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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19485 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data
17.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alice Musiani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, come da procura in atti
- attore -
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._1 residente, in via Luigi Viola n. 57
- convenuta contumace -
E
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente _2 C.F._2 in 97 Lower Ground Floor, Earls Court Road (Londra – Regno Unito), elettivamente C.F._3 domiciliato in via Giovanni Antonelli n. 47, presso lo studio dell'avvocato Giampaolo D'Angelo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- convenuto -
NONCHE'
( ), residente in Roma ed ivi Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. ST Felicioli, in Roma, via G. Bettolo 9, che la rappresenta e difende per procura in atti, nonché l'avv. ST FELICIOLI in proprio, quale procuratore antistatario, procuratore di sé stesso;
- intervenuti - 2
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come segue.
Parte attrice rinviava al verbale del 20.11.2024 reso nel corso della procedura r.g.e. 991/2018, concludendo quindi come segue: “dichiara che la parte dalla stessa assistita è stata soddisfatta in relazione al credito per il quale aveva originariamente agito”;
Parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva l'estinzione del _2 giudizio, in considerazione della sopravvenuta soddisfazione del credito.
Parte chiedeva, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che si Controparte_3 desse seguito agli esperimenti di vendita.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il , instaurava il giudizio divisionale endo-esecutivo nei Parte_1 confronti della sig.ra e del sig. entrambi comproprietari dell'unità CP_1 _2 immobiliare in Roma, , che traeva origine dalla procedura esecutiva r.g.e. Parte_1
n. 991/2018.
Con provvedimento del 16.2.2024 veniva disposta la vendita del compendio oggetto di divisione.
Con istanza depositata prima che avesse luogo l'esperimento di vendita, il procuratore di parte attrice, preso atto che sul conto del ND procedente era stata accreditata la somma di €
50.000,00, depositava istanza di rinvio della vendita.
Veniva dunque fissata udienza al 9.7.2024, con differimento dell'esperimento di vendita precedentemente fissato dal professionista delegato.
Si costituiva, quindi, con atto del 1°.7.2024, il sig. chiedendo che fosse dichiarata _2
l'estinzione della procedura esecutiva r.g.e 991/2018 e che fosse svincolato in favore dello stesso l'eventuale importo in eccesso dal medesimo versato a tacitazione del credito della comproprietaria esecutata.
Con ordinanza del 18.7.2024, il giudice - una volta preso atto dell'intervenuto versamento, in favore del originario creditore, dell'importo di € 50.000,00 e una volta ritenuto che Parte_1
l'intervenuta non potesse efficacemente opporsi alla definizione anticipata del Controparte_3 giudizio di divisione – fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per conclusionali e repliche.
*** 3
1. Si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la chiusura anticipata del giudizio, stante la assenza di interesse della parte attrice a dare seguito al giudizio di divisione.
Come esposto in precedenza, il presente giudizio trae origine dalla procedura esecutiva r.g.e.
991/2018, introdotta dal allo scopo di pervenire alla Parte_1 riscossione di un proprio credito.
In particolare, l'introduzione del giudizio di divisione si rendeva necessaria in considerazione del fatto che l'immobile oggetto di pignoramento risultava in comproprietà tra l'esecutata, CP_1
, e il comproprietario non esecutato, .
[...] _2
Ebbene, poiché nel corso del giudizio di divisione interveniva, per espressa ammissione del l'integrale soddisfazione del credito azionato in sede esecutiva Parte_1 nel corso della procedura r.g.e. 991/2018, deve concludersi che sia venuto meno qualsiasi interesse a pervenire alla divisione del compendio oggetto di divisione.
2. E' pur vero, poi, che rispetto alle considerazioni appena svolte, si pongono alcuni elementi che potrebbero far dubitare di tale soluzione, tanto da aver indotto la parte intervenuta CP_3
a formulare istanza di prosecuzione del giudizio di divisione, mediante la vendita del
[...] bene in comproprietà tra i sig.ri e _2 CP_1
In corso di causa, e segnatamente in data 3.7.2024, intervenivano e Controparte_3
Felicioli ST, rappresentando l'esistenza di un proprio credito e chiedendo che si desse seguito allo scioglimento della comunione.
Riguardo ad un tale intervento, veniva rappresentato, con ordinanza del 18.7.2024, quanto segue:
“pur essendo normativamente prevista la possibilità, ai sensi dell'art. 1113 c.c., per il creditore del condividente di intervenire nel giudizio di divisione, da una tale possibilità di intervento non consegue la possibilità per il creditore del comproprietario non esecutato di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita e neppure di instare per la vendita del bene ove sia venuto meno l'interesse del creditore o dei creditori presenti nella procedura esecutiva: il giudizio di divisione, nel presente caso, è pur sempre finalizzato alla soddisfazione delle ragioni creditorie vantate in sede esecutiva nei confronti dell'esecutato e unica funzione dello stesso è quella di addivenire allo scioglimento della comunione allo scopo di consentire la separazione della quota spettante all'esecutato dalle quote spettanti all'altro o agli altri comproprietari”.
Rispetto alle considerazioni svolte in tale ordinanza, deve osservarsi come sia subentrato, successivamente al deposito di detto provvedimento, un elemento di novità, costituito dall'avvio, in data 12.8.2024, di un'autonoma procedura esecutiva nei confronti di , che veniva _2 iscritta a ruolo ed assumeva numero di ruolo r.g.e. 921/2024, salvo essere poi riunita, stante 4
l'identità del compendio pignorato, con la procedura r.g.e. 991/2018, con provvedimento del
4.10.2024.
Occorre chiedersi, allora, se il sopravvenuto pignoramento, ad opera della , della Controparte_3 quota dell'immobile di proprietà del valga ad attribuire una diversa connotazione _2 all'intervento svolto dalla medesima nel corso del giudizio di divisione, consentendo la prosecuzione del giudizio di divisione, finalizzato a pervenire allo scioglimento della comunione, anche una volta venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'originario creditore procedente ed attore nel giudizio di divisione.
A ben vedere - per effetto dell'avvio della procedura r.g.e. 921/2024 e della sua riunione alla procedura r.g.e. 991/2018, nonché per effetto della sopravvenuta rinuncia all'esecuzione, in tale ultima procedura, dell'originario creditore procedente – deve Parte_1 ritenersi significativamente modificato l'assetto dell'esecuzione originariamente introdotta, risultando allo stato il bene immobile efficacemente pignorato con riguardo alla quota di proprietà di e risultando nella sostanza (pur in difetto, allo stato, di una formale pronuncia di _2 estinzione della procedura e di cancellazione del pignoramento introdotto dal ND) comproprietaria non esecutata . CP_1
A riguardo, non vi è dubbio che la abbia un interesse a pervenire alla riscossione Controparte_3 del proprio credito e, conseguentemente, anche un interesse ad ottenere lo scioglimento della comunione in essere fra il e la comproprietaria . _2 CP_1
Non si ritiene, tuttavia, che un tale interesse possa essere utilmente coltivato all'interno del presente giudizio di divisione endo-esecutiva.
A tal proposito, occorre ricordare come “il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. "divisione endoesecutiva") ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l'espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa” (Cass. n. 22210/2021).
Una volta riconosciuto che il giudizio di divisione endo-esecutiva si atteggia come un autonomo processo di cognizione, sia pur finalizzato a pervenire ad uno scioglimento della comunione, deve pure concludersi che lo stesso debba sottostare ai termini processuali previsti con riguardo a tale processo.
Se ciò è vero, deve allora concludersi che un intervento spiegato successivamente alla prima udienza di comparizione e trattazione ed allorché risultava già emessa ordinanza di vendita del 5
compendio oggetto di divisione, non sia tale da consentire alla parte intervenuta di svolgere autonome domande, quale quella di dare seguito allo scioglimento della comunione anche una volta venuto meno l'interesse a tale attività da parte dell'originario attore.
Per la medesima ragione, ossia per essere state tardivamente proposte nel presente giudizio, neppure possono trovare ingresso in questa sede le domande svolte tanto da _2
(finalizzate a vedere accertata la responsabilità del ND attore per aver ostacolato la pronta definizione del giudizio e della procedura e a vedere pronunciato lo svincolo delle somme versate in eccesso dal medesimo), quanto dal ND (finalizzate a vedere ordinata al medesimo la restituzione delle somme versate in eccesso d parte del comproprietario non esecutato ). _2
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte nella ordinanza del 18.7.2024 (nella quale si determinava in € 44.566,26 il credito complessivo del attore - tanto a titolo di sorte, Parte_1 quanto di interessi, quanto di spese di giudizio e di esecuzione - e si prendeva atto dell'avvenuto versamento dell'importo di € 50.000,00, idoneo a soddisfare per intero tale credito), nonché alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, deve concludersi che una volta venuto meno l'interesse a pervenire alla scioglimento della comunione da parte dell'originario attore,
ed una volta ravvisata l'inammissibilità della domanda di Parte_1 prosecuzione del giudizio svolta dai creditori intervenuti e avv. Felicioli, non Controparte_3 sussistano i presupposti per dare seguito al presente giudizio.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese dello stesso, le medesime devono ritenersi liquidate in conformità al provvedimento del 18.7.2024 e già soddisfatte, quanto alle spese dell'attore e alle competenze degli ausiliari, per effetto del versamento effettuato da parte di in favore _2 dell'attore (residuando quindi il versamento delle spettanze degli ausiliari, così come determinate nel suddetto provvedimento, a carico di parte attrice), restando compensate quanto alla posizione dei creditori intervenuti.
P.Q.M.
Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice e della inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione di parte intervenuta, dichiara la chiusura del presente giudizio.
Liquida le spese in conformità al provvedimento del 18.7.2024, dando atto che le stesse sono state già soddisfatte, quanto ai rapporti fra attore e comproprietari convenuti, per effetto del pagamento effettuato da parte di in favore dell'attore (residuando, quindi, il _2 6
versamento delle spettanze degli ausiliari, così come determinate nel suddetto provvedimento del
18.7.2024, a carico di parte attrice).
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione eseguita il 13.3.2023 (reg. gen. 30715, reg. part. 21668), all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Roma, 11.2.2024. Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19485 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data
17.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alice Musiani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, come da procura in atti
- attore -
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._1 residente, in via Luigi Viola n. 57
- convenuta contumace -
E
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente _2 C.F._2 in 97 Lower Ground Floor, Earls Court Road (Londra – Regno Unito), elettivamente C.F._3 domiciliato in via Giovanni Antonelli n. 47, presso lo studio dell'avvocato Giampaolo D'Angelo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- convenuto -
NONCHE'
( ), residente in Roma ed ivi Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. ST Felicioli, in Roma, via G. Bettolo 9, che la rappresenta e difende per procura in atti, nonché l'avv. ST FELICIOLI in proprio, quale procuratore antistatario, procuratore di sé stesso;
- intervenuti - 2
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come segue.
Parte attrice rinviava al verbale del 20.11.2024 reso nel corso della procedura r.g.e. 991/2018, concludendo quindi come segue: “dichiara che la parte dalla stessa assistita è stata soddisfatta in relazione al credito per il quale aveva originariamente agito”;
Parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva l'estinzione del _2 giudizio, in considerazione della sopravvenuta soddisfazione del credito.
Parte chiedeva, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che si Controparte_3 desse seguito agli esperimenti di vendita.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il , instaurava il giudizio divisionale endo-esecutivo nei Parte_1 confronti della sig.ra e del sig. entrambi comproprietari dell'unità CP_1 _2 immobiliare in Roma, , che traeva origine dalla procedura esecutiva r.g.e. Parte_1
n. 991/2018.
Con provvedimento del 16.2.2024 veniva disposta la vendita del compendio oggetto di divisione.
Con istanza depositata prima che avesse luogo l'esperimento di vendita, il procuratore di parte attrice, preso atto che sul conto del ND procedente era stata accreditata la somma di €
50.000,00, depositava istanza di rinvio della vendita.
Veniva dunque fissata udienza al 9.7.2024, con differimento dell'esperimento di vendita precedentemente fissato dal professionista delegato.
Si costituiva, quindi, con atto del 1°.7.2024, il sig. chiedendo che fosse dichiarata _2
l'estinzione della procedura esecutiva r.g.e 991/2018 e che fosse svincolato in favore dello stesso l'eventuale importo in eccesso dal medesimo versato a tacitazione del credito della comproprietaria esecutata.
Con ordinanza del 18.7.2024, il giudice - una volta preso atto dell'intervenuto versamento, in favore del originario creditore, dell'importo di € 50.000,00 e una volta ritenuto che Parte_1
l'intervenuta non potesse efficacemente opporsi alla definizione anticipata del Controparte_3 giudizio di divisione – fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per conclusionali e repliche.
*** 3
1. Si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la chiusura anticipata del giudizio, stante la assenza di interesse della parte attrice a dare seguito al giudizio di divisione.
Come esposto in precedenza, il presente giudizio trae origine dalla procedura esecutiva r.g.e.
991/2018, introdotta dal allo scopo di pervenire alla Parte_1 riscossione di un proprio credito.
In particolare, l'introduzione del giudizio di divisione si rendeva necessaria in considerazione del fatto che l'immobile oggetto di pignoramento risultava in comproprietà tra l'esecutata, CP_1
, e il comproprietario non esecutato, .
[...] _2
Ebbene, poiché nel corso del giudizio di divisione interveniva, per espressa ammissione del l'integrale soddisfazione del credito azionato in sede esecutiva Parte_1 nel corso della procedura r.g.e. 991/2018, deve concludersi che sia venuto meno qualsiasi interesse a pervenire alla divisione del compendio oggetto di divisione.
2. E' pur vero, poi, che rispetto alle considerazioni appena svolte, si pongono alcuni elementi che potrebbero far dubitare di tale soluzione, tanto da aver indotto la parte intervenuta CP_3
a formulare istanza di prosecuzione del giudizio di divisione, mediante la vendita del
[...] bene in comproprietà tra i sig.ri e _2 CP_1
In corso di causa, e segnatamente in data 3.7.2024, intervenivano e Controparte_3
Felicioli ST, rappresentando l'esistenza di un proprio credito e chiedendo che si desse seguito allo scioglimento della comunione.
Riguardo ad un tale intervento, veniva rappresentato, con ordinanza del 18.7.2024, quanto segue:
“pur essendo normativamente prevista la possibilità, ai sensi dell'art. 1113 c.c., per il creditore del condividente di intervenire nel giudizio di divisione, da una tale possibilità di intervento non consegue la possibilità per il creditore del comproprietario non esecutato di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita e neppure di instare per la vendita del bene ove sia venuto meno l'interesse del creditore o dei creditori presenti nella procedura esecutiva: il giudizio di divisione, nel presente caso, è pur sempre finalizzato alla soddisfazione delle ragioni creditorie vantate in sede esecutiva nei confronti dell'esecutato e unica funzione dello stesso è quella di addivenire allo scioglimento della comunione allo scopo di consentire la separazione della quota spettante all'esecutato dalle quote spettanti all'altro o agli altri comproprietari”.
Rispetto alle considerazioni svolte in tale ordinanza, deve osservarsi come sia subentrato, successivamente al deposito di detto provvedimento, un elemento di novità, costituito dall'avvio, in data 12.8.2024, di un'autonoma procedura esecutiva nei confronti di , che veniva _2 iscritta a ruolo ed assumeva numero di ruolo r.g.e. 921/2024, salvo essere poi riunita, stante 4
l'identità del compendio pignorato, con la procedura r.g.e. 991/2018, con provvedimento del
4.10.2024.
Occorre chiedersi, allora, se il sopravvenuto pignoramento, ad opera della , della Controparte_3 quota dell'immobile di proprietà del valga ad attribuire una diversa connotazione _2 all'intervento svolto dalla medesima nel corso del giudizio di divisione, consentendo la prosecuzione del giudizio di divisione, finalizzato a pervenire allo scioglimento della comunione, anche una volta venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'originario creditore procedente ed attore nel giudizio di divisione.
A ben vedere - per effetto dell'avvio della procedura r.g.e. 921/2024 e della sua riunione alla procedura r.g.e. 991/2018, nonché per effetto della sopravvenuta rinuncia all'esecuzione, in tale ultima procedura, dell'originario creditore procedente – deve Parte_1 ritenersi significativamente modificato l'assetto dell'esecuzione originariamente introdotta, risultando allo stato il bene immobile efficacemente pignorato con riguardo alla quota di proprietà di e risultando nella sostanza (pur in difetto, allo stato, di una formale pronuncia di _2 estinzione della procedura e di cancellazione del pignoramento introdotto dal ND) comproprietaria non esecutata . CP_1
A riguardo, non vi è dubbio che la abbia un interesse a pervenire alla riscossione Controparte_3 del proprio credito e, conseguentemente, anche un interesse ad ottenere lo scioglimento della comunione in essere fra il e la comproprietaria . _2 CP_1
Non si ritiene, tuttavia, che un tale interesse possa essere utilmente coltivato all'interno del presente giudizio di divisione endo-esecutiva.
A tal proposito, occorre ricordare come “il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. "divisione endoesecutiva") ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l'espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa” (Cass. n. 22210/2021).
Una volta riconosciuto che il giudizio di divisione endo-esecutiva si atteggia come un autonomo processo di cognizione, sia pur finalizzato a pervenire ad uno scioglimento della comunione, deve pure concludersi che lo stesso debba sottostare ai termini processuali previsti con riguardo a tale processo.
Se ciò è vero, deve allora concludersi che un intervento spiegato successivamente alla prima udienza di comparizione e trattazione ed allorché risultava già emessa ordinanza di vendita del 5
compendio oggetto di divisione, non sia tale da consentire alla parte intervenuta di svolgere autonome domande, quale quella di dare seguito allo scioglimento della comunione anche una volta venuto meno l'interesse a tale attività da parte dell'originario attore.
Per la medesima ragione, ossia per essere state tardivamente proposte nel presente giudizio, neppure possono trovare ingresso in questa sede le domande svolte tanto da _2
(finalizzate a vedere accertata la responsabilità del ND attore per aver ostacolato la pronta definizione del giudizio e della procedura e a vedere pronunciato lo svincolo delle somme versate in eccesso dal medesimo), quanto dal ND (finalizzate a vedere ordinata al medesimo la restituzione delle somme versate in eccesso d parte del comproprietario non esecutato ). _2
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte nella ordinanza del 18.7.2024 (nella quale si determinava in € 44.566,26 il credito complessivo del attore - tanto a titolo di sorte, Parte_1 quanto di interessi, quanto di spese di giudizio e di esecuzione - e si prendeva atto dell'avvenuto versamento dell'importo di € 50.000,00, idoneo a soddisfare per intero tale credito), nonché alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, deve concludersi che una volta venuto meno l'interesse a pervenire alla scioglimento della comunione da parte dell'originario attore,
ed una volta ravvisata l'inammissibilità della domanda di Parte_1 prosecuzione del giudizio svolta dai creditori intervenuti e avv. Felicioli, non Controparte_3 sussistano i presupposti per dare seguito al presente giudizio.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese dello stesso, le medesime devono ritenersi liquidate in conformità al provvedimento del 18.7.2024 e già soddisfatte, quanto alle spese dell'attore e alle competenze degli ausiliari, per effetto del versamento effettuato da parte di in favore _2 dell'attore (residuando quindi il versamento delle spettanze degli ausiliari, così come determinate nel suddetto provvedimento, a carico di parte attrice), restando compensate quanto alla posizione dei creditori intervenuti.
P.Q.M.
Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice e della inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione di parte intervenuta, dichiara la chiusura del presente giudizio.
Liquida le spese in conformità al provvedimento del 18.7.2024, dando atto che le stesse sono state già soddisfatte, quanto ai rapporti fra attore e comproprietari convenuti, per effetto del pagamento effettuato da parte di in favore dell'attore (residuando, quindi, il _2 6
versamento delle spettanze degli ausiliari, così come determinate nel suddetto provvedimento del
18.7.2024, a carico di parte attrice).
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione eseguita il 13.3.2023 (reg. gen. 30715, reg. part. 21668), all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Roma, 11.2.2024. Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli