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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2035/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN CO Presidente
MA RA MO UD
NI RN UD rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2035 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
7/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...]
Tagliamento n. 1, e nato a [...] il Parte_2
4/8/1953, C.F.: , residente in [...]di Napoli C.F._2
(NA) alla via Brenta n. 2, elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli alla via Napoli n.4, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Palumbo e
LE RE, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura agli atti;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/5/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio l'8/7/1989 in Marano di Napoli, dal quale è nato un figlio, il 6/10/1992, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 24/9/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 25/9/2025.
La UD delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 7/10/2025.
Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni, di seguito riportati: 1) l'abitazione coniugale, di proprietà della sig.ra sita Parte_1
in Marano di Napoli (NA) alla Via Tagliamento n. 1, con tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi esistenti, rimane assegnata alla sig.ra ; Pt_1
2) la sig.ra corrisponderà mensilmente al sig. Parte_1 [...]
, non autosufficiente economicamente, la somma di euro 100,00 Pt_2
(cento/00) a titolo di mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
somma che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice accertato dall'ISTAT per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
di Napoli il 12/7/1963 e nato a [...] il Parte_2
4/8/1953, alle condizioni come indicate in parte motiva, qui da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli
(Atto n.104, P.II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese. Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10/10/2025.
La UD relatrice La Presidente
NI RN AN CO