Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Laboratori di Ricerche Cliniche Dr. Alessandro Bifulco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Capuano, Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituito in giudizio;
AS 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Diagnostico S. Ciro S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1036 del 16 novembre 2022 ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2019 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratori di Ricerche Cliniche Dr. Alessandro Bifulco S.r.l. il 21/10/2023:
per l’annullamento:
- della nota prot. 126825 del 27/06/2023, notificata il 27/06/2023 ad oggetto “trasmissione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2017-2021”;
- della nota prot. 133633 del 05/07/2023, notificata il 5/07/2023 ad oggetto “avvio del procedimento amministrativo recupero RTU Anno 2019. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.”;
- della nota prot. 152062 del 01/08/2023, notificata il 1/08/2023 ad oggetto “Integrazione della nota prot. 133633 del 05/07/202 di Avvio del procedimento amministrativo recupero RTU Anno 2019. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.-correzione”;
- della nota prot. 156419 del 07/08/2023, notificata il 7/08/2023 ad oggetto “Conclusione del procedimento amministrativo prot. 133633 del 05/07/2023 e integrazione prot. 152062 del 01/08/2023 ex artt. 7 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.- teso al recupero di quanto previsto relativamente alla RTU anno 2019”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AS 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa IA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dedotto di svolgere attività specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con il SSR e, per esso, con l’ASL NA 3 Sud.
2. Con gli atti impugnati, l’ASL dapprima definiva la regressione tariffaria per l’anno 2019, individuando il fatturato sul quale calcolare la stessa, e, successivamente, comunicava alla ricorrente di avere accertato un credito per prestazioni erogate in regime di (provvisorio) accreditamento per l’anno 2019, per un importo pari ad euro 29,212,72, in relazione a pagamenti effettuati ma non dovuti.
3. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha articolato avverso i provvedimenti impugnati i seguenti mezzi di censura:
1) si lamenta, in primo luogo, il difetto di motivazione, essendo del tutto incerta la base di partenza su cui calcolare la regressione tariffaria; i dati di partenza, in effetti, sarebbero del tutto erronei anche sulla scorta di decisioni assunte dal Tribunale di Torre Annunziata, inter partes;
2) si deduce, inoltre, l’intervenuta lesione del legittimo affidamento, giacché la richiesta di pagamento interverrebbe notevole distanza temporale dall’esercizio finanziario cui l’erogazione di prestazioni in accreditamento si riferisce, in violazione di ogni criterio di ragionevolezza;
3) per derivazione, sarebbe illegittima la nota di recupero, fondata sugli stessi erronei presupposti.
4. Si è costituita l’ASL resistente, svolgendo in rito eccezioni di inammissibilità del ricorso sotto vari profili (mancata notifica a controinteressati, mancata impugnazione di atti presupposti, acquiescenza per intervenuta sottoscrizione della “clausola di salvaguardia”), eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ove la controversia fosse qualificata di natura patrimoniale e inerente ai rapporti di dare-avere inter partes e chiedendo in ogni caso, nel merito, il rigetto dell’impugnazione stante la completezza dell’istruttoria e la correttezza dei calcoli operati.
5. All’udienza di smaltimento del 16 aprile 2026, celebratasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Può prescindersi dalle eccezioni in rito svolte dall’Amministrazione, essendo preliminare e dirimente la questione di giurisdizione sollevata nelle memorie difensive della stessa.
Ritiene il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in conformità ai precedenti della Sezione vertente su analoga fattispecie (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a).
7. Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale, a monte definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono obbligatoriamente sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti aslini relativi alla RTU 2019 (oggetto della odierna impugnativa) sono comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
8. La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente AS (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questa Sezione del TAR) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali ”.
9. Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “proprio in materia di regressione tariffaria”, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l’AS è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali ” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011)
10. Alla luce di quanto sopra non è rilevante la circostanza che sia stata impugnata anche la deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1036 del 16 novembre 2022, ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2019 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”, che, alla stregua di quanto argomentato nelle citate pronunce della Suprema Corte regolatrice, va qualificata come atto paritetico non idoneo a regolare in via autoritativa la fattispecie, che resta per contro regolata secondo le regole proprie del diritto civile, in quanto le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano comunque la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, il cui sindacato giurisdizionale è attestato in capo al giudice amministrativo.
11. Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione e, più puntualmente, il “quantum” della regressione operata e il ritardo con cui tale regressione è stata disposta.
12. Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
14. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
15. Sussistono nondimeno, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda e della circostanza che solo successivamente si è consolidato l’indirizzo regolatorio della giurisdizione, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, con l'intervento dei magistrati:
IA SE, Presidente, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA SE |
IL SEGRETARIO