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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 25/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1756/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU MA - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
AN RA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 1756/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. HERBST JOHANNA, giusta delega dimessa in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del 22/10/2025: Parte_1
“1. dichiarare la separazione personale dei sig.ri relativamente al Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra gli stessi celebrato il 10.08.2012 a Bekalta (Tunisia) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Salorno s.s.d.V. con atto n. 29, parte II, serie B, anno 2021, autorizzando
i coniugi a vivere separati, ordinando all'ufficiale competente l'annotazione dell'avvenuta separazione;
pagina 1 di 7
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori nato a [...] il [...], e Persona_1
nato a Bolzano il [...], a [...] madre;
i figli avranno la residenza Persona_2 anagrafica presso la madre;
3. disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Salorno s.s.d.V. (BZ), via Trento n. 49 – interno
1, con arredi e corredi, alla sig.ra affinché vi viva con i figli minorenni fino alla loro Parte_1 indipendenza economica;
4. regolare le visite padre-figli nel caso il sig. dovesse far rientro in Italia ed in base alle CP_1 sue possibilità di tenere i figli con sé (appartamento etc.).
5. ordinare al signor di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 Per_1
e con un contributo di mantenimento mensile di € 300,00 per ogni figlio, e
[...] Persona_2 quindi € 600,00 complessivi, che lo stesso dovrà versare sul c/c intestato alla madre Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2026;
6. disporre che le spese straordinarie riguardanti i figli minori e Persona_1 Persona_2 come ad esempio spese straordinarie scolastiche, mediche e dentistiche, al netto di eventuali detrazioni
e/o contributi provinciali o statali eventualmente erogati, quelle per corsi e attività sportive, tasse universitarie, patente di guida, siano sostenute dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate entro tre settimane dalla richiesta, ovvero dalla presentazione della relativa fattura o quietanza di pagamento. Per il concetto di spesa straordinaria i genitori faranno riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 24.11.2024.
7. stabilire che degli assegni regionali e/o dell'assegno universale potrà godere in via esclusiva
(100%) la madre sig.ra delle detrazioni fiscali per i figli a carico potranno invece Parte_1 godere entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. In ogni caso, condannare il resistente a rifondere alla sig.ra le Controparte_1 Parte_1 spese e gli onorari del presente procedimento.
In via istruttoria (si rinvia alla memoria depositata in data 02/10/2025)”.
e dal Pubblico Ministero in data 30/10/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalla parte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/06/2025 la parte ricorrente ha adito il Tribunale Parte_1 di Bolzano, per chiedere la separazione;
la parte resistente non si è costituita Controparte_1 ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 22/10/2025.
pagina 2 di 7 2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato non ha potuto essere esperito non essendo comparsa la parte resistente.
3. All'ultima udienza di data 22/10/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, mentre il pubblico ministero ha concluso a sua volta in data 30/10/2025 come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio, in data 10/08/2012, a Bekalta (Tunisia), trascritto presso lo stato civile del Comune di Salorno con atto n. 13, parte II, serie C, anno 2021 (doc. 1 di parte ricorrente);
- dal matrimonio sono nati i figli o (nato a [...] il [...]), Persona_1
o (nato a [...] il [...]); Persona_2
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata anche dal disinteresse di CP_1
rimasto contumace (e mai comparso) in ordine all'esito del presente procedimento di
[...] separazione. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Tribunale osserva che dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig.
, il quale si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con quanto Controparte_1 disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione della prole.
In particolare, appare verosimile che il resistente abbia abbandonato la casa familiare nel mese di aprile 2025 e sia partito per la Tunisia, lasciando la moglie e i figli privi di mezzi di sostentamento e interrompendo altresì il pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione familiare. Appare inoltre verosimile che, successivamente, abbia continuato, per diversi mesi, ad incassare gli assegni unici per i figli minori, senza tuttavia contribuire in alcun modo al loro mantenimento (solamente dopo la notifica del decreto di data 12/06/2025, emesso ex art. 473-bis.15 c.p.c. dal Tribunale di
Bolzano, il resistente avrebbe iniziato a versare il contributo al mantenimento e avrebbe rinunciato a percepire l'assegno unico mensile per i figli).
Si aggiunge che, allo stato, non si conoscono le reali intenzioni del sig. il Controparte_1 quale non sembra avere una residenza fissa in Italia (nei brevi periodi di soggiorno sarebbe ospitato pagina 3 di 7 da un amico) e non avrebbe manifestato alcuna intenzione né di rimanere in Italia né, in ogni caso, di adempiere ai propri doveri genitoriali di cura ed educazione dei figli. Negli ultimi mesi, infatti, dopo l'emissione del decreto ex art. 473.bis.15 c.p.c., il resistente si sarebbe limitato a “vedere” i figli (“durante tale periodo egli ha visto i figli”; cfr. p. 2 della memoria depositata in data
02/10/2025 dalla parte ricorrente).
Tali condotte di abbandono della residenza familiare e di totale disinteresse per la situazione familiare e per i figli minori, costituiscono anche una violazione del disposto di cui all'art. 337- sexies, secondo comma, c.c. (secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sull'idoneità educativa di CP_1
rilevante nella decisione sull'affidamento dei figli minori e ai fini del superamento del
[...] regime di affidamento condiviso (cfr. Cass. civ. 2009, n. 26587, secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”. La S.C. precisa, in punto di motivazione, che “perché' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto,
pagina 4 di 7 del modello legale prioritario di affidamento”; cfr. sul punto anche Cass.n. 24526/2010, Cass.n.
6535/2019 e Cass.n. 16280/2025).
Le condotte della parte resistente consentono non solo di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, ma anche, secondo diverse pronunce della giurisprudenza di merito, di disporre che la stessa possa adottare da sola anche le decisioni di maggiore interesse dei figli, senza il consenso del padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., secondo il cd. affidamento super esclusivo o rafforzato (sull'applicazione dell'affidamento super esclusivo, in relazione a condotte di mancato adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento e di disinteresse rispetto al benessere e ai bisogni del minore, cfr. Tribunale di Bologna 13/05/2014; sulle condotte di disinteresse all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla contumacia nel procedimento, cfr.
Tribunale di Pescara 19/05/2025 n. 559; Tribunale di Milano 20/06/2018, n. 6910).
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo lo stesso, per i motivi di cui sopra, contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337-quater cc); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente alla madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni che li riguardano, anche quelle di maggiore interesse, senza il consenso del padre, con loro collocamento prevalente e residenza presso la stessa.
Alla madre viene, conseguentemente, affidata la casa familiare, sita in Salorno S.S.D.V. (BZ), via
Trento n. 49 – interno 1, affinché possa viverci con i figli.
6. In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze dei figli;
- il fatto che soltanto la madre si occupa dei figli;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che o la parte percepisce, attualmente, un reddito medio mensile netto di Parte_1 circa € 1.400,00 e vive (unitamente ai figli) in un appartamento in locazione, per il quale paga un canone mensile di circa € 470,00;
o che la parte lavorava per una ditta di Mezzocorona e percepiva Controparte_1 presumibilmente un reddito medio mensile netto di circa € 1.800,00, mentre ad oggi non si conosce la sua reale capacità reddituale;
valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni dei figli e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole;
pagina 5 di 7 ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario Controparte_1 per il mantenimento ordinario mensile dei figli, determinato in € 300,00 per ciascun figlio (e quindi
€ 600,00 complessivi al mese), oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli (da intendersi quali spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed ipotizzabili spese per attività ricreative).
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici, nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatte valere esclusivamente da . Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai Parte_1 sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, secondo i valori medi per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità (nulla riconoscendo per la fase istruttoria non svolta), e dunque complessivamente in € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
8. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 473-bis.11 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 coniugatisi a AL (Tunisia) il 10/08/2012, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Salorno S.S.D.V. (BZ), sub numero 13, parte II, serie C, anno 2021; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
1) i figli minori nato a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Persona_2
Bolzano il 30.11.2015, vengono affidati in via esclusiva alla madre con Parte_1 collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
la madre potrà adottare da sola anche tutte le decisioni di maggior interesse dei figli, senza il consenso del padre;
pagina 6 di 7 2) la casa familiare, sita in Salorno s.s.d.V. (BZ), via Trento n. 49 – interno 1, con arredi e corredi, viene assegnata alla sig.ra affinché ci viva con i figli, fino alla loro indipendenza Parte_1 economica;
3) il diritto di visita padre-figli viene esercitato dal padre on il consenso della Controparte_1 madre e secondo le modalità dalla stessa prescritte;
4) a carico del signor iene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli e con un contributo di mantenimento mensile di € Persona_1 Persona_2
300,00 per ogni figlio, e quindi € 600,00 complessivi, che lo stesso dovrà versare sul c/c intestato alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
tale importo è soggetto a Parte_1 rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2026;
5) le spese straordinarie riguardanti i figli e vengono poste a Persona_1 Persona_2 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate entro tre settimane dalla richiesta, ovvero dalla presentazione della relativa fattura o quietanza di pagamento. Per il concetto di spesa straordinaria i genitori faranno riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 24.11.2024.
6) gli assegni regionali e/o l'assegno universale vengono posti in via esclusiva (100%) a favore della madre sig.ra le detrazioni fiscali per i figli a carico vengono poste a favore di Parte_1 entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7) il resistente viene condannato a rifondere alla sig.ra le Controparte_1 Parte_1 spese e gli onorari del presente procedimento, liquidate nella misura di € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre al 15,00% del compenso per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 12/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AN RA JU MA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1756/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU MA - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
AN RA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 1756/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. HERBST JOHANNA, giusta delega dimessa in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del 22/10/2025: Parte_1
“1. dichiarare la separazione personale dei sig.ri relativamente al Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra gli stessi celebrato il 10.08.2012 a Bekalta (Tunisia) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Salorno s.s.d.V. con atto n. 29, parte II, serie B, anno 2021, autorizzando
i coniugi a vivere separati, ordinando all'ufficiale competente l'annotazione dell'avvenuta separazione;
pagina 1 di 7
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori nato a [...] il [...], e Persona_1
nato a Bolzano il [...], a [...] madre;
i figli avranno la residenza Persona_2 anagrafica presso la madre;
3. disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Salorno s.s.d.V. (BZ), via Trento n. 49 – interno
1, con arredi e corredi, alla sig.ra affinché vi viva con i figli minorenni fino alla loro Parte_1 indipendenza economica;
4. regolare le visite padre-figli nel caso il sig. dovesse far rientro in Italia ed in base alle CP_1 sue possibilità di tenere i figli con sé (appartamento etc.).
5. ordinare al signor di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 Per_1
e con un contributo di mantenimento mensile di € 300,00 per ogni figlio, e
[...] Persona_2 quindi € 600,00 complessivi, che lo stesso dovrà versare sul c/c intestato alla madre Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2026;
6. disporre che le spese straordinarie riguardanti i figli minori e Persona_1 Persona_2 come ad esempio spese straordinarie scolastiche, mediche e dentistiche, al netto di eventuali detrazioni
e/o contributi provinciali o statali eventualmente erogati, quelle per corsi e attività sportive, tasse universitarie, patente di guida, siano sostenute dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate entro tre settimane dalla richiesta, ovvero dalla presentazione della relativa fattura o quietanza di pagamento. Per il concetto di spesa straordinaria i genitori faranno riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 24.11.2024.
7. stabilire che degli assegni regionali e/o dell'assegno universale potrà godere in via esclusiva
(100%) la madre sig.ra delle detrazioni fiscali per i figli a carico potranno invece Parte_1 godere entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. In ogni caso, condannare il resistente a rifondere alla sig.ra le Controparte_1 Parte_1 spese e gli onorari del presente procedimento.
In via istruttoria (si rinvia alla memoria depositata in data 02/10/2025)”.
e dal Pubblico Ministero in data 30/10/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalla parte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/06/2025 la parte ricorrente ha adito il Tribunale Parte_1 di Bolzano, per chiedere la separazione;
la parte resistente non si è costituita Controparte_1 ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 22/10/2025.
pagina 2 di 7 2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato non ha potuto essere esperito non essendo comparsa la parte resistente.
3. All'ultima udienza di data 22/10/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, mentre il pubblico ministero ha concluso a sua volta in data 30/10/2025 come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio, in data 10/08/2012, a Bekalta (Tunisia), trascritto presso lo stato civile del Comune di Salorno con atto n. 13, parte II, serie C, anno 2021 (doc. 1 di parte ricorrente);
- dal matrimonio sono nati i figli o (nato a [...] il [...]), Persona_1
o (nato a [...] il [...]); Persona_2
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata anche dal disinteresse di CP_1
rimasto contumace (e mai comparso) in ordine all'esito del presente procedimento di
[...] separazione. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Tribunale osserva che dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig.
, il quale si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con quanto Controparte_1 disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione della prole.
In particolare, appare verosimile che il resistente abbia abbandonato la casa familiare nel mese di aprile 2025 e sia partito per la Tunisia, lasciando la moglie e i figli privi di mezzi di sostentamento e interrompendo altresì il pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione familiare. Appare inoltre verosimile che, successivamente, abbia continuato, per diversi mesi, ad incassare gli assegni unici per i figli minori, senza tuttavia contribuire in alcun modo al loro mantenimento (solamente dopo la notifica del decreto di data 12/06/2025, emesso ex art. 473-bis.15 c.p.c. dal Tribunale di
Bolzano, il resistente avrebbe iniziato a versare il contributo al mantenimento e avrebbe rinunciato a percepire l'assegno unico mensile per i figli).
Si aggiunge che, allo stato, non si conoscono le reali intenzioni del sig. il Controparte_1 quale non sembra avere una residenza fissa in Italia (nei brevi periodi di soggiorno sarebbe ospitato pagina 3 di 7 da un amico) e non avrebbe manifestato alcuna intenzione né di rimanere in Italia né, in ogni caso, di adempiere ai propri doveri genitoriali di cura ed educazione dei figli. Negli ultimi mesi, infatti, dopo l'emissione del decreto ex art. 473.bis.15 c.p.c., il resistente si sarebbe limitato a “vedere” i figli (“durante tale periodo egli ha visto i figli”; cfr. p. 2 della memoria depositata in data
02/10/2025 dalla parte ricorrente).
Tali condotte di abbandono della residenza familiare e di totale disinteresse per la situazione familiare e per i figli minori, costituiscono anche una violazione del disposto di cui all'art. 337- sexies, secondo comma, c.c. (secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sull'idoneità educativa di CP_1
rilevante nella decisione sull'affidamento dei figli minori e ai fini del superamento del
[...] regime di affidamento condiviso (cfr. Cass. civ. 2009, n. 26587, secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”. La S.C. precisa, in punto di motivazione, che “perché' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto,
pagina 4 di 7 del modello legale prioritario di affidamento”; cfr. sul punto anche Cass.n. 24526/2010, Cass.n.
6535/2019 e Cass.n. 16280/2025).
Le condotte della parte resistente consentono non solo di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, ma anche, secondo diverse pronunce della giurisprudenza di merito, di disporre che la stessa possa adottare da sola anche le decisioni di maggiore interesse dei figli, senza il consenso del padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., secondo il cd. affidamento super esclusivo o rafforzato (sull'applicazione dell'affidamento super esclusivo, in relazione a condotte di mancato adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento e di disinteresse rispetto al benessere e ai bisogni del minore, cfr. Tribunale di Bologna 13/05/2014; sulle condotte di disinteresse all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla contumacia nel procedimento, cfr.
Tribunale di Pescara 19/05/2025 n. 559; Tribunale di Milano 20/06/2018, n. 6910).
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo lo stesso, per i motivi di cui sopra, contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337-quater cc); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente alla madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni che li riguardano, anche quelle di maggiore interesse, senza il consenso del padre, con loro collocamento prevalente e residenza presso la stessa.
Alla madre viene, conseguentemente, affidata la casa familiare, sita in Salorno S.S.D.V. (BZ), via
Trento n. 49 – interno 1, affinché possa viverci con i figli.
6. In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze dei figli;
- il fatto che soltanto la madre si occupa dei figli;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che o la parte percepisce, attualmente, un reddito medio mensile netto di Parte_1 circa € 1.400,00 e vive (unitamente ai figli) in un appartamento in locazione, per il quale paga un canone mensile di circa € 470,00;
o che la parte lavorava per una ditta di Mezzocorona e percepiva Controparte_1 presumibilmente un reddito medio mensile netto di circa € 1.800,00, mentre ad oggi non si conosce la sua reale capacità reddituale;
valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni dei figli e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole;
pagina 5 di 7 ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario Controparte_1 per il mantenimento ordinario mensile dei figli, determinato in € 300,00 per ciascun figlio (e quindi
€ 600,00 complessivi al mese), oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli (da intendersi quali spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed ipotizzabili spese per attività ricreative).
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici, nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatte valere esclusivamente da . Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai Parte_1 sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, secondo i valori medi per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità (nulla riconoscendo per la fase istruttoria non svolta), e dunque complessivamente in € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
8. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 473-bis.11 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 coniugatisi a AL (Tunisia) il 10/08/2012, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Salorno S.S.D.V. (BZ), sub numero 13, parte II, serie C, anno 2021; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
1) i figli minori nato a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Persona_2
Bolzano il 30.11.2015, vengono affidati in via esclusiva alla madre con Parte_1 collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
la madre potrà adottare da sola anche tutte le decisioni di maggior interesse dei figli, senza il consenso del padre;
pagina 6 di 7 2) la casa familiare, sita in Salorno s.s.d.V. (BZ), via Trento n. 49 – interno 1, con arredi e corredi, viene assegnata alla sig.ra affinché ci viva con i figli, fino alla loro indipendenza Parte_1 economica;
3) il diritto di visita padre-figli viene esercitato dal padre on il consenso della Controparte_1 madre e secondo le modalità dalla stessa prescritte;
4) a carico del signor iene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli e con un contributo di mantenimento mensile di € Persona_1 Persona_2
300,00 per ogni figlio, e quindi € 600,00 complessivi, che lo stesso dovrà versare sul c/c intestato alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
tale importo è soggetto a Parte_1 rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2026;
5) le spese straordinarie riguardanti i figli e vengono poste a Persona_1 Persona_2 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate entro tre settimane dalla richiesta, ovvero dalla presentazione della relativa fattura o quietanza di pagamento. Per il concetto di spesa straordinaria i genitori faranno riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 24.11.2024.
6) gli assegni regionali e/o l'assegno universale vengono posti in via esclusiva (100%) a favore della madre sig.ra le detrazioni fiscali per i figli a carico vengono poste a favore di Parte_1 entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7) il resistente viene condannato a rifondere alla sig.ra le Controparte_1 Parte_1 spese e gli onorari del presente procedimento, liquidate nella misura di € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre al 15,00% del compenso per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 12/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AN RA JU MA
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