Decreto cautelare 27 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2025, proposto da
EL LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria D'Amelio, Roberta Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento 5.12.25 prot. n. 2025 - UNSISIE 0231857 con cui l'Università degli Studi di Siena ha disposto la revoca in autotutela del decreto provvedimento rettorale n. 0101581 del 3.6.25 di prolungamento dell'aspettativa senza assegni ex art. 5 c. 16 D.lgs. 517/99 concesso per consentire al ricorrente di proseguire nel rinnovato incarico quinquennale di Direzione di Struttura complessa dell'Unità Operativa Oculistica Aziendale USL Toscana Su Est ed ha intimato al dott. LE di esercitare entro il 31 dicembre l'opzione tra il mantenere il rapporto di servizio ed il correlato incarico prezzo l'Azienda Sanitaria, decadendo di conseguenza dallo status di ricercatore universitario, oppure il rientrare in servizio presso l'Ateneo, preavvertendo che “in caso di mancato esercizio di tale opzione a far data dal 1.1.2026 il dott. LE decadrà automaticamente dallo status di dipendente dell'Università di Siena” e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale ed ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela 18/11/25 n. 0222221 dell’Università degli Studi di Siena;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a mantenere lo status di ricercatore universitario collocato in aspettativa ex art. 5 c. 16 d.lgs. 517/99 e proseguire nel rinnovato incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O. Oculistica Azienda USL Toscana Sud Est ex artt. 15 e 15 ter D.lgs. 502/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. GI OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il ricorrente è ricercatore per il settore scientifico disciplinare MED/30 – Malattie Apparato Visivo (settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo) presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo dell’Università degli Studi di Siena.
Essendogli stato conferito ex art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 l’incarico di direzione dell'U.O. Oculistica dell’A.U.S.L. n. 9 di Grosseto (come da deliberazione 6 ottobre 11 maggio 2015 del relativo Direttore generale), era posto in aspettativa, ai sensi dell’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università), dal decreto 29 maggio 2015 prot. n. 21866 del Rettore dell’Università degli Studi di Siena; in ragione dei rinnovi dell’incarico di direzione di struttura complessa intervenuti nel corso degli anni da parte dell’A.U.S.L. Toscana Sud Est (nel frattempo, succeduta all’A.U.S.L. n. 9 di Grosseto), intervenivano una serie di rinnovi del collocamento in aspettativa che, da ultimo, era assicurato dal provvedimento Rettorale 3 giugno 2025, prot. n. 0101581, che prorogava il periodo di aspettativa fino alla conclusione dell’ultimo incarico finora conferitogli (al momento fissata al 31 maggio 2030 dalla deliberazione 20 novembre 2025 n. 205 del Direttore generale dell’A.U.S.L. Toscana Sud Est).
Con nota 18 novembre 2025 prot. n. 0222221, l’Università degli Studi di Siena comunicava però al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento Rettorale n. 3 giugno 2025 prot. n. 0101581, nell’ambito di un processo di riesame della materia determinato dall’”emergere di alcuni elementi che hanno richiesto nuovi approfondimenti istruttori in un quadro di complessità normativa ed ambiguità applicativa che impone allo stato di riesaminare la fattispecie e procedere alla revoca dell’aspettativa già accordata”; il ricorrente presentava le proprie osservazioni nel procedimento, ma si perveniva ugualmente al provvedimento 5 dicembre 2025 prot. n. UNSISIE 0231857del Rettore dell’Università degli Studi di Siena (in pari data comunicato al patrocinio di parte ricorrente) che “confermava” la revoca del proprio precedente provvedimento 3 giugno 2025, prot. n. 0101581 di prolungamento dell’aspettativa fino alla conclusione dell’incarico di direzione di struttura complessa ed invitava il ricorrente ad esercitare l’opzione tra il “mantenere il rapporto di servizio ed il correlato incarico presso l’Azienda Sanitaria, decadendo di conseguenza dallo status di ricercatore universitario, oppure rientrare in servizio in Ateneo” entro il 31 dicembre 2025, avvertendolo che, in caso di mancato esercizio dell’opzione, sarebbe stata comunque disposta la decadenza dall’impiego, con decorrenza 1° gennaio 2026.
A base del provvedimento di revoca era posta la rilevazione, emersa con chiarezza dall’esame dello stato matricolare del ricorrente, del fatto che il rapporto di lavoro con l’A.U.S.L. Toscana Sud Est, sarebbe “di tipo indeterminato…. (vista anche l’evidenza documentale che conferma come) l’assunzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa presso l’Azienda sanitaria conferente richied(a) quale presupposto indispensabile l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico del SSN”; risultando impossibile “detenere un doppio status di dipendente a tempo indeterminato con due enti pubblici diversi (Università di Siena e l’Azienda Sanitaria)…(si sarebbe pertanto determinata) una condizione di incompatibilità assoluta con il mantenimento del precedente rapporto di servizio con l’Ateneo in qualità di ricercatore derivante dal divieto generale ordinamentale del cumulo di impieghi pubblici”.
Ne deriverebbe pertanto la “necessità di correggere l’errata interpretazione data in precedenza dalle strutture degli enti coinvolti, laddove si era valutata la sola compatibilità dell’incarico quinquennale con le esigenze di didattica e di ricerca, le cui ragioni non sono neppure state correttamente esplicitate dal Dipartimento di appartenenza, che si è limitato a dichiarare la compatibilità con le esigenze istituzionali, senza concretamente indicare le ragioni derogatorie rispetto alla regola generale della cessazione dal servizio previste dalla norma…tale miope interpretazione lede concretamente l’interesse dell’Ateneo, che si vede privato per un tempo indefinito dell’apporto scientifico e operativo dei propri docenti medici”.
In via subordinata, il provvedimento del Rettore richiamava anche la permanenza delle “motivazioni relative al superamento del limite massimo di durata poiché l’art. 7 co.1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240/2010 limita la durata dell’aspettativa dei professori e dei ricercatori universitari per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati ad un periodo massimo di cinque anni, … che nel caso è stato grandemente superato”, non potendo peraltro attribuirsi una qualche validità alla formulazione della norma speciale di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 che “contempla anche, come ipotesi il commisuramento dell’aspettativa alla durata dell’incarico, …(risultando detta norma) a parer di questo Ateneo non … rispettosa della ratio dell’istituto di natura necessariamente temporanea, una durata di essa sine die attraverso plurimi rinnovi aprendo di fatto ad un prolungamento indefinito, soprattutto se fondato, come nel caso su un rapporto di lavoro che non prevede termine e che forza pertanto sia la ratio della norma generale di contenimento dell’aspettativa , sia quella speciale che, ad un corretto esame della norma, si presuppone legata ad un incarico ben circostanziato nel tempo”.
Il provvedimento di revoca dell’aspettativa era impugnato, unitamente alla comunicazione di inizio procedimento ed agli altri atti presupposti, dal ricorrente, sulla base di articolata censura di violazione art. 5 c. 16 d.lgs. 517/99 e falsa applicazione dell’art. 65 dpr 3/57, violazione art. 5 d.lgs. 517/99 e falsa applicazione art. 7 l. 240/10, violazione art 3 e 21- nonies l. l. 241/90; con il ricorso era altresì richiesto l’accertamento del diritto del ricorrente “a mantenere lo status di ricercatore universitario collocato in aspettativa ex art. 5 c. 16 d.lgs. 517/99 e proseguire nel rinnovato incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O. Oculistica USL9 di Grosseto ex artt. 15 e 15- ter D.lgs. 502/92”.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Siena, controdeducendo sul merito del gravame ed articolando eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., “in quanto il petitum sostanziale perseguito dal ricorrente, e quindi il bene della vita cui aspira tramite l’azione giudiziale intrapresa, … (risulterebbe essere) volto ad ottenere, ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D. Lgs. 517/1999 l’esercizio senza limitazioni, delle funzioni di dirigente di struttura complessa nei ruoli dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatizzato disciplinato dall’art. 15 del D. Lgs. 502/1992 e dal CCNL della Dirigenza Medica”.
Con decreto Presidenziale 27 dicembre 2025, n. 774, l’istanza cautelare monocratica presentata con il ricorso era accolta fino alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, fissata per l’esame collegiale dell’incidente cautelare, risultando evidente la sussistenza del “pregiudizio di estrema gravità ed urgenza , di cui all’art. 56 c.p.a., stante la prevista decadenza del ricorrente dall’impiego a far data dal 1° gennaio 2026, quindi in data anteriore rispetto alla prima camera di consiglio utile, da fissarsi nel rispetto della tempistica processuale”; alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, la Sezione prendeva poi atto, anche sulla base delle assicurazioni in proposito fornite dalla difesa dell’Università degli Studi di Siena, “della conservazione degli effetti del decreto cautelare” fino all’udienza fissata per la trattazione del merito del ricorso, previa rinuncia delle parti all’osservanza integrale dei relativi termini.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2026, la Sezione tratteneva pertanto in decisione il ricorso.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. articolata dalla difesa dell’Università degli Studi di Siena.
Con tutta evidenza, le azioni proposte in giudizio da parte ricorrente risultano, infatti, essere rivolte, per causa petendi e petitum , alla rivendicazione di un bene della vita (continuare ad essere posto in aspettativa) che attiene al suo rapporto di lavoro con l’Università di Siena e non all’incarico conferitogli dall’A.U.S.L. Toscana Sud Est; siamo pertanto in presenza di una contestazione giudiziale che attiene strettamente al rapporto di lavoro in qualità di docente universitario intercorrente tra il ricorrente e l’Università resistente e, quindi, ad un rapporto di pubblico impiego che continua a rimanere di pertinenza del Giudice amministrativo ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 3, 2° comma e 63, 4° comma del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Del resto l’eccezione dell’Università resistente ben evidenzia il proprio carattere artificioso alla luce delle ulteriori considerazioni relative al fatto che viene ad essere prospettata una ricostruzione delle domande giudiziali proposte dal ricorrente e dell’intera materia contenziosa che attribuirebbe il ruolo di legittimato passivo ad altra Amministrazione (l’A.U.S.L. Toscana Sud Est) che non risulta nemmeno essere stata evocata in giudizio ed in realtà, non risulta neanche aver contestato un qualche aspetto del rapporto di lavoro instaurato con l’interessato, risultando ovviamente estranea alle vicende relative alla concessione dell’aspettativa, con riferimento al diverso rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e l’Università.
Alla luce di tale conclusione relativa alla completa estraneità dell’A.U.S.L. Toscana Sud Est alla presente vicenda contenziosa, nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che parte ricorrente abbia richiesto anche l’accertamento del proprio diritto a “proseguire nel rinnovato incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O. Oculistica USL9 di Grosseto ex artt. 15 e 15 ter D.lgs. 502/92”, trattandosi, con tutta evidenza, di una precisazione di quello che è l’effetto pratico del prolungamento del periodo di aspettativa rivendicato con riferimento al rapporto di lavoro di ricercatore universitario e non di una vera e propria domanda giudiziale (per altri versi, comunque inammissibile per quanto rilevato al punto 4 della sentenza) riferita al rapporto di lavoro con l’A.U.S.L. Toscana Sud Est.
3. Nel merito, il ricorso proposto dal prof. LE risulta poi essere parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto, limitatamente alla sola azione di annullamento.
A questo proposito, risulterebbe già del tutto assorbente la rilevazione relativa all’assoluta assenza, nel corpo della motivazione dell’atto impugnato, dell’evidenziazione delle “ragioni di interesse pubblico” legittimanti l’annullamento in autotutela dell’ultimo provvedimento di concessione dell’aspettativa (il già richiamato decreto Rettorale 3 giugno 2025, prot. n. 0101581).
Pur trattandosi di un provvedimento qualificato nei termini atecnici di “revoca” del precedente provvedimento di concessione dell’aspettativa, risulta, infatti, evidente come si tratti, in realtà, di un provvedimento di annullamento in autotutela adottato a seguito del procedimento di “rivisitazione” della materia aperto dall’Università degli Studi di Siena e che deve essere inquadrato nel paradigma di cui all’art. 21- nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241.
In questa prospettiva (ma anche ove si dovesse inquadrare il provvedimento nel paradigma della revoca di cui all’art. 21- quinquies della l. 241 del 1990, le cose non cambierebbero sostanzialmente), non si può però non rilevare l’assoluta mancanza, nell’atto impugnato, dell’evidenziazione delle “prevalenti ragioni di interesse pubblico, concrete e attuali” (Cons. Stato, sez. II, 31 gennaio 2025, n. 762) legittimanti il ricorso al potere di annullamento d’ufficio, se non per quel sostanziale (ed implicito) riferimento generale al ripristino della legalità (presuntamente) violata che, come ampiamente noto, risulta del tutto insufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento di secondo grado (in questo senso, tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 31 gennaio 2025, n. 762; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 8 aprile 2025, n. 621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 25 febbraio 2025, n. 162).
Si tratta poi di mancanza ancora più grave alla luce dell’argomentazione relativa alla necessità di un’esplicita motivazione in tal senso articolata con la memoria procedimentale presentata dal ricorrente (al punto 3) e che non ha trovato alcuna considerazione nell’atto impugnato, in chiara violazione dello spirito stesso del principio di partecipazione.
3.1. Del resto e venendo alla questione sostanziale che ha originato la vicenda, risultano palesemente infondate, nella fattispecie, anche tutte le argomentazioni articolate dall’Amministrazione resistente con riferimento alla (presunta) illegittima concessione dell’aspettativa.
A questo proposito, la previsione di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università) prevede la possibilità, per “i professori e i ricercatori universitari, ai quali ..(sia) attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, in alternativa alla cessazione dal servizio, di essere collocati, “compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca, … in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico”.
Sulla base della (chiara) struttura della previsione normativa, si è quindi formata una condivisibile giurisprudenza che ha rilevato come il diniego o la limitazione dell'aspettativa di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 possano fondarsi solo sulla dimostrazione dell’”incompatibilità dell'assenza del docente con le esigenze didattiche e di ricerca”: “la limitazione del periodo di aspettativa non è stata motivata con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca, non essendo pertinente, o comunque sufficiente, il richiamo all'impossibilità di utilizzare le risorse finanziarie destinate allo stipendio del ricorrente di primo grado;…(al contrario), il diniego o la limitazione dell'aspettativa può fondarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 16, del d. lgs. n. 517/99, sull’incompatibilità dell'assenza del docente con le esigenze didattiche e di ricerca e che tale presupposto non è richiamato né dimostrato nell'impugnato provvedimento” (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3148).
Con tutta evidenza, siamo pertanto in presenza di una posizione soggettiva “forte” che, pur non legittimando una ricostruzione sistematica in termini di diritto (come si dirà anche con riferimento all’azione di accertamento proposta dal ricorrente, la discrezionalità valutativa riconosciuta all’Amministrazione con riferimento alla compatibilità dell’aspettativa con le esigenze di servizio porta, infatti, ad attribuire alla posizione soggettiva natura di interesse legittimo), circoscrive ed individua con assoluta precisione le due sole e possibili ragioni ostative alla concessione dell’aspettativa, costituite dal conferimento al richiedente di un incarico che non possa essere riportato alla tipologia degli incarichi “ di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” richiamati dalla disposizione e dalla dimostrazione di una concreta incompatibilità dell’assenza del docente “con le esigenze didattiche e di ricerca”.
Del resto, si tratta di una previsione che si situa ben al centro di una tradizione normativa di sostanziale favore per la mobilità già espressa dalla previsione di cui all’art. 23- bis , 1° comma del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (in linea di principio, riferita a tutti i pubblici dipendenti) e confermata dalla specifica previsione relativa alla docenza universitaria prevista dall’art. 7, 1° comma della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (“i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale”).
Ed è proprio rispetto a tale previsione generale relativa a tutti i docenti universitari che la norma di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 evidenzia la propria specialità costituita, non da una sostanziale diversità di ratio , quanto dal forte aggancio ad una sola tipologia di incarico (la responsabilità di una “struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) e non ad altri incarichi, da una durata anche maggiore del quinquennio previsto in linea generale (gli incarichi di direzione di struttura complessa possono, infatti, avere anche durata settennale ed essere rinnovati per ulteriori periodi) e da una più marcata tipizzazione delle possibili ragioni ostative strettamente legata alle “esigenze didattiche e di ricerca” proprie del mondo universitario.
Quanto sopra rilevato in ordine al rapporto di specialità ed alle differenziazioni di disciplina esistenti tra la previsione generale di cui all’art. 7, 1° comma della l. 30 dicembre 2010 n. 240 e la disposizione speciale di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 porta poi a ritenere del tutto inutile il riferimento ad una presunta violazione della disposizione della legge “Gelmini” che l’Università degli Studi di Siena ha inserito nell’atto impugnato, nel tentativo di motivare (anche se in via subordinata e che sembra essere stata abbandonato nel corso della vicenda contenziosa) il provvedimento di autotutela.
Al di là dell’evidente perplessità delle dette argomentazioni risulta, infatti, evidente come non abbia alcun senso il riferimento al “superamento del limite massimo di durata poiché l’art. 7 co.1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240/2010” (cinque anni) in un contesto in cui gli incarichi di direzione di struttura complessa possono avere già ab origine una durata superiore (sette anni) e la norma speciale di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 non prevede un limite massimo del prolungamento dell’aspettativa eventualmente derivante dai rinnovi dell’incarico; ovviamente, del tutto insuscettibili di accoglimento sono poi le argomentazioni tendenti ad una sostanziale disapplicazione della previsione speciale di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 che risulterebbe “non … rispettosa della ratio dell’istituto di natura necessariamente temporanea” espressa dall’art. l’art. 7, 1° comma della l. 30 dicembre 2010 n. 240/2010, trattandosi di una possibilità che, come ampiamente noto, non è riconosciuta alle Amministrazioni nazionali che possono eventualmente disapplicare solo le norme contrastanti con il diritto comunitario (C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C 103/88) e non una delle leggi (eventualmente) contrastanti tra di loro.
L’apparente contrasto tra le due previsioni non può pertanto che essere risolto attraverso il ricorso al principio di specialità ed in questa prospettiva risulta evidente come la norma suscettibile di applicazione alla fattispecie sia la previsione speciale di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, senza le (peraltro parziali) disapplicazioni prospettate dall’Università degli Studi di Siena o altri possibili mix tra i diversi aspetti delle due norme.
In un contesto di questo tipo, completamente inutili risultano poi le insistite considerazioni in ordine alla preminenza logica del principio di esclusività del rapporto di lavoro con l’Amministrazione universitaria ed alla natura speciale delle prescrizioni relative all’aspettativa articolate dalla resistente, trattandosi di una strutturazione logica che non è contestata neanche da parte ricorrente, dovendosi, in questa sede, risolvere una problematica del tutto diversa, costituita dalla possibilità di riscontrare, nella fattispecie, i presupposti costitutivi dell’aspettativa di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (ovvero dell’eccezione normativamente prevista al principio di esclusività del rapporto di lavoro).
3.2. In questa più concreta prospettiva, del tutto indiscutibile risulta la rilevazione relativa alla sicura presenza, nella fattispecie, del primo requisito richiesto dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e costituito dal conferimento di “un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
A questo proposito, l’esame degli atti di conferimento depositati in giudizio evidenzia, infatti, con assoluta sicurezza, con al ricorrente siano stato conferiti, nel tempo, proprio una serie di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa ai sensi degli artt. 15, 7° comma e 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Alla luce di tale rilevazione, risultano sicuramente inutili i riferimenti operati dall’atto impugnato e dalla difesa della resistente alla (presunta) natura a tempo indeterminato dell’incarico conferito al ricorrente ed alla conseguente mancanza dell’altrettanto presunto requisito necessario costituito dal conferimento di un incarico a tempo determinato, trattandosi, da un lato, di un presupposto diverso da quello previsto dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (che, come già visto, opera un preciso riferimento agli incarichi di cui all’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, senza menzionare la durata dell’incarico) e dall’altro, di un riferimento del tutto errato (gli incarichi di cui all’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sono, infatti, espressamente qualificati “a tempo determinato” dallo stesso primo comma della previsione ed in questo senso, si è orientata, da sempre, la giurisprudenza; per tutte, si vedano Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2009, n. 23751 e la recentissima Cass. civ. sez. un., 20 febbraio 2026 n. 3868, punto 5.1.4).
Da un lato, quindi, la discussione sul carattere a tempo indeterminato dell’incarico conferito al ricorrente risulta completamente inutile, avendo operato l’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 un rinvio ad una ben precisa tipologia di incarico di direzione di struttura complessa e dovendosi quindi accertare un dato completamente diverso, ovvero, la natura dell’incarico conferito allo stesso (che, in questo caso, non lascia dubbi in ordine alla riferibilità del conferimento alla tipologia di cui all’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 50); dall’altro, il tentativo di qualificare in termini di rapporto a tempo indeterminato il conferimento ai sensi dell’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 non può non urtare con una tipologia di incarico da sempre (si veda, al proposito, l’ excursus normativo operato dalla già citata Cass. civ. sez. un., 20 febbraio 2026 n. 3868) qualificato dalla legge nei termini espressi di rapporto “a tempo determinato”, oggi della “durata da cinque a sette anni” (così i primi due commi dell’art. 15- ter ), senza che tale qualificazione possa essere alterata dal riconoscimento della “facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve” prevista dalla legge e che non viene ad alterare il carattere a tempo determinato del rapporto, ma solo a prolungarlo nel tempo.
Si tratta poi di una conclusione che non è certo confutata dal riferimento operato dalla memoria conclusionale dell’Università all’art. 3 dei vari contratti di conferimento incarico che, in realtà, recano una clausola contrattuale (“il mancato rinnovo dell’incarico alla scadenza comporta la destinazione del Dirigente ad altro incarico”) che si limita a richiamare letteralmente i contenuti della previsione normativa di cui all’art. 15- ter , 3° comma ult. parte del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e, quindi, costituisce ulteriore riprova della necessità di riportare l’incarico conferito al ricorrente, sotto tutti gli aspetti, alla tipologia di incarico richiamata dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
Non si tratta pertanto del sostanziale riconoscimento della natura di “rapporto a tempo indeterminato che prescinde totalmente dalla durata dell’incarico di direzione della struttura complessa” dell’incarico conferito al ricorrente, ma solo di un normale effetto della cessazione dell’incarico ex art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come già detto, espressamente contemplato dal terzo comma della disposizione e non incidente sulla fondamentale strutturazione a tempo determinato degli incarichi.
Del pari assolutamente inutile risulta poi essere il (peraltro poco comprensibile) riferimento operato dalla difesa dell’Università degli Studi di Siena alla necessità di conferire al ricorrente, al fine di poter conseguire l’aspettativa, altro incarico ai sensi della previsione di cui all’art. 15- septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, trattandosi di previsione inapplicabile al conferimento degli incarichi di struttura complessa per effetto dell’espressa previsione di cui all’art. 15, comma 7- quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (inserito dall’art. 4, 1° comma del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189), come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza che ha concordemente rilevato che la “previsione di cui al comma 7- quinquies dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, …fa divieto di utilizzare i “contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15- septies ” per il conferimento dell'incarico di struttura complessa” (tra tutte sempre la già citata Cass. civ. sez. un., 20 febbraio 2026 n. 3868, punto 5.1.3 della motivazione).
Sostanzialmente irrilevante è poi il fatto stesso che il periodo di direzione di struttura complessa si sia poi prolungato per lungo tempo per effetto dell’esercizio della possibilità di rinnovo prevista dalla legge; risulta, infatti, evidente come il rinnovo dell’incarico sia cosa del tutto diversa dalla natura a tempo indeterminato dell’incarico e come pertanto tale possibilità non incida sulla natura a tempo determinato dei diversi incarichi, pur succedutisi nel tempo, senza soluzione di continuità.
In definitiva, deve pertanto concludersi per la completa infondatezza del tentativo dell’Università degli Studi di Siena di superare il chiaro riferimento operato dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 al conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con incerte considerazioni relative alla (presunta) ratio della previsione che, da un lato, evidenziano immediatamente il proprio contrasto frontale con la fonte normativa (che opera un riferimento ad una tipologia specifica di incarico e non alle categorie generali di incarico a tempo determinato e indeterminato) e, dall’altro, risultano essere fondate su dati di base (il presunto carattere a tempo indeterminato dell’incarico ex art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) del tutto smentiti dalle fonti normative e dalla giurisprudenza in materia.
Manifestamente estraneo alla fattispecie che ci interessa è poi il riferimento finale contenuto nella memoria di replica dell’Università degli Studi di Siena ad una (presunta) violazione del cd. divieto di pantouflage che non si comprende proprio come potrebbe rilevare in un contesto in cui si discute della concessione dell’aspettativa e non dei rapporti con soggetti controllati eventualmente assunti dopo la conclusione del rapporto.
3.3. Come già rilevato, il secondo requisito necessario per la concessione dell’aspettativa previsto dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 è poi costituito dalla compatibilità della concessione del beneficio “con le esigenze didattiche e di ricerca”; accertamento della compatibilità con le esigenze didattiche e di ricerca che, nel caso di specie, risulta essere demandato al Consiglio di Dipartimento e non al Rettore (circostanza non contestata da ambedue le parti e pertanto indubbiamente utilizzabile dal Giudicante ex art. 64, 2° comma c.p.a.).
Al proposito, la prospettazione di parte ricorrente tendente ad evidenziare come, nella fattispecie, l’ultimo provvedimento di rinnovo dell’aspettativa oggi oggetto di revoca sia stato preceduto da un parere pienamente favorevole del Consiglio di Dipartimento (delib. 29 maggio 2025 prot. n. 0100266) è contrastata dall’Università degli Studi di Siena che, già nell’atto impugnato, ha rilevato l’insufficienza dell’apporto consultivo che risulterebbe insufficientemente motivato con riferimento alle stesse ragioni della deroga.
Al di là di ogni considerazione in ordine alla legittimità della deliberazione del Consiglio di Dipartimento (che, in realtà, risulta essere stata assunta sulla base dell’esame della “compatibilità con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze”), risulta però evidente come i principi generali del diritto amministrativo non permettano quella decisione di considerare tamquam non esset il parere che è stata sostanzialmente esplicitata con l’atto impugnato.
Con riferimento alla problematica, la giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione ha, infatti, rilevato come, in presenza di un parere che risulti illegittimo, insufficiente o non ben ponderato (non avendo affrontato la questione fondamentale demandatagli), l’Amministrazione non possa, per così dire, automaticamente, considerare tamquam non esset l’atto consultivo, ma possa solamente ed eventualmente ritirarlo, provvedendo a richiedere un nuovo apporto consultivo, sulla base dell’evidenziazione delle insufficienze o illegittimità evidenziate dal primo parere; “va rimarcato il principio generale secondo cui l’Amministrazione, prima dell’adozione del provvedimento finale, può sempre ritirare propri atti endoprocedimentali ove ritenuti illegittimi o comunque errati, senza le formalità e il rispetto dei requisiti di cui all'art. 21- nonies della l.n. 241/90, come effettuato nel caso di specie, senza che dal compimento di tale attività possano derivare profili di illegittimità dell' agere amministrativo” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 marzo 2024, n. 801, relativa alla materia disciplinare; per una fattispecie, in cui il ritiro dell’atto consultivo ha poi portato all’annullamento dell’atto conclusivo del procedimento, si veda Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 259).
Nessun principio generale del diritto amministrativo può pertanto giustificare la sostanziale “disapplicazione” del parere positivo reso dal Consiglio di Dipartimento sull’ultima richiesta di aspettativa del ricorrente ed una simile conclusione risulta tanto più vera in un contesto in cui, come già rilevato, si tratta dell’unico organo deputato a certificare l’assenza di riflessi negativi sulla didattica e sull’attività assistenziale della concessione dell’aspettativa al dott. LE.
Anche questa seconda ragione di diniego (peraltro prospettata in via sostanzialmente subordinata alle altre argomentazioni già oggetto di esame) risulta pertanto del tutto infondata, essendo condivisibile la rilevazione di parte ricorrente in ordine alla necessità di considerare acquisito l’assenso all’istanza espresso dal Consiglio di Dipartimento, con la deliberazione più volte citata e che continua a mantenere, allo stato, validità ed efficacia.
3.4. Nelle difese della resistente in giudizio risulta poi essere stato inserito un generico riferimento alla possibilità alternativa di ricorrere ad un diverso modello fondato sulla “stabile collaborazione ed integrazione del personale universitario (che) passa non dall’adozione acritica della disciplina dedicata funzionalmente alla dirigenza sanitaria, ma dalla creazione di un modello replicante quella del convenzionamento, in cui l’interazione con il mondo universitario è l’effettivo scopo che giustifica e valorizza l’affidamento della struttura complessa ad un docente” (così la memoria conclusionale depositata il 23 febbraio 2026).
Pur non trattandosi di una vera e propria ragione di diniego, la Sezione non può mancare di rilevare come l’accenno (peraltro generico) alla possibilità di un convenzionamento tra l’A.U.S.L. Toscana Sud Est e l’Università degli Studi di Siena non possa costituire una ragione di diniego della concessione dell’aspettativa al ricorrente, per la semplice ragione che la previsione di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 non prevede alcun onere preventivo di “tentare” la via del convenzionamento o di ricorrere in via preventiva ad una forma di collaborazione tra S.S.N. e Università che la stessa sistematica del d.lgs. in questione (si veda, al proposito, l’art. 2, 5° comma) rinvia ad appositi “protocolli d’intesa” con l’Amministrazione regionale, ovvero a forme di collaborazione istituzionale che costituiscono ovviamente cosa diversa e molto più complicata sotto il profilo organizzativo rispetto alla concessione dell’aspettativa che oggi ci occupa.
Per stessa ammissione della difesa dell’Università degli Studi di Siena nella Regione Toscana i protocolli d’intesa in questione non sono poi operativi (a differenza di altre Regioni) e si tratta pertanto di un rilievo che resta, per più ragioni, manifestamente estraneo alla fattispecie che ci occupa (oltre che al provvedimento impugnato).
4. In definitiva, l’azione di annullamento proposta con il ricorso è pertanto fondata e deve essere accolta, con conseguenziale annullamento dell’atto di autotutela impugnato e pieno ripristino della validità ed efficacia del provvedimento di concessione dell’aspettativa oggetto di annullamento.
Il riconoscimento della natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo della pretesa azionata in giudizio importa poi l’impossibilità di accogliere l’azione di accertamento azionata da parte ricorrente (in questo senso, espressamente, T.A.R. Sardegna, 9 luglio 2002, n. 866 in analoga fattispecie).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento del provvedimento 5 dicembre 2025 prot. n. UNSISIE 0231857del Rettore dell’Università degli Studi di Siena.
Condanna l’Università degli Studi di Siena alla corresponsione a parte ricorrente della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
GI OL, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI OL | RD IA |
IL SEGRETARIO