto, nessuna obiezione all'ostensione della relazione è stata sollevata dal tutore della minore, che vi ha anzi espressamente consentito.
6.5. Anche la doglianza relativa al mancato ordine al CP 2 di depositare gli estratti conto, ordine invece impartito nei confronti della reclamante (punto 10), va respinta. La Pt 1 non ha interesse concreto ed attuale a dolersi della mancata acquisizione della documentazione in questione, dal momento che ha chiesto la conferma della disposizione con cui, in esito all'esame delle rispettive dichiarazioni dei redditi, il tribunale ha determinato in euro 350,00 il contributo a suo carico per il mantenimento della figlia.
6.6. I capitoli di prova articolati dalla reclamante sono ininfluenti, considerato che non
è in discussione la collocazione della minore presso il padre e che allo stato e per quanto confermato anche dal tutore della minore, non si ravvisano ragioni per modificare, salvo quanto detto sopra sub 6.1 e 6.2, l'assetto delle relazioni madre figlia risultante dall'ordinanza reclamata.
6.7. Non si ravvisano i presupposti per disporre consulenza tecnica sulla minore, che è stata ascoltata dal tribunale e non risulta aver manifestato comportamenti disfunzionali, né, tanto più in questa fase caratterizzata da urgenza e temporaneità, sull'idoneità genitoriale della Pt 1 e del CP_2 (qui soggiunto che il tribunale, che non ne ha allo stato ravvisato i presupposti, si è tuttavia riservata una diversa valutazione nel corso del giudizio).
7. L'esito del giudizio, che ha visto solo parzialmente accolte le doglianze della reclamante, giustifica la compensazione delle spese di lite per una metà, ponendosi a carico della reclamante il restante mezzo secondo prevalente soccombenza.
p.q.m.
1) in parziale riforma del provvedimento reclamato, che per il resto conferma, dichiara illegittimo e per l'effetto annulla il capo 2 del dispositivo nella parte in cui sottopone le visite della madre al gradimento della minore ed il capo 3 nella sua interezza;
2) condanna la reclamante a rifondere a Controparte_1 e Controparte_2 in persona del tutore alle altre parti costituite la metà delle spese del giudizio, che compensa per il restante mezzo e liquida nell'intero per ciascuna parte in euro
2.336,00, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.
Così deciso in Trieste, 1.4.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto