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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] l'[...], ivi residente nel Vico Parte_1
Gentili n. 1 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Flavia Cascino (C.F. C.F._1
) per procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Gela, v. C.F._2
Somalia n. 1, presso lo studio del suddetto procuratore
Appellante
CONTRO
, (già ) (C.F. ), in persona del procuratore speciale CP_1 CP_2 P.IVA_1 CP_3
con sede in Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin (Irlanda),
[...] rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile rilasciata in data 26 gennaio 2012 allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente, dall'Avv. Matteo Castioni C.F. ), C.F._3 dall'Avv. Letizia Caterina Tomaselli (C.F. ) e dall'avv. Giuseppe Debole (C.F. C.F._4
) per procura in atti C.F._5
Appellata
Oggetto: appello avverso la Sent. n. 366/2019 del Giudice di Pace di Gela
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gela la società Parte_1 [...]
per essere risarcita dei danni subiti – per costo trasporto in taxi dall'hotel Controparte_4 all'aeroporto, per la spesa relativa a due biglietti aerei, per compensazione ai sensi del Reg. 261/2004, per spese forfettarie sostenute per la sosta in aeroporto e per danno morale, nonché per spese relative alla procedura stragiudiziale avviata - a causa dell'inadempimento contrattuale ascritto alla convenuta, determinati nella misura complessiva di € 1950,00, in ragione del negato imbarco relativamente alla tratta di Roma Fiumicino
FCO – Catania Fontanarossa CTA, volo n. FR4856 del 21.03.2016.
La società rimaneva contumace. CP_1
1 Il Giudice di Pace di Gela con sentenza n. 366/2019 emessa il 29.06.2019, dichiarava improcedibile la domanda attorea per intervenuta decadenza biennale dell'azione risarcitoria ex artt. 29 della Convenzione di
Varsavia e 35 della Convenzione di Montreal, oltre che in virtù del Regolamento n. 261/2004, coordinate con l'art. 2966 c.c., con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado l'attrice interponeva appello deducendo che erroneamente era stata dichiarata la decadenza dall'azione intrapresa nonostante il relativo termine biennale fosse stato interrotto dalla diffida del 13/1/2017 inviata alla compagnia aerea convenuta, cui quest'ultima aveva dato riscontro con propria nota del 15/2/2017 facendo anche riferimento al volo n. FR4856/4891 del 21/3/2016, e lamentando altresì che,
a fronte della mancata consegna da parte di della prova della ricezione della corrispondenza con CP_5 la compagnia aerea convenuta, segnalata nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice non l'avesse onerata di fornire prova dell'avvenuta ricezione. Chiedeva pertanto di dichiarare la responsabilità esclusiva della società per i danni da lei subiti e di condannare l'appellata al risarcimento dei suddetti danni, CP_1 nella misura di € 1950,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese sostenute per la fase stragiudiziale e nel giudizio di primo grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In data 14.05.2020 si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'appello per CP_1 intervenuta decadenza dell'appellante dalla proposta azione risarcitoria e la conferma della sentenza impugnata, o, in subordine, il rigetto della domanda nel merito. In particolare l'appellata deduceva la inapplicabilità all'istituto della decadenza della sospensione o dell'interruzione del relativo termine ai sensi dell'art. 2964 c.c., nonché l'infondatezza nel merito dell'azione esperita per mancanza di prova del titolo di viaggio per il volo FR 4856 del 21/3/2016 e del presunto check, in e per il regolare svolgimento del volo in questione, poiché mai annullato.
In corso di causa, con deposito telematico avvenuto in data 26.03.2022, l'appellante produceva una precedente citazione della società dell'aprile 2017 non iscritta a ruolo, ma ricevuta dalla convenuta come da CP_1 timbro apposto e come provato da e-mail allegata, proveniente dallo studio legale dell'appellata.
La causa, a seguito di acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza fissata per tale incombente, sostituita dal deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni da queste precisate, la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va delibata l'ammissibilità dei documenti – un atto di citazione con timbro per ricevuta della società del 21/4/2017 ed una e-mail dello studio legale della società convenuta - prodotti CP_1 dall'appellante unitamente al deposito telematico di note scritte in data 26/3/2022.
A fronte del rilievo di tardività della produzione sollevato dalla società appellata, l'appellante deduce che detta produzione documentale è stata effettuata “alla luce delle contestazioni avverse” e che è “utile per
2 ulteriormente confermare la subordinata interruzione dei termini avvenuta il 15.02.2017” (v. note scritte depositate in data 14/6/2024).
Orbene, l'art. 345, co. 3 c.p.c. dispone che nel giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Tale norma pone un divieto, definito dalla giurisprudenza “assoluto”, di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, non assumendo rilevanza l'eventuale indispensabilità degli stessi, e ferma restando la possibilità per la parte di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Si è dunque affermato il principio di diritto secondo il quale “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (così Cass.
Sez.
1 - ordinanza n. 16289 del 12/06/2024).
Si è altresì chiarito che il divieto di produzione di documenti nuovi in appello non è superabile sostenendone la necessità in relazione ad una eccezione in senso lato proposta, per la prima volta, in sede di impugnazione, potendosi ammettere la produzione documentale avente carattere di novità solo verificando l'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente alla produzione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. Sez. II sent. n. 29506 del 24/10/2023).
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, non solo perché l'appellante ben avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado l'atto di citazione notificato in precedenza alla società convenuta e la e-mail allegata a tale produzione, ai fini della prova della condizione di ammissibilità della proposta domanda risarcitoria, ma anche perché, a seguito della sentenza di primo grado che accertava e dichiarava l'intervenuta decadenza dell'appellante dall'azione risarcitoria proposta nei confronti della società l'appellante non fa CP_1 menzione di tale notifica nell'atto di appello, omettendo di formulare specifica censura sul punto. L'esame dell'atto di appello, nel quale unica doglianza è riferita alla mancata considerazione da parte del primo giudice della diffida del 13/1/2017 in termini di atto interruttivo della decadenza, rivela la novità dell'ulteriore allegazione difensiva - sostenuta dalla produzione tardivamente effettuata con le note in sostituzione d'udienza depositate in data 26/3/2022 - dell'esperimento di una precedente azione risarcitoria per il medesimo fatto, ed ancor più la novità delle ulteriori deduzioni contenute nella comparsa conclusionale sempre in relazione agli effetti della notificazione di un precedente atto di citazione alla società appellata, fondate sulla nuova produzione documentale.
La produzione documentale effettuata in allegato al deposito telematico di note d'udienza in data 26/3/2022 è, dunque, inammissibile, sia per la novità in sé della produzione, che per la inammissibilità, quale nuova censura non proposta nell'atto d'appello, dell'allegazione di un fatto, precedente all'azione esperita nel giudizio di primo grado, da considerarsi impeditivo della decadenza accertata dal primo giudice. Non può dunque reputarsi sufficiente il rilievo dell'appellante circa la mancata rilevazione da parte del giudice nel corso del giudizio di
3 primo grado della questione di improcedibilità (decadenza) posta a fondamento della decisione impugnata, poiché ciò non ha comunque impedito all'appellante di articolare sul punto apposita specifica censura e di chiedere sin dalla presentazione dell'atto di appello l'ammissione dei documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, non dovendo perciò attendere le difese dell'appellata costituita, peraltro del tutto in linea con la motivazione della sentenza impugnata.
Va peraltro osservato che la circostanza che il rilievo di tardività della produzione documentale sia stato formulato dall'appellata nelle note difensive depositate in data 2/11/2022 in sostituzione dell'udienza successiva, anziché in quelle depositate subito dopo la produzione, non osta alla declaratoria di inammissibilità della produzione medesima, trattandosi di questione che il giudice può rilevare anche ex officio. Né tanto meno si configura una fase istruttoria nel giudizio di appello quando nell'atto di appello nessun ulteriore mezzo istruttorio sia stato richiesto.
Va inoltre evidenziato che nel giudizio di primo grado l'appellante ha allegato in fatto l'annullamento del volo per cui aveva acquistato il biglietto (n. ed il successivo diniego di imbarco (perché il suo nominativo Num_1 non risultava nell'elenco dei passeggeri). Assume dunque carattere di novità, anche rispetto alle censure proposte nell'atto di appello, l'allegazione, formulata in corso di causa nelle note difensive depositate telematicamente in data 26/3/2022 e nelle note depositate in data 14/6/2024, secondo la quale la materia del contendere non verte sulla cancellazione del volo, su un ritardo aereo o su altre ipotesi disciplinate dalla
Convenzione di Montreal.
Non appare superfluo osservare che il divieto di "nova" nel giudizio di appello, che ha ad oggetto le nuove domande o le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, non si estende anche alle mere difese, purché queste non introducano nel processo fatti o temi di indagine nuovi, com'è avvenuto nel caso di specie (così
Cass. sez. II, 01/08/2024, n.21719). La Suprema Corte in proposito ha affermato che “il divieto di nova sancito dall'articolo 345 del Cpc per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Sez. 3 ord. n. 9211 del 22/03/2022; conf. Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 2529 del 01/02/2018).
Passando all'esame del merito della questione sollevata dall'appellante in punto di decadenza, erroneamente l'appellante si duole che il primo giudice non abbia considerato la diffida del 13/1/2017 come atto interruttivo del termine biennale.
Si osserva in proposito che l'art. 2964 c.c. dispone che “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti”. Inoltre, secondo il disposto di cui all'art. 2966 c.c., la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
4 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 941, co. 1, Codice della navigazione “il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”.
Inoltre, l'art. 949-ter Codice della navigazione espressamente prevede che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941”, mentre al secondo comma dispone che “gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione”.
Il medesimo principio enunciato trova applicazione anche, in parallelo, con riferimento al trasporto di cose, in relazione al quale l'art. 954 Codice della navigazione recita: “I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo
951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione”.
Infine, la Convenzione di Montreal, ratificata con L. 10/1/2004 n. 12, richiamata come norma internazionale dall'art. 941 del Codice della navigazione, all'art. 35 prevede per far valere il diritto al risarcimento del danno un termine di due anni dall'arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto, sulla cui natura decadenziale nel presente giudizio non vi è censura.
Tale termine deve pertanto ritenersi soggetto alla regola di cui all'art. 2964 c.c., secondo la quale “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”.
E' stato tuttavia precisato che “il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento
CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949- ter c.n. - che rimanda all'art. 941 c.n. - alle "norme comunitarie " e alla "normativa internazionale" conduca all'applicazione automatica della Convenzione trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina” (così Cass. Sez. III ord. n. 4427 del 20/2/2024).
Nessuna censura è stata tuttavia proposta in appello circa la inapplicabilità della decadenza a tale voce di natura indennitaria.
Pertanto, alla stregua dei suddetti principi ed avuto riguardo ai documenti tempestivamente prodotti, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice, l'azione è stata esperita oltre il termine di due anni dalla data del volo al quale la stessa non è stata ammessa.
In ogni caso, con riferimento alla domanda di € 250,00 a titolo di compensazione aerea, la chiesta indennità non potrebbe essere riconosciuta all'appellante, non avendo questa dato prova del verificarsi di alcuna delle condizioni (negato imbarco, cancellazione del volo) per le quali, in base al Regolamento CE n. 261/2004, è previsto il riconoscimento di un diritto a compensazione pecuniaria.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
5 Ex art. 91 c.p.c., l'appellante soccombente va condannata alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellata che si liquidano secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 Controparte_6
n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 1.101,00 a
€ 5.200,00), in complessivi € 850,50 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del compenso nella misura del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 per tutte le fasi tenuto conto dell'attività professionale concretamente svolta dalle parti), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 30/2020 R.G. promossa in grado di appello da contro in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, avente ad oggetto appello avverso la Sent. n. 366/2019 del Giudice di Pace di Gela, emessa il
29.06.2019, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 850,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela, il 29/3/2024
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] l'[...], ivi residente nel Vico Parte_1
Gentili n. 1 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Flavia Cascino (C.F. C.F._1
) per procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Gela, v. C.F._2
Somalia n. 1, presso lo studio del suddetto procuratore
Appellante
CONTRO
, (già ) (C.F. ), in persona del procuratore speciale CP_1 CP_2 P.IVA_1 CP_3
con sede in Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin (Irlanda),
[...] rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile rilasciata in data 26 gennaio 2012 allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente, dall'Avv. Matteo Castioni C.F. ), C.F._3 dall'Avv. Letizia Caterina Tomaselli (C.F. ) e dall'avv. Giuseppe Debole (C.F. C.F._4
) per procura in atti C.F._5
Appellata
Oggetto: appello avverso la Sent. n. 366/2019 del Giudice di Pace di Gela
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gela la società Parte_1 [...]
per essere risarcita dei danni subiti – per costo trasporto in taxi dall'hotel Controparte_4 all'aeroporto, per la spesa relativa a due biglietti aerei, per compensazione ai sensi del Reg. 261/2004, per spese forfettarie sostenute per la sosta in aeroporto e per danno morale, nonché per spese relative alla procedura stragiudiziale avviata - a causa dell'inadempimento contrattuale ascritto alla convenuta, determinati nella misura complessiva di € 1950,00, in ragione del negato imbarco relativamente alla tratta di Roma Fiumicino
FCO – Catania Fontanarossa CTA, volo n. FR4856 del 21.03.2016.
La società rimaneva contumace. CP_1
1 Il Giudice di Pace di Gela con sentenza n. 366/2019 emessa il 29.06.2019, dichiarava improcedibile la domanda attorea per intervenuta decadenza biennale dell'azione risarcitoria ex artt. 29 della Convenzione di
Varsavia e 35 della Convenzione di Montreal, oltre che in virtù del Regolamento n. 261/2004, coordinate con l'art. 2966 c.c., con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado l'attrice interponeva appello deducendo che erroneamente era stata dichiarata la decadenza dall'azione intrapresa nonostante il relativo termine biennale fosse stato interrotto dalla diffida del 13/1/2017 inviata alla compagnia aerea convenuta, cui quest'ultima aveva dato riscontro con propria nota del 15/2/2017 facendo anche riferimento al volo n. FR4856/4891 del 21/3/2016, e lamentando altresì che,
a fronte della mancata consegna da parte di della prova della ricezione della corrispondenza con CP_5 la compagnia aerea convenuta, segnalata nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice non l'avesse onerata di fornire prova dell'avvenuta ricezione. Chiedeva pertanto di dichiarare la responsabilità esclusiva della società per i danni da lei subiti e di condannare l'appellata al risarcimento dei suddetti danni, CP_1 nella misura di € 1950,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese sostenute per la fase stragiudiziale e nel giudizio di primo grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In data 14.05.2020 si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'appello per CP_1 intervenuta decadenza dell'appellante dalla proposta azione risarcitoria e la conferma della sentenza impugnata, o, in subordine, il rigetto della domanda nel merito. In particolare l'appellata deduceva la inapplicabilità all'istituto della decadenza della sospensione o dell'interruzione del relativo termine ai sensi dell'art. 2964 c.c., nonché l'infondatezza nel merito dell'azione esperita per mancanza di prova del titolo di viaggio per il volo FR 4856 del 21/3/2016 e del presunto check, in e per il regolare svolgimento del volo in questione, poiché mai annullato.
In corso di causa, con deposito telematico avvenuto in data 26.03.2022, l'appellante produceva una precedente citazione della società dell'aprile 2017 non iscritta a ruolo, ma ricevuta dalla convenuta come da CP_1 timbro apposto e come provato da e-mail allegata, proveniente dallo studio legale dell'appellata.
La causa, a seguito di acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza fissata per tale incombente, sostituita dal deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni da queste precisate, la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va delibata l'ammissibilità dei documenti – un atto di citazione con timbro per ricevuta della società del 21/4/2017 ed una e-mail dello studio legale della società convenuta - prodotti CP_1 dall'appellante unitamente al deposito telematico di note scritte in data 26/3/2022.
A fronte del rilievo di tardività della produzione sollevato dalla società appellata, l'appellante deduce che detta produzione documentale è stata effettuata “alla luce delle contestazioni avverse” e che è “utile per
2 ulteriormente confermare la subordinata interruzione dei termini avvenuta il 15.02.2017” (v. note scritte depositate in data 14/6/2024).
Orbene, l'art. 345, co. 3 c.p.c. dispone che nel giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Tale norma pone un divieto, definito dalla giurisprudenza “assoluto”, di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, non assumendo rilevanza l'eventuale indispensabilità degli stessi, e ferma restando la possibilità per la parte di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Si è dunque affermato il principio di diritto secondo il quale “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (così Cass.
Sez.
1 - ordinanza n. 16289 del 12/06/2024).
Si è altresì chiarito che il divieto di produzione di documenti nuovi in appello non è superabile sostenendone la necessità in relazione ad una eccezione in senso lato proposta, per la prima volta, in sede di impugnazione, potendosi ammettere la produzione documentale avente carattere di novità solo verificando l'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente alla produzione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. Sez. II sent. n. 29506 del 24/10/2023).
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, non solo perché l'appellante ben avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado l'atto di citazione notificato in precedenza alla società convenuta e la e-mail allegata a tale produzione, ai fini della prova della condizione di ammissibilità della proposta domanda risarcitoria, ma anche perché, a seguito della sentenza di primo grado che accertava e dichiarava l'intervenuta decadenza dell'appellante dall'azione risarcitoria proposta nei confronti della società l'appellante non fa CP_1 menzione di tale notifica nell'atto di appello, omettendo di formulare specifica censura sul punto. L'esame dell'atto di appello, nel quale unica doglianza è riferita alla mancata considerazione da parte del primo giudice della diffida del 13/1/2017 in termini di atto interruttivo della decadenza, rivela la novità dell'ulteriore allegazione difensiva - sostenuta dalla produzione tardivamente effettuata con le note in sostituzione d'udienza depositate in data 26/3/2022 - dell'esperimento di una precedente azione risarcitoria per il medesimo fatto, ed ancor più la novità delle ulteriori deduzioni contenute nella comparsa conclusionale sempre in relazione agli effetti della notificazione di un precedente atto di citazione alla società appellata, fondate sulla nuova produzione documentale.
La produzione documentale effettuata in allegato al deposito telematico di note d'udienza in data 26/3/2022 è, dunque, inammissibile, sia per la novità in sé della produzione, che per la inammissibilità, quale nuova censura non proposta nell'atto d'appello, dell'allegazione di un fatto, precedente all'azione esperita nel giudizio di primo grado, da considerarsi impeditivo della decadenza accertata dal primo giudice. Non può dunque reputarsi sufficiente il rilievo dell'appellante circa la mancata rilevazione da parte del giudice nel corso del giudizio di
3 primo grado della questione di improcedibilità (decadenza) posta a fondamento della decisione impugnata, poiché ciò non ha comunque impedito all'appellante di articolare sul punto apposita specifica censura e di chiedere sin dalla presentazione dell'atto di appello l'ammissione dei documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, non dovendo perciò attendere le difese dell'appellata costituita, peraltro del tutto in linea con la motivazione della sentenza impugnata.
Va peraltro osservato che la circostanza che il rilievo di tardività della produzione documentale sia stato formulato dall'appellata nelle note difensive depositate in data 2/11/2022 in sostituzione dell'udienza successiva, anziché in quelle depositate subito dopo la produzione, non osta alla declaratoria di inammissibilità della produzione medesima, trattandosi di questione che il giudice può rilevare anche ex officio. Né tanto meno si configura una fase istruttoria nel giudizio di appello quando nell'atto di appello nessun ulteriore mezzo istruttorio sia stato richiesto.
Va inoltre evidenziato che nel giudizio di primo grado l'appellante ha allegato in fatto l'annullamento del volo per cui aveva acquistato il biglietto (n. ed il successivo diniego di imbarco (perché il suo nominativo Num_1 non risultava nell'elenco dei passeggeri). Assume dunque carattere di novità, anche rispetto alle censure proposte nell'atto di appello, l'allegazione, formulata in corso di causa nelle note difensive depositate telematicamente in data 26/3/2022 e nelle note depositate in data 14/6/2024, secondo la quale la materia del contendere non verte sulla cancellazione del volo, su un ritardo aereo o su altre ipotesi disciplinate dalla
Convenzione di Montreal.
Non appare superfluo osservare che il divieto di "nova" nel giudizio di appello, che ha ad oggetto le nuove domande o le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, non si estende anche alle mere difese, purché queste non introducano nel processo fatti o temi di indagine nuovi, com'è avvenuto nel caso di specie (così
Cass. sez. II, 01/08/2024, n.21719). La Suprema Corte in proposito ha affermato che “il divieto di nova sancito dall'articolo 345 del Cpc per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Sez. 3 ord. n. 9211 del 22/03/2022; conf. Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 2529 del 01/02/2018).
Passando all'esame del merito della questione sollevata dall'appellante in punto di decadenza, erroneamente l'appellante si duole che il primo giudice non abbia considerato la diffida del 13/1/2017 come atto interruttivo del termine biennale.
Si osserva in proposito che l'art. 2964 c.c. dispone che “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti”. Inoltre, secondo il disposto di cui all'art. 2966 c.c., la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
4 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 941, co. 1, Codice della navigazione “il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”.
Inoltre, l'art. 949-ter Codice della navigazione espressamente prevede che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941”, mentre al secondo comma dispone che “gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione”.
Il medesimo principio enunciato trova applicazione anche, in parallelo, con riferimento al trasporto di cose, in relazione al quale l'art. 954 Codice della navigazione recita: “I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo
951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione”.
Infine, la Convenzione di Montreal, ratificata con L. 10/1/2004 n. 12, richiamata come norma internazionale dall'art. 941 del Codice della navigazione, all'art. 35 prevede per far valere il diritto al risarcimento del danno un termine di due anni dall'arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto, sulla cui natura decadenziale nel presente giudizio non vi è censura.
Tale termine deve pertanto ritenersi soggetto alla regola di cui all'art. 2964 c.c., secondo la quale “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”.
E' stato tuttavia precisato che “il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento
CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949- ter c.n. - che rimanda all'art. 941 c.n. - alle "norme comunitarie " e alla "normativa internazionale" conduca all'applicazione automatica della Convenzione trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina” (così Cass. Sez. III ord. n. 4427 del 20/2/2024).
Nessuna censura è stata tuttavia proposta in appello circa la inapplicabilità della decadenza a tale voce di natura indennitaria.
Pertanto, alla stregua dei suddetti principi ed avuto riguardo ai documenti tempestivamente prodotti, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice, l'azione è stata esperita oltre il termine di due anni dalla data del volo al quale la stessa non è stata ammessa.
In ogni caso, con riferimento alla domanda di € 250,00 a titolo di compensazione aerea, la chiesta indennità non potrebbe essere riconosciuta all'appellante, non avendo questa dato prova del verificarsi di alcuna delle condizioni (negato imbarco, cancellazione del volo) per le quali, in base al Regolamento CE n. 261/2004, è previsto il riconoscimento di un diritto a compensazione pecuniaria.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
5 Ex art. 91 c.p.c., l'appellante soccombente va condannata alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellata che si liquidano secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 Controparte_6
n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 1.101,00 a
€ 5.200,00), in complessivi € 850,50 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del compenso nella misura del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 per tutte le fasi tenuto conto dell'attività professionale concretamente svolta dalle parti), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 30/2020 R.G. promossa in grado di appello da contro in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, avente ad oggetto appello avverso la Sent. n. 366/2019 del Giudice di Pace di Gela, emessa il
29.06.2019, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 850,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela, il 29/3/2024
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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