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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/11/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1742/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Simone Devoto Medioli Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento di figli minorenni presentato in data 11.6.2025 da:
con avv.ssa Simona Costa del Foro di Parma Parte_1 contro
, con avv.ssa Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma Controparte_1 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni come da note di conclusioni congiunte 15.10.2025; letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Fatto e diritto
Con ricorso in epigrafe esponeva: Parte_1
➢ che, con sentenza n. 1117/2023 dell'intestato Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c., era stato posto a suo carico un assegno mensile di euro 1.000,00
(comprensivo del canone di locazione della casa familiare per euro 550,00) per il mantenimento dei figli nati dalla relazione affettiva con , il 26.6.2001 e Controparte_1 Per_1 Per_2 il 12.6.2007, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
➢ che, medio tempore, il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica, avendo egli Per_1 ottenuto un impiego a tempo indeterminato presso il Comune di Fontevivo;
➢ che viveva con la madre e con il fratello più piccolo;
Per_1
pagina 1 di 3 ➢ che la sig.ra godeva di stabile occupazione lavorativa;
CP_1
➢ che egli si trovava in difficoltà economica, essendo costretto a vivere con poco più di euro
700,00 al mese.
Ciò premesso, il ricorrente concludeva per la revoca o la sospensione dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio e la revoca ovvero la riduzione dell'obbligo di pagare il Per_1 canone di locazione per la casa familiare di euro 550,00 al mese, fermo l'obbligo di mantenimento in favore del figlio per euro 225,00 al mese. Per_2
Lo stesso ricorrente, in via preliminare, in ragione delle descritte difficoltà economiche, chiedeva la pronuncia in via d'urgenza e inaudita altera parte dei provvedimenti di cui alle riportate conclusioni.
Il Presidente, respinta, con decreto 12.6.2025, l'istanza di provvedimento d'urgenza inaudita altera parte, fissava anticipatamente al merito l'udienza in vista di eventuali provvedimenti urgenti.
Si costituiva asserendo che il figlio era indipendente dal punto di vista Controparte_1 Per_1 economico ma solo parzialmente, in quanto ancora iscritto alla facoltà universitaria di architettura, e che il ricorrente non aveva puntualmente rispettato l'obbligo di mantenimento imposto dalla citata sentenza. Contestava poi il miglioramento delle proprie condizioni economiche e l'ex adverso dedotto peggioramento della situazione economica del ricorrente. Confutata la tesi dell'urgenza, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con rifusione delle spese.
All'udienza di comparizione parti, il ricorrente si dichiarava disposto a corrispondere l'assegno di euro
500,00 al mese per il mantenimento del figlio . Per_2
La difesa della convenuta, assente giustificata, dichiarava che il figlio effettivamente aveva Per_1 un impiego a tempo indeterminato, con un reddito lordo mensile di euro 1.700,00.
A scioglimento della relativa riserva, il Presidente, sul presupposto dell'incontestato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio riduceva a euro 500,00 l'assegno a carico Per_1 del ricorrente, quale obbligo di mantenimento del figlio , fermo il resto. Per_2
Radicata la causa di merito, le parti raggiungevano un accordo consacrato nelle note conclusive congiunte agli atti, all'esito di autorizzazione per una trattazione scritta.
Il Collegio non ravvisa alcun motivo di ostacolo alla ratifica di tale accordo.
Le spese vanno compensate come da accordo inter partes.
p.q.m.
1. A modifica dei provvedimenti di mantenimento in atto:
2. il ricorrente sig. è obbligato a corrispondere alla convenuta sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente
[...] Per_2
pagina 2 di 3 indipendente, la somma mensile di euro 500,00, oltre Istat dal 2026, entro il giorno 20 di ogni mese;
3. il ricorrente sig. è obbligato a corrispondere alla convenuta sig.ra , a Pt_1 CP_1 decorrere da ottobre 2025 ed entro il giorno 20 di ogni mese, euro 50,00, quale somma forfettaria per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio , senza Per_2 necessità di esibizione di pezze giustificative;
4. lo stesso ricorrente è obbligato a contribuire nella misura del 50% nel pagamento delle rette universitarie e dei costi di iscrizione qualora il figlio decidesse di intraprendere gli studi Per_2 universitari, sino a un importo annuale massimo di euro 500,00;
5. si dà atto che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , la quale accetta Pt_1 CP_1 con rinuncia a ogni azione giudiziaria, la somma di euro 5.000,00, a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto a titolo di arretrati di mantenimento (euro 13.877,08), da versarsi in rate mensili di euro 50,00, a decorrere da ottobre 2025; nell'eventualità in cui dovesse essere revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio , il sig. salderà quanto ancora Per_2 Pt_1 dovuto mediate il versamento di rate mensili di euro 400,00;
6. le detrazioni fiscali per il figlio saranno godute nella misura del 100% dalla madre, la Per_2 quale percepirà anche l'intero importo dell'assegno Unico;
7. i genitori si occuperanno in maniera paritaria dell'organizzazione e della gestione degli impegni sportivi del figlio;
in particolare, ciascun genitore provvederà ad accompagnare Per_2 Per_2 agli allenamenti di calcio e/o alle partite (anche in trasferta) per due volte alla settimana;
8. l'assegno di mantenimento sarà corrisposto dal sig. sino al raggiungimento Pt_1 dell'indipendenza economica del figlio;
in caso di lavori stagionali e/o a termine, la Per_2 corresponsione dell'assegno di mantenimento sarà sospesa sino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
la sig.ra si impegna a dare tempestiva comunicazione al sig. CP_1
di qualsiasi occupazione lavorativa reperita da;
Pt_1 Per_2
9. spese compensate.
Così deciso in Parma 17 novembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Simone Devoto Medioli Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento di figli minorenni presentato in data 11.6.2025 da:
con avv.ssa Simona Costa del Foro di Parma Parte_1 contro
, con avv.ssa Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma Controparte_1 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni come da note di conclusioni congiunte 15.10.2025; letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Fatto e diritto
Con ricorso in epigrafe esponeva: Parte_1
➢ che, con sentenza n. 1117/2023 dell'intestato Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c., era stato posto a suo carico un assegno mensile di euro 1.000,00
(comprensivo del canone di locazione della casa familiare per euro 550,00) per il mantenimento dei figli nati dalla relazione affettiva con , il 26.6.2001 e Controparte_1 Per_1 Per_2 il 12.6.2007, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
➢ che, medio tempore, il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica, avendo egli Per_1 ottenuto un impiego a tempo indeterminato presso il Comune di Fontevivo;
➢ che viveva con la madre e con il fratello più piccolo;
Per_1
pagina 1 di 3 ➢ che la sig.ra godeva di stabile occupazione lavorativa;
CP_1
➢ che egli si trovava in difficoltà economica, essendo costretto a vivere con poco più di euro
700,00 al mese.
Ciò premesso, il ricorrente concludeva per la revoca o la sospensione dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio e la revoca ovvero la riduzione dell'obbligo di pagare il Per_1 canone di locazione per la casa familiare di euro 550,00 al mese, fermo l'obbligo di mantenimento in favore del figlio per euro 225,00 al mese. Per_2
Lo stesso ricorrente, in via preliminare, in ragione delle descritte difficoltà economiche, chiedeva la pronuncia in via d'urgenza e inaudita altera parte dei provvedimenti di cui alle riportate conclusioni.
Il Presidente, respinta, con decreto 12.6.2025, l'istanza di provvedimento d'urgenza inaudita altera parte, fissava anticipatamente al merito l'udienza in vista di eventuali provvedimenti urgenti.
Si costituiva asserendo che il figlio era indipendente dal punto di vista Controparte_1 Per_1 economico ma solo parzialmente, in quanto ancora iscritto alla facoltà universitaria di architettura, e che il ricorrente non aveva puntualmente rispettato l'obbligo di mantenimento imposto dalla citata sentenza. Contestava poi il miglioramento delle proprie condizioni economiche e l'ex adverso dedotto peggioramento della situazione economica del ricorrente. Confutata la tesi dell'urgenza, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con rifusione delle spese.
All'udienza di comparizione parti, il ricorrente si dichiarava disposto a corrispondere l'assegno di euro
500,00 al mese per il mantenimento del figlio . Per_2
La difesa della convenuta, assente giustificata, dichiarava che il figlio effettivamente aveva Per_1 un impiego a tempo indeterminato, con un reddito lordo mensile di euro 1.700,00.
A scioglimento della relativa riserva, il Presidente, sul presupposto dell'incontestato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio riduceva a euro 500,00 l'assegno a carico Per_1 del ricorrente, quale obbligo di mantenimento del figlio , fermo il resto. Per_2
Radicata la causa di merito, le parti raggiungevano un accordo consacrato nelle note conclusive congiunte agli atti, all'esito di autorizzazione per una trattazione scritta.
Il Collegio non ravvisa alcun motivo di ostacolo alla ratifica di tale accordo.
Le spese vanno compensate come da accordo inter partes.
p.q.m.
1. A modifica dei provvedimenti di mantenimento in atto:
2. il ricorrente sig. è obbligato a corrispondere alla convenuta sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente
[...] Per_2
pagina 2 di 3 indipendente, la somma mensile di euro 500,00, oltre Istat dal 2026, entro il giorno 20 di ogni mese;
3. il ricorrente sig. è obbligato a corrispondere alla convenuta sig.ra , a Pt_1 CP_1 decorrere da ottobre 2025 ed entro il giorno 20 di ogni mese, euro 50,00, quale somma forfettaria per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio , senza Per_2 necessità di esibizione di pezze giustificative;
4. lo stesso ricorrente è obbligato a contribuire nella misura del 50% nel pagamento delle rette universitarie e dei costi di iscrizione qualora il figlio decidesse di intraprendere gli studi Per_2 universitari, sino a un importo annuale massimo di euro 500,00;
5. si dà atto che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , la quale accetta Pt_1 CP_1 con rinuncia a ogni azione giudiziaria, la somma di euro 5.000,00, a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto a titolo di arretrati di mantenimento (euro 13.877,08), da versarsi in rate mensili di euro 50,00, a decorrere da ottobre 2025; nell'eventualità in cui dovesse essere revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio , il sig. salderà quanto ancora Per_2 Pt_1 dovuto mediate il versamento di rate mensili di euro 400,00;
6. le detrazioni fiscali per il figlio saranno godute nella misura del 100% dalla madre, la Per_2 quale percepirà anche l'intero importo dell'assegno Unico;
7. i genitori si occuperanno in maniera paritaria dell'organizzazione e della gestione degli impegni sportivi del figlio;
in particolare, ciascun genitore provvederà ad accompagnare Per_2 Per_2 agli allenamenti di calcio e/o alle partite (anche in trasferta) per due volte alla settimana;
8. l'assegno di mantenimento sarà corrisposto dal sig. sino al raggiungimento Pt_1 dell'indipendenza economica del figlio;
in caso di lavori stagionali e/o a termine, la Per_2 corresponsione dell'assegno di mantenimento sarà sospesa sino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
la sig.ra si impegna a dare tempestiva comunicazione al sig. CP_1
di qualsiasi occupazione lavorativa reperita da;
Pt_1 Per_2
9. spese compensate.
Così deciso in Parma 17 novembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
pagina 3 di 3