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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BU GEREMIA, RE
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 680/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pratella - Sede 81010 Pratella CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5225/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 27 giugno 2024, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI 2023 pure in epigrafe meglio individuata, rilevando: a) la ritualità della notifica avvenuta a mezzo corriere privato autorizzato, e comunque atteso il raggiungimento dello scopo;
b) la legittimità della sottoscrizione a stampa dell'atto impugnato;
la completezza e legittimità nel merito della motivazione, che richiama i dati catastali dell'immobile soggetto a tassazione, in conformità alla delibera approvata dal Comune di Pratella n. 7\18.
Il contribuente ha proposto appello, per i motivi che si diranno;
il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato e va rigettato.
Con il primo motivo il Ricorrente_1 ribadisce, come già in primo grado, il vizio di notifica perché avvenuta a mezzo corriere privato.
Di contro, la s.p.a. Società_1, il corriere, è abilitata in forza di autorizzazione generale del Comune di Pratella, AUG\5931\2021, come da d.l. 261\99, art. 6; l'appellante svolge ampie considerazioni di carattere generale, sulle licenze individuali\autorizzazioni generali, senza rilievo nel caso di specie, atteso appunto la
(documentata) autorizzazione comunale di cui si è detto;
e soprattutto l'appellante non considera che il primo giudice ha rigettato l'argomento difensivo in parola (ora confluito in motivo di appello) anche in ragione del raggiungimento dello scopo della notifica (e infatti il contribuente ha potuto tempestivamente e compiutamente svolgere la propria attività difensiva), tenuto conto che, a tutto voler concedere, la notifica effettuata da operatori privati non autorizzati è nulla, e non inesistente (sanabile quindi ex art. 156 c.p.c.).
Tale ultimo profilo è stato disatteso dal motivo in parola (il che ne costituisce, per altro verso, un profilo di inammissibilità).
Con il secondo, complesso (e eterogeneo) motivo (che viene sostanzialmente riprodotto dal terzo motivo),
l'appellante lamenta la violazione dell'art. 7 l. 212\00, del comma 162 l. 296\06, il difetto di motivazione dell'atto impugnato ex art. 3 l. 241\90; assume che gli avvisi di accertamento Tari vanno adeguatamente motivati e rileva il potere del giudice tributario di disapplicazione degli atti amministrativi e in particolare della delibera di determinazione delle tariffe Tari.
Il motivo, di estrema ampiezza, oltre che con contenuto assolutamente eterogeneo, è in non pochi punti opachi, il che si riflette negativamente sulla ammissibilità dello stesso.
In primo luogo, è agevole ribadire (e del resto sul punto l'appello è del tutto generico) che l'avviso in parola
è conforme allo schema normativo (l. 196\00, art. 1, commi 162 ss), e contiene tutti gli elementi per la esatta individuazione degli estremi del tributo (Tari 2023, come detto): gli estremi catastali dell'immobile, di 196 mq, occupato da 5 persone;
la tariffa applicata (2,78 euro al mq) è quella fissa;
si noti, del resto, che il contribuente non contesta tali presupposti fattuali.
Il motivo, invero, è incentrato sulla pretesa illegittimità della delibera comunale (del consiglio comunale) di approvazione delle tariffe Tari, n. 7\18.
Il Comune- conformemente alla prescrizioni di legge (v. anche l. 147\13, art . 1, comma 652), nonché della vigente normativa subprimaria, ha ritenuto di applicare, nell'ambito delle sue attribuzioni discrezionali, una tariffa cd monomia (classificando le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti), determinandone importi e coefficienti di calcolo.
Tanto è stato ritenuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 17051\24.
A fronte di ciò, l'appellante si limita a osservazioni di carattere assolutamente generali, e senza effettive ricadute sulla vicenda per cui è causa, sul sistema tariffario e sul calcolo degli importi dovuti.
Non vi è quindi alcuno spazio per la richiesta disapplicazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello NA il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 290,00 oltre accessori con distrazione
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BU GEREMIA, RE
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 680/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pratella - Sede 81010 Pratella CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5225/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 27 giugno 2024, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI 2023 pure in epigrafe meglio individuata, rilevando: a) la ritualità della notifica avvenuta a mezzo corriere privato autorizzato, e comunque atteso il raggiungimento dello scopo;
b) la legittimità della sottoscrizione a stampa dell'atto impugnato;
la completezza e legittimità nel merito della motivazione, che richiama i dati catastali dell'immobile soggetto a tassazione, in conformità alla delibera approvata dal Comune di Pratella n. 7\18.
Il contribuente ha proposto appello, per i motivi che si diranno;
il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato e va rigettato.
Con il primo motivo il Ricorrente_1 ribadisce, come già in primo grado, il vizio di notifica perché avvenuta a mezzo corriere privato.
Di contro, la s.p.a. Società_1, il corriere, è abilitata in forza di autorizzazione generale del Comune di Pratella, AUG\5931\2021, come da d.l. 261\99, art. 6; l'appellante svolge ampie considerazioni di carattere generale, sulle licenze individuali\autorizzazioni generali, senza rilievo nel caso di specie, atteso appunto la
(documentata) autorizzazione comunale di cui si è detto;
e soprattutto l'appellante non considera che il primo giudice ha rigettato l'argomento difensivo in parola (ora confluito in motivo di appello) anche in ragione del raggiungimento dello scopo della notifica (e infatti il contribuente ha potuto tempestivamente e compiutamente svolgere la propria attività difensiva), tenuto conto che, a tutto voler concedere, la notifica effettuata da operatori privati non autorizzati è nulla, e non inesistente (sanabile quindi ex art. 156 c.p.c.).
Tale ultimo profilo è stato disatteso dal motivo in parola (il che ne costituisce, per altro verso, un profilo di inammissibilità).
Con il secondo, complesso (e eterogeneo) motivo (che viene sostanzialmente riprodotto dal terzo motivo),
l'appellante lamenta la violazione dell'art. 7 l. 212\00, del comma 162 l. 296\06, il difetto di motivazione dell'atto impugnato ex art. 3 l. 241\90; assume che gli avvisi di accertamento Tari vanno adeguatamente motivati e rileva il potere del giudice tributario di disapplicazione degli atti amministrativi e in particolare della delibera di determinazione delle tariffe Tari.
Il motivo, di estrema ampiezza, oltre che con contenuto assolutamente eterogeneo, è in non pochi punti opachi, il che si riflette negativamente sulla ammissibilità dello stesso.
In primo luogo, è agevole ribadire (e del resto sul punto l'appello è del tutto generico) che l'avviso in parola
è conforme allo schema normativo (l. 196\00, art. 1, commi 162 ss), e contiene tutti gli elementi per la esatta individuazione degli estremi del tributo (Tari 2023, come detto): gli estremi catastali dell'immobile, di 196 mq, occupato da 5 persone;
la tariffa applicata (2,78 euro al mq) è quella fissa;
si noti, del resto, che il contribuente non contesta tali presupposti fattuali.
Il motivo, invero, è incentrato sulla pretesa illegittimità della delibera comunale (del consiglio comunale) di approvazione delle tariffe Tari, n. 7\18.
Il Comune- conformemente alla prescrizioni di legge (v. anche l. 147\13, art . 1, comma 652), nonché della vigente normativa subprimaria, ha ritenuto di applicare, nell'ambito delle sue attribuzioni discrezionali, una tariffa cd monomia (classificando le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti), determinandone importi e coefficienti di calcolo.
Tanto è stato ritenuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 17051\24.
A fronte di ciò, l'appellante si limita a osservazioni di carattere assolutamente generali, e senza effettive ricadute sulla vicenda per cui è causa, sul sistema tariffario e sul calcolo degli importi dovuti.
Non vi è quindi alcuno spazio per la richiesta disapplicazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello NA il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 290,00 oltre accessori con distrazione