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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1686 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. Parte_3 C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CORRENTI CORRADO , come da procura in atti. ricorrenti, contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
FIORELLO ANGELA RITA come da procura in atti. resistente, avente ad oggetto: Comodato di immobile urbano.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis, i ricorrenti premettendo di aver concesso in comodato gratuito al loro congiunto un fondo indiviso sito in Milazzo, contrada Garrisi, individuato Controparte_1
all'agenzia del Territorio al foglio di mappa n. 18, partt. 77, 176, 491, 493, 702, 862, 863, 341 e 242, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Dichiarare risolto il rapporto di comodato ex art. 1809 c.c. per la data del 15.3.2022 stante la formale richiesta di restituzione fatta dalle comodanti con lettera racc.ta del 7.10.2020;
2) Condannare, per l'effetto, il sig. nato a [...] il [...] ( Controparte_1 C.F._5
ivi residente in [...], a rilasciare il fondo, meglio descritto in narrativa e nel contratto di comodato, nello stato di fatto in cui gli è stato consegnato, giusta previsione contrattuale, per la data del 15.3.2022, emettendo ogni statuizione di condanna in tal senso libero e sgombro di persone e cose;
3) Fissare in ogni caso ex art. 614 bis cpc, anche una penale per ogni giorno di ritardo nel rilascio del fondo, salvi eventuali maggiori danni;
4) In via del tutto gradata e subordinata, dare atto che le concludenti, per evitare ulteriori ostruzionismi e tergiversazioni da parte del resistente, sono disponibili, a titolo di cortesia, anche riceversi la loro sola quota di comproprietà, pari a complessivi mq. 15.290 circa, nonostante il contratto preveda la restituzione totale del fondo, ovvero a riconsegnare, anche in via provvisoria, la quota di proprietà di esso resistente pari a circa di mq. 3040 , a seguito del rilascio.
Si costituiva il resistente il quale contestando le domande dei ricorrenti così Controparte_1
concludeva:
NEL MERITO previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in
fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, oltre che inammissibile stante la contitolarità del diritto di proprietà.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore della sottoscritta difensore.
Nella denegata ipotesi, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore delle sezioni specializzate
agrarie, per accertare e dichiarare costituitosi alla data del 08.03.2003 tra da una parte, Controparte_1
, e d'all'altro, contratto di affitto ai sensi dell'art. 49, co. 1, L. n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
203/1982.
Ed eventualmente in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di comodato sottoscritto tra le parti
in data 16.03.12 simula il diverso contratto dell'affitto, e per l'effetto, dichiarare che tale contratto avrà scadenza in data
16.03.27.
Istruita la causa tramite l'escussione dei testi ammessi, ritenuta la causa matura per la decisione si disponeva il rinvio per la discussione con concessione del termine per il deposito di note conclusive.
*********
Oggetto del presente giudizio è un contratto di comodato di immobile stipulato tra i comproprietari pro quota dello stesso.
La nozione di comodato è, come è noto, contenuta e richiamata nell'art. 1803, c.c., il quale, al comma
1, afferma che: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Si tratta, dunque, di un contratto reale ad efficacia obbligatoria, che ha natura essenzialmente gratuita ed è a carattere personale (intuitus personae), fondato su un atto di liberalità da parte del comodante nei confronti del comodatario.
Il termine di durata del contratto di comodato può essere pattuito espressamente, oppure può desumersi dall'uso cui la cosa era destinata. L'art. 1809 c.c. stabilisce che il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, una volta esaurito l'uso conforme al contratto. Alla luce di quanto sopra, il comodatario che si rifiuti di restituire il bene a seguito della richiesta del comodante si configura come detentore sine titulo, ossia abusivo, salvo che non dimostri di poter disporre del bene in base a un titolo diverso da far valere di fronte all'autorità giudiziaria.
Ciò detto, avendo parte resistente eccepito la simulazione operata con la stipula del citato contratto è necessario precisare che l'ordinamento distingue chiaramente il comodato dalla locazione. Mentre il comodato è gratuito e non prevede il pagamento di un corrispettivo per l'uso del bene, la locazione è, invece, un contratto a titolo oneroso, in cui il conduttore è tenuto al versamento di un canone in cambio del godimento del bene.
La gratuità distingue il comodato dalla locazione, infatti, se per l'uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto che si configura è la locazione.
Orbene, oltre a non aver prodotto alcuna prova in merito all'eventuale canone accordato e corrisposto che potrebbe dimostrare la eccepita simulazione, parte resistente, in sede di mediazione, ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza del contratto di comodato stipulato con gli altri comproprietari pro quota, pertanto l'atto stipulato dalle parti è da considerare a tutti gli effetti un contratto di comodato di bene immobile, a titolo gratuito.
Per i medesimi motivi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione essendo tale giudizio di competenza della sezione agraria, non trova accoglimento, non avendo le parti stipulato un contratto di affitto di fondo rustico.
Superata tale eccezione, è necessario esaminare la presente fattispecie e precisamente il comodato tra comproprietari.
Pur oggetto di discussione giurisprudenziale con esiti a volte discordanti, questo giudice ritiene ammissibile il rapporto contrattuale stipulato tra i comproprietari che ha ad oggetto la concessione in comodato di un bene indiviso e nel caso di specie tale contratto risulta regolare.
Risulta, altresì, tempestiva la domanda di restituzione dell'immobile oggetto del contratto e, pertanto
è da accogliere la richiesta di dichiarazione della risoluzione del contratto di comodato per inadempimento di parte resistente.
Però, come da costante giurisprudenza che si è occupata del rapporto locatizio ma, i cui principi espressi sono applicabili anche alla ipotesi di comodato, in caso di pronuncia di risoluzione del contratto avente ad oggetto un bene comune pro indiviso, per inadempimento, il conduttore e quindi anche il comodatario, avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota, non può essere condannato al rilascio del bene medesimo in favore degli altri comproprietari, ma deve essere condannato al rilascio in favore della comunione. Sarà poi cura dei comunisti disciplinare l'ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene e delle sue facoltà di godimento e così eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1105, ultimo comma, cod. civ., per la nomina di un amministratore (cfr. Cass., 27/3/2014, n. 7197; Cass.,
18/7/2008, n. 19929. Cfr. altresì Cass., 5/3/2013, n. 5384; Cass., 27/7/2006, n. 17094; Cass. civ. n.
3143/1982).
Tale considerazione conduce al rigetto della ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno, avanzata da parte ricorrente, tra l'altro tardivamente e pertanto solo per questo motivo inammissibile, in quanto il Sig. anche dopo la richiesta di restituzione del bene, ha comunque Controparte_1
detenuto lo stesso nella qualità di comproprietario e non come denunciato, sine titulo.
Alla luce delle superiori considerazioni, si dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti il 16.03.2012 ed avente per oggetto iln fondo indiviso sito in Milazzo, contrada Garrisi, individuato all'agenzia del Territorio al foglio di mappa n. 18, partt. 77, 176, 491, 493, 702, 862, 863, 341
e 242.
Ordina , il rilascio dell'immobile entro tre mesi dalla notifica della presente sentenza in favore della comunione composta dai seguenti comunisti: , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, nello stato di fatto in cui è stato consegnato. Controparte_1
Circa la richiesta di applicazione di quanto disposto dall'art. 614-bis c.p.c. è necessario che tale norma prevede che, in tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda, come nella fattispecie, di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, è possibile chiedere al giudice anche la condanna alla misura coercitiva, salvo che ciò non appaia manifestamente iniquo.
La norma demanda all'autorità giudiziaria un potere discrezionale in ordine alla quantificazione della misura, dovendosi tenere conto solo .
Nella fattispecie, sotto il profilo del quantum, si ritiene congruo, in relazione al valore della controversia e del danno da mancato godimento allo stato prevedibile, condannare parte resistente al pagamento di 5,00 € per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal terzo mese dalla notifica del presente provvedimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore (scaglione entro 26.000,00 €), del numero delle parti in giudizo e delle materie trattate considerando i valori minimi stante la modesta difficoltà degli argomenti trattati.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Barcellona P.G. dott.ssa Maria Rita Cuzzola in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1686/2020 R.G.;
1) dichiara risolto contratto di comodato stipulato tra le parti il 16.03.2012 ed avente per oggetto iln fondo indiviso sito in Milazzo, contrada Garrisi, individuato all'agenzia del Territorio al foglio di mappa n. 18, partt. 77, 176, 491, 493, 702, 862, 863, 341 e 242.
2) Ordina , il rilascio dell'immobile entro tre mesi dalla notifica della presente sentenza, in favore della comunione composta dai seguenti comunisti: , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, nello stato di fatto in cui è stato consegnato. Controparte_1
3) fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in € cinque (5,00) la somma di denaro dovuta dal resistente decorsi tre mesi dalla notifica della presente sentenza e per ogni successivo giorno di ritardo, fino alla consegna dell'immobile;
4) condanna il resistente alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi 4.064,00 per compensi professionali, oltre € 237,00 per spese vive, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 23/05/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1686 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. Parte_3 C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CORRENTI CORRADO , come da procura in atti. ricorrenti, contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
FIORELLO ANGELA RITA come da procura in atti. resistente, avente ad oggetto: Comodato di immobile urbano.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis, i ricorrenti premettendo di aver concesso in comodato gratuito al loro congiunto un fondo indiviso sito in Milazzo, contrada Garrisi, individuato Controparte_1
all'agenzia del Territorio al foglio di mappa n. 18, partt. 77, 176, 491, 493, 702, 862, 863, 341 e 242, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Dichiarare risolto il rapporto di comodato ex art. 1809 c.c. per la data del 15.3.2022 stante la formale richiesta di restituzione fatta dalle comodanti con lettera racc.ta del 7.10.2020;
2) Condannare, per l'effetto, il sig. nato a [...] il [...] ( Controparte_1 C.F._5
ivi residente in [...], a rilasciare il fondo, meglio descritto in narrativa e nel contratto di comodato, nello stato di fatto in cui gli è stato consegnato, giusta previsione contrattuale, per la data del 15.3.2022, emettendo ogni statuizione di condanna in tal senso libero e sgombro di persone e cose;
3) Fissare in ogni caso ex art. 614 bis cpc, anche una penale per ogni giorno di ritardo nel rilascio del fondo, salvi eventuali maggiori danni;
4) In via del tutto gradata e subordinata, dare atto che le concludenti, per evitare ulteriori ostruzionismi e tergiversazioni da parte del resistente, sono disponibili, a titolo di cortesia, anche riceversi la loro sola quota di comproprietà, pari a complessivi mq. 15.290 circa, nonostante il contratto preveda la restituzione totale del fondo, ovvero a riconsegnare, anche in via provvisoria, la quota di proprietà di esso resistente pari a circa di mq. 3040 , a seguito del rilascio.
Si costituiva il resistente il quale contestando le domande dei ricorrenti così Controparte_1
concludeva:
NEL MERITO previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in
fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, oltre che inammissibile stante la contitolarità del diritto di proprietà.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore della sottoscritta difensore.
Nella denegata ipotesi, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore delle sezioni specializzate
agrarie, per accertare e dichiarare costituitosi alla data del 08.03.2003 tra da una parte, Controparte_1
, e d'all'altro, contratto di affitto ai sensi dell'art. 49, co. 1, L. n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
203/1982.
Ed eventualmente in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di comodato sottoscritto tra le parti
in data 16.03.12 simula il diverso contratto dell'affitto, e per l'effetto, dichiarare che tale contratto avrà scadenza in data
16.03.27.
Istruita la causa tramite l'escussione dei testi ammessi, ritenuta la causa matura per la decisione si disponeva il rinvio per la discussione con concessione del termine per il deposito di note conclusive.
*********
Oggetto del presente giudizio è un contratto di comodato di immobile stipulato tra i comproprietari pro quota dello stesso.
La nozione di comodato è, come è noto, contenuta e richiamata nell'art. 1803, c.c., il quale, al comma
1, afferma che: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Si tratta, dunque, di un contratto reale ad efficacia obbligatoria, che ha natura essenzialmente gratuita ed è a carattere personale (intuitus personae), fondato su un atto di liberalità da parte del comodante nei confronti del comodatario.
Il termine di durata del contratto di comodato può essere pattuito espressamente, oppure può desumersi dall'uso cui la cosa era destinata. L'art. 1809 c.c. stabilisce che il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, una volta esaurito l'uso conforme al contratto. Alla luce di quanto sopra, il comodatario che si rifiuti di restituire il bene a seguito della richiesta del comodante si configura come detentore sine titulo, ossia abusivo, salvo che non dimostri di poter disporre del bene in base a un titolo diverso da far valere di fronte all'autorità giudiziaria.
Ciò detto, avendo parte resistente eccepito la simulazione operata con la stipula del citato contratto è necessario precisare che l'ordinamento distingue chiaramente il comodato dalla locazione. Mentre il comodato è gratuito e non prevede il pagamento di un corrispettivo per l'uso del bene, la locazione è, invece, un contratto a titolo oneroso, in cui il conduttore è tenuto al versamento di un canone in cambio del godimento del bene.
La gratuità distingue il comodato dalla locazione, infatti, se per l'uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto che si configura è la locazione.
Orbene, oltre a non aver prodotto alcuna prova in merito all'eventuale canone accordato e corrisposto che potrebbe dimostrare la eccepita simulazione, parte resistente, in sede di mediazione, ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza del contratto di comodato stipulato con gli altri comproprietari pro quota, pertanto l'atto stipulato dalle parti è da considerare a tutti gli effetti un contratto di comodato di bene immobile, a titolo gratuito.
Per i medesimi motivi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione essendo tale giudizio di competenza della sezione agraria, non trova accoglimento, non avendo le parti stipulato un contratto di affitto di fondo rustico.
Superata tale eccezione, è necessario esaminare la presente fattispecie e precisamente il comodato tra comproprietari.
Pur oggetto di discussione giurisprudenziale con esiti a volte discordanti, questo giudice ritiene ammissibile il rapporto contrattuale stipulato tra i comproprietari che ha ad oggetto la concessione in comodato di un bene indiviso e nel caso di specie tale contratto risulta regolare.
Risulta, altresì, tempestiva la domanda di restituzione dell'immobile oggetto del contratto e, pertanto
è da accogliere la richiesta di dichiarazione della risoluzione del contratto di comodato per inadempimento di parte resistente.
Però, come da costante giurisprudenza che si è occupata del rapporto locatizio ma, i cui principi espressi sono applicabili anche alla ipotesi di comodato, in caso di pronuncia di risoluzione del contratto avente ad oggetto un bene comune pro indiviso, per inadempimento, il conduttore e quindi anche il comodatario, avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota, non può essere condannato al rilascio del bene medesimo in favore degli altri comproprietari, ma deve essere condannato al rilascio in favore della comunione. Sarà poi cura dei comunisti disciplinare l'ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene e delle sue facoltà di godimento e così eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1105, ultimo comma, cod. civ., per la nomina di un amministratore (cfr. Cass., 27/3/2014, n. 7197; Cass.,
18/7/2008, n. 19929. Cfr. altresì Cass., 5/3/2013, n. 5384; Cass., 27/7/2006, n. 17094; Cass. civ. n.
3143/1982).
Tale considerazione conduce al rigetto della ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno, avanzata da parte ricorrente, tra l'altro tardivamente e pertanto solo per questo motivo inammissibile, in quanto il Sig. anche dopo la richiesta di restituzione del bene, ha comunque Controparte_1
detenuto lo stesso nella qualità di comproprietario e non come denunciato, sine titulo.
Alla luce delle superiori considerazioni, si dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti il 16.03.2012 ed avente per oggetto iln fondo indiviso sito in Milazzo, contrada Garrisi, individuato all'agenzia del Territorio al foglio di mappa n. 18, partt. 77, 176, 491, 493, 702, 862, 863, 341
e 242.
Ordina , il rilascio dell'immobile entro tre mesi dalla notifica della presente sentenza in favore della comunione composta dai seguenti comunisti: , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, nello stato di fatto in cui è stato consegnato. Controparte_1
Circa la richiesta di applicazione di quanto disposto dall'art. 614-bis c.p.c. è necessario che tale norma prevede che, in tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda, come nella fattispecie, di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, è possibile chiedere al giudice anche la condanna alla misura coercitiva, salvo che ciò non appaia manifestamente iniquo.
La norma demanda all'autorità giudiziaria un potere discrezionale in ordine alla quantificazione della misura, dovendosi tenere conto solo .
Nella fattispecie, sotto il profilo del quantum, si ritiene congruo, in relazione al valore della controversia e del danno da mancato godimento allo stato prevedibile, condannare parte resistente al pagamento di 5,00 € per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal terzo mese dalla notifica del presente provvedimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore (scaglione entro 26.000,00 €), del numero delle parti in giudizo e delle materie trattate considerando i valori minimi stante la modesta difficoltà degli argomenti trattati.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Barcellona P.G. dott.ssa Maria Rita Cuzzola in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1686/2020 R.G.;
1) dichiara risolto contratto di comodato stipulato tra le parti il 16.03.2012 ed avente per oggetto iln fondo indiviso sito in Milazzo, contrada Garrisi, individuato all'agenzia del Territorio al foglio di mappa n. 18, partt. 77, 176, 491, 493, 702, 862, 863, 341 e 242.
2) Ordina , il rilascio dell'immobile entro tre mesi dalla notifica della presente sentenza, in favore della comunione composta dai seguenti comunisti: , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, nello stato di fatto in cui è stato consegnato. Controparte_1
3) fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in € cinque (5,00) la somma di denaro dovuta dal resistente decorsi tre mesi dalla notifica della presente sentenza e per ogni successivo giorno di ritardo, fino alla consegna dell'immobile;
4) condanna il resistente alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi 4.064,00 per compensi professionali, oltre € 237,00 per spese vive, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 23/05/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola