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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 1136/2024
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
IGg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1136/2024 R.G. promossa con reclamo depositato il
13.12.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale 2 aprile 2025
d a OGGETTO: in persona del legale Parte_1 Opposizione sentenza rappresentante pro tempore di apertura della con il patrocinio dell'avv. Elisa Corini liquidazione giudiziale
RECLAMANTE Codice 174201
c o n t r o
Controparte_1
GIUDIZIALE DI
[...] Parte_1
[...]
RECLAMATE CONTUMACI In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 384/2024
pubblicata il 13.11.2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
In via principale
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. dell'art. 2 co.1 lett. d) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di conseguenza revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata anche ai sensi dell'art. 53 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- Condannare la IG.ra (C.f. ) al Controparte_1 C.F._1
risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale con colpa;
- porre a carico della IG.ra (C.f. Controparte_1
) le spese della procedura di liquidazione C.F._1
giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la IG.ra (C.f. ) Controparte_1 C.F._1
stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
- concedere l'esperimento di CTU contabile della Società
[...]
al fine di verificare la sussistenza dei requisiti fissati dell'art. Parte_1
2 co.1 lett. d) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 384/2024 del 13.11.2024 il Tribunale di Brescia ha dichiarato, su istanza di l'apertura della liquidazione Controparte_1
giudiziale di Parte_1
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, della sussistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII, della insussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lett. D) CCII, della sussistenza di uno stato d'insolvenza desunto dalla sentenza provvisoriamente esecutiva resa dal Tribunale di Brescia, sezione lavoro, dal precetto, dai pignoramenti mobiliari con esito negativo, dal mancato deposito dei bilanci fin dall'anno 2021.
Ha proposto reclamo la in persona Parte_1
dell'amministratore unico chiedendo la revoca della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 20 novembre 2024 è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata posta Controparte_2
in decisione.
Con ordinanza del 27.02.2025 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio chiedendo informazioni al Curatore della Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'effetto devolutivo pieno del reclamo determina la necessità di un compiuto esame dello stesso e della documentazione prodotta dalla società
reclamante per la prima volta in questa sede;
la prova della sussistenza dei requisiti della c.d. impresa minore non incontri preclusioni.
La reclamante non contesta lo stato di insolvenza accertato dal Tribunale,
mentre censura la ritenuta assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII.
Deduce che la società aveva ad oggetto la gestione di un piccolo bar senza cucina e che dal 2023 la società ha cessato l'attività commerciale in quanto, a seguito della pandemia, ha subito un grave calo nei guadagni e non ha depositato i bilanci degli ultimi esercizi.
Sostiene:
-che i ricavi sono ben al di sotto della soglia di euro 200.000,00 come desumibile: dai modelli IVA degli anni 2020-2023, da cui risulta un volume di affari rispettivamente di euro 18.831 per il 2020, di euro
22.013,00 per il 2021, di euro 10.218,00 per il 2022 e di euro 22.945,00
per il 2023; dalle dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021, da cui risulta un utile per l'attività commerciale, rispettivamente, di euro 46,00 e di euro
15.502,00; dalle dichiarazioni IRAP 2020 e 2021 da cui risulta un utile per l'attività commerciale rispettivamente di euro 24.831,00 e di euro
22.013,00;
-che l'attivo patrimoniale annuo è inferiore alla soglia: la società non è
titolare di beni immobili e aveva un attivo patrimoniale per immobilizzazioni materiali di euro 1.400,00, nonché un attivo patrimoniale di euro 15.324,00 e di euro 9,390,00, come risultante dai bilanci del 2019 e 2020;
-che l'ammontare dei debiti non è superiore ai 500.000,00, bensì pari ad euro 13.167,33.
*****
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1)
un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3)
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” –
ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
L.F. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass. 31171/2023,
3581/2022; 21188/2021).
La reclamante non ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2020). Tuttavia la documentazione prodotta dalla stessa nel presente grado (modelli IVA
anni 2020/2021/2022/2023, dichiarazioni IRAP 2020 e 2021,
dichiarazione dei redditi 2021 e 2021, atto di precetto, visura catastale)
registra i valori indicati nel reclamo al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, evidenziati nel reclamo.
Essi hanno, peraltro, trovato conferma nelle informazioni fornite dal
Curatore della procedura da cui emerge:
-la cessazione dell'attività di gestione del bar all'atto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale già dal 2023, come deducibile dal licenziamento dei dipendenti nel primo trimestre del predetto anno;
-l'inesistenza di beni da inventariare, come confermato anche dal pignoramento con esito negativo effettuato dalla creditrice istante e dal certificato di visura;
-l'insinuazione al passivo di debiti per complessivi euro 47.927,92. Rileva
al riguardo la Corte che, in considerazione di tale ridotto importo,
dell'attività svolta dalla società e della sua cessazione sin da 2023, non vi sono elementi per ritenere che, anche nel caso di successive insinuazioni tardive, l'ammontare complessivo dei debiti possa comunque raggiungere la soglia di € 500.000,00.
Può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 CCII.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà
assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa.
Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale e della natura dei crediti (da lavoro dipendente) della istante, in relazione ai quali la proposizione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e la emissione del decreto di reiezione sono presupposti necessari per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' , va CP_3
disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Brescia n. 384/2024 DEL 13.11.2024, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
[...]
ordina a rocedere, sino al passaggio Parte_1
in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
IGg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1136/2024 R.G. promossa con reclamo depositato il
13.12.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale 2 aprile 2025
d a OGGETTO: in persona del legale Parte_1 Opposizione sentenza rappresentante pro tempore di apertura della con il patrocinio dell'avv. Elisa Corini liquidazione giudiziale
RECLAMANTE Codice 174201
c o n t r o
Controparte_1
GIUDIZIALE DI
[...] Parte_1
[...]
RECLAMATE CONTUMACI In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 384/2024
pubblicata il 13.11.2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
In via principale
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. dell'art. 2 co.1 lett. d) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di conseguenza revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata anche ai sensi dell'art. 53 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- Condannare la IG.ra (C.f. ) al Controparte_1 C.F._1
risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale con colpa;
- porre a carico della IG.ra (C.f. Controparte_1
) le spese della procedura di liquidazione C.F._1
giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la IG.ra (C.f. ) Controparte_1 C.F._1
stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
- concedere l'esperimento di CTU contabile della Società
[...]
al fine di verificare la sussistenza dei requisiti fissati dell'art. Parte_1
2 co.1 lett. d) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 384/2024 del 13.11.2024 il Tribunale di Brescia ha dichiarato, su istanza di l'apertura della liquidazione Controparte_1
giudiziale di Parte_1
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, della sussistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII, della insussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lett. D) CCII, della sussistenza di uno stato d'insolvenza desunto dalla sentenza provvisoriamente esecutiva resa dal Tribunale di Brescia, sezione lavoro, dal precetto, dai pignoramenti mobiliari con esito negativo, dal mancato deposito dei bilanci fin dall'anno 2021.
Ha proposto reclamo la in persona Parte_1
dell'amministratore unico chiedendo la revoca della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 20 novembre 2024 è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata posta Controparte_2
in decisione.
Con ordinanza del 27.02.2025 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio chiedendo informazioni al Curatore della Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'effetto devolutivo pieno del reclamo determina la necessità di un compiuto esame dello stesso e della documentazione prodotta dalla società
reclamante per la prima volta in questa sede;
la prova della sussistenza dei requisiti della c.d. impresa minore non incontri preclusioni.
La reclamante non contesta lo stato di insolvenza accertato dal Tribunale,
mentre censura la ritenuta assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII.
Deduce che la società aveva ad oggetto la gestione di un piccolo bar senza cucina e che dal 2023 la società ha cessato l'attività commerciale in quanto, a seguito della pandemia, ha subito un grave calo nei guadagni e non ha depositato i bilanci degli ultimi esercizi.
Sostiene:
-che i ricavi sono ben al di sotto della soglia di euro 200.000,00 come desumibile: dai modelli IVA degli anni 2020-2023, da cui risulta un volume di affari rispettivamente di euro 18.831 per il 2020, di euro
22.013,00 per il 2021, di euro 10.218,00 per il 2022 e di euro 22.945,00
per il 2023; dalle dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021, da cui risulta un utile per l'attività commerciale, rispettivamente, di euro 46,00 e di euro
15.502,00; dalle dichiarazioni IRAP 2020 e 2021 da cui risulta un utile per l'attività commerciale rispettivamente di euro 24.831,00 e di euro
22.013,00;
-che l'attivo patrimoniale annuo è inferiore alla soglia: la società non è
titolare di beni immobili e aveva un attivo patrimoniale per immobilizzazioni materiali di euro 1.400,00, nonché un attivo patrimoniale di euro 15.324,00 e di euro 9,390,00, come risultante dai bilanci del 2019 e 2020;
-che l'ammontare dei debiti non è superiore ai 500.000,00, bensì pari ad euro 13.167,33.
*****
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1)
un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3)
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” –
ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
L.F. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass. 31171/2023,
3581/2022; 21188/2021).
La reclamante non ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2020). Tuttavia la documentazione prodotta dalla stessa nel presente grado (modelli IVA
anni 2020/2021/2022/2023, dichiarazioni IRAP 2020 e 2021,
dichiarazione dei redditi 2021 e 2021, atto di precetto, visura catastale)
registra i valori indicati nel reclamo al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, evidenziati nel reclamo.
Essi hanno, peraltro, trovato conferma nelle informazioni fornite dal
Curatore della procedura da cui emerge:
-la cessazione dell'attività di gestione del bar all'atto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale già dal 2023, come deducibile dal licenziamento dei dipendenti nel primo trimestre del predetto anno;
-l'inesistenza di beni da inventariare, come confermato anche dal pignoramento con esito negativo effettuato dalla creditrice istante e dal certificato di visura;
-l'insinuazione al passivo di debiti per complessivi euro 47.927,92. Rileva
al riguardo la Corte che, in considerazione di tale ridotto importo,
dell'attività svolta dalla società e della sua cessazione sin da 2023, non vi sono elementi per ritenere che, anche nel caso di successive insinuazioni tardive, l'ammontare complessivo dei debiti possa comunque raggiungere la soglia di € 500.000,00.
Può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 CCII.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà
assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa.
Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale e della natura dei crediti (da lavoro dipendente) della istante, in relazione ai quali la proposizione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e la emissione del decreto di reiezione sono presupposti necessari per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' , va CP_3
disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Brescia n. 384/2024 DEL 13.11.2024, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
[...]
ordina a rocedere, sino al passaggio Parte_1
in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli