TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 1203/2022 del ruolo civile contenzioso, n.1925/21 promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio M. Manco Parte_1
mandato in atti
Attore opponente
Contro
e per essa quale procuratore in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tepore rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea
Ornati e Raffaele Zurlo mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 14.02.2021
regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1925/21 CP_1
emesso in data 14.09.2021 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti.
Parte attrice nel merito contestava la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
nonché tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito. 2
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica contabile, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata al 21.03.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata sia pure nei limiti e nei termini che appresso si diranno
La espletava CTU, che si ritiene di condividere in ogni sua parte, pur non riscontrando alcun superamento del tasso soglia, tuttavia riscontrava che le condizioni applicate dalla finanziaria non corrispondevano a quelle effettivamente applicate.
In particolare il T.A.N. riportato nel contratto risultava essere pari al 9.99%
mentre il CTU determinava un T.N.A pari al 10.13%, mentre il Taeg pattuito pari al 10,98% risultava applicato al 12,97%
Alla luce di tanto il CTU rideterminava il dare avere tra le parti applicando il tasso BOT emesso nei 12 misi antecedenti alla conclusione del contratto,
determinando in dal modo un debito dell'opponente in favore della finanziaria alla data del 20.01.2015 (data dell'ultimo rata pagata) pari ad €.7.366,16
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di €.7.366,16 oltre interessi al tasso legale dal
20.01.2025 al soddisfo. 3
Quanto alle spese, la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta.
Spese CTU definitivamente a carico della opposta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1925/21 emesso dal Tribunale di Lecce.
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.7.366,16 oltre interessi di legali dal 20.01.2015
all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 1.400,00= di cui
200,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge con distrazione al procuratore costituito.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 21.03 .2025
Il G.O.
Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 1203/2022 del ruolo civile contenzioso, n.1925/21 promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio M. Manco Parte_1
mandato in atti
Attore opponente
Contro
e per essa quale procuratore in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tepore rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea
Ornati e Raffaele Zurlo mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 14.02.2021
regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1925/21 CP_1
emesso in data 14.09.2021 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti.
Parte attrice nel merito contestava la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
nonché tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito. 2
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica contabile, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata al 21.03.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata sia pure nei limiti e nei termini che appresso si diranno
La espletava CTU, che si ritiene di condividere in ogni sua parte, pur non riscontrando alcun superamento del tasso soglia, tuttavia riscontrava che le condizioni applicate dalla finanziaria non corrispondevano a quelle effettivamente applicate.
In particolare il T.A.N. riportato nel contratto risultava essere pari al 9.99%
mentre il CTU determinava un T.N.A pari al 10.13%, mentre il Taeg pattuito pari al 10,98% risultava applicato al 12,97%
Alla luce di tanto il CTU rideterminava il dare avere tra le parti applicando il tasso BOT emesso nei 12 misi antecedenti alla conclusione del contratto,
determinando in dal modo un debito dell'opponente in favore della finanziaria alla data del 20.01.2015 (data dell'ultimo rata pagata) pari ad €.7.366,16
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di €.7.366,16 oltre interessi al tasso legale dal
20.01.2025 al soddisfo. 3
Quanto alle spese, la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta.
Spese CTU definitivamente a carico della opposta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1925/21 emesso dal Tribunale di Lecce.
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.7.366,16 oltre interessi di legali dal 20.01.2015
all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 1.400,00= di cui
200,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge con distrazione al procuratore costituito.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 21.03 .2025
Il G.O.
Marilena Caroppo