CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 656/2019 depositato il 23/01/2019
proposto da
Comune di Siracusa - Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2506/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 31/05/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 921/AF I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 921/AF del 16/06/2014, notificato in data 01/10/2014, il
Comune di Siracusa richiedeva alla Società Maddalena s.r.l. il pagamento dell'ICI per l'anno 2010 per un ammontare di € 13.350,87 di imposta, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 28.772,00.
La pretesa tributaria scaturiva dalla rettifica del valore di un'area edificabile di proprietà della società, sita in Siracusa, censita al Catasto Terreni al foglio 124, determinata in €
45,00/mq sulla base di una relazione interna (c.d. Relazione Spatola).
La Resistente_1 s.r.l. impugnava l'atto impositivo dinanzi alla CTP di Siracusa, eccependo la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 504/1992, in quanto la valutazione operata dall'Ufficio non teneva conto del valore venale dell'area al 1° gennaio dell'anno d'imposta (2010) e si basava su una perizia datata 01/06/2011, priva di riferimenti temporali certi e adottante criteri estimativi non conformi alla normativa vigente.
La CTP di Siracusa, Sez. 6, con sentenza n. 2506/2018, accoglieva il ricorso e annullava l'atto impositivo, condannando il Comune alle spese di lite.
Il Collegio di primo grado rilevava la carenza di motivazione circa la riferibilità della stima all'anno 2010, giudicando irrilevante l'omessa denuncia da parte della società.
Il Comune di Siracusa proponeva rituale appello avverso detta pronuncia, notificato a mezzo PEC il 28/12/2018. Resistente_1La s.r.l. si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello comunale per inesistenza giuridica dell'atto, in quanto notificato tramite PEC come copia scannerizzata priva di sottoscrizione digitale autentica (violazione artt. 16, 18, 20, 53 D.Lgs. 546/92). In subordine, chiedeva il rigetto dell'appello nel merito, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della notificazione a mezzo
PEC, l'atto nativo digitale deve essere in formato PDF/A (immodificabile) e sottoscritto digitalmente in formato P7M, garantendo l'originalità e l'integrità del documento.
Nel caso di specie, come eccepito e non contestato specificamente dall'appellante, l'atto notificato risulta essere una mera copia per immagine (scannerizzata) di un documento cartaceo, priva di sottoscrizione digitale ai sensi della normativa vigente in materia di processo tributario telematico. La carenza di tale requisito formale essenziale rende l'atto giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria, nemmeno per effetto della costituzione in giudizio della controparte.
Conseguentemente, l'appello proposto dal Comune di Siracusa deve essere dichiarato inammissibile.
Tale declaratoria assorbe e rende superfluo l'esame del merito della controversia e delle ulteriori eccezioni relative alla decadenza dai termini per l'impugnazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Siracusa:
• Dichiara inammissibile l'appello.
• Condanna il Comune di Siracusa a rifondere alla Resistente_1 s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti, che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso in Siracusa il 30 settembre 2024
Presidente est.
ZI TO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 656/2019 depositato il 23/01/2019
proposto da
Comune di Siracusa - Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2506/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 31/05/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 921/AF I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 921/AF del 16/06/2014, notificato in data 01/10/2014, il
Comune di Siracusa richiedeva alla Società Maddalena s.r.l. il pagamento dell'ICI per l'anno 2010 per un ammontare di € 13.350,87 di imposta, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 28.772,00.
La pretesa tributaria scaturiva dalla rettifica del valore di un'area edificabile di proprietà della società, sita in Siracusa, censita al Catasto Terreni al foglio 124, determinata in €
45,00/mq sulla base di una relazione interna (c.d. Relazione Spatola).
La Resistente_1 s.r.l. impugnava l'atto impositivo dinanzi alla CTP di Siracusa, eccependo la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 504/1992, in quanto la valutazione operata dall'Ufficio non teneva conto del valore venale dell'area al 1° gennaio dell'anno d'imposta (2010) e si basava su una perizia datata 01/06/2011, priva di riferimenti temporali certi e adottante criteri estimativi non conformi alla normativa vigente.
La CTP di Siracusa, Sez. 6, con sentenza n. 2506/2018, accoglieva il ricorso e annullava l'atto impositivo, condannando il Comune alle spese di lite.
Il Collegio di primo grado rilevava la carenza di motivazione circa la riferibilità della stima all'anno 2010, giudicando irrilevante l'omessa denuncia da parte della società.
Il Comune di Siracusa proponeva rituale appello avverso detta pronuncia, notificato a mezzo PEC il 28/12/2018. Resistente_1La s.r.l. si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello comunale per inesistenza giuridica dell'atto, in quanto notificato tramite PEC come copia scannerizzata priva di sottoscrizione digitale autentica (violazione artt. 16, 18, 20, 53 D.Lgs. 546/92). In subordine, chiedeva il rigetto dell'appello nel merito, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della notificazione a mezzo
PEC, l'atto nativo digitale deve essere in formato PDF/A (immodificabile) e sottoscritto digitalmente in formato P7M, garantendo l'originalità e l'integrità del documento.
Nel caso di specie, come eccepito e non contestato specificamente dall'appellante, l'atto notificato risulta essere una mera copia per immagine (scannerizzata) di un documento cartaceo, priva di sottoscrizione digitale ai sensi della normativa vigente in materia di processo tributario telematico. La carenza di tale requisito formale essenziale rende l'atto giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria, nemmeno per effetto della costituzione in giudizio della controparte.
Conseguentemente, l'appello proposto dal Comune di Siracusa deve essere dichiarato inammissibile.
Tale declaratoria assorbe e rende superfluo l'esame del merito della controversia e delle ulteriori eccezioni relative alla decadenza dai termini per l'impugnazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Siracusa:
• Dichiara inammissibile l'appello.
• Condanna il Comune di Siracusa a rifondere alla Resistente_1 s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti, che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso in Siracusa il 30 settembre 2024
Presidente est.
ZI TO