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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 330. Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, e' corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito. 2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. 3. Il contributo e' corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attivita' di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate. 4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che e' considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verra' riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.
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- 1. Dei delitti contro il patrimoniohttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Dei delitti contro il patrimonio TITOLO TREDICESIMO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone Art. 624. (Furto) Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625. …
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Giurisprudenza • 6
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- responsabilità amministrativa·
- spese legali·
- danno erariale·
- potere riduttivo·
- art. 21-octies l. 241/1990·
- colpa grave·
- debito fuori bilancio·
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- art. 183 TUEL·
- art. 194 d.lgs. 267/2000·
- giurisdizione contabile·
- art. 31 c.g.c.·
- Corte dei Conti·
- art. 184 TUEL·
- art. 151 TUEL