Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5233/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
5233/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. TROILO BRIGIDA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 13.07.2018, la parte ricorrente esponeva:
di aver lavorato alle dipendenze della Pul Service S.r.l. dal 01.05.2015 al
28.02.2017 quale addetto ai servizi di pulizia, con contratto a tempo parziale 80%, livello 2°;
di non aver percepito gli Assegni per il Nucleo Familiare relativi a gennaio e giugno 2016, gennaio e febbraio 2017;
che con sentenza n. 24 del 20.04.2017 il Tribunale di Forlì dichiarava il fallimento della Pul Service S.r.l.;
di non aver ricevuto alcun pagamento dall' a seguito di istanza di CP_1 pagamento diretto degli ANF nonostante il proposto ricorso amministrativo.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 515,90 a titolo di ANF per i mesi di gennaio e giugno
2016, gennaio e febbraio 2017.
1
chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e per duplicazione di titoli esecutivi in quanto crediti già ammessi al passivo.
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudicante, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1) L'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.P.R. n. 797/1955 e riformato parzialmente con il D.L. n. 69/1988, convertito nella L. n. 153/1988,
è stato istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.
Il detto assegno viene corrisposto generalmente dal datore di lavoro contestualmente al pagamento della retribuzione (artt. 37 e ss. del D.P.R. n.
797/1955), su domanda del lavoratore. Solo in casi eccezionali esso viene corrisposto direttamente dall' (nel caso in cui il richiedente sia addetto ai CP_1 servizi domestici o sia operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
nel caso in cui il datore di lavoro abbia cessato la propria attività o sia stato dichiarato fallito;
nel caso in cui il lavoratore sia iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali).
Nel caso di specie, la ricorrente ha diritto a richiedere direttamente all' gli CP_1
ANF, essendo stato dichiarato in data 20.04.2017 il fallimento della società Pul
Service S.r.l., sua datrice di lavoro.
3) Le eccezioni preliminari di improponibilità e decadenza della domanda sono parzialmente da rigettare.
3.1) E' pur vero che anche in materia di ANF occorra una espressa domanda amministrativa soprattutto se relativa ad un caso di pagamento diretto da parte dell' . CP_1
2 A tal proposito, infatti, è stato chiarito che “in tema di prestazioni previdenziali
e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria” (cfr. Cass. n.
5149/2004).
In relazione agli ANF è il caso di chiarire che per domanda amministrativa, e relativa sanzione di improponibilità da interpretarsi in senso stretto, non possa che considerarsi una domanda effettuata all' senza alcun rilievo della CP_1 domanda posta al datore di lavoro che agisce solo quale adiectus solutionis causa.
Nel caso di specie risultano agli atti due domande amministrative per ANF rivolte all' : una prima domanda dell'11.03.2016 relativa solo a gennaio CP_1
2016 ed una seconda domanda relativa a gennaio e giugno 2016, gennaio e febbraio 2016 del 03.07.2017.
3.2) Risulta, dunque, parzialmente fondata l'eccezione di decadenza annuale ex art. 47 l. 639/1970 in relazione ai soli ANF di gennaio 2016.
A tal proposito si consideri che la decadenza in questione si applica anche in caso di domanda per gli ANF (cfr. Cass. 12073/2003).
Nel caso di specie in relazione alla domanda dell'11.03.2016 avente ad oggetto gli ANF di gennaio 2016 risulta maturata la decadenza alla data di deposito del ricorso;
non risulta, invece, maturata alcuna decadenza per la domanda del
03.07.2017 seguita da ricorso amministrativo salvo che per gli ANF di gennaio
2016 già preclusi.
4) Nel merito si consideri che “l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in legge 13 maggio
1988, n. 153, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere
3 provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (cfr. Cass. 8973/2014).
Nel caso di specie l'effettivo svolgimento di attività lavorativa della parte ricorrente non è contestato in modo specifico, risulta dalle buste paga in atti e risulta accertato dallo stato passivo relativo al fallimento del proprio datore di lavoro.
Il requisito negativo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del d.l. 69/1988 secondo il quale “l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” risulta incontestato tra le parti.
La misura dell'assegno è altrettanto incontestata limitatamente a quanto emerge dalle buste paga.
Gli assegni, comunque, spettano in proporzione al reddito del nucleo familiare stabilito dall'art. 2, co. 9 del d.l. 69/1988 “il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
Agli atti risultano solo le buste paga dalle quali può ricavarsi, però, l'importo relativo agli ANF spettanti.
In relazione alla domanda relativa alle mensilità di giugno 2016, gennaio e febbraio 2017 risulta agli atti solo la busta paga di giugno 2016 non essendoci alcuna busta paga del 2017.
Nella busta paga di giugno 2016 risulta l'importo di € 120,45 € che è dovuto dall' . CP_1
4 5) Pertanto la domanda deve essere accolta e l' deve essere condannato CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 120,45 a titolo di assegni per il nucleo familiare per il mese di giugno 2016, oltre accessori.
6) Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo nei limiti di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo il quale “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso;
b. condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_1 somma di € 120,45 a titolo di ANF per il mese di giugno 2016, oltre accessori di legge;
c. condanna l' al pagamento delle spese processuali della parte CP_1 ricorrente, che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di € 120,45 per compensi, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 05/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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