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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11650 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Cessione dei crediti”, e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in Pt_1 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli con Parte_2 scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1
P.IVA_ data 9 febbraio 2021, Rep. 24920, TA , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma,
GI RD e LE EL Bene, con studio (LMS) in Milano, corso
Magenta 84,
ATTORE
E
in persona del Direttore Generale l.r.p.t., P.I. CP_1
n. , rappr. e dif. dall'avv. Guglielmo Ara, C.F. P.IVA_3
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso la C.F._1 sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara
(Palazzo ex Inam) s.n.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (già Parte_3 [...]
) conveniva in giudizio al fine di sentire Parte_4 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i
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titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_3 ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € Parte_3
3.198.478,25 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e con le seguenti decorrenze: o con riferimento alle fatture emesse da Part ER OM S.p.A., gli interessi sono dovuti a , in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società Part e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo, o con riferimento alle fatture emesse dalle altre società indicate nell'elenco prodotto sub doc. 2, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”)
– sino al saldo;
si precisa che alla data del 20 ottobre 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 57.540,57; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c. : nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 17.114,74 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VI. €
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53.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc.
6. IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_3 da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 Parte_3 per: sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla
[...] sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con le seguenti decorrenze: o con riferimento alle fatture emesse da ER OM Part S.p.A., gli interessi sono dovuti a , in forza di quanto previsto dal relativo Part contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo, o con riferimento alle fatture emesse dalle altre società indicate nell'elenco prodotto sub doc. 2, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; IN ULTERIORMENTE
SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_3 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al
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pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_3 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
A fondamento della domanda, l'istante deduceva di essere cessionaria in virtù di scritture private autenticate dal notaio dei crediti vantati da ER OM per forniture erogate in regime di salvaguardia e da altre società per forniture di prodotti farmaceutici, medicali, di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti e/o apparecchiature medicali per capitale, interessi di mora, interessi anatocistici dalla data della domanda e per risarcimento del danno per spese di recupero ex art 6 D. Lgs. n. 231/02.
Si è costituito in giudizio , contestando la fondatezza della Controparte_2 domanda in mancanza di contratti sottoscritti dalle parti, quale condizione ad substantiam per poter intrattenere rapporti con la P.A. nonché di eventuali ordini, d.d.t., verbali di consegna, ecc., sempre in esecuzione dei necessari e prodromici contratti scritti e sottoscritti anche dall' . Controparte_2
In via del tutto preliminare, va dato atto della parziale cessazione della materia del contendere in considerazione del parziale pagamento della sorta capitale successivamente alla notifica dell'atto di citazione. Invero, in sede di prima memoria ex art 183 comma 6 n 1 cpc e nelle conclusioni rese nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la società attrice ha rideterminato la domanda di pagamento della sorte capitale in € 812.375,58 quale corrispettivo delle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 15, confermando per il resto le conclusioni rese nell'atto di citazione.
A riguardo, non può essere presa in considerazione la rideterminazione della sorte capitale in € 1.314.094,33 effettuata nella comparsa conclusionale, atteso che il giudice di merito deve tener conto dei limiti oggettivi della domanda risultanti dall'atto introduttivo e dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, non potendo invece
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desumere il contenuto della domanda dalla comparsa conclusionale che ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già precisate davanti all'istruttore (cfr. Cass. Civ. 5402 del 25.2.2019).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto di seguito precisato.
Sussiste indubbiamente la prova del trasferimento dei crediti in favore dell'odierna attrice per effetto di cessioni concluse con diverse scritture private autenticate da Notaio notificate a mezzo PEC all' le quali CP_1 hanno ad oggetto i crediti esistenti e futuri nonché gli accessori, di ER OM
e i crediti di , , CP_3 Controparte_4 CP_5
, Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12
Controparte_13 Controparte_14 [...]
er Forniture di prodotti CP_15 Controparte_16 farmaceutici / medicali / di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti / apparecchiature medicali.
Non può essere posta in dubbio la validità, stante il rispetto delle prescrizioni di forma (atto pubblico o scrittura privata) e l'efficacia delle cessioni nei Cont confronti dell' poiché vi è prova in atti della avvenuta notifica all'ente delle cessioni (cfr. all. atto di citazione n. 11-12 contenenti le ricevute in formato eml di accettazione e consegna della notifica pec con allegate le cessioni e la relata di notifica). Ebbene, è evidente l'idoneità della notifica della cessione effettuata a mezzo pec all'ente convenuto al medesimo indirizzo PEC presso il quale è stato notificato l'atto di citazione (cfr. Cass. 28390/2018 secondo la quale la notifica della cessione del credito è atto a forma libera purché idoneo a far acquisire alla PA la consapevolezza della mutata titolarità attiva del credito).
Deve altresì ritenersi comprovata l'inclusione dei crediti azionati nel presente giudizio (cfr. all. 02 elenco crediti per sorta capitale) tra quelli oggetto di cessione da ER OM e delle altre società sopra menzionate a Pt_3 stante la corrispondenza delle fatture di cui è stato richiesto il pagamento con
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quelle indicate nell'elenco dei crediti ceduti in calce ai contratti di cessione prodotti in atti.
In ordine alla questione relativa all'efficacia e opponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa deve osservarsi che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. 52/1991, applicabile ai casi in cui (art. 1 della L.
52/1991): 1) la cessione di crediti pecuniari avvenga dietro corrispettivo;
2) il cedente rivesta la qualifica di imprenditore (art. 2082 c.c.); 3) i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; e 4) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
Nel caso in cui il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico la disciplina applicabile alla cessione si discosta in modo più marcato sia da quella derivante dal Codice Civile sia da quella posta dalla legislazione speciale.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, è che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata. Così, il R.D. 2440/1923 (“Contabilità di
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Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della
Contabilità di Stato) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno,
i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere
(comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. 2240/1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello
Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato
E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Un temperamento a tale disciplina è stato introdotto nella L.
104/1994 e nel Dlgs. 163/2006 per la cessione dei crediti derivanti da appalti
(abbiano essi ad oggetto lavori, servizi e/o forniture), concessioni e concorsi di progettazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del Codice dei contratti pubblici, la nozione di appalti pubblici ricomprende “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Orbene, il previgente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006 statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
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Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale. Anche il vigente art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 (che ha sostituito ed integrato il suddetto D. Lgs n. 163/2006) prevede testualmente che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923 attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541). Il divieto di cessione senza l'adesione
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della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e a forniture farmaceutiche e/o medicali inquadrate nell'ambito di convenzioni pluriennali, istitutive di rapporti di durata.
Senonché, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola
Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390;
Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto – suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto – al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass.,
S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; nel caso esaminato dalla Suprema Corte si trattava di crediti vantati da una società nei confronti della Provincia di
Ancona; cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739;
Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
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Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D.
2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28390).
Pertanto, secondo il richiamato orientamento la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (Cass. 2015, n.
20739; salve ovviamente disposizioni specifiche a questi ultimi dedicate ma che riguardano solo gli appalti es. art. 115, D.P.R. n. 554/1999, e comunque mai i contratti di somministrazione in cui rientra la fornitura di energie elettrica stante l'esclusione prevista dall'art 25 (attuali art 11 e ss.) del Codice
Appalti)”.
Ciò posto, neppure risulta fondato il richiamo alla disciplina dei rapporti in corso di esecuzione di cui all'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865, effettuato dall'opponente al fine di sostenere l'inopponibilità della cessione.
Mette conto evidenziare in primo luogo che la giurisprudenza con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica ha da sempre riconosciuto che “il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo” (cfr. ex multis Cass.,
21 giugno 1999, n. 6209; cfr. altresì Cass., 12 marzo 1994, n. 2429 e Cass., 1 agosto 1990, n. 7658). L'autonomia che caratterizza ogni singola fornitura di energia al cliente (utente finale) comporta che essa esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui il bene (i.e., energia) viene immesso nella disponibilità del cliente (mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico).
Nel medesimo senso, si è espressa la giurisprudenza di merito “la prestazione fornita mediante la somministrazione di energia elettrica quale identificata nelle fatture recanti il corrispettivo del servizio con scadenza annuale ovvero
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inferiore – configura una prestazione 'periodica con connotati di autonomia' sì che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene
l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente. EL resto, laddove – in linea di ipotesi – tale rendicontazione avvenisse in tempi dilatati per ragioni ascrivibili al fornitore e quest'ultimo dovesse subire un evento che ne comportasse la morte (es. fallimento) non potrebbe dubitarsi dell'esistenza del credito per l'avvenuta esecuzione della prestazione a prescindere dalla contabilizzazione della stessa” (cfr. Sentenza T. Milano n. 6464/2017 in data 8 giugno 2017 prodotta sub doc. n. 9); (…)“non cogliesse nel segno il principale motivo di opposizione
(…) relativo alla mancanza della prova dell'adesione alle cessioni come allegate e provate in atti dalla (richiamo all'art. 9 della Controparte_17
L. 2440/23 1865, allegato E) considerato che è rimasto incontestato che i crediti attengano tutti a prestazioni già eseguite sebbene afferenti (alcuni) a contratti di fornitura. Va, infatti, rammentato in linea di principio che 'con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. (…), il divieto di cessione senza l'”adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca
l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la
'inefficacia provvisoria' della cessione dei crediti residui sui quali
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l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti” (cfr. sentenza del
Tribunale di S.M.C. Vetere n. 3001/2017 del 12 ottobre 2017).
Mette ancora conto evidenziare che il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e sempre che tale rapporto sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, venendo altrimenti meno la causa d'inefficacia della cessione (cfr. diffusamente in motivazione Corte di Appello di Napoli n. 1098 del 18.3.2022). Quando il rapporto ha, invece, esaurito i suoi effetti la normativa speciale non è più invocabile e torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo
(cfr., ex multis, Cass., 27 agosto 2014, n. 18339 e Cass., 28 gennaio 2002, n.
981; cfr., da ultimo, anche T. Roma, 6 settembre 2017, n. 16631 che ha ben chiarito che il limite, ontologico e cronologico alla legittima interposizione del dissenso da parte della PA, è rintracciabile nella costanza del rapporto contrattuale, al di là del quale - perciò una volta conclusa l'esecuzione del contratto - la cessione torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo).
In proposito, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che “la mancata adesione dell'amministrazione costituisce, perciò, una causa estrinseca di inefficacia della cessione, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore dello Stato (somministrante, fornitore o appaltatore). La disposizione derogatrice del principio posto dal codice civile tende, cioè, alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con lo Stato, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto stesso (…). Sulla base della interpretazione che questa Corte ha già dato al divieto di cessione in discorso, deve dirsi che
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l'inefficacia della cessione (priva della adesione dell'amministrazione interessata) sussiste sino a quando il contratto è “in corso”, onde cessa con la conclusione del rapporto contrattuale. A tal proposito si è parlato, in dottrina, di “inefficacia provvisoria” della cessione. La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente accertare che la notifica della cessione del credito (…) è avvenuta durante il rapporto contrattuale;
ma, per il rigetto della domanda proposta dalla cessionaria del credito, era necessario accertare altresì che il contratto fonte del credito era “in corso” anche al momento della decisione, poiché se, in tale momento, il rapporto contrattuale si era esaurito, non sussisteva più la causa di inefficacia della cessione opposta” (Cass. 18 novembre 1994, n. 9789;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8222 del 11/09/1996).
Le medesime considerazioni possono svolgersi con riferimento anche agli altri crediti azionati in giudizio che si riferiscono tutti a prestazioni già compiutamente eseguite di fornitura di prodotto farmaceutici, medicali ecc.
Nel caso di specie, dunque, posto per un verso che le fatture oggetto di cessione si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite al momento della emissione (anno 2021) e per altro verso che non vi è prova che i contratti fossero in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni (o anche qualora in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni) né che lo siano al momento della presente pronuncia, allora alla cessione dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, difettando la prova del presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale sopra richiamata, e cioè l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione (cfr.
Corte di Appello Napoli, 1098/2022 cit.).
Invero, come si evince dalla documentazione in atti, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07 ER OM è stata individuata quale esercente la salvaguardia, per il periodo intercorrente da ottobre 2020 fino al 30.9.2021 per l'area territoriale comprendente la regione Campania e le fatture oggetto di cessione si riferiscono al luglio 2021; anche per gli altri crediti azionati si tratta di forniture risalenti tutte all'anno 2021 effettuate sulla
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base di convenzioni di durata di cui non vi è prova che siano ancora in corso al momento della decisione.
Assodata la efficacia e validità delle cessioni, va esaminata l'eccezione di nullità dei rapporti contrattuali fondanti i crediti azionati per l'assenza di contratto stipulato per iscritto.
A riguardo, la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 9775 del 25.03.2022;
Cass. Civ. ord. 6543 del 6.2.2023) ha rimeditato l'orientamento tradizionale secondo cui i contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione, richiedendo la forma scritta ad substantiam devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, affermando che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
A sostegno di tale affermazione, la richiamata giurisprudenza ha evidenziato l'emersione di una nozione funzionale delle forme negoziali, che in taluni settori (come, ad esempio, in materia d'intermediazione finanziaria) ha consentito di ritenere sussistente il requisito della forma scritta anche in totale mancanza della sottoscrizione di uno dei contraenti e che la formulazione dell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 consente di riconoscere, per i contratti conclusi a trattativa privata, la possibilità, generalmente ammessa dall'ordinamento, della stipulazione mediante lo scambio di missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo tale da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo. Si è quindi ritenuto che, a fronte dell'adozione di provvedimenti amministrativi che presuppongono un regolamento negoziale
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del rapporto tra il destinatario e l'ente pubblico, la volontà delle parti, quanto alla disciplina degli aspetti di carattere patrimoniale, possa manifestarsi anche mediante atti separati, ciascuno dei quali espresso in forma scritta, il cui incontro, tanto nella forma della preventiva presentazione di un'offerta da parte del privato quanto in quella dell'adesione unilaterale di quest'ultimo alle condizioni stabilite nel provvedimento, consente di escludere qualsiasi incertezza in ordine al contenuto del contratto, sia ai fini dell'interpretazione negoziale che ai fini della sottoposizione al controllo dell'autorità tutoria.
Peraltro, non v'è dubbio dell'applicabilità di tali disposizioni alle CP_1 che sono “organismi di diritto pubblico” ai sensi del Decreto Legislativo
[...]
17 marzo 1995, n. 157, articolo 2, lett. b. (cfr. Cassazione n. 24640/2016).
Sul piano probatorio, l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto, che in quanto fatto costitutivo della domanda spiegata grava a carico dall'attrice, deve essere necessariamente assolto mediante la produzione in giudizio del contratto, per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam.
Ebbene, con riguardo al credito ceduto da ER OM deve ritenersi dimostrato il rapporto di fornitura di energia elettrica tra l' e la CP_1 società cedente alla luce della natura del credito, atteso che risultano prodotti in atti il contratto di cessione dei crediti con allegati prospetti dei crediti ceduti e prova della notifica, nonché la comunicazione di attivazione del servizio di fornitura in regime di salvaguardia senza la sottoscrizione di contratto, le Part singole fatture (all. 7,8,9,10, 16 atto di citazione e memoria istruttoria , e l'estratto conto.
Nel caso di fornitura in regime di salvaguardia, il rapporto di fornitura si instaura ex lege senza la necessità di conclusione di un contratto, quando il cliente finale si trovi senza contratto con un venditore del mercato libero, pur essendo connesso alla rete e utilizzando la fornitura. Le condizioni applicate sono stabilite in base alle modalità di calcolo fissate dal Ministro dello
Sviluppo Economico e a successive disposizioni di dettaglio.
Quanto invece ai restanti crediti azionati, l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido rapporto negoziale con il debitore ceduto risulta assolto da parte attrice solo con riferimento alle fatture cedute da , ESAOTE Controparte_4
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SPA, , CP_11 Controparte_13 [...]
. CP_15
Invero, con riferimento ai crediti delle sopraindicate società cedenti, risultano prodotte in atti le convenzioni stipulate dalla So.re.sa s.p.a. quale soggetto che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle e l'adesione dell' , nonché CP_18 Controparte_2 gli ordini, DDT e le fatture.
Ebbene, l'obbligo di forma scritta ad substantiam che regola l'agire della pubblica amministrazione può ritenersi assolto dalla sequenza convenzione stipulata dal soggetto aggregatore con il fornitore e successivo atto di adesione Cont dell'
Milita, in tal senso, anche quanto espressamente indicato in uno degli atti di adesione ove si legge “il presente atto di adesione (…) costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra questa amministrazione contraente e codesto fornitore” (cfr. atto di adesione CP_10
Al contrario, per le restanti società cedenti non risultano prodotte in atti le convenzioni, ma solo fatture o ordini di acquisto, con la conseguenza che non Cont risulta dimostrata la validità dell'obbligazione assunta dall' per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam sicché va rigettata la domanda volta al pagamento delle somme indicate sulla base dell'invocato credito contrattuale.
In definitiva, dunque, alla luce dell'elenco dei crediti per i quali la società attrice ha limitato la domanda nelle memorie ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e tenuto conto dell'importo residuo indicato nell'estratto conto datato 26.5.2022, Part la sorte capitale ancora dovuta a ascende ad € 289.028,36 ( SP CP_15
CP_1 218288,70; 0; ER comm: 0; 42200,05; 0; 2694,71; CP_10 CP_15 CP_4
25.844,90). CP_13
Va, infine, disattesa, anche la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta da parte attrice non avendo l'istante allegato, né tanto meno provato, gli elementi della diminuzione patrimoniale subita.
Appare opportuno rilevare che con riguardo alla domanda formulata da parte attrice in via subordinata, ex art 2041 c.c., occorre premettere che l'indebito
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arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U.
n. 10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come noto, la misura dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., è pari alla minor somma tra l'arricchimento dell'accipiens e l'impoverimento del solvens.
La giurisprudenza ha definitivamente chiarito che (Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 23385 del 11/09/2008) va esclusa dal calcolo dell'indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace".
Pertanto, l'impoverimento non può essere determinato sulla base della somma oggetto di offerta economica (e di richiesta di corrispettivo) da parte dell'impresa che abbia reso la prestazione in favore dell'Ente e che risulta essere ovviamente comprensiva anche dell'utile di impresa a favore della stessa offerente. Riconoscere all'impresa le stesse somme oggetto di offerta economica equivarrebbe, infatti, ad accordarle un indennizzo esattamente pari a quanto essa avrebbe avuto diritto di pretendere dalla P.A. nell'ipotesi di stipula d'un contratto valido ed efficace (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1875
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del 27/01/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 18/02/2010; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 23780 del 07/11/2014).
Tornando al caso di specie, parte attrice, alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite, avrebbe dovuto, quindi, dedurre e dimostrare il valore del vantaggio acquisito dall'Ente convenuto per effetto delle prestazioni svolte in suo favore, nonché il costo sostenuto per lo svolgimento della medesima prestazione.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza specificare la perdita effettivamente subita (con esclusione del lucro cessante).
In altri termini, i fatti costitutivi su cui si poggia l'indennizzo da ingiustificato arricchimento sono radicalmente differenti rispetto a quelli su cui si poggia una domanda di adempimento contrattuale, ed il rigetto della domanda con riguardo al primo titolo non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda in relazione al secondo titolo (quasi che si trattasse di una semplice questione di nomen iuris formale sotto il quale sussumere un medesimo corrispettivo). Nè la questione che precede attiene esclusivamente e squisitamente al quantum della domanda proposta. Ed invero, il riconoscimento di somme a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. avrebbe presupposto una puntuale deduzione e dimostrazione da parte dell'attrice di precise circostanze di fatto ulteriori, idonee a correttamente determinare i rispettivi importi dell'arricchimento conseguito dalla convenuta e del depauperamento subito dall'attrice (da, poi, porre in raffronto tra loro), che quest'ultima non risulta aver assolto.
Ciò posto, atteso che solo nei confronti delle cedenti ER OM,
[...]
, , , CP_4 CP_10 CP_11 Controparte_13
risulta dimostrato il valido sorgere di Controparte_15 obbligazioni di pagamento in capo all' convenuta, sono dovuti CP_1 in quanto ricompresi nella cessione gli interessi moratori al tasso previsto ex art
4 e 5 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231 dal giorno successivo alla scadenza delle
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fatture emesse dalle cedenti fino al soddisfo, mentre con riferimento ai crediti di ER comm con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione sino al saldo. Sono ancora dovuti gli interessi anatocistici allo stesso tasso sugli interessi dovuti da almeno sei mesi con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Ai sensi dell'art 6 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231 al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno per ogni fattura emessa dalle predette cedenti di cui è stato ritardato il pagamento.
Per quanto attiene, poi, alla domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento dell'importo di € 17.114,74 a titolo di interessi moratori, oggetto Part delle note debito da mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc.
3A e riepilogate sub doc. 4° e da da mediante la “Nota Debito CP_19
Interessi” prodotta sub doc. 3B e riepilogata sub doc. 4B, la stessa può ritenersi fondata solo in minima parte.
Ed invero, parte attrice – salvo che per le fatture emesse da e CP_15 CP_13 non ha minimamente precisato in forza di quali contratti - che in virtù di quanto sopra argomentato avrebbero dovuto essere stipulati per iscritto e prodotti in causa – sarebbero state emesse le fatture, il cui tardivo (o mancato) pagamento avrebbe generato gli interessi moratori.
Ne deriva che l'attrice avrebbe dovuto in questa sede allegare, prima, e dar prova, poi, dell'esistenza e consistenza del titolo e del diritto dallo stesso sorto, potendosi solo limitare ad allegare l'altrui inadempimento.
Applicando le coordinate appena esposte alla fattispecie in esame, può essere riconosciuto solo l'importo di € 4575,18 corrispondente agli interessi per il ritardato pagamento delle fatture indicate nelle note di debito per le quali risultano prodotti in atti i documenti contrattuali.
Pertanto, tenuto conto di quanto appena prospettato l'ente convenuto va condannato a pagare in favore di l'importo di €. 4575,18 per Parte_3 interessi di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura sino al saldo, nonché ancora ai sensi
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dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 l'importo di € 5240,00 corrispondente ad € 40 per le 131 fatture costituenti la sorta capitale tardivamente pagata dal nonché, CP_1 infine, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulle fatture che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. nella misura di cui all'art 5 del D. Lgs. n. 231/02.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, secondo lo scaglione di valore corrispondente al “decisum” discostandosi dai valori medi tenuto conto della non complessità dell'attività effettivamente espletata.
PQM
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Condanna al pagamento di € 289.028,36 in favore di CP_1
Parte_3
• Condanna al pagamento degli interessi moratori al tasso CP_1 previsto ex art 4 e 5 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231 sulle fatture emesse da ER OM, , , , Controparte_4 CP_10 CP_11
con Controparte_13 Controparte_15 la decorrenza indicata in parte motiva fino al saldo;
• Condanna il a pagare in favore di CP_1 Parte_3
l'importo di € 4575,18 per interessi di mora di cui alle note di debito ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura sino al saldo;
• Condanna a pagare in favore di CP_1 Parte_3
l'importo di € 5240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• Condanna a pagare in favore di gli CP_1 Parte_3 interessi anatocistici al tasso di cui all'art 5 del D. Lgs. n. 231/02 prodotti dagli interessi moratori maturati sulle fatture che, alla data di
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notifica della citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283
c.c. nella misura di cui all'art 5 del D. Lgs. n. 231/02 e fino al saldo;
• Condanna al pagamento delle spese di giudizio in CP_1 favore di che liquida in € 1713,00 per spese ed € Parte_3
11229,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
C.P.A.
Così deciso in Aversa, il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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