CGT1
Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1534/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17133/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250113973914000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1625/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento del sollecito/cartella di pagamento n. 071 2025 01139739 14 000, notificatole in data
26.7.2025, per il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 296,05, relativo alla tassa automobilistica anno 2020, afferente all'autovettura di sua proprietà tg. 'Targa_1'.
2. Deduceva, a fondamento delle sue doglianze, la mancata, previa notifica degli atti prodromici alla cartella in oggetto.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto esperito in violazione degli artt. 17 bis e 22 D. Lgs. n. 546/92, giacché depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dal prefato art. 22, essendo stato il ricorso notificato in data 3.9.2025 e depositato solo in data 12.10.2025, dunque ben oltre il termine ultimo del 3.10.2025; eccepiva, ancora, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in violazione del nuovo art. 14 co. 6 bis D. Lgs. n. 546/92, giacché parte ricorrente faceva valere doglianze che attenevano alla fase dell'accertamento, prodromica a quella della riscossione, dovendo, pertanto, chiamare in causa anche l'ente impositore che, invece, non veniva convenuto in giudizio;
eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento, antecedente quella della riscossione, propriamente intesa, anche in punto di eventuale prescrizione della pretesa tributaria;
eccepiva, nel merito, la piena motivazione della cartella esattoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, risulta dagli atti di causa l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto esperito in violazione degli artt. 17 bis e 22 D. Lgs. n. 546/92, giacché depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dal prefato art. 22, essendo stato il ricorso notificato in data 3.9.2025 e depositato solo in data 12.10.2025, dunque ben oltre il termine ultimo del 3.10.2025.
3. Sussiste, poi, l'inammissibilità del ricorso anche sotto altro profilo: invero, esso è stato esperito in violazione del nuovo art. 14 co. 6 bis D. Lgs. n. 546/92, giacché parte ricorrente faceva valere doglianze che attenevano alla fase dell'accertamento (la presunta mancata notifica degi atti presupposti alla cartella), evidentemente prodromica a quella della riscossione, dovendo, pertanto, chiamare in causa anche l'ente impositore che, invece, non veniva convenuto in giudizio dall'odierna ricorrente (cfr., sul punto, in materia di inammissibilità del ricorso per mancata chiamata ijn causa dell'ente impositore allorquando si fanno valere vizi che afferiscono alla fase dell'accertamento 'stricto sensu' intesa, CGT
Napoli, Sent. n. 9908/30/2024 del 21.6.2024 e n. 8566/08/2024 del 29.5.2024).
4. Le spese del presente procedimento possono, tuttavia, essere integralmente compensate tra le parti in ragione della pronuncia meramente procedurale, di cui al presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17133/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250113973914000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1625/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento del sollecito/cartella di pagamento n. 071 2025 01139739 14 000, notificatole in data
26.7.2025, per il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 296,05, relativo alla tassa automobilistica anno 2020, afferente all'autovettura di sua proprietà tg. 'Targa_1'.
2. Deduceva, a fondamento delle sue doglianze, la mancata, previa notifica degli atti prodromici alla cartella in oggetto.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto esperito in violazione degli artt. 17 bis e 22 D. Lgs. n. 546/92, giacché depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dal prefato art. 22, essendo stato il ricorso notificato in data 3.9.2025 e depositato solo in data 12.10.2025, dunque ben oltre il termine ultimo del 3.10.2025; eccepiva, ancora, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in violazione del nuovo art. 14 co. 6 bis D. Lgs. n. 546/92, giacché parte ricorrente faceva valere doglianze che attenevano alla fase dell'accertamento, prodromica a quella della riscossione, dovendo, pertanto, chiamare in causa anche l'ente impositore che, invece, non veniva convenuto in giudizio;
eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento, antecedente quella della riscossione, propriamente intesa, anche in punto di eventuale prescrizione della pretesa tributaria;
eccepiva, nel merito, la piena motivazione della cartella esattoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, risulta dagli atti di causa l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto esperito in violazione degli artt. 17 bis e 22 D. Lgs. n. 546/92, giacché depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dal prefato art. 22, essendo stato il ricorso notificato in data 3.9.2025 e depositato solo in data 12.10.2025, dunque ben oltre il termine ultimo del 3.10.2025.
3. Sussiste, poi, l'inammissibilità del ricorso anche sotto altro profilo: invero, esso è stato esperito in violazione del nuovo art. 14 co. 6 bis D. Lgs. n. 546/92, giacché parte ricorrente faceva valere doglianze che attenevano alla fase dell'accertamento (la presunta mancata notifica degi atti presupposti alla cartella), evidentemente prodromica a quella della riscossione, dovendo, pertanto, chiamare in causa anche l'ente impositore che, invece, non veniva convenuto in giudizio dall'odierna ricorrente (cfr., sul punto, in materia di inammissibilità del ricorso per mancata chiamata ijn causa dell'ente impositore allorquando si fanno valere vizi che afferiscono alla fase dell'accertamento 'stricto sensu' intesa, CGT
Napoli, Sent. n. 9908/30/2024 del 21.6.2024 e n. 8566/08/2024 del 29.5.2024).
4. Le spese del presente procedimento possono, tuttavia, essere integralmente compensate tra le parti in ragione della pronuncia meramente procedurale, di cui al presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.