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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/12/2024, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 923/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pompei Clino giusta procura speciale Parte_1 alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ottaviani Nicola e Chiappini Controparte_1
Francesca giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 19/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/4/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto matrimonio CP_1
( con rito concordatario ) in Priverno ( LT ) il 23/9/09 ( rectius il 23/8/09 ); che
1 dalla loro unione era nato in [...] il figlio ( il 9/2/08 ); che negli Per_1 ultimi tempi il matrimonio è entrato in crisi, tanto che la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione il ha lasciato la casa coniugale. CP_1
L'attrice esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico- patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita del loro figlio minorenne, nonché formulava istanza di adozione inaudita altera parte di un provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c.. Concludeva, nel merito, come segue: “Ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. sussistendo un pregiudizio imminente e irreparabile, come sopra meglio specificato, che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare, che il Presidente, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotti un provvedimento che preveda la corresponsione di un contributo al mantenimento per il minore pari ad € 600, 00 da versarsi alla IGnora entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e Pt_1 un calendario di visita provvisorio, che consenta al figlio di stare con il padre in maniera adeguata, nell'attesa dell'udienza di prima comparizione. Dunque a fine settimana alternati, dal venerdì all'ora di uscita da scuola alla domenica sera, quando lo accompagnerà a casa della madre alle ore 21.00. Durante la settimana, un giorno, preferibilmente il martedì, con pernottamento. Ad anni alternati il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì successivo e per quindici giorni, anche non consecutivi, tra giugno e settembre;
analogo diritto nei mesi estivi competerà alla madre, fissando altresì con il medesimo decreto, entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica;
- ai sensi dell'art. 473 bis.14
c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé per il tentativo di conciliazione, e, in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti necessari nell'interesse dei coniugi e del figlio;
- rimettere le parti innanzi al Collegio o al Giudice delegato ex art. 473 bis.21 a prosecuzione del giudizio, affinché il
Tribunale di Frosinone pronunci la separazione personale dei su generalizzati coniugi, dichiarando i IGg.ri e separati giudizialmente alle seguenti -Disporre l'affidamento condiviso del figlio Parte_1 Controparte_1 ad entrambi i genitori salvo diversa valutazione dell'Adito Giudice, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
-Assegnare la casa coniugale sita in Frosinone, in Corso Francia n. 1 alla IG.ra
[...]
[... ; - Disporre le modalità del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario -Porre a carico del IG. Pt_1
l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di € 400,00, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento di € 200,00 come contributo per la locazione mensile e 50 euro per il cane;
- Porre a carico del IG. Controparte_1
l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile per il mantenimento del figlio nella misura di € Per_1
600,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- Porre a carico del IG. un contributo della misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio (sanitarie, CP_1 scolastiche e sportive), previamente concordate o comunque indispensabili, documentate e conformi al livello
2 economico di ciascuno dei due genitori secondo le linee indicate nel Protocollo del Tribunale di Cassino del
20.06.2023; - Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Priverno perché provveda alle annotazioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.A. nella misura di Legge, in caso di ingiustificata opposizione.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita dei del figlio. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “a) i coniugi vivranno separati e continueranno a serbare fra loro il mutuo e reciproco rispetto;
b) il figlio resterà a vivere, in regime di affidamento congiunto, con la madre nella casa coniugale che resterà assegnata, nell'esercizio del diritto
[... abitativo, alla resistente la quale provvederà ad intestarsi le utenze e sostenere i costi delle stesse;
c) il IG.
verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di € 300,00, entro il 10 di ogni CP_1 mese alla IG.ra , oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo vigente nel Pt_1
Tribunale di Frosinone;
d) l'Assegno Unico per il figlio resterà attribuito al 100% alla IG.ra ; e) il Parte_1 IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo alla locazione dell'immobile, ove abita unitamente al CP_1 Pt_1 figlio, euro 250,00 al mese, oltre la metà delle spese condominiali;
f) ciascun genitore conserverà la facoltà di vedere ed avere con sé liberamente il figlio, previo reciproco accordo e, comunque, il IG. avrà il diritto CP_1 di frequentare il proprio figlio: il giovedì dall'uscita di scuola o in mancanza dalle 15:00 sino alle 19:30/20:00 circa;
il padre terrà il figlio con sè, pernottando con lo stesso a due weekend alternati al mese dal venerdì dall'uscita di scuola o in mancanza dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00 domenica;
g) il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali, alternativamente con il padre e la madre (es. Natale con un genitore e
Capodanno con l'altro e viceversa l'anno successivo), e così alternativamente ogni altra festività (ad es. 25 aprile, 1° Maggio, feste patronali, Ferragosto, etc..), compresi i compleanni dei propri genitori. h) Inoltre, il figlio della coppia trascorrerà le vacanze estive, per almeno 7 giorni pieni consecutivi, ovvero dalle ore 10 del primo giorno alle ore 20 del settimo, con il padre e altrettanti sette giorni consecutivi con la madre, con l'obbligo per i genitori di concordare il periodo esatto entro il 30 maggio di ogni anno, impegnandosi quanto più possibile a coordinarsi tra loro.”.
All'udienza ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 21/5/24 il Giudice rel. espletava tentativo di conciliazione, all'esito della quale recepiva con provvedimento temporaneo e urgente l'accordo conciliativo provvisorio ivi raggiunto tra le parti, e rinviava la causa alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 19/11/24.
All'udienza del 19/11/24 le parti raggiungevano il seguente accordo conciliativo in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) Affidamento congiunto del figlio minore
3 che verrà collocato presso l'abitazione materna con diritto di frequentazione del figlio con il padre in due week end al mese alternati e un giorno della settimana, individuato nel martedì o giovedì dall'uscita di scuola, o in mancanza, dalle ore 15:00 fino alle ore 19:30; il figlio trascorrerà con ciascun genitore le festività (Natalizie,
Pasquali) in modalità alternata così come per i fine settimana, previo accordo tra i genitori;
2) in ordine al mantenimento del figlio, il padre verserà alla IG.ra l'importo mensile di € 400,00 entro il 5 di ogni mese, Pt_1 oltre aumento Istat annuale;
il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il figlio così come da
Protocollo del Tribunale di Frosinone, previamente concordate ed autorizzate dai genitori;
3) il IG. CP_1 continuerà a sostenere il costo del canone di locazione e le spese condominiali dell'immobile occupato dalla
IG.ra unitamente al figlio, con pagamento diretto alla locatrice dell'importo di € 450,00 per il canone e Pt_1 tale casa per l'effetto viene assegnata in godimento alla IG.ra ; 4) il IG. riconosce a favore della Pt_1 CP_1
IG.ra un contributo al suo mantenimento di € 200,00 al mese per un periodo limitato a decorrere dal
Pt_1 mese di gennaio 2025 sino a dicembre 2025 compresi, importo che successivamente a tale data non sarà più dovuto alla IG.ra ; 5) sino al mese di dicembre 2024 compreso, il IG. continuerà a pagare le
Pt_1 CP_1 utenze dell'immobile occupato dalla IG.ra e dal figlio;
6) dal mese di gennaio 2025, la IG.ra
Pt_1 Pt_1 provvederà ad intestarsi tutte le utenze dell'immobile ed a sostenerne i correlativi costi;
7) i coniugi danno il consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio e per il rilascio della carta d'identità per loro e per il figlio minorenne;
8) le parti concordano che l'oro depositato presso una cassetta di sicurezza del IG. CP_1 di proprietà della IG.ra , verrà alla stessa restituito, mentre quello del figlio pure presente in tale cassetta
Pt_1 di sicurezza, resterà nella disponibilità di quest'ultimo. Dentro la cassetta di sicurezza vi è una lista che individua i singoli beni d'oro di spettanza di ciascuno dei tre soggetti;
9) il IG. acconsente che CP_1
l'assegno unico e universale per il figlio resti assegnato al 100% alla IG.ra ; 10) Spese di lite sono Pt_1 compensate tra le parti”.
I difensori delle parti chiedevano quindi trasformarsi il presente giudizio di separazione contenziosa in separazione consensuale, concludendo congiuntamente per la sua omologa alle predette condizioni concordate tra le parti. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate in verbale d'udienza del 19/11/24, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2,
c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi, le cui condizioni si appalesano tra l'altro idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne
Per_1
4 Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 19/11/24, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno ( LT ) in relazione all'Atto n. 104, Parte II, Serie A, anno 2009, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 26/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 923/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pompei Clino giusta procura speciale Parte_1 alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ottaviani Nicola e Chiappini Controparte_1
Francesca giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 19/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/4/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto matrimonio CP_1
( con rito concordatario ) in Priverno ( LT ) il 23/9/09 ( rectius il 23/8/09 ); che
1 dalla loro unione era nato in [...] il figlio ( il 9/2/08 ); che negli Per_1 ultimi tempi il matrimonio è entrato in crisi, tanto che la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione il ha lasciato la casa coniugale. CP_1
L'attrice esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico- patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita del loro figlio minorenne, nonché formulava istanza di adozione inaudita altera parte di un provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c.. Concludeva, nel merito, come segue: “Ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. sussistendo un pregiudizio imminente e irreparabile, come sopra meglio specificato, che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare, che il Presidente, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotti un provvedimento che preveda la corresponsione di un contributo al mantenimento per il minore pari ad € 600, 00 da versarsi alla IGnora entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e Pt_1 un calendario di visita provvisorio, che consenta al figlio di stare con il padre in maniera adeguata, nell'attesa dell'udienza di prima comparizione. Dunque a fine settimana alternati, dal venerdì all'ora di uscita da scuola alla domenica sera, quando lo accompagnerà a casa della madre alle ore 21.00. Durante la settimana, un giorno, preferibilmente il martedì, con pernottamento. Ad anni alternati il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì successivo e per quindici giorni, anche non consecutivi, tra giugno e settembre;
analogo diritto nei mesi estivi competerà alla madre, fissando altresì con il medesimo decreto, entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica;
- ai sensi dell'art. 473 bis.14
c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé per il tentativo di conciliazione, e, in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti necessari nell'interesse dei coniugi e del figlio;
- rimettere le parti innanzi al Collegio o al Giudice delegato ex art. 473 bis.21 a prosecuzione del giudizio, affinché il
Tribunale di Frosinone pronunci la separazione personale dei su generalizzati coniugi, dichiarando i IGg.ri e separati giudizialmente alle seguenti -Disporre l'affidamento condiviso del figlio Parte_1 Controparte_1 ad entrambi i genitori salvo diversa valutazione dell'Adito Giudice, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
-Assegnare la casa coniugale sita in Frosinone, in Corso Francia n. 1 alla IG.ra
[...]
[... ; - Disporre le modalità del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario -Porre a carico del IG. Pt_1
l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di € 400,00, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento di € 200,00 come contributo per la locazione mensile e 50 euro per il cane;
- Porre a carico del IG. Controparte_1
l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile per il mantenimento del figlio nella misura di € Per_1
600,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- Porre a carico del IG. un contributo della misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio (sanitarie, CP_1 scolastiche e sportive), previamente concordate o comunque indispensabili, documentate e conformi al livello
2 economico di ciascuno dei due genitori secondo le linee indicate nel Protocollo del Tribunale di Cassino del
20.06.2023; - Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Priverno perché provveda alle annotazioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.A. nella misura di Legge, in caso di ingiustificata opposizione.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita dei del figlio. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “a) i coniugi vivranno separati e continueranno a serbare fra loro il mutuo e reciproco rispetto;
b) il figlio resterà a vivere, in regime di affidamento congiunto, con la madre nella casa coniugale che resterà assegnata, nell'esercizio del diritto
[... abitativo, alla resistente la quale provvederà ad intestarsi le utenze e sostenere i costi delle stesse;
c) il IG.
verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di € 300,00, entro il 10 di ogni CP_1 mese alla IG.ra , oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo vigente nel Pt_1
Tribunale di Frosinone;
d) l'Assegno Unico per il figlio resterà attribuito al 100% alla IG.ra ; e) il Parte_1 IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo alla locazione dell'immobile, ove abita unitamente al CP_1 Pt_1 figlio, euro 250,00 al mese, oltre la metà delle spese condominiali;
f) ciascun genitore conserverà la facoltà di vedere ed avere con sé liberamente il figlio, previo reciproco accordo e, comunque, il IG. avrà il diritto CP_1 di frequentare il proprio figlio: il giovedì dall'uscita di scuola o in mancanza dalle 15:00 sino alle 19:30/20:00 circa;
il padre terrà il figlio con sè, pernottando con lo stesso a due weekend alternati al mese dal venerdì dall'uscita di scuola o in mancanza dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00 domenica;
g) il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali, alternativamente con il padre e la madre (es. Natale con un genitore e
Capodanno con l'altro e viceversa l'anno successivo), e così alternativamente ogni altra festività (ad es. 25 aprile, 1° Maggio, feste patronali, Ferragosto, etc..), compresi i compleanni dei propri genitori. h) Inoltre, il figlio della coppia trascorrerà le vacanze estive, per almeno 7 giorni pieni consecutivi, ovvero dalle ore 10 del primo giorno alle ore 20 del settimo, con il padre e altrettanti sette giorni consecutivi con la madre, con l'obbligo per i genitori di concordare il periodo esatto entro il 30 maggio di ogni anno, impegnandosi quanto più possibile a coordinarsi tra loro.”.
All'udienza ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 21/5/24 il Giudice rel. espletava tentativo di conciliazione, all'esito della quale recepiva con provvedimento temporaneo e urgente l'accordo conciliativo provvisorio ivi raggiunto tra le parti, e rinviava la causa alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 19/11/24.
All'udienza del 19/11/24 le parti raggiungevano il seguente accordo conciliativo in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) Affidamento congiunto del figlio minore
3 che verrà collocato presso l'abitazione materna con diritto di frequentazione del figlio con il padre in due week end al mese alternati e un giorno della settimana, individuato nel martedì o giovedì dall'uscita di scuola, o in mancanza, dalle ore 15:00 fino alle ore 19:30; il figlio trascorrerà con ciascun genitore le festività (Natalizie,
Pasquali) in modalità alternata così come per i fine settimana, previo accordo tra i genitori;
2) in ordine al mantenimento del figlio, il padre verserà alla IG.ra l'importo mensile di € 400,00 entro il 5 di ogni mese, Pt_1 oltre aumento Istat annuale;
il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il figlio così come da
Protocollo del Tribunale di Frosinone, previamente concordate ed autorizzate dai genitori;
3) il IG. CP_1 continuerà a sostenere il costo del canone di locazione e le spese condominiali dell'immobile occupato dalla
IG.ra unitamente al figlio, con pagamento diretto alla locatrice dell'importo di € 450,00 per il canone e Pt_1 tale casa per l'effetto viene assegnata in godimento alla IG.ra ; 4) il IG. riconosce a favore della Pt_1 CP_1
IG.ra un contributo al suo mantenimento di € 200,00 al mese per un periodo limitato a decorrere dal
Pt_1 mese di gennaio 2025 sino a dicembre 2025 compresi, importo che successivamente a tale data non sarà più dovuto alla IG.ra ; 5) sino al mese di dicembre 2024 compreso, il IG. continuerà a pagare le
Pt_1 CP_1 utenze dell'immobile occupato dalla IG.ra e dal figlio;
6) dal mese di gennaio 2025, la IG.ra
Pt_1 Pt_1 provvederà ad intestarsi tutte le utenze dell'immobile ed a sostenerne i correlativi costi;
7) i coniugi danno il consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio e per il rilascio della carta d'identità per loro e per il figlio minorenne;
8) le parti concordano che l'oro depositato presso una cassetta di sicurezza del IG. CP_1 di proprietà della IG.ra , verrà alla stessa restituito, mentre quello del figlio pure presente in tale cassetta
Pt_1 di sicurezza, resterà nella disponibilità di quest'ultimo. Dentro la cassetta di sicurezza vi è una lista che individua i singoli beni d'oro di spettanza di ciascuno dei tre soggetti;
9) il IG. acconsente che CP_1
l'assegno unico e universale per il figlio resti assegnato al 100% alla IG.ra ; 10) Spese di lite sono Pt_1 compensate tra le parti”.
I difensori delle parti chiedevano quindi trasformarsi il presente giudizio di separazione contenziosa in separazione consensuale, concludendo congiuntamente per la sua omologa alle predette condizioni concordate tra le parti. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate in verbale d'udienza del 19/11/24, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2,
c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi, le cui condizioni si appalesano tra l'altro idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne
Per_1
4 Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 19/11/24, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno ( LT ) in relazione all'Atto n. 104, Parte II, Serie A, anno 2009, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 26/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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