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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2003/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
ND OR
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AB DI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 17.1.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, le quali hanno contratto matrimonio concordatario il 22.9.07 a IE OS (LU) (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 12, parte II, serie B, anno 2007), si sono separate in forza di omologa di separazione consensuale di questo Tribunale del 23.1.23 ed hanno una figlia minorenne , nata il [...]). Per_1
A tale riguardo, le parti, d'accordo sul divorzio ma originariamente in conflitto sulle relative condizioni, hanno poi raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1 1. ciascuno dei coniugi sarà libero di modificare ove vorrà la propria residenza, dandone tempestiva comunicazione all'altro; Per_
2. la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto in conformità alle previsioni di legge, e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
La minore manterrà residenza anagrafica presso la madre e avrà collocazione paritaria, secondo il calendario in atti, predisposto dalle parti, e che si provvede in questa sede a trascrivere:
1°SETTIMANA:
Lunedì mamma martedì papà (dall'uscita di scuola fino a scuola mercoledì mattina. Appoggio dai nonni) mercoledì mamma
giovedì mamma venerdì, sabato, domenica papà (dall'uscita di scuola appoggio dai nonni. Domenica sera a casa dopo cena)
2° SETTIMANA
Lunedì papà (dall'uscita di scuola fino a martedì a scuola) martedì mamma mercoledì mamma giovedì papà (dall'uscita di scuola fino a venerdì a scuola. Appoggio nonni) venerdì, sabato, domenica mamma
Circa le vacanze natalizie e pasquali verrà applicato il principio dell'alternanza negli anni, così come altre festività e ricorrenze. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori con congruo anticipo. Qualora ciascun genitore intendesse recarsi con la figlia presso luoghi di villeggiatura, dovrà comunicarlo all'altro con congruo anticipo, fornendo ogni necessario recapito. I genitori potranno comunque modificare, di comune accordo, il calendario descritto ogni qualvolta lo riterranno opportuno in base alle loro esigenze lavorative e all'interesse della figlia.
3. il Sig. OR verserà alla madre un contributo mensile per il mantenimento della figlia nella misura di € 200,00
(duecento), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
4. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo presso l'intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamato.
5. per quanto riguarda le spese relative agli eventuali studi universitari , le spese concernenti tasse universitarie,
spese di iscrizione a corsi universitari e relativi libri di testo saranno sostenute per intero dal padre. Circa le eventuali spese di soggiorno in una città universitaria, la valutazione verrà fatta al verificarsi in concreto di detta circostanza e, comunque, dovrà intervenire un esplicito
e previo accordo tra i genitori.
6. L'Assegno Unico per la figlia continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre.
7. i coniugi ribadiscono di essere economicamente autosufficienti. Pertanto nessun contributo al mantenimento sarà reciprocamente dovuto.
9. quanto all'abitazione familiare, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, e attualmente assegnata alla
Sig.ra DI, le parti si riservano di valutarne la destinazione nel momento in cui la figlia avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
2 Motivi della decisione
Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse della figlia. Esso va dunque recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti;
recepisce, in merito alle relative condizioni, l'accordo raggiuto dalle parti;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di IE OS (LU) per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 17.1.25
Michele Fornaciari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2003/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
ND OR
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AB DI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 17.1.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, le quali hanno contratto matrimonio concordatario il 22.9.07 a IE OS (LU) (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 12, parte II, serie B, anno 2007), si sono separate in forza di omologa di separazione consensuale di questo Tribunale del 23.1.23 ed hanno una figlia minorenne , nata il [...]). Per_1
A tale riguardo, le parti, d'accordo sul divorzio ma originariamente in conflitto sulle relative condizioni, hanno poi raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1 1. ciascuno dei coniugi sarà libero di modificare ove vorrà la propria residenza, dandone tempestiva comunicazione all'altro; Per_
2. la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto in conformità alle previsioni di legge, e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
La minore manterrà residenza anagrafica presso la madre e avrà collocazione paritaria, secondo il calendario in atti, predisposto dalle parti, e che si provvede in questa sede a trascrivere:
1°SETTIMANA:
Lunedì mamma martedì papà (dall'uscita di scuola fino a scuola mercoledì mattina. Appoggio dai nonni) mercoledì mamma
giovedì mamma venerdì, sabato, domenica papà (dall'uscita di scuola appoggio dai nonni. Domenica sera a casa dopo cena)
2° SETTIMANA
Lunedì papà (dall'uscita di scuola fino a martedì a scuola) martedì mamma mercoledì mamma giovedì papà (dall'uscita di scuola fino a venerdì a scuola. Appoggio nonni) venerdì, sabato, domenica mamma
Circa le vacanze natalizie e pasquali verrà applicato il principio dell'alternanza negli anni, così come altre festività e ricorrenze. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori con congruo anticipo. Qualora ciascun genitore intendesse recarsi con la figlia presso luoghi di villeggiatura, dovrà comunicarlo all'altro con congruo anticipo, fornendo ogni necessario recapito. I genitori potranno comunque modificare, di comune accordo, il calendario descritto ogni qualvolta lo riterranno opportuno in base alle loro esigenze lavorative e all'interesse della figlia.
3. il Sig. OR verserà alla madre un contributo mensile per il mantenimento della figlia nella misura di € 200,00
(duecento), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
4. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo presso l'intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamato.
5. per quanto riguarda le spese relative agli eventuali studi universitari , le spese concernenti tasse universitarie,
spese di iscrizione a corsi universitari e relativi libri di testo saranno sostenute per intero dal padre. Circa le eventuali spese di soggiorno in una città universitaria, la valutazione verrà fatta al verificarsi in concreto di detta circostanza e, comunque, dovrà intervenire un esplicito
e previo accordo tra i genitori.
6. L'Assegno Unico per la figlia continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre.
7. i coniugi ribadiscono di essere economicamente autosufficienti. Pertanto nessun contributo al mantenimento sarà reciprocamente dovuto.
9. quanto all'abitazione familiare, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, e attualmente assegnata alla
Sig.ra DI, le parti si riservano di valutarne la destinazione nel momento in cui la figlia avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
2 Motivi della decisione
Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse della figlia. Esso va dunque recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti;
recepisce, in merito alle relative condizioni, l'accordo raggiuto dalle parti;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di IE OS (LU) per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 17.1.25
Michele Fornaciari
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