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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 190 di RACL dell'anno 2018, proposta da:
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te in viale del Parte_1
Mare n.6 int. 3, CF , quale erede di , elettivamente C.F._1 Persona_1
domiciliata in Cagliari, via Logudoro n. 35, presso lo studio degli avv.ti Valeria Atzeri
( ), Claudia Atzeri ( ) e Giovanni Pruneddu C.F._2 C.F._3
( , che la rappresentano e difendono per delega allegata alla C.F._4
memoria di costituzione informatica e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata o Email_1 al numero di fax 070666074 indicati nell'intestazione
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATA
CONTRO
, in persona del Direttore Regionale per la Sardegna, elettivamente CP_1
domiciliato in Cagliari, via Nuoro n. 50, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci.
1 RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari l'attuale ricorrente ha affermato di aver lavorato come minatore in sottosuolo dal 1959 al 1988 e di essere stato esposto all'inalazione di biossido di silicio. Ha affermato di aver contratto la silicosi per tale ragione ed ha chiesto l'accertamento dell'esistenza della malattia e la condanna dell' all'erogazione delle relative prestazioni, negate in via amministrativa dopo CP_1
che era stata presentata domanda il 22-2-2008.
L' si è costituito in giudizio contestando l'esistenza del diritto ed CP_1 eccependo che, poiché il ricorrente era titolare di rendita per “broncopneumopatia”
(m.p. n. 40001717), era inammissibile qualsiasi duplicazione delle prestazioni.
Istruita la causa con produzioni documentali e CTU, il consulente ha concluso:
“Il signor risulta affetto da silicosi: Persona_1
La diagnosi è di verosimile certezza;
Il conseguente grado di danno biologico può essere indicato pari al 25% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.”
Di seguito, nell'elaborato peritale, il CTU dichiara di aver anche visitato il ricorrente in altro procedimento, finalizzato all'accertamento dell'aggravamento della malattia professionale per cui era già indennizzato, ovvero sia la broncopneumopatia, redigendo la relativa consulenza, di cui riporta un estratto nel corpo di quella oggetto di causa, confermandone le valutazioni.
Nella diversa consulenza si legge:
“Prima di confrontare i dati emersi al solo scopo di verificare se sia o non intervenuto un aggravamento della broncopneumopatia, non si può fare a meno di osservare come, alla luce degli attuali esami, la diagnosi di broncopneumopatia non può più essere condivisa, in quanto ci si trova al cospetto di una quadro patologico classico di silicosi.
2 Per quanto non sia possibile porre a confronto diretto i radiogrammi eseguiti in occasione della CTU del 1997, né risulta possibile confrontare radiogrammi , CP_1
non prodotti e, per quanto riportato in atti, non eseguiti in occasione della revisione, il solo confronto del referto radiologico del 1997 con quello attuale evidenzia come si sia verificata una grossolana evoluzione, caratterizzata da un interessamento interstiziopatico di tutto il parenchima polmonare.
Attualmente l'osservazione diretta del quadro radiografico standard del torace è talmente eclatante che, se nel 1997 fosse stato presente anche solo in minor misura un quadro assimilabile, certamente ai Radiologi del "Binaghi" (dove fu eseguito l'esame di quella CTU), non sarebbe sfuggito e sicuramente lo avrebbero segnalato.
Il quadro attuale è quello di una fibrosi polmonare interstiziale, caratterizzata da una disseminazione periferica, mantellare, di immagini nodulari e micronodulari di densità chiaramente fibrotica, che si raggruppano come "a grappoli" in varie zone dei campi polmonari.
Il quadro RX è talmente chiaro, e la fibrosi interstiziale talmente marcata, che, confrontato con il referto TC del torace esibito dal periziando (anche se trattasi di esami non "omogenei"), consente di ritenere che dal 2008 (epoca dell'esame TC) ad oggi si sia verificata una ulteriore evoluzione peggiorativa della fibrosi polmonare. Ed in effetti, la visione diretta che ho potuto personalmente effettuare dell'esame TC esibito dal periziando, mi consente di affermare che se ripetessimo oggi l'esame TC del torace, certamente troveremmo tale ulteriore aggravamento.
L'odierno quadro radiologico e quello TC del torace consentono, con criterio di tutta verosimiglianza, praticamente di certezza, di porre diagnosi di "silicosi", alla luce della sicura e lungata (29 anni di galleria) esposizione del periziando all'inalazione di silice in miniera altamente silicotigena (Montevecchio)…..
Conclusioni: nel signor indennizzato per broncopneumopatia Persona_1 professionale col grado del 14% d'inabilità lavorativa, risulta essersi realizzato un aggravamento della patologia respiratoria;
con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione può essere indicato un nuovo maggior grado d'inabilità, pari al 22%; a causa di un ulteriore intervento aggravamento, con riferimento al gennaio 2010 può essere indicato un nuovo maggior grado d'inabilità, pari al 32%”.
3 Il Tribunale, con sentenza n 1975 del 19-7-2011, ha accolto la domanda e riconosciuta la rendita per silicosi e cardiopatia associata al 25% di danno biologico.
Ha proposto appello l' , ribadendo che l'appellato era già indennizzato al CP_1
32% per broncopneumopatia, (vedi esiti della CTU relativa), liquidata secondo il regime del T.U. 1124-1965, e che il riconoscimento del danno integrale al 25% per la nuova patologia denunciata comportava una duplicazione di prestazioni, poiché si sarebbe dovuto tener conto della preesistenza già indennizzata, che interessava il medesimo apparato e, perciò, era “concorrente” con la silicosi. Ha perciò sostenuto che si sarebbe dovuto detrarre dal danno complessivo il danno preesistente, per ottenere il danno
“nuovo” o “ulteriore”. L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte d'Appello, con sentenza n. 518 del 28-11-2012, ha accolto l'appello, ritenendo che “a parte la nuova diagnosi di silicosi polmonare”, nessun danno ulteriore esistesse rispetto alla broncopneumopatia già diagnosticata e già indennizzata al 32% in regime ex d.p.r. 1124-1965, soggiungendo che la “silicosi” non si poteva considerare come nuova malattia professionale, da indennizzare come danno biologico ex D.Lgs.
38-2000 e che il danno riscontrato non era nuovo, ma coincideva con quello già indennizzato. Ha soggiunto che in caso contrario si sarebbe verificata una duplicazione dell'indennizzo ed ha, in definitiva, rigettata la domanda.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'appellato e la Corte, con la sentenza n.
6774-2018 ha annullato la sentenza, ravvisando una violazione dell'art'13, 6° comma
D.Lgs. 38-2000 ed ha rinviato a questa Corte, in diversa composizione. La Suprema
Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse violato il D.Lgs. 38-2000:
“Essa contrasta infatti con la lettera dell'art.13 comma 6, secondo e terzo periodo, che non distinguono la malattia nuova (o l'infortunio nuovo) che riguardi lo stesso apparato da quello che non lo riguardi;
applicano a tutti i nuovi eventi la stessa soluzione, secondo cui delle preesistenti invalidità "non si tiene conto" al fine di valutare - nell'ambito delle nuove prestazioni - il grado di menomazione ad essi relativi;
e prevedono la regola della concorrenza delle prestazioni (" l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata").
Riassume il giudizio l'originario ricorrente, cui resiste l' . CP_1
In corso di causa, deceduto l'appellato, si è costituita in giudizio l'erede.
4
Ritenuto che
il principio di diritto da applicare creasse una duplicazione di indennizzo e, parallelamente, una disparità di trattamento, questa Corte, con propria ordinanza del 16-9-2020, agli atti e cui si rinvia per l'articolazione in diritto, ha sollevato la questione di legittimità Costituzionale col seguente dispositivo:
“La Corte d'appello, visti l'art. 134 Cost. e la legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, 6° comma, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 38-2000 in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui portano ad una duplicazione totale o parziale dell'indennizzo, a differenza delle fattispecie disciplinate dal 1° periodo dello stesso comma.
Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera.”
Identica questione è stata sollevata con analoga ordinanza del 26-5-2020 nel procedimento n. 206-2017 ( erede di ). Controparte_2 Persona_2
La Corte Costituzionale, con la propria sentenza n. 63-2021, giudicando sulla rimessione relativa a quest'ultima ordinanza, ha statuito:
“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.”
In relazione all'ordinanza emanata da questa Corte in questo procedimento, la
Corte Costituzionale, con la propria ordinanza n. 192-2021, successiva alla sentenza di cui sopra, ha ritenuta l'inammissibilità delle questioni sollevate poiché la norma era già venuta meno ad opera della sentenza in questione.
Riassume il giudizio l'appellata, cui resiste l' . La controversia è stata CP_1 istruita con consulenza tecnica d'ufficio ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
5 Per l'appellante in conformità all'appello: CP_1
In via principale, in totale riforma della sentenza appellata, rigettare le domande proposte da . Persona_1
In subordine, qualora venisse riconosciuta la sussistenza della silicosi polmonare, procedere a scorporare il danno da quello indennizzato dall'Istituto con la
BPCO.
Per l'appellata : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
1) Respingere l'interposto appello.
2) Dichiarare tenuto l' a liquidare in favore del defunto CP_1 Persona_1
l'indennizzo in rendita dovuto per silicosi nella misura corrispondente al danno biologico del 29% o in quell'altra misura che risulterà dovuto.
2) Condannare l' al pagamento pro quota in favore degli eredi dei ratei CP_1
maturati dalla domanda amministrativa del 22.2.2008 sino al decesso con gli interessi legali di mora o rivalutazione monetaria, se superiore, dal 121° giorno dopo la domanda.
3) Condannare l' alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio CP_1 di riassunzione, del giudizio d'appello e del giudizio nanti la Suprema Corte di
Cassazione, oltre alle spese generali e al rimborso del contributo unificato per il ricorso in Cassazione pari ad € 900,00 da liquidarsi in favore dei difensori anticipatari.
In base all'accertando danno, risulta dovuto un indennizzo mensile pari ad €
510,34 dal 23.2.2008 fino al decesso avvenuto in data 18.1.2019 per un totale di €
61.646,00 circa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione da applicarsi alla fattispecie è quella prevista dall'art. 6, primo periodo del
D.Lgs. 38-2000 e non più quella prevista dal secondo periodo. Si riportano i primi due periodi dell'articolo in questione:
““6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali
6 verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d' integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.”
Il danno da indennizzare nella fattispecie, pertanto, non dovrà più essere rapportato ad una integrità fisica completa, ma a quella “ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni”. Poiché le precedenti menomazioni, per definizione, sono indennizzate ai sensi del T.U., pertanto utilizzando un concetto di danno lavorativo diverso dal danno biologico, è necessario procedere a valutare il danno già indennizzato
(e irrevocabile, come prevede la norma), rapportandolo in termini di danno biologico, per poter comparare grandezze omogenee.
A questo scopo è stata effettuata una CTU, disposta d'ufficio, nell'ultima fase della riassunzione successiva al giudizio di Costituzionalità, ed il CTU nominato ha ritenuto che il danno alla capacità lavorativa del 25%, già indennizzato, CP_1
corrispondesse ad un danno biologico del 15%. Tale valutazione non è stata oggetto di osservazioni da parte delle parti e questa Corte ritiene di condividerla, in quanto corrispondente ai normali criteri di valutazione ed alle tabelle del danno biologico utilizzabili.
Per quanto riguarda il calcolo del danno da riconoscere, oggetto del presente giudizio, alla CTU sono state presentate osservazioni da parte dell'appellata, ricorrente in riassunzione, che rilevando un errore materiale nell'indicazione della rendita già in godimento, erroneamente indicata dal CTU come al 32%, invece che al 25%, ha riproposto un calcolo, basato sugli stessi criteri utilizzati dal CTU, in base al quale la
7 percentuale da riconoscere sarebbe quella del 29%. L' ha eccepito che il danno CP_1
non sarebbe comunque potuto essere superiore al 25%, già riconosciuto nella sentenza appellata e non oggetto di appello incidentale.
Questa Corte deve rilevare, a questo punto, che né il calcolo predisposto originariamente dal CTU, né quello effettuato in sede di osservazioni dal pur espertissimo difensore dell'appellata paiono essere conformi alla previsione normativa, che pur dichiarano di applicare ed i criteri con cui sono stati entrambi formulati non paiono facilmente comprensibili.
Anzitutto, il risultato è concettualmente impossibile, poiché il danno da riconoscere tenendo conto del danno preesistente non può essere addirittura superiore, come risulterebbe secondo il calcolo, al danno calcolato tenendo conto di un'integrità fisica completa, ma deve essere necessariamente inferiore, poiché, appunto, si deve tener conto di un'idoneità fisica già ridotta per effetto di altre cause
In secondo luogo, il calcolo effettuato dal CTU e dall'appellata è il seguente:
“100 – 15 = 85
85 – 25 (non 32) = 60 (non 53)
85 – 60 = 25 25
____________ = ____ = 0,29
85 85
Dove, ad integrazione/parziale modifica di quanto indicato dal CTU
15% è il danno biologico preesistente
85% è il grado di indennità psico-fisica preesistente (100 – 15)
25% è il danno da silicosi ex D.L.vo 38/2000 (nuova malattia professionale)
60% è il grado di integrità psico-fisica residuata (85 – 25) dopo la malattia professionale della silicosi
25% è la differenza fra il grado di integrità psico-fisica preesistente (85) e il grado di integrità psico-fisica residua (60%) dopo la malattia professionale della silicosi.
Dunque, il danno biologico ricalcolato secondo il disposto di cui al comma 6 D.
L.vo 38/2000 risulta pari al 29% (non al 37%)”.”
In realtà la previsione normativa da applicare, secondo questa Corte, è chiara e non concede altre possibilità: il danno è indicato da “una frazione in cui il denominatore
8 indica il grado d' integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale”.
Procedendo direttamente ad effettuare il calcolo, pertanto, si ha al denominatore
85 (gradi di integrità fisica preesistente, tenuto conto del danno già indennizzato rapportato in termini di danno biologico), mentre al numeratore si indica la differenza tra il grado di integrità fisica preesistente (si omette volutamente l'uso del pronome utilizzato dalla norma), ovvero sia 85, ed il grado di integrità fisica residuato dopo l'infortunio o malattia professionale, ovvero sia il danno oggetto del giudizio, poiché il danno precedente è il primo termine del numeratore (85). Tale grado di integrità fisica residuata è il 75% (100-25 riconosciuto in causa). Questo grado di integrità fisica residuata deve essere ottenuto rapportando il danno biologico del 25% all'integrità fisica del 100%, ottenendo cioè 75%, poiché porre in relazione il danno preesistente con quello successivo è proprio l'oggetto dell'operazione aritmetica da effettuarsi. Non è pertanto corretto indicare come sottraendo la capacità residua sommando aritmeticamente le due diminuzioni, preesistente ed attuale, perché si ottiene di innalzare artificiosamente il valore del numeratore. La somma delle due diminuzioni avviene come effetto del rapporto previsto dalla norma, per cui si ottiene al numeratore il valore di 10 (85-75), ed al denominatore rimane il valore di 85, già indicato.
L'effettuazione della divisione dà come risultato 0,11, per cui il danno effettivo sofferto da ed oggetto del giudizio era del 11%. Persona_1
Le valutazioni della CTU su questo punto possono perciò essere corrette direttamente da questa Corte per cui, in definitiva, l'appello dell' deve essere CP_1
accolto nella parte di cui in motivazione e deve essere dichiarato il diritto del defunto
(e degli eredi presenti in causa attualmente), al riconoscimento di un danno Persona_1
biologico del 11%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa.
Le spese del secondo grado del giudizio e di quello di Cassazione devono essere integralmente compensate tra le parti, la complessità stessa della questione, che ha richiesto l'intervento della Corte Costituzionale per correggere l'interpretazione della stessa Corte di Cassazione, danno piena spiegazione dell'incertezza della questione.
P.Q.M.
9 Definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in riforma parziale della sentenza appellata, che conferma per il resto, dichiara che l'appellato aveva diritto all'indennizzo o rendita per silicosi commisurata ad un danno biologico del 11%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa. Condanna l' al CP_3
pagamento della relativa prestazione, con gli accessori di legge.
Rigetta per il resto l'appello.
Compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado del giudizio e pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Cagliari, 8-6-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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