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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/07/2025, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AU AR Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40226/2024 promossa da:
Parte_1 nato a [...] il [...] residente in [...] codice fiscale C.F._1 ricorrente in proprio ex art. 86 c.p.c.
nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...] residente in [...] codice fiscale C.F._2 convenuta contumace e di
Controparte_2
Nata a Milano (MI) il 08/04/1999
Residente in Milano, via Novara n. 36
pagina 1 di 8 codice fiscale C.F._3 convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 8/1/24
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI di parte ricorrente precisate con memoria del 24/3/2025
In via principale:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento presso la madre nella nuova abitazione di Milano, via Novara 36, reperita in sostituzione dell'ex casa familiare di Milano, via Mantegna 17/19 a seguito dell'esecuzione della procedura di sloggio, con tutti gli arredi in essa presenti;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati dal venerdì sera Per_1 prima di cena alla domenica sera dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Quanto alle vacanze pasquali, le trascorrerà con i genitori ad anni alterni nel periodo di vacanze scolastiche. Per_1
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con il padre nel mese di agosto da alternarsi con i primi Per_1 quindici o i secondi quindici del mese. I genitori si impegnano a comunicare il luogo e il periodo di vacanze estive entro il 31 maggio di ogni anno. Per le vacanze di Natale, starà con la madre o con Per_1 il padre ad anni alterni, nel periodo delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
06 gennaio, il primo periodo lo trascorrerà con il padre e il secondo con la madre. I genitori si accordano altresì di trascorrere con alternativamente la vigilia di Natale nel Per_1 periodo di spettanza dell'altro genitore. La prima vigila successiva al presente procedimento sarà trascorsa con la madre. I “ponti” che si avvicenderanno nel corso dell'anno saranno trascorsi dal figlio minore con i genitori secondo il principio dell'alternanza. I genitori si accordano che il primo ponte successivo al presente provvedimento verrà trascorso da con la madre. In ogni caso nella Per_1 suddivisione delle turnazioni di visita e collocamento sopra indicate sarà in ogni caso determinante anche la volontà del minore ormai quasi diciassettenne;
3) il padre verserà a ancora minorenne, a titolo di contributo al mantenimento del Persona_1 figlio la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto delle attuali ridotte condizioni economiche del ricorrente, somma che pagina 2 di 8 sarà versata alla madre signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al dicembre 2023 (prima rivalutazione dicembre 2024);
4) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio minore Persona_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
[...]
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017;
5) il padre, inoltre, sosterrà il 50% delle spese ordinarie (canone di locazione, oneri accessori immobile, utenze domestiche da documentare) riferibili/imputabili quale quota parte al figlio minore Per_1
e comunque nel limite massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, importo che sarà
[...] versato alla madre signora;
Controparte_1
6) il padre ricorrente non è più tenuto a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
essendo quest'ultima ormai autosufficiente CP_2 economicamente;
7) i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio dei propri documenti di identità validi per l'espatrio e danno altresì l'assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio per il figlio minore . Per_1
In via subordinata:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento presso il padre nell'abitazione di questi in Milano, via Cenisio 55;
2) la madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, corrisponderà la somma di € 150,00
(centocinquanta/00) mensili, somma che sarà versata al padre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al dicembre 2023 (prima rivalutazione dicembre 2024) e con ulteriore corresponsione del 50% da parte della madre delle spese extra assegno relative al figlio minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate Persona_1 dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 che qui si intendono integralmente riportate e ferme restando tutte le altre statuizioni in merito al diritto di visita, da intendersi a favore della madre, al trascorrere delle vacanze, ponti e festività come sopra riportate.
3) in ogni caso, il padre ricorrente non è più tenuto a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne essendo quest'ultima ormai autosufficiente economicamente;
Controparte_2
Riservati tutti i mezzi istruttori in seguito alle deduzioni avversarie a riguardo.
pagina 3 di 8 Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario ex art. 14 D.M. 08/04/2004 n.
127 e con salvezza di ogni altro diritto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2023, il ricorrente padre di Persona_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]) e di (nata a [...] il [...]), figli avuti nel Controparte_2 corso di una convivenza more uxorio con la convenuta , ha chiesto la Controparte_1 regolamentazione della frequentazione con il figlio minore e della contribuzione al mantenimento del medesimo, oltre che la revoca del contributo dovuto per mantenimento della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 12/12/2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, dato atto che le parti convenute non si sono costituite né sono comparse, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il contenuto del ricorso. Mia figlia CP_2 lavora dal 2022 come da busta paga in atti. Lavora come interior designer di yatch. Dalla busta paga risulta una retribuzione di Euro 1800,00 circa. Mia figlia vive con la madre attualmente nella nuova residenza di via Novara n. 36. Sono in locazione e so da mia figlia che lei contribuisce per la gran parte. Si sono trasferite tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Non mi hanno permesso di entrare io volevo vedere dove abitava mio figlio. Sono stato ricevuto sul pianerottolo. Mio figlio mi dice Per_1 che la madre non vuole che io entri in casa e guardi. Io vedo una volta ogni 15 giorni;
non è mai Per_1 stata rispettata la regolamentazione del decreto del 30/5/17 n. 1415/17; non ho mai trascorso le vacanze estive con i miei figli e nemmeno le festività. Mio figlio mi viene a trovare quando vuole;
ha quasi 17 anni;
non dorme più da me da circa due anni. All'epoca del decreto guadagnavo sicuramente di più; il mio calo reddituale ha iniziato con il Covid;
adesso è un anno che non lavoro;
ho avuto un'infezione alle ossa;
ho fatto 4 mesi di isolamento in ospedale, dal novembre 2023 al marzo 2024, e sto per fare il sesto intervento;
avrebbero dovuto chiamarmi in ottobre ma ci sono lunghe liste di attesa;
dovrebbero reimpiatarmi una protesi all'anca, adesso ho un provvisorio;
sto vivendo in casa con mia madre;
la casa è intestata a me ed a mio fratello mia madre ha l'usufrutto, io sto vivendo con i miei risparmi;
ho venduto le cose che avevo. Ho venduto la casa del mare nel 2021 a circa Euro 170 mila;
era al 50% con mio fratello e ho pagato i debiti di locazione che erano della mia ex convivente;
sto centellinando il residuo che è pari a euro 7-8 mila. Ho saputa da mia figlia che la mia ex
pagina 4 di 8 compagna ha trovato un lavoro ma non so di che si tratti;
mi è stato detto che lavora presso un call center della Unipol.”
Il ricorrente ha insistito nelle conclusioni in atti e discusso oralmente.
All'esito della discussione il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) Revoca con decorrenza dalla data della domanda il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne;
2) Conferma allo stato le condizioni di cui al decreto del 30/5/17”.
Ha inoltre assegnato a parte ricorrente termine fino al 28/2/2025 per depositare la documentazione relativa alla posizione lavorativa della resistente.
Depositati i certificati rilasciati dal Centro per l'Impiego di Milano in data 27/2/2025, all'udienza del
19/3/2025 l'Avv. ha insistito nelle proprie conclusioni e ha chiesto fissarsi udienza ex art. 473 Per_1 bis.28 c.p.c. in data successiva al 31 maggio 2025.
Il Giudice delegato ha dichiarato chiusa l'istruttoria e fissato udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. al
15/7/25, sostituendola con il deposito di note scritte;
ha quindi assegnato alla parte ricorrente i termini massimi di cui alle lettere a) e b) dell'art 473 bis. 28 c.p.c., disponendo il deposito dell'ultima dichiarazione fiscale unitamente alla comparsa conclusionale.
In data 15/7/2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/7/2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare l'affidamento condiviso del figlio minore non essendo emersi elementi di pregiudizio per il medesimo.
Frequentazione padre-figlio su accordo diretto tra gli stessi considerata l'età raggiunta da . Per_1
Sul contributo al mantenimento della prole
Il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento a favore della figlia in CP_2 quanto ormai maggiorenne e autosufficiente, nonché una riduzione del contributo a favore del figlio minore dagli attuali Euro 400,00 ad Euro 250,00 fermo il 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Quanto alla figlia maggiorenne, va confermata la revoca della contribuzione paterna, come già disposto in via temporanea e urgente, avendo il ricorrente documentato i redditi percepiti dalla figlia (doc. 16 e
17).
pagina 5 di 8 Quanto al contributo per il figlio minorenne, il ricorrente ha documentato una sensibile riduzione dei redditi percepiti, depositando le relative dichiarazioni fiscali fino all'annualità 2024 (in cui ha percepito
Euro 3.812 – doc. 49); inoltre, ha versato in atti documentazione medica che comprova i gravi problemi di salute da cui è affetto, con conseguenti ripercussioni sull'esercizio della propria attività professionale
(doc. da 33 a 45).
Inoltre, il sig. ha dovuto fare fronte al mancato versamento da parte della convenuta della quota Per_1 di canone locatizio dovuta da questa per la casa familiare di via Mantegna n. 17 di proprietà di terzi, ora liberata a seguito di procedimento di sfratto per finita locazione (solo a seguito di mediazione in sede ICAF – doc. 14); la vicenda, peraltro, ha rappresentato la ragione primaria della riduzione dell'attività professionale del ricorrente medesimo, originariamente svolta in massima parte su mandato proprio della stessa società di gestione immobiliare proprietaria dell'immobile locato alla convenuta.
Per fare fronte a detta ultima spesa, nonché a fronte delle menzionate difficoltà lavorative, parte ricorrente ha dovuto vendere una casa vacanza in comproprietà con il fratello per Euro 170.000 complessivi, di cui residuerebbero allo stato meno di Euro 10.000.
Il ricorrente ive con la madre in Milano, via Cenisio n. 55, e non sopporta oneri abitativi.
Il ricorrente è titolare di conti bancari e prodotti finanziari di scarsa entità (v. ricorso p. 10); del 50% della nuda proprietà sull'abitazione di via Cenisio n. 55, del 50% della proprietà dell'immobile adibito a studio professionale di Milano, via L. Canonica, 9, nonché di due automezzi.
Riguardo alla posizione reddituale della convenuta, il ricorrente ha depositato documenti che provano l'occupazione lavorativa della medesima almeno fino al 7/3/2025 (doc. 46 e 47) e ha dichiarato quanto riferitogli dalla figlia, secondo cui allo stato la madre lavorerebbe presso un call center, anche per far fronte agli oneri abitativi della casa in cui vive, in Milano via Novara n. 36.
Alla luce di quanto esposto, considerate le esigenze di vita e formazione del figlio , il Tribunale Per_1 riquantifica in euro 250,00 al mese il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano di giugno
2025, riportate in dispositivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia delle parti convenute, che non hanno svolto alcuna difesa.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 6 di 8 Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore (nato il [...]), con Persona_1 collocamento presso l'abitazione della madre sita in Milano, via Novara n. 36;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo tra i medesimi
3) Quantifica il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del figlio minore nella misura di Euro 250,00 al mese, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione novembre 2024), con decorrenza dalla data della domanda e da corrispondersi entro il 10 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in base alle linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025, qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) pagina 7 di 8 corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
4) Conferma la revoca dell'obbligo di parte ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne con decorrenza dalla data della domanda;
CP_2
5) Spese di lite irripetibili.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 23/7/2025.
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Fulvia De Luca
IL PRESIDENTE
Dott.ssa AU AR Cosmai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AU AR Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40226/2024 promossa da:
Parte_1 nato a [...] il [...] residente in [...] codice fiscale C.F._1 ricorrente in proprio ex art. 86 c.p.c.
nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...] residente in [...] codice fiscale C.F._2 convenuta contumace e di
Controparte_2
Nata a Milano (MI) il 08/04/1999
Residente in Milano, via Novara n. 36
pagina 1 di 8 codice fiscale C.F._3 convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 8/1/24
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI di parte ricorrente precisate con memoria del 24/3/2025
In via principale:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento presso la madre nella nuova abitazione di Milano, via Novara 36, reperita in sostituzione dell'ex casa familiare di Milano, via Mantegna 17/19 a seguito dell'esecuzione della procedura di sloggio, con tutti gli arredi in essa presenti;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati dal venerdì sera Per_1 prima di cena alla domenica sera dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Quanto alle vacanze pasquali, le trascorrerà con i genitori ad anni alterni nel periodo di vacanze scolastiche. Per_1
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con il padre nel mese di agosto da alternarsi con i primi Per_1 quindici o i secondi quindici del mese. I genitori si impegnano a comunicare il luogo e il periodo di vacanze estive entro il 31 maggio di ogni anno. Per le vacanze di Natale, starà con la madre o con Per_1 il padre ad anni alterni, nel periodo delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
06 gennaio, il primo periodo lo trascorrerà con il padre e il secondo con la madre. I genitori si accordano altresì di trascorrere con alternativamente la vigilia di Natale nel Per_1 periodo di spettanza dell'altro genitore. La prima vigila successiva al presente procedimento sarà trascorsa con la madre. I “ponti” che si avvicenderanno nel corso dell'anno saranno trascorsi dal figlio minore con i genitori secondo il principio dell'alternanza. I genitori si accordano che il primo ponte successivo al presente provvedimento verrà trascorso da con la madre. In ogni caso nella Per_1 suddivisione delle turnazioni di visita e collocamento sopra indicate sarà in ogni caso determinante anche la volontà del minore ormai quasi diciassettenne;
3) il padre verserà a ancora minorenne, a titolo di contributo al mantenimento del Persona_1 figlio la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto delle attuali ridotte condizioni economiche del ricorrente, somma che pagina 2 di 8 sarà versata alla madre signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al dicembre 2023 (prima rivalutazione dicembre 2024);
4) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio minore Persona_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
[...]
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017;
5) il padre, inoltre, sosterrà il 50% delle spese ordinarie (canone di locazione, oneri accessori immobile, utenze domestiche da documentare) riferibili/imputabili quale quota parte al figlio minore Per_1
e comunque nel limite massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, importo che sarà
[...] versato alla madre signora;
Controparte_1
6) il padre ricorrente non è più tenuto a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
essendo quest'ultima ormai autosufficiente CP_2 economicamente;
7) i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio dei propri documenti di identità validi per l'espatrio e danno altresì l'assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio per il figlio minore . Per_1
In via subordinata:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento presso il padre nell'abitazione di questi in Milano, via Cenisio 55;
2) la madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, corrisponderà la somma di € 150,00
(centocinquanta/00) mensili, somma che sarà versata al padre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al dicembre 2023 (prima rivalutazione dicembre 2024) e con ulteriore corresponsione del 50% da parte della madre delle spese extra assegno relative al figlio minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate Persona_1 dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 che qui si intendono integralmente riportate e ferme restando tutte le altre statuizioni in merito al diritto di visita, da intendersi a favore della madre, al trascorrere delle vacanze, ponti e festività come sopra riportate.
3) in ogni caso, il padre ricorrente non è più tenuto a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne essendo quest'ultima ormai autosufficiente economicamente;
Controparte_2
Riservati tutti i mezzi istruttori in seguito alle deduzioni avversarie a riguardo.
pagina 3 di 8 Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario ex art. 14 D.M. 08/04/2004 n.
127 e con salvezza di ogni altro diritto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2023, il ricorrente padre di Persona_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]) e di (nata a [...] il [...]), figli avuti nel Controparte_2 corso di una convivenza more uxorio con la convenuta , ha chiesto la Controparte_1 regolamentazione della frequentazione con il figlio minore e della contribuzione al mantenimento del medesimo, oltre che la revoca del contributo dovuto per mantenimento della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 12/12/2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, dato atto che le parti convenute non si sono costituite né sono comparse, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il contenuto del ricorso. Mia figlia CP_2 lavora dal 2022 come da busta paga in atti. Lavora come interior designer di yatch. Dalla busta paga risulta una retribuzione di Euro 1800,00 circa. Mia figlia vive con la madre attualmente nella nuova residenza di via Novara n. 36. Sono in locazione e so da mia figlia che lei contribuisce per la gran parte. Si sono trasferite tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Non mi hanno permesso di entrare io volevo vedere dove abitava mio figlio. Sono stato ricevuto sul pianerottolo. Mio figlio mi dice Per_1 che la madre non vuole che io entri in casa e guardi. Io vedo una volta ogni 15 giorni;
non è mai Per_1 stata rispettata la regolamentazione del decreto del 30/5/17 n. 1415/17; non ho mai trascorso le vacanze estive con i miei figli e nemmeno le festività. Mio figlio mi viene a trovare quando vuole;
ha quasi 17 anni;
non dorme più da me da circa due anni. All'epoca del decreto guadagnavo sicuramente di più; il mio calo reddituale ha iniziato con il Covid;
adesso è un anno che non lavoro;
ho avuto un'infezione alle ossa;
ho fatto 4 mesi di isolamento in ospedale, dal novembre 2023 al marzo 2024, e sto per fare il sesto intervento;
avrebbero dovuto chiamarmi in ottobre ma ci sono lunghe liste di attesa;
dovrebbero reimpiatarmi una protesi all'anca, adesso ho un provvisorio;
sto vivendo in casa con mia madre;
la casa è intestata a me ed a mio fratello mia madre ha l'usufrutto, io sto vivendo con i miei risparmi;
ho venduto le cose che avevo. Ho venduto la casa del mare nel 2021 a circa Euro 170 mila;
era al 50% con mio fratello e ho pagato i debiti di locazione che erano della mia ex convivente;
sto centellinando il residuo che è pari a euro 7-8 mila. Ho saputa da mia figlia che la mia ex
pagina 4 di 8 compagna ha trovato un lavoro ma non so di che si tratti;
mi è stato detto che lavora presso un call center della Unipol.”
Il ricorrente ha insistito nelle conclusioni in atti e discusso oralmente.
All'esito della discussione il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) Revoca con decorrenza dalla data della domanda il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne;
2) Conferma allo stato le condizioni di cui al decreto del 30/5/17”.
Ha inoltre assegnato a parte ricorrente termine fino al 28/2/2025 per depositare la documentazione relativa alla posizione lavorativa della resistente.
Depositati i certificati rilasciati dal Centro per l'Impiego di Milano in data 27/2/2025, all'udienza del
19/3/2025 l'Avv. ha insistito nelle proprie conclusioni e ha chiesto fissarsi udienza ex art. 473 Per_1 bis.28 c.p.c. in data successiva al 31 maggio 2025.
Il Giudice delegato ha dichiarato chiusa l'istruttoria e fissato udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. al
15/7/25, sostituendola con il deposito di note scritte;
ha quindi assegnato alla parte ricorrente i termini massimi di cui alle lettere a) e b) dell'art 473 bis. 28 c.p.c., disponendo il deposito dell'ultima dichiarazione fiscale unitamente alla comparsa conclusionale.
In data 15/7/2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/7/2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare l'affidamento condiviso del figlio minore non essendo emersi elementi di pregiudizio per il medesimo.
Frequentazione padre-figlio su accordo diretto tra gli stessi considerata l'età raggiunta da . Per_1
Sul contributo al mantenimento della prole
Il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento a favore della figlia in CP_2 quanto ormai maggiorenne e autosufficiente, nonché una riduzione del contributo a favore del figlio minore dagli attuali Euro 400,00 ad Euro 250,00 fermo il 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Quanto alla figlia maggiorenne, va confermata la revoca della contribuzione paterna, come già disposto in via temporanea e urgente, avendo il ricorrente documentato i redditi percepiti dalla figlia (doc. 16 e
17).
pagina 5 di 8 Quanto al contributo per il figlio minorenne, il ricorrente ha documentato una sensibile riduzione dei redditi percepiti, depositando le relative dichiarazioni fiscali fino all'annualità 2024 (in cui ha percepito
Euro 3.812 – doc. 49); inoltre, ha versato in atti documentazione medica che comprova i gravi problemi di salute da cui è affetto, con conseguenti ripercussioni sull'esercizio della propria attività professionale
(doc. da 33 a 45).
Inoltre, il sig. ha dovuto fare fronte al mancato versamento da parte della convenuta della quota Per_1 di canone locatizio dovuta da questa per la casa familiare di via Mantegna n. 17 di proprietà di terzi, ora liberata a seguito di procedimento di sfratto per finita locazione (solo a seguito di mediazione in sede ICAF – doc. 14); la vicenda, peraltro, ha rappresentato la ragione primaria della riduzione dell'attività professionale del ricorrente medesimo, originariamente svolta in massima parte su mandato proprio della stessa società di gestione immobiliare proprietaria dell'immobile locato alla convenuta.
Per fare fronte a detta ultima spesa, nonché a fronte delle menzionate difficoltà lavorative, parte ricorrente ha dovuto vendere una casa vacanza in comproprietà con il fratello per Euro 170.000 complessivi, di cui residuerebbero allo stato meno di Euro 10.000.
Il ricorrente ive con la madre in Milano, via Cenisio n. 55, e non sopporta oneri abitativi.
Il ricorrente è titolare di conti bancari e prodotti finanziari di scarsa entità (v. ricorso p. 10); del 50% della nuda proprietà sull'abitazione di via Cenisio n. 55, del 50% della proprietà dell'immobile adibito a studio professionale di Milano, via L. Canonica, 9, nonché di due automezzi.
Riguardo alla posizione reddituale della convenuta, il ricorrente ha depositato documenti che provano l'occupazione lavorativa della medesima almeno fino al 7/3/2025 (doc. 46 e 47) e ha dichiarato quanto riferitogli dalla figlia, secondo cui allo stato la madre lavorerebbe presso un call center, anche per far fronte agli oneri abitativi della casa in cui vive, in Milano via Novara n. 36.
Alla luce di quanto esposto, considerate le esigenze di vita e formazione del figlio , il Tribunale Per_1 riquantifica in euro 250,00 al mese il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano di giugno
2025, riportate in dispositivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia delle parti convenute, che non hanno svolto alcuna difesa.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 6 di 8 Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore (nato il [...]), con Persona_1 collocamento presso l'abitazione della madre sita in Milano, via Novara n. 36;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo tra i medesimi
3) Quantifica il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del figlio minore nella misura di Euro 250,00 al mese, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione novembre 2024), con decorrenza dalla data della domanda e da corrispondersi entro il 10 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in base alle linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025, qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) pagina 7 di 8 corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
4) Conferma la revoca dell'obbligo di parte ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne con decorrenza dalla data della domanda;
CP_2
5) Spese di lite irripetibili.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 23/7/2025.
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Fulvia De Luca
IL PRESIDENTE
Dott.ssa AU AR Cosmai
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