TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2565
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il Collegio ritiene che la contestazione della regressione tariffaria rientri nella cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di una definizione del rapporto di credito tra le parti e non di un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che la contestazione della regressione tariffaria rientri nella cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di una definizione del rapporto di credito tra le parti e non di un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

  • Inammissibile
    Illegittimità della nota di recupero

    Il Collegio ritiene che la contestazione della regressione tariffaria rientri nella cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di una definizione del rapporto di credito tra le parti e non di un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

  • Inammissibile
    Contestazione saldo amministrativo contabile

    Il Collegio ritiene che la contestazione della regressione tariffaria rientri nella cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di una definizione del rapporto di credito tra le parti e non di un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

  • Inammissibile
    Avvio procedimento amministrativo recupero RTU Anno 2019

    Il Collegio ritiene che la contestazione della regressione tariffaria rientri nella cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di una definizione del rapporto di credito tra le parti e non di un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

  • Inammissibile
    Integrazione avvio procedimento recupero RTU Anno 2019

    Il Collegio ritiene che la contestazione della regressione tariffaria rientri nella cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di una definizione del rapporto di credito tra le parti e non di un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

  • Inammissibile
    Conclusione procedimento amministrativo recupero RTU Anno 2019

    Il Collegio ritiene che la contestazione della regressione tariffaria rientri nella cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di una definizione del rapporto di credito tra le parti e non di un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2565
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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