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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 656/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO MAMONE;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento di ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. 118/1971 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato le patologie, pur certificate nel corso dell'ATPO. pagina1 di 6
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, al contrario, ha riconosciuto la sussistenza del predetto requisito sanitario.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Dopo una attenta valutazione di tutti gli elementi che emergono dagli atti del processo e dalla visita cui ho sottoposto la signora , confortato Parte_1 dai risultati degli accertamenti specialistici presenti in fascicolo, sono in grado di formulare la seguente diagnosi: “ SINDROME DELIRANTE
CRONICA – INSUFFICIENZA MENTALE, LEUCOENCEFALOPATIA VASCOLARE –
OBESITA' CON COMPLICANZE ARTROSICHE – CARDIOPATIA IPERTENSIVA – DIABETE
MELLITO – TIROIDITE DI HA ”.
La prima patologia da prendere in esame è la malattia psichiatrica. Il disturbo delirante è una forma di delirio cronico basato su un sistema di credenze illusorie che la paziente prende per vere e che ne alterano la percezione della realtà. Queste credenze sono in genere di tipo verosimile, come la convinzione di essere perseguitati. Escludendo
l'incapacità di valutare oggettivamente il sistema di credenze illusorie che danno origine al delirio, il paziente mantiene le proprie facoltà razionali e in genere le sue capacità di relazione sociale sono poco compromesse. Alcune forme di disturbo delirante (in particolare quelle basate su convinzioni a tema persecutorio, come la convinzione pagina2 di 6
di essere spiati o di essere vittima di un complotto di qualche genere) venivano tradizionalmente indicate come casi di paranoia.
Un disturbo delirante può essere basato su qualunque sistema di credenze erronee, ma alcune forme sono più frequenti di altre. Nei deliri di tipo somatico il paziente è convinto di avere una deformità, una malattia o un altro difetto fisico grave. I deliri di tipo persecutorio sono caratterizzati dal fatto che il paziente è convinto di essere vittima di un complotto o di una persecuzione.
Il disturbo delirante evolve in genere dalla degenerazione di tratti caratteriali come la diffidenza, l'inclinazione al rancore e via dicendo.
La nascita del disturbo può non avere sintomi rilevanti dal punto di vista delle capacità dell'individuo di vivere una vita sociale relativamente normale, ma la sua degenerazione può modificare questa situazione.
Per esempio, i pazienti con disturbi di tipo persecutorio che ritengono di essere vittime di persecuzioni possono diventare violenti e isolarsi progressivamente dalla società.
La perizianda, come detto sopra, è discretamente lucida, la memoria è discretamente conservata;
il contenuto del pensiero è scarso, come l'eloquio; difetta la critica ed il giudizio, l'umore è depresso.
Altra patologia da prendere in esame è l'insufficienza mentale e la leucoencefalopatia su base vascolare. Il termine leucoencefalopatia ischemica sta ad indicare un quadro del cervello che appare nel momento in cui ci si sottopone a Tac o Risonanza Magnetica.
Si tratta di lesioni vascolari che coinvolgono la sostanza bianca del cervello in particolare la zona intorno ai ventricoli cerebrali.
Da qui il nome leuco, cioè bianco perchè è colpita la parte bianca;
" encefalopatia" ovvero una malattia del cervello;
" ischemica" in quanto
è di origine vascolare dovuta ad un danneggiamento dei vasi sanguigni che irrorano il cervello. La leucoencefalopatia non è una condizione allarmante ma chiunque ne sia colpito sarà bene che si rivolga ad un pagina3 di 6
neurologo. Infatti la conseguenza è, con il passare del tempo, una insufficienza mentale.
Altra patologia da prendere in considerazione è l'obesità. L'obesità
è una condizione medica in cui si è accumulato del grasso corporeo in eccesso nella misura in cui esso può portare ad un effetto negativo sulla salute, con una conseguente riduzione dell'aspettativa di vita e un aumento dei problemi di salute. L'indice di massa corporea è un valore che mette a confronto peso e altezza, definendo le persone in sovrappeso (se il loro IMC è compreso tra 25 e 30 kg/m2) e obese quando
è maggiore di 30 kg/m2. Nel caso della nostra paziente l'indice di massa corporea è pari a 34 kg/m2 .
Essa, inoltre, influisce aggravando la sintomatologia della malattia artrosica. Questa interessa la colonna vertebrale e le ginocchia, bilateralmente. E' una malattia a carattere degenerativo e progressivo, la cui naturale evoluzione è verso un progressivo aggravamento senza possibilità alcuna di remissione. E' presente spinalgia pressoria in sede dorsale e lombare. Lasegue positiva bilateralmente. Movimenti di flesso-estensione del rachide possibili ai gradi intermedi, risultano dolorosi, in sede dorsale e lombare. Ginocchia tumefatte. I movimenti di flessoestensione della coscia sul bacino risultano limitati e dolorosi. I movimenti di flessoestensione della gamba sulla coscia risultano dolorosi e lievemente limitati. La deambulazione avviene con difficoltà.
Altra patologia da prendere in esame è la cardiopatia ipertensiva. Si tratta di una patologia in fase iniziale, l'ipertensione è insorta da pochi anni. Al momento la paziente lamenta tachicardia, cefalea, astenia, dispnea che insorge dopo sforzi di moderata entità.
Altra patologia da prendere in esame è il diabete. La malattia diabetica è insorta da alcuni anni. Si tratta di diabete mellito tipo
II; la perizianda non riferisce terapia.
Altra patologia da prendere in esame è la tiroidite. La tiroidite è un processo infiammatorio cronico a carico della tiroide;
ne esistono diverse forme, la più comune delle quali, è la tiroidite di Hashimoto.
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La tiroidite cronica può restare asintomatica per lungo tempo ed in genere ha un esordio subdolo. La progressione è lenta, richiede normalmente diversi anni ed in uno stadio avanzato determina un danneggiamento irreversibile della ghiandola. Si ha così un calo degli ormoni tiroidei nel circolo ematico, accompagnato dall'insorgenza dei classici sintomi di ipotiroidismo.
In un primo momento il paziente può notare sintomi come debolezza e facile affaticamento, che possono erroneamente essere confusi come un segno degli anni che passano. In un secondo momento i sintomi della tiroidite si fanno più evidenti.”
Il CTU ha accertato che “Dopo aver esaminato tutta la documentazione in mio possesso, dichiaro che la signora è affetta Parte_1 dalle seguenti infermità:
- Sindrome delirante cronica Cod. 1211 80 %
- Insufficienza mentale da leucoencefalopatia Cod. 1005 50 %
- Obesità con complicanze artrosiche Cod. 7105 40 %
- Cardiopatia ipertensiva I classe NYHA Cod. 6445 20 %
- Diabete tipo II Cod. 9309 50 %
- Tiroidite di Hashimoto Cod. 7102 ( anal.) 11 %
Utilizzando la formula “a scalare” di BA si ricava una invalidità pari al 99 %. sono di gravità tale da provocare una invalidità Parte_1 totale.
Pertanto, ” la signora è da considerare INABILE ” . Parte_1
Dagli atti presenti nel fascicolo risulta che la paziente, all'epoca della presentazione della domanda, ( marzo 2024 ), presentava tutte le patologie che sono presenti al momento della visita cui ho sottoposto la perizianda. Tali patologie così come sono descritte nella documentazione presente agli atti, già all'epoca presentavano gravità tale da provocare inabilità.
Per quanto sopra esposto, posso affermare, che, per quanto riguarda la capacità lavorativa, le patologie di cui la perizianda è affetta,
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possono essere considerate invalidanti a partire da marzo 2024, data di presentazione della domanda.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che l'istante abbia infermità tali da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% dal marzo del 2024, dovendo, pertanto, accogliersi la domanda, tenuto conto del chiaro disposto dell'art. 12, comma 1, L. 118/1971, che dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una Controparte_2 pensione di inabilità”.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 2.900,00, tenuto conto della fase di ATPO, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le CP_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971 dal marzo del 2024;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in euro 2.900,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
PONE, inoltre, nei rapporti interni fra le parti, in capo all' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Palmi, 21/10/2025
Il giudice
LU LA
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