Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14789 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
147 8 9 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D LA CORTE SUPR MADICASSAZIONE Oggetto pagamento prestation SEZIONE SECONDA CIVILE professionali da baute del Comune: manziamenti regionals Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Condizione o termine Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G. N. 17826/00 - Cron. 25878 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 3958 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere TROMBETTA Rel. Consigliere Dott. Francesca Ud.11/03/03 - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente FT2 SENTENZA sul ricorso proposto da: del Sindaco pro tempore COMUNE LUCERA, in persona DOMENICO BONGHI, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GUIDO MAIELLARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI AN CE, DE UD CE, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CARUSO, difesi dall'avvocato MICHELE FARES, giusta delega in atti;
2003 controricorrenti 414 avverso la sentenza n. 254/00 della Corte d'Appello di -1- E BARI, depositata il 21/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato MAIELLARO Guido, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. FT2- -2- SVOLGIMENTO DE PROCESSO Su ricorso degli architetti CE Di CA e LO EL UD il Presidente del Tribunale di Lucera, con decreto 22.12.1992 ingiungeva al Comune di Lucera il pagamento di £. 190.223.117, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispet- prestazioni professionali svolte dai tivo di ricorrenti in suo favore. Avverso tale decreto il Comune di Lucera, con atto 26.1.1993 proponeva opposizione deducendo: che la delibera della Giunta, ratificata dal consiglio comunale, con la FT2 quale era stato affidato l'incarico ai profes- sionisti, stabiliva la corresponsione delle competenze ai medesimi, a finanziamento regionale ottenuto, e dopo l'acquisizione materiale dei fondi stessi;
che tale condizione era stata accettata dai professionisti i quali, non essendo mai pervenuti i fondi dalla Regione Puglia non potevano pretendere il pagamento del compenso. Chiedeva, pertanto l'accoglimento dell'opposi- zione ed in via riconvenzionale il risarcimento dei - danni derivati dalla negligente condotta dei due professionisti che per oltre due anni non avevano provveduto a depositare gli elaborati tecnici. Gli opposti, costituitisi, deducevano che la 1 3 poteva essere clausola invocata dal Comune non 3 condizione sospensiva, ma solo come intesa come termine di pagamento del compenso, e che essi avevano atteso a promuovere il procedimento monitorio fino a quando avevano avuto la certezza che il Comune era decaduto dalla possibilità di ottenere i fondi regionali a causa dell'inerzia da lui dimostrata e non per loro negligenza. Il Tribunale, con sentenza 4 giugno 1997, sul presupposto che il pagamento delle prestazioni professionali era stato sottoposto dalle parti a FT2 condizione sospensiva e che non era stata data la prova del mancato avveramento della condizione per F fatto e colpa del Comune, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale del comune, compensando per intero le spese di giudizio. Su impugnazione principale degli architetti Di AI e EL UD ed incidentale del Comune, la corte di appello di Bari, con sentenza 27 marzo 2000 accoglieva l'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava l'opposizione proposta dal Comune;
rigettava l'appello incidentale e condannava l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore degli appellanti. 3 Premettendo che con delibera N° 863 del 27.4.84 la Giunta stabili di chiedere alla Regione Puglia, un finanziamento ai sensi della L. n° 37/79 e di affidare a degli architetti (nelle persone degli attuali resistenti) la redazione di un progetto esecutivo ai fini della sua inclusione nel piano dei finanziamenti regionali, con la precisazione che le competenze ai suddetti tecnici sarebbero state corrisposte a finanziamento ottenuto e dopo la materiale disponibilità dei fondi;
che tale precisazione inserita nella nota 7.5.84 con la FT2 quale il Sindaco comunicava l'affidamento dell'incarico ai professionisti fu da loro accettata;
che con delibera 28.12.84 il consiglio comunale, nel rispondere al comitato di controllo chiarimenti in ordine ai mezziche chiedeva finanziari con i quali far fronte alle spese di progettazione in caso di mancato finanziamento della opera, comunicava la circostanza che il decreto di assegnazione della somma di tre miliardi di lire era stato già firmato dalla Regione Puglia e quindi al pagamento delle competenze tecniche si provveduto con il promesso contributosarebbe regionale;
afferma il Tribunale che il finanzia- A 5 ་ * mento regionale non può essere ritenuto condizione sospensiva della nascita dell'obbligazione di spettanti ai pagamento delle competenze progettisti, ma termine di adempimento di detta obbligazione, termine da considerarsi maturato sia con il verificasi dell'evento sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi, come nella specie. iscrizione in bilancio Quanto alla mancata della spesa relativa al compenso dei due professionisti, a cui dovrebbero applicarsi le FT2 g conseguenze di cui all'art. 252 del R.D. 383/'34, conseguente carenza di legittimazione passiva 3 con del comune, la corte precisa che le irregolarità del procedimento amministrativo in ordine alla previsione di spesa e dei mezzi per farvi fronte, rilevano nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ente, ma non possono incidere sui diritti acquisiti dal professionista in forza del contratto;
e comunque, nella specie, le spese di progettazione devono ritenersi incluse tra le spese generali sostenutesi con il finanziamento regionale. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il Comune di Lucera che ha depositato memoria. Resistono con controricorso EL UD LO e Di CA CE. MOTIVI DELA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) - la violazione e/o falsa applicazione delle norme 1362, 1183, 1184, 1185 C. civ. difetto 01 quanto meno, incompleta ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 NN 3 e 5 c.p.c. per avere la corte d'appello, nel ritenere che il finanziamento della Regione, non configura una F72 condizione sospensiva dell'efficacia dell'obbli- gazione di pagamento della prestazione profes- 1 sionale (siccome evento futuro ed incerto dal quale dipendeva il sorgere dell'obbligazione di paga- mento); ma configuri un evento cui riferire il l'adempimento della suddetta obbli-tempo per gazione, ERRATO nell'applicare le norme di ermeneutica contrattuale, utilizzando nell'indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, da un lato il criterio dell'interpretazione delle espressioni usate, tralasciando letterale però un inciso della frase chiave ("le competenze tecniche........ saranno corrisposte a finanziamento avvenuto e dopo la materiale disponibilità dei 7 fondi) secondo il quale la disponibilità materiale di quei fondi costituiva una vera e propria delloconditio sine non, data l'incertezza qua e prendendo in esame dallo evento considerato;
comportamento solo ipotetico del altro lato un consiglio comunale (la risposta che questi avrebbe dato al comitato di controllo in ordine al pagamento delle spese di progettazione per il caso di mancato finanziamento cioè che nessun compenso sarebbe stato dato ai progettisti), tralasciando di FT2 considerare sia il comportamento del Comune, consistente nel deliberare categoricamente che l'impegno finanziario sarebbe stato fronteggiato esclusivamente con i fondi del finanziamento regionale e solo con essi;
sia il comportamento processuale degli architetti che imputando alla negligenza del Comune la mancata erogazione del finanziamento regionale si sono sostanzialmente richiamati all'art. 1359 C.C. che attiene al mancato realizzarsi della condizione;
2) la violazione e falsa applicazione dello art. 252 R.D.
3.3.34 n. 383 difetto o inadeguata motivazione in relazione all'art. 360 NN 3 e 5 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente respinto, unitamente al Tribunale, le eccezioni di illegittimità-nullità della delibera di incarico, nonché di carenza di legittimazione passiva del Comune NONOSTANTE la delibera di giunta 27.4.84 n. 1 863 e quella del Consiglio Comunale 28.12.84 n. 186 fossero state adottate in violazione dell'art. 252 R.D. 383/34, avendo conferito l'incarico ai professionisti in assenza di espressa previsione in bilancio della spesa relativa al compenso da corrispondere loro, con la conseguenza che essendo, ai sensi della norma violata, gli amministratori i FT2 quali hanno posto in essere le suddette delibere, tenuti a rispondere in proprio ed in solido per gli と impegni assunti nei confronti dei terzi e nella specie dei professionisti, legittimati a resiste alle pretese avanzate da questi ultimi erano gli amministratori adottanti le delibere e non il Comune. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, non sussistono le violazione di legge ed il vizio di motivazione dedotti. La corte d'appello, infatti, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha preso in esame, per intero, la clausola contrattuale relativa al 9 pagamento del corrispettivo ai professionisti incaricati del progetto, tant'è che l'ha intera- mente trascritta nella motivazione e tuttavia, di fronte al chiaro tenore letterale delle espressioni usate, ha implicitamente ritenuto che la "materiale disponibilità dei fonti" nulla aggiungesse di diverso rispetto al conseguimento concettualmente del finanziamento da parte della Regione, servendo solo a specificare che il tempo dell'adempimento da parte del Comune non sarebbe conciso con quello della delibera del finanziamento, ma con quello FT2 della materiale disponibilità (di cassa) dei fondi erogati dalla Regione. Nel ritenere ciò e nel pervenire alla conclu- sione di considerare l'obbligazione di pagamento del corrispettivo ai professionisti, già sorta e perfetta, in capo al Comune, con la stipula del contratto di conferimento dell'incarico profes- sionale, e solo subordinata, per la sua esigi- bilità, ad un termine, quello in cui il finanziamento regionale fosse pervenuto, nella sua concreta liquidità nelle casse del Comune, la corte d'appello ha operata nel pieno rispetto delle norme di ermeneutica negoziale, individuando la comune volontà delle parti di porre in essere un negozio 10 ad efficacia certa, traendo tale convincimento sia dal significato letterale delle espressioni usate, che esprimevano chiaramente la consapevolezza del Comune di essere obbligato al pagamento delle prestazioni professionali, sia pure differito nel tempo, fin dalla stipula del contratto;
sia dalla valutazione del comportamento delle parti: del Comune che ha considerato il finanziamento regionale come un evento, futuro sì, ma certo, tant'è che, già nel dicembre '84, come evidenzia la corte d'appello, era in grado di comunicare al FT2 comitato di controllo che era stato già firmato dalla Regione Puglia il decreto di assegnazione della somma di tre miliardi di lire e che il pagamento dei professionisti sarebbe avvenuto con quelle somme;
dei professionisti che hanno dato corso alla progettazione nella certezza di essere pagati, sia pure nel momento in cui le somme del finanziamento fossero pervenute nelle casse del Comune, evento non realizzatosi, secondo la loro opinione, solo a causa dell'inerzia del Comune, il contrariamente all'assunto del ricorrente,che, rafforza la tesi del finanziamento considerato come evento futuro e certo da entrambe le parti. Il motivo va, quindi, respinto. 1 11 Parimenti infondato è il secondo motivo di J ricorso, sia perchè, in linea generale, sotto il " vigore del R.D. 383 del 1934, come questa corte ha (v. sent. 2235/98), le più volte affermato irregolarità del procedimento amministrativo in ordine alla previsione di spesa, rilevando nello ambito interno della organizzazione dell'Ente ✓ non incidono sui diritti acquisiti dal professionista in forza del relativo contratto, non essendo, peraltro, nella specie applicabile l'art. 23 della FT2 1. 144/89 essendo le delibere con le quali è stato deciso di conferire l'incarico agli attuali resistenti, anteriori all'entrata in vigore della suddetta norma;
sia perché, non essendo stata impugnata l'affermazione della corte d'appello, secondo la quale le spese di progettazione rientravano fra quelle generali che sarebbero state coperte dal finanziamento regionale, nessuna irregolarità può, ormai, essere più imputata alle delibere con le quali è stato deciso il dell'incarico professionaleconferimento ai resistenti. Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del 12 presente giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
FTL dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma l'llmarzo 2003 Francesca OM est. Spadiam IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico IO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 3 OTT, 2003 IL CANCELLIERE C1 13