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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6250 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati GIANNOTTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO e SPADOLA EMILIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FREGNI CP_1 C.F._2
RUGGERO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: procedimento ex art. 473-bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno avuto una relazione, da tempo terminata, da cui è nato il figlio il Per_1
30/03/2016.
2. Con sentenza n. 106/2019, pubblicata in data 22/01/2019, all'esito di procedimento inizialmente contenzioso e poi definito su conclusioni congiunte delle parti, questo Tribunale ha:
- accertato il rapporto di filiazione tra e il padre odierno convenuto;
Per_1
- disposto l'affidamento esclusivo, non rafforzato, del figlio minore alla madre, non avendo il piccolo, sino a quel momento, intrattenuto rapporti con il CP_1
- collocato con la madre e regolato le frequentazioni paterne in modo progressivo;
Per_1
- obbligato il a corrispondere alla euro 21.000,00 a titolo di mantenimento arretrato del CP_1 Pt_1
figlio fino al marzo 2018;
- obbligato il padre a versare alla madre, a far data da aprile 2018, euro 1.400,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario del bambino, oltre al 60% delle spese straordinarie come regolate dal
Protocollo allora in uso presso il Tribunale.
3. Con ricorso del 28/12/2024, ha avviato questo nuovo contenzioso domandando, ai Parte_1 sensi dell'art. 473-bis. 29 c.p.c., modifiche (di cui si dirà tra breve) dell'assetto illustrato al punto che precede, oltre a euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno asseritamente patito da a Per_1
causa del disinteresse paterno.
4. si è ritualmente costituito chiedendo respingersi le pretese avversarie, ritenute CP_1
infondate, e una nuova regolamentazione delle proprie frequentazioni con da attuare per il Per_1
tramite del Servizio sociale.
5. All'udienza del 07/05/2025, dopo discussione orale dei Difensori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
Non è stato ascoltato il minore, né svolta diversa attività istruttoria, adempimenti manifestamente superflui per le ragioni che si vanno di seguito a illustrare.
§
A) Va accolta la domanda della madre di affidamento esclusivo cosiddetto rafforzato del figlio minore, con attribuzione alla , ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c. del potere di Pt_1
assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per relative a salute, istruzione, Per_1
educazione e residenza abituale.
Il disinteresse, manifesto e persistente, del padre risulta attestato in modo inequivocabile dal fatto che egli, a tutt'oggi, pacificamente mai abbia intrattenuto rapporti di sorta con il bambino, nonostante già oltre sei anni or sono ne avesse ricevuto regolamentazione da parte del Tribunale.
All'evidenza inverosimili sono le doglianze del circa condotte ostacolanti della , non CP_1 Pt_1 solo perché quest'ultima, anche nella presente sede, si è dichiarata favorevole alla frequentazione di
2 con il padre, ma anche poiché quest'ultimo, in tutti i contenziosi con la prima, ha sempre Per_1
assunto la veste di convenuto e non già di ricorrente, il che disvela come egli mai abbia avuto reale intenzione di allacciare rapporti con il figlio.
B) Da respingere, invece, la richiesta della di poter nella sostanza decidere in autonomia ogni Pt_1 spesa straordinaria nell'interesse del minore, non essendo il – pur accertato – disinteresse paterno nei confronti di idoneo a consentire la deroga delle chiare ed equilibrate regole del vigente Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale (riportate in dispositivo in sostituzione del precedente, vigente al tempo della pronuncia di cui si domanda la modifica), le quali impongono la concertazione di alcune voci di simili spese.
C) Ugualmente da respingere la domanda della madre di ammonire il padre “di dare piena ed incondizionata attuazione alle prescrizioni della sentenza del Tribunale di Modena n.106/2019 riguardanti la frequentazione padre-figlio, individuando ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., 06/03/2020, n. 6471) ha, in proposito, condivisibilmente evidenziato che il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non
è suscettibile di coercizione, neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., essendo destinato a rimanere libero nel suo esercizio, poiché frutto di scelte autonome che rispondono anche all'interesse superiore del minore a una crescita sana ed equilibrata.
Ciò non significa, naturalmente, che l'illustrata condotta paterna sia destinata a rimanere senza conseguenze, potendo essa determinare, come appunto ora si verifica, l'affidamento esclusivo rafforzato all'altro genitore (nonché la decadenza dalla responsabilità genitoriale, che la ha Pt_1
affermato di aver pure valutato e sulla quale ha però, al momento, deciso di soprassedere), oltre – in astratto – il risarcimento del danno eventualmente patito dal figlio, profilo che si va ora a trattare.
D) La ricorrente ha, infatti, chiesto di “condannare il dott. al risarcimento in favore CP_1
del figlio minore del danno non patrimoniale da questi subito e subendo dalla nascita ad Per_1 oggi, nella misura di €. 150.000,00, salva più esatta quantificazione in corso di causa, e comunque in quella somma maggiore e/o minore che risulterà giusta ed equa.”
La domanda, ammissibile ex art. 473-bis., primo comma, c.p.c., viene tuttavia respinta.
Alle pagine 22-25 del ricorso introduttivo, ove la pretesa è illustrata (alcuna precisazione trovasi contenuta nella memoria ex art. 417-bis. 17, primo comma, c.p.c. del 17/04/2025, termine ultimo per eventualmente meglio contestualizzare le iniziali allegazioni), la richiedente si è unicamente soffermata su particolareggiata illustrazione del cosiddetto danno evento, vale a dire sulla lesione
3 dell'interesse del minore alla presenza della figura paterna, aspetto per certo imprescindibile a tal fine, ma non esaustivo.
Nulla è stato, invece, allegato circa il danno conseguenza, ossia le specifiche soggettive conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non patrimoniali, patite dal danneggiato ( a causa del danno Per_1
evento (tra le più comuni in casi similari si possono ricordare, senza pretesa di esaustività: crisi di pianto, di panico, enuresi notturna, difficoltà scolastiche, necessità di sostegno psicologico, tristezza persistente, domande frequenti di spiegazioni circa la propria peculiare condizione di sostanziale orfano ecc.).
La richiesta, insomma, si configura alla stregua di risarcimento di danno in re ipsa, da respingere, potendo, come noto, nel nostro sistema essere ristorati solamente i danni conseguenza debitamente allegati e provati.
Da aggiungere, a tale ultimo proposito, che la prova, oltre a difettare integralmente, sarebbe comunque stata valutabile solo nei limiti di previe circostanziate allegazioni, come detto mancanti, avendo, in generale, ogni parte processuale facoltà di mettersi in prova solo su fatti precedentemente allegati.
E) Del pari da respingere le domande, invero anche pretestuose, del (ossia del genitore che CP_1 pacificamente si disinteressa del figlio da 9 anni) di disporre l'intervento del Servizio sociale per:
- indagare le capacità genitoriali della , ossia di colei che, invece, dalla nascita si prende, sola, Pt_1
cura di Per_1
- organizzare incontri con il figlio.
Quanto a quest'ultimo aspetto, come già detto, la non solo non ha mai ostacolato le Pt_1
frequentazioni tra e il padre, ma anzi le ha caldeggiate, come tutt'ora ha ribadito. Per_1
Il Servizio sociale, risorsa pubblica, non illimitata, dunque preziosa e da utilizzare con raziocinio, va fatto intervenire nei casi in cui il genitore di riferimento non presti la dovuta collaborazione alla frequentazione del figlio con l'altro, o in vicende nella sostanza analoghe, quindi del tutto diverse dalla presente, ove il solo ad avere ritrosie alla frequentazione del bambino è il il che per certo CP_1 non giustifica l'intervento dell'Ente pubblico.
Sarà dunque il padre, se lo vorrà, come sino a ora non avvenuto, ad attivarsi e sfruttare il calendario già stabilito con la sentenza n. 106/2019 di questo Tribunale, che si conferma.
F) La prevalente soccombenza del convenuto giustifica la sua condanna a rifondere alla ricorrente ½ delle spese di lite, compensandosi tra le parti il restante ½ .
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a
4 euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi ai medi tariffari. pagherà pertanto a a tale titolo euro 1.500,00 oltre accessori di legge e costi CP_1 Parte_1
vivi di causa documentati.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n. 106/2019, pubblicata in data 22/01/2019:
1. affida il figlio minore della coppia nato il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla Per_1
madre , cui è pertanto attribuito il potere di assumere in autonomia le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per il figlio relative a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
2. stabilisce che i genitori, ferma la già fissata ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della prole (60% il padre e 40% la madre), applichino da ora in avanti il seguente Protocollo del
25/09/2019 in uso presso questo Tribunale:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta
5 avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
3. respinge tutte le ulteriori domande avanzate da ambo le parti;
4. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente ½ delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per
IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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