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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14530 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59721/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59721/2019 promossa da:
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Milano Piazza Donegani Carlo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv Elena Capoferri, (C.F.
Casella di Posta Elettronica Certificata – C.F._1 Email_1 fax 02.84173378, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Piazzale Dateo,2 come da procura allegata (per brevità anche solo ) Pt_1 OPPONENTE contro
(P.I. ) con sede in Roma via Rovereto n. 6 in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Manni (pec.
– fax 06.9388336 – c.f. ) e domiciliata presso Email_2 C.F._2 lo studio dello stesso in Marino (RM) Corso Vittoria Colonna n. 196 (per brevità anche solo CP_1
”) giusta procura in atti
[...] OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12583/19 del Parte_1 18.06.2019, emesso dal Tribunale di Roma, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 11.712,00 per le fatture rimaste impagate, oltre interessi Controparte_1 come da domanda, spese di procedura ed accessori di legge.
La parte opponente contestava tanto la parziale erroneità della somma ingiunta, quanto la natura stessa del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. In particolare, assumeva l'erroneità della somma ingiunta per aver la stessa effettuato il pagamento della fattura n. 18, in data 10 settembre 2018, dandone relativa prova documentale (cfr doc. 2 del fascicolo dell'opponente); e contestava l'inadempimento del rapporto contrattuale tra le parti, in particolare un contratto di collaborazione continuativa per la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di software, non rispettato negli impegni assunti dall'opposta.
Chiedeva di respingere la richiesta di provvisoria esecuzione, il rigetto della domanda monitoria e dichiarare risolto il rapporto contrattuale tra le parti con condanna della società opposta a pagare a titolo di quanto indebitamente percepito, l'importo complessivo di € 9.150,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazioni ed interessi dal dì dovuto al saldo ed oltre i danni patiti e patiendi che si quantificano sin d'ora in via forfettaria nella somma di € 20.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava quanto eccepito, dedotto e Controparte_1 prodotto dalla e concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Prima di procedere all'espletamento delle prove ammesse, il Giudice disponeva la mediazione delegata, che si concludeva negativamente. Istruita la causa per mezzo dell'interrogatorio formale del Sig. , legale rappresentante della Controparte_2 Pt_1
nonché con l'escussione del teste indicato dalla società opposta, Sig.
[...] Testimone_1 ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
Considerato che i bonifici depositati da parte opponente non riguardano i pagamenti di cui alle fatture azionate;
rilevato che il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca e nel caso di specie parte opponente non ha dimostrato il pagamento della fattura 18 del 2018 né tantomeno delle altre fatture;
esaminato l'interrogatorio formale di parte opponente che ha confermato sostanzialmente quanto assunto da parte opposta;
considerato che
il rapporto tra le parti è dimostrato anche dal pagamento delle fatture aventi ad oggetto la stessa causale di quelle per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo;
alla luce di quanto sopra, l'opposizione è infondata e va respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 12583/19;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59721/2019 promossa da:
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Milano Piazza Donegani Carlo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv Elena Capoferri, (C.F.
Casella di Posta Elettronica Certificata – C.F._1 Email_1 fax 02.84173378, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Piazzale Dateo,2 come da procura allegata (per brevità anche solo ) Pt_1 OPPONENTE contro
(P.I. ) con sede in Roma via Rovereto n. 6 in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Manni (pec.
– fax 06.9388336 – c.f. ) e domiciliata presso Email_2 C.F._2 lo studio dello stesso in Marino (RM) Corso Vittoria Colonna n. 196 (per brevità anche solo CP_1
”) giusta procura in atti
[...] OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12583/19 del Parte_1 18.06.2019, emesso dal Tribunale di Roma, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 11.712,00 per le fatture rimaste impagate, oltre interessi Controparte_1 come da domanda, spese di procedura ed accessori di legge.
La parte opponente contestava tanto la parziale erroneità della somma ingiunta, quanto la natura stessa del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. In particolare, assumeva l'erroneità della somma ingiunta per aver la stessa effettuato il pagamento della fattura n. 18, in data 10 settembre 2018, dandone relativa prova documentale (cfr doc. 2 del fascicolo dell'opponente); e contestava l'inadempimento del rapporto contrattuale tra le parti, in particolare un contratto di collaborazione continuativa per la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di software, non rispettato negli impegni assunti dall'opposta.
Chiedeva di respingere la richiesta di provvisoria esecuzione, il rigetto della domanda monitoria e dichiarare risolto il rapporto contrattuale tra le parti con condanna della società opposta a pagare a titolo di quanto indebitamente percepito, l'importo complessivo di € 9.150,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazioni ed interessi dal dì dovuto al saldo ed oltre i danni patiti e patiendi che si quantificano sin d'ora in via forfettaria nella somma di € 20.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava quanto eccepito, dedotto e Controparte_1 prodotto dalla e concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Prima di procedere all'espletamento delle prove ammesse, il Giudice disponeva la mediazione delegata, che si concludeva negativamente. Istruita la causa per mezzo dell'interrogatorio formale del Sig. , legale rappresentante della Controparte_2 Pt_1
nonché con l'escussione del teste indicato dalla società opposta, Sig.
[...] Testimone_1 ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
Considerato che i bonifici depositati da parte opponente non riguardano i pagamenti di cui alle fatture azionate;
rilevato che il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca e nel caso di specie parte opponente non ha dimostrato il pagamento della fattura 18 del 2018 né tantomeno delle altre fatture;
esaminato l'interrogatorio formale di parte opponente che ha confermato sostanzialmente quanto assunto da parte opposta;
considerato che
il rapporto tra le parti è dimostrato anche dal pagamento delle fatture aventi ad oggetto la stessa causale di quelle per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo;
alla luce di quanto sopra, l'opposizione è infondata e va respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 12583/19;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3