Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 6597
CASS
Sentenza 16 marzo 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel rito del lavoro, previa autorizzazione del giudice ex art. 420, comma 1, c.p.c., è possibile la modifica della domanda che dipenda dalle allegazioni in fatto contenute nella memoria di costituzione avversaria (e, pertanto, dei fatti di cui la controparte in tal modo dimostri di avere già conoscenza), non attuandosi in questo caso alcuna pregiudizievole estensione del "thema probandum" e rimanendo pienamente integra la parità delle parti nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto inammissibile "mutatio libelli" il nuovo motivo di impugnazione del licenziamento per violazione della l. n. 223 del 1991, svolto dal ricorrente alla luce delle allegazioni contenute nella memoria difensiva del datore di lavoro, in risposta all'originaria domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 6597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6597
    Data del deposito : 16 marzo 2018

    Testo completo