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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio EL Giudice EL lavoro-
n. 351/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 13/10/2025 davanti alla dott.ssa ER RO, in funzione di Giudice EL lavoro, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente Avv. FRANCESCO MOSCARIELLO in sostituzione ELl'avv. BONETTI MICHELE, per la parte resistente l' Avv. VALENTINA CASTELLI e LAURA
IA in sostituzione ELl'Avv. ALBE' GIORGIO.
Sono presenti, presso lo studio ELl'Avv. MOSCARIELLO, per la pratica forense, i dott.ri e Persona_1 Persona_2
Il Giudice stanti le ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, dispone la riunione al presente fascicolo di quello rubricato al n. 795/2022 .r.g., chiamato all'odierna udienza.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. MOSCARIELLO rileva che la Corte d'Appello di Venezia fa riferimento a sentenze contestuali ELla Corte di Cassazione che però decidono questioni differenti almeno sotto il profilo ELle prove e ELle questioni oggetto di giudizio. Si riporta alle proprie difese.
L'Avv. CASTELLI si riporta alle proprie difese evidenziando la rilevanza ELle sentenze ELle sentenze ELla Corte d'Appello di Milano.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura ELla sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito ELla quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura EL dispositivo e ELle seguenti ragioni di fatto e di diritto ELla decisione.
Il Giudice ER RO
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa ER RO, in funzione di Giudice EL lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 351/2024, che porta riunite le cause iscritte ai numeri di ruolo generale 355/2024 – 520/2024 – 795/2024 – 796/2024 – 823/2024 – 824/2024
– 825/2024 – 3/2025 – 4/2025 – 5/2025 – 6/2025 – 45/2025 – 96/2025 - 147/2025, avente per oggetto “differenze retributive – modifica unilaterale EL CCNL applicato al rapporto di lavoro”, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._10 Parte_11
), (c.f. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (c.f. ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
(c.f. ), (c.f. Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (c.f. ), C.F._17 Parte_18 C.F._18
(c.f. ), (c.f. Parte_19 C.F._19 Parte_20
) - con il patrocinio ELl'Avv. MICHELE BONETTI, C.F._20
parte ricorrente;
3 CONTRO
(c.f. - con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti GIORGIO ALBE' e VALENTINA CASTELLI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona EL giudice EL lavoro,
l , allegando di essere tutti aderenti alla e Controparte_1 CP_2
dipendenti ELla convenuta, presso la sede di OS IN (LC) o di AN EL LA (LC).
I ricorrenti hanno allegato che:
- ai rapporti di lavoro di tutti i propri dipendenti, la resistente ha sempre applicato il “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (CCNL Sanità Privata), sottoscritto da ARIS, associazione datoriale a cui
[...]
aderiva; Controparte_1
- in data 28.01.2020 LA NOSTRA FA comunicava a tutti i dipendenti e alle OO.SS. la volontà di cessare l'applicazione EL CCNL predetto e di applicare al personale non medico, addetto a tutte le sedi, a far data dal 01.02.2020, il diverso CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie Assistenziali (RSA) e centri di riabilitazione (CDR) sottoscritto per la prima volta nel 2012;
- a seguito di agitazione sindacale, in data 19 febbraio 2020, l Controparte_1
comunicava che, in attesa di risoluzione ELle questioni sollevate in sede sindacale,
[...]
si procedeva con la temporanea sospensione EL nuovo CCNL scelto;
- con successiva comunicazione datata 6 novembre 2020, l Controparte_1
rappresentava la volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata per i
[...]
dipendenti impiegati all'interno dei Poli ELl'IRCCS “Eugenio Medea”, ed il CCNL RSA e
CDR ai rimanenti dipendenti, in quanto appartenenti ad un comparto non sanitario;
- con nota datata 10 dicembre 2020, l Controparte_1
comunicava ai sindacati coinvolti la revoca ELla sospensione temporanea ELl'applicazione EL
CCNL RSA e CDR, per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2020 nei Centri di Riabilitazione
4 nonché nelle Direzioni Centrali e Regionali e ciò con effetto retroattivo dal 1 febbraio 2020, in tal modo disponendo la trasformazione ELl'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali, conseguentemente stabilendo che le 2 ore settimanali prestate in meno dal 1.11.2020 al
30.04.2021 sarebbero state conteggiate a debito dei lavoratori.
La difesa attorea ha evidenziato che:
- nei contratti di lavoro individuali degli odierni ricorrenti viene precisato che il CCNL applicato
è il CCNL Sanità privata, e ha chiarito che si tratta EL “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione”, poiché questo era all'epoca l'unico contratto collettivo che disciplinava il rapporto lavorativo per i dipendenti dei centri di riabilitazione, solo nel 2012 essendo stato sottoscritto da ARIS, CISL e UIL il diverso CCNL CDR (Case di Cura);
- anche dopo il 2012, il datore di lavoro aveva continuato ad applicare al rapporto con i ricorrenti il CCNL Sanità privata, pur essendo aderente ad ARIS, associazione che aveva sottoscritto il nuovo contratto specifico per i centri di riabilitazione, quest'ultimo da intendersi non come sostitutivo EL CCNL Sanità Privata, bensì come un altro contratto collettivo, che ha un parziale ambito di applicazione coincidente con il CCNL Sanità privata, ossia i centri di riabilitazione;
- per il principio statuito dall'art. 1372, comma 1, ELla stabilità dei vincoli ELl'autonomia privata, il datore di lavoro poteva considerarsi libero di disapplicare il CCNL Sanità privata esclusivamente per i nuovi contratti, non per i contratti in essere (per i quali la disapplicazione richiederebbe il consenso EL contraente-lavoratore);
- le motivazioni addotte dall'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA (contenimento dei costi e attinenza EL CCNL all'attività lavorativa) non sono sufficienti per legittimare la modifica unilaterale EL CCNL recepito dai contratti individuali, essendo necessario a tal fine che il CCNL applicato sia venuto a scadenza, tanto non essendo avvenuto nel caso di specie.
Assumendo pertanto l'illegittimità ELla condotta ELla convenuta, la quale, applicando il
CCNL RSA e CDR, ha reso deteriore il trattamento dei lavoratori, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi (alcuni anche ex art. 420 bis c.p.c.) l'illegittima applicazione EL CCNL RSA e CDR, rivendicando l'applicabilità EL CCNL Sanità Privata, perciò chiedendo la condanna ELla parte datoriale al pagamento ELle differenze retributive maturate, stante il trattamento peggiorativo
5 EL diverso contratto applicato, anche rivendicando la somma una tantum risarcitoria riconosciuta dal CCNL Sanità Privata per il ritardo nel suo rinnovo.
Si è costituita in giudizio l , eccependo la nullità Controparte_1
dei ricorsi e comunque chiedendone il rigetto, premettendo la diversa natura ELl'attività svolta in forma ospedaliera, effettuata presso l'IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), rispetto all'attività extraospedaliera effettuata presso il CDR (centro di riabilitazione) ed evidenziando che tutti i ricorrenti sono addetti da anni in via esclusiva alle attività di CDR. Spiegando di avere comunicato ad ARIS il proprio recesso per giusta causa in data 29.7.2020, prima che venisse sottoscritto da quest'ultima, in data 8.10.2020, il CCNL per il personale medico non dipendente ELle strutture che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad AIOP ed ARIS per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza (“CCNL IRCCS”), la resistente ha assunto di avere legittimamente applicato al personale non medico addetto ai CDR ed alle Direzioni Centrali e Regionali, il CCNL CDR, nonchè al personale non medico direttamente addetto all'IRCCS, il CCNL Sanità Privata e, dalla sua sottoscrizione e decorrenza, il CCNL IRCCS. Sull'assunto che il CCNL contenente una clausola di ultrattività sia da considerarsi a tempo indeterminato, ciò implicando la facoltà di libero recesso da parte EL datore di lavoro, la parte resistente ha osservato di avere legittimamente disapplicato il CCNL Sanità Privata (che si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, dopo la sua naturale scadenza al 31.12.2005), scegliendo poi di applicare il CCNL CDR, a ciò non ostando la scadenza di quest'ultimo.
Disposta la riunione dei numerosi fascicoli (come in epigrafe indicati) ed autorizzato lo scambio di memorie difensive, all'odierna udienza la causa è stata discussa e contestualmente decisa.
2. Il ricorso va esente da censure di nullità, evincendosi da esso con chiarezza sia il petitum (il pagamento ELle differenze retributive maturate, come quantificate in ricorso), che la causa petendi (il diritto all'applicazione EL nuovo CCNL Sanità Privata).
Permane nella giurisprudenza di merito il contrasto di decisioni rispetto all'odierno contenzioso
(da ultimo, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato, con una serie di sentenze, le domande dei lavoratori). Questo giudice ritiene di non doversi discostare dalle precedenti decisioni già assunte in senso favorevole ai ricorrenti e peraltro confermate dalla Corte territoriale.
6 L'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA assume di avere legittimamente modificato il CCNL applicabile al personale dipendente dei propri centri di riabilitazione -attività asseritamente svolta in via prevalente, rispetto a quella sanitaria di diagnosi e cura- a fronte EL fatto che il “CCNL Sanità Privata”, sino ad allora effettivamente in vigore, fosse comunque scaduto il 31.12.2005 e -in quanto dotato di clausola di ultrattività- dovesse intendersi a tempo indeterminato, il che le avrebbe consentito di recedere unilateralmente da esso. Nell'affermare ciò, la parte resistente dichiara di non ignorare l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione nelle sentenze 3671, 3672 e 40409 EL 2021, nonché n. 33982/2022, ma di non condividerlo, in quanto esso implicherebbe un'irragionevole compromissione ELla facoltà di recesso dal contratto collettivo.
Va in effetti considerato che la giurisprudenza di legittimità -ancor prima ELle pronunce succedutisi nel presente contenzioso- deponeva in senso contrario all'impianto difensivo ELla convenuta.
Con sentenze n. 3671 e 3672/2021 la Corte di Cassazione ha statuito che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle stesse, atteso che l'opposto principio di ultrattività ELla vincolatività EL contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà ELle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.. Ha tuttavia chiarito che alla previsione ELla perdurante vigenza EL contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato ELla indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica. Tale principio è stato affermato proprio con riferimento al C.C.N.L. per il personale dipendente ELle strutture sanitarie private EL 23 novembre 2004, il cui art. 4, comma 2, ne stabiliva la durata "fino alla sottoscrizione EL nuovo CCNL" (così si legge in motivazione ELla sentenza n. 3672/2021: “
7. In merito alla questione ELla durata e ELl'efficacia EL contratto collettivo EL 2004, occorre premettere, in via generale, il principio più volte affermato da questa Corte, sin da Sezioni Unite n. 11325 EL 2005, secondo cui i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale
7 degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad uno nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione ELl'art. 2074 c.c. - in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, ponendosi come limite alla libera volontà ELle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.. 8. Con tale pronuncia le S.U., nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno confermato l'orientamento prevalente secondo cui la disposizione ELl'art. 2074 c.c. - sulla perdurante efficacia EL contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi post- corporativi che, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà ELle parti cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza;
la cessazione ELl'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza EL termine ivi stabilito.
9. Il contratto collettivo EL 23.11.2004 aveva previsto, all'art. 4, comma 4 che "il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte economica al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2003 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse)" e, all'art. 4, comma 2 che "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione EL nuovo CCNL". 10. Poichè la
"scadenza" EL contratto non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive, la previsione ELla perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato ELla previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benchè indeterminato nel "quando", atteso che il contratto collettivo di diritto comune è regolato dalla libera volontà ELle parti, che possono in tal modo regolare gli effetti EL contratto scaduto quanto al termine di efficacia previsto nella prima parte ELla stessa norma. (…), non essendo applicabile la disciplina prevista dal codice civile per i contratti corporativi e, in particolare, la norma ELl'art. 2071 c.c., u.c., relativa all'obbligo di determinare la durata EL contratto, sussiste la possibilità che un contratto collettivo sia stipulato senza indicazione EL termine finale;
la mancata indicazione non implica che gli effetti EL contratto perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione EL contratto ex art. 1375 c.c. ed in coerenza con la naturale temporaneità ELl'obbligazione - deve
8 riconoscersi alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di un'espressa previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto ELl'art.
1373 c.c., che contempla il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata introdotta dalle parti, senza nulla disporre per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo (Cass. nn. 4507 EL 1993, 1694 EL 1997, 6427 EL 1998, 14827 EL 2002, 18508 EL
2005, 27198 EL 2006, 19351 EL 2007; v. pure Cass. 18548 EL 2009); 12. è stato pure affermato che, a seguito ELla naturale scadenza EL contratto, collettivo, in difetto di una regola di ultrattività EL contratto medesimo, la relativa disciplina non è più applicabile, e il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l'applicazione ELle norme precedenti (v. Cass. n. 20784 EL 2010; n. 19252 EL 2013). 13.Tuttavia, tali principi non possono regolare un'ipotesi, come quella esame, in cui la clausola di ultrattività ha previsto un termine finale correlato ad una nuova negoziazione, secondo il principio generale nelle obbligazioni da contratto per cui il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e/o nell'incertezza EL verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione, per cui ricorre l'ipotesi EL termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purchè risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (cfr.
Cass. n. 4124 EL 1991). La locuzione "fino alla sottoscrizione EL nuovo CCNL" sta a indicare la volontà ELle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto EL contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. La volontà di esprimere un termine finale è chiaramente enunciata dalle parti contraenti. 14. Ritiene dunque il Collegio che - diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello - la presente fattispecie sia diversa da quella, esaminata di recente da Cass. n. 28456 EL 2018 e n. 23105 EL 2019, ELla mancata indicazione di un termine di scadenza EL contratto collettivo di diritto comune, per la quale vale il principio secondo cui le parti sono libere di recedere unilateralmente, salva la valutazione ELl'idoneità EL singolo atto ad assumere valore di disdetta”).
Tali principi sono stati ribaditi dalla ancor più recente ordinanza ELla Corte di Cassazione n.
40409/2021, in una fattispecie EL tutto simile a quella in esame, in cui la Corte è tornata ad
9 affermare quanto segue, con riferimento alla contrattazione collettiva: “la previsione ELla perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato ELla previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benchè indeterminato nel "quando". (…), sia la condizione sia il termine apposto al contratto mirano a regolare gli effetti negoziali, in modo da renderli il più possibile conformi agli interessi dei soggetti contraenti. Tuttavia, mentre la prima consiste in un evento futuro ed incerto, il secondo designa un evento altresì futuro, ma certo. Le parti, apponendo un termine al contratto, vogliono che il contratto produca i suoi effetti a partire da un certo momento temporale (termine inziale) o cessino ad una certa scadenza (termine finale). 21. Nella fattispecie le parti hanno inserito un termine finale privo di una precisa collocazione cronologica, ma comunque connesso ad un fatto che si verificherà certamente secondo un calcolo di probabilità effettuato dalle parti (cfr. Cass. n. 4124/1991).
La locuzione "fino alla sottoscrizione EL nuovo CCNL" sta a indicare appunto la volontà ELle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto EL contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. (Cass. n. 3672/2021). 23. Le predette considerazioni valgono a differenziare nettamente la fattispecie in esame dall'ipotesi di contratto collettivo privo di un predeterminato termine di efficacia. 24. Invero, un contratto collettivo siffatto non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, non potendosi ritenere che il contratto si protragga ad infinitum perchè finirebbe per comportare uno svilimento anche ELla causa e ELla funzione sociale ELla contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre moELlata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicchè a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione EL contratto - la perpetuità EL vincolo obbligatorio. (Cass. n. 28456/2018; Cass. n. 23105/2019).
25. Anche ai contratti collettivi stipulati a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, va pertanto applicata la regola secondo cui le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione ELl'idoneità EL singolo atto ad assumere valore di disdetta. 26. Tale situazione, come detto, non è ravvisabile nel contratto collettivo in
10 esame che presenta chiaramente un termine finale e, pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che esso fosse ancora efficace, non essendosi verificato l'evento certo cui le parti hanno correlato la cessazione dei suoi effetti (cfr. Cass. n. 3672/2021). 27. In conclusione, pertanto, correttamente è stata ritenuta illegittima la disdetta unilaterale dal
CCNL EL 2004 operata dalla relativamente alla sola attività di RSA, con Parte_21
riguardo ai due lavoratori appartenenti ad una sigla sindacale che non aveva sottoscritto il nuovo contratto e, altrettanto, correttamente è stata interpretata la volontà ELle parti, originariamente aderenti al CCNL EL 23.11.2004”.
3. A ben vedere, poi, più che di recesso unilaterale dal contratto collettivo nazionale dovrebbe discorrersi, nel caso di specie, di disapplicazione di detto contratto. Infatti, quella di recedere dal contratto collettivo nazionale di lavoro è facoltà che spetta solo alle associazioni sindacali stipulanti e non al singolo datore di lavoro.
Inoltre, il datore di lavoro che receda dalla propria organizzazione, si libera dall'obbligo di applicare i contratti collettivi stipulati successivamente al recesso, restando però vincolato, fino alla scadenza, all'applicazione EL contratto collettivo vigente nel momento in cui il recesso si
è verificato. Vale quindi il principio generale ELla efficacia EL CCNL limitata agli iscritti alle organizzazioni stipulanti, tuttavia con alcune eccezioni, che sono state elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alla recezione EL contratto collettivo nel contratto individuale di lavoro.
Quando infatti le parti EL contratto di lavoro abbiano prestato adesione esplicita od implicita al contratto collettivo, esso è da ritenersi applicabile anche in mancanza EL requisito ELl'iscrizione ELle parti alle organizzazioni stipulanti.
Il rinvio al CCNL da parte ELla contrattazione individuale può essere esplicito (quando risulta dal testo contrattuale), oppure implicito (quando si perfeziona per comportamento concludente).
Il rinvio esplicito viene generalmente configurato quale rinvio formale, ovvero avente ad oggetto tutte le fonti contrattuali collettive che si succedano nel tempo, quindi si intende riferito al CCNL inizialmente richiamato ed ai successivi rinnovi. In ogni caso, per verificare se il rinvio
11 esplicito sia formale, cioè esteso anche ai rinnovi contrattuali, va valorizzata, caso per caso, la specifica volontà dei contraenti.
Per potersi considerare alla stregua di un rinvio materiale, relativo, quindi, al solo testo contrattuale vigente al momento EL rinvio stesso, si ritiene che il rinvio esplicito debba essere formulato in modo tale da poterne dedurre inequivocabilmente una manifestazione di volontà ELle parti in tal senso. L'effetto di un rinvio esplicito limitato al contratto collettivo vigente è infatti quello di lasciare il contratto individuale privo EL proprio contenuto dopo la scadenza di quello collettivo.
3.1. Non pare revocabile in dubbio la circostanza che nella presente controversia si versi in ipotesi di rinvio esplicito e formale: tutti i contratti individuali fanno riferimento al CCNL per il personale non medico di strutture sanitarie private laiche e religiose sottoscritto anche da
ARIS. Solo i contratti più risalenti fanno riferimento al CCNL per i centri di riabilitazione associati ARIS, ma nemmeno l'odierna resistente contesta la circostanza che quest'ultimo rappresenti l'antecedente EL CCNL per il personale non medico di strutture sanitarie private laiche e religiose. A ben vedere, l'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA non mette in discussione la circostanza di avere assoggettato anche i contratti più risalenti (quelli che richiamavano il CCNL per i centri di riabilitazione associati ad ARIS) alla disciplina EL CCNL per il personale non medico di strutture sanitarie private laiche e religiose, prima, e EL CCNL
Sanità privata (poi), sia pure -a suo dire- in via temporanea quanto a quest'ultimo. Sicchè, oltre all'evidenza EL rinvio esplicito, consta anche che il contratto collettivo in questione è stato recepito nei rapporti individuali per comportamento concludente. Del resto, se è vero che l'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA ha esercitato il recesso da ARIS proprio allo CP_1
scopo di non continuare ad applicare al personale non medico EL CDR il CCNL Sanità privata
(la circostanza è pacifica), tale condotta implica inevitabilmente l'ammissione, da parte sua, che, in mancanza di recesso da ARIS, a detto personale si doveva continuare ad applicare il
CCNL Sanità privata, anche nella sua versione rinnovata;
il che ancora una volta conferma che il rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto nei contratti individuali, è un rinvio esplicito e formale.
12 Tale conclusione è avvalorata dalle pronunce ELla Corte di Cassazione già intervenute nell'odierno contenzioso (26663, 26666,26927, 26947 e 26958/2024), che hanno vagliato anche il profilo EL potere datoriale di disdetta di un contratto collettivo, osservando che
“secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze ELla disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva
l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v. Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte EL datore di lavoro EL contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso”.
Vero è che i giudici di legittimità hanno anche precisato che “solo al momento ELla scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n.
25062/2013)” e che “una volta scaduto il termine, il recesso EL singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente - appunto - la scadenza EL termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù EL principio di rappresentanza sindacale”.
Tuttavia tale precisazione viene fatta dalla Corte di Cassazione all'atto di esaminare il motivo di ricorso che non era pertinente al contenuto dei contratti individuali ed alla natura EL rinvio in essi operato alla contrattazione collettiva, ma esclusivamente al potere datoriale di disdetta.
Sotto lo specifico profilo degli effetti ELla disdetta datoriale di un CCNL, va allora considerato che -nel caso, come quello in esame, di adesione esplicita e quindi di rinvio espresso EL contratto individuale alla disciplina collettiva, come fonte di diritti ed obblighi per le parti individuali- poiché queste ultime hanno accettato il contratto collettivo come fonte regolatrice EL rapporto, il datore di lavoro non può più liberarsi unilateralmente dal vincolo, sicchè il recesso unilaterale ELl'imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato (rectius: il
13 recesso dall'associazione stipulante) può comportare soltanto l'insussistenza EL vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso;
in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli ELl'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma cod. civ. (sent. Cass. n.
3296/2002; conforme sent. Cass. n. 15863/2002).
Questa impostazione è condivisa dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn.
18902/2024, 13714/2025), la quale, nell'esaminare le conseguenze EL recepimento di un contratto collettivo da parte EL contratto individuale ed in particolare nell'ipotesi -come quella in esame- di rinvio "formale" EL contratto individuale ad uno specifico contratto collettivo, ha evidenziato che tale rinvio “era destinato soltanto a individuare la "fonte" collettiva regolatrice EL rapporto di lavoro. Dunque con quella clausola non veniva recepito e quindi incorporato nel contratto individuale il trattamento economico previsto dal contratto collettivo (…), restando questo pur sempre la "fonte" esterna regolatrice di quel trattamento, come tale suscettibile di essere modificata nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali (Cass. n.
5285/1989)”.
Né è sostenibile quanto lamentato dalla difesa ELla resistente, ovvero che una situazione di tal fatta generi uno squilibrio contrattuale in danno EL datore di lavoro, perché il lavoratore potrebbe sempre “svincolarsi dal CCNL” rassegnando le dimissioni, mentre il datore di lavoro non avrebbe alcuna possibilità di disapplicare il CCNL se non con la cessazione EL rapporto di lavoro, rimessa ad ipotesi specifiche e predeterminate: l'argomento prova troppo, perché dimostra come, per entrambe le parti EL contratto individuale di lavoro, l'unico modo di evitare l'applicazione EL CCNL, cui il contratto individuale faccia rinvio formale, sia quello ELla risoluzione EL contratto stesso, sicchè sotto questo profilo le parti sono su un piano di parità, mentre il lamentato “squilibrio” altro non è che l'effetto ELla tutela che il legislatore ha ritenuto di approntare nei confronti EL lavoratore, quale parte debole EL rapporto;
tutela che opera su un piano generale, a prescindere dal profilo specifico qui in discussione.
Merita infine osservare che la Corte di Cassazione ha anche chiarito in più occasioni che, ove il datore di lavoro, pur non essendo affiliato alla associazione sindacale che ha stipulato il contratto collettivo di categoria, si sia non di meno pattiziamente obbligato ad applicare tale
14 contratto collettivo, si ha un'ipotesi di ricezione formale che ha ad oggetto la stessa fonte di produzione ELla normativa collettiva -richiamata per determinare, per relationem, il contenuto EL contratto individuale di lavoro- e che quindi comprende anche le eventuali successive modifiche od integrazioni ad opera di contratti collettivi di livello territoriale più limitato (nn.
34038/2022, 14194/2009, 5175/1987). Ne consegue che, quando un CCNL trova applicazione, non per effetto EL vincolo scaturente dalla adesione ELla parte datrice di lavoro alle associazioni stipulanti, ma solo per effetto EL rinvio dinamico ad esso operato nel contratto individuale, alcun rilievo può conferirsi alla circostanza che la parte datoriale non aderisca ad alcuna ELle associazioni stipulanti il detto contratto collettivo e tantomeno alla circostanza ELla pregressa scadenza EL contratto, una volta che tale contratto abbia continuato ad essere applicato per effetto di proroga tacita (in tal senso si sono espressi i giudici di legittimità nella citata ordinanza n. 34038/2022).
3.2. Nel caso di specie deve allora considerarsi che la stessa parte resistente ammette che ai contratti individuali è stato applicato -almeno fino al 31.1.2020- il CCNL Sanità Privata.
Non solo. Il CCNL Sanità privata od i suoi antecedenti sono stati richiamati nei contratti individuali ed applicati anche dopo che nel 2012 è stato sottoscritto il CCNL CDR.
Quando l'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA ha dichiarato, con comunicazione EL
27.1.2020, la disapplicazione ai rapporti in essere EL contratto Sanità Privata, ha esercitato una facoltà che non le era consentita, essendo -per le anzidette ragioni- vincolata all'applicazione EL contratto collettivo vigente (e non essendo peraltro ancora receduta da ARIS). Inoltre, dal
19.2.2020 l è tornata pacificamente ad applicare il CCNL Sanità Privata e lo ha CP_1
fatto sino al 10.12.2020, data successiva al rinnovo di detto CCNL, avvenuto il 8.10.2020.
Anche tali considerazioni inducono pertanto a ritenere l'infondatezza ELla pretesa datoriale di applicare il CCNL CDR, anziché il CCNL Sanità Privata, rinnovato, il cui art. 1 prevede peraltro l'applicabilità EL contratto stesso, oltre che ai lavoratori che operano negli IRCCS, anche ai dipendenti addetti ai Centri di Riabilitazione che “alla data di sottoscrizione ELla preintesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie private”.
15 3.3. Come ben evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 186/2023 pubblicata il 27/03/2023: “L'appellante ha rivendicato la legittimità ELla propria scelta di applicare il CCNL CDR in qualità di “accordo separato” ed a prescindere dalla scadenza EL
CCNL Sanità Privata. A suo avviso, essendo consentita la stipulazione dei cd. “contratti separati” (vale a dire dei CCNL siglati solo da alcune OO.SS., aventi il medesimo ambito applicativo di altri CCNL, in conformità al principio di legittimità EL pluralismo di fonti concorrenti di regolazione dei rapporti di lavoro), è data facoltà alle parti stipulanti di provocare l'effetto estintivo di un CCNL vigente, risolvendone consensualmente l'efficacia anche quando tale efficacia sia sottoposta ad un termine di durata non ancora scaduto. Ciò quantomeno nei confronti dei lavoratori aderenti alla sigla sindacale firmataria ELl'accordo separato. La tesi non è condivisibile. Non sembra, infatti, a questo Collegio che il contratto
CDR, sottoscritto successivamente al CCNL Sanità Privata, avesse la specifica finalità di sostituirsi (con effetto estintivo) all'altro contratto collettivo o di modificarne il contenuto, perché come emerge nelle premesse EL CCNL CDR, questo non è affatto sostitutivo EL CCNL
Sanità privata, ma costituisce semplicemente un altro contratto che ha un parziale ambito di applicazione coincidente con il CCNL Sanità privata, ossia i Centri di riabilitazione. Il recesso ELl'appellante da Aris non poteva comportare il venir meno ELl'obbligo di continuare ad applicare il CCNL in uso in quel momento, atteso che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità e come sopra osservato, il singolo datore di lavoro non può recedere da un CCNL in corso di applicazione sino alla sua scadenza proprio in forza EL fatto che egli è estraneo alle parti EL contratto collettivo e, dunque, non può sottrarsi alle regole che dette parti sociali si sono date, tra cui quella temporale. Ciò significa che l , nonostante avesse CP_1
receduto da Aris nel luglio 2020, era comunque tenuta ad applicare il CCNL Sanità Privata
(come peraltro ha fatto) sino alla sua scadenza naturale e, cioè, sino alla sottoscrizione EL rinnovo, avvenuto l'8-10-2020. In quel momento, l'associazione non ha comunicato nulla ed, anzi, ha continuato ad applicare il CCNL Sanità, salvo, poi, solamente in data 10-12-2020, annunciare la revoca ELla sospensione (ELla precedente comunicazione di voler applicare il
CCNL CDR) con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020. Tale condotta non è idonea a provocare la disapplicazione EL CCNL Sanità in favore EL CCNL CDR perché l si è CP_3
16 obbligata all'applicazione di quest'ultimo CCNL in forza di un comportamento concludente
(protrattosi per oltre 2 mesi) che, stante il rinvio formale contenuto nei contratti di lavoro individuali, ha determinato il recepimento anche EL successivo rinnovo. In forza di tale comportamento concludente ed in assenza di una disdetta intervenuta tempestivamente alla scadenza EL CCNL, il rinnovo, sottoscritto nell'ottobre 2020, deve ritenersi applicabile alle dipendenti appellate con efficacia retroattiva al luglio 2020 così come previsto dalle stesse
OO.SS. sottoscrittrici EL CCNL. Nessuna riviviscenza può essere riconosciuta alla comunicazione datoriale EL 28- 1-2020 (poi sospesa) di voler applicare il CCNL CDR, poiché
a quell'epoca l'Associazione non poteva disdettare unilateralmente il CCNL non ancora scaduto, con la conseguenza che tale comunicazione deve ritenersi insanabilmente illegittima ed inefficace” (negli stessi termini si è espressa la Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. sentenza n. 179/2023 pubbl. il 20/04/2023).
Anche le sopra richiamate pronunce di legittimità, emesse nell'ambito ELl'odierno contenzioso, non hanno mancato di osservare come l'esatta qualificazione giuridica di quel
CCNL CDR EL 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte ELl'accertamento – (…)– ELl'avvenuta continuata applicazione EL CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo ELla volontà ELl di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta Controparte_1
in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand'anche “accordo separato”.
4. Non convincono inoltre le argomentazioni svolte dalla difesa ELla resistente per escludere che l'applicazione EL CCNL Sanità privata dopo il 18.2.2020 valga come comportamento concludente.
A supporto di ciò la resistente adduce le seguenti circostanze: che il 27.01.2020/28.01.2020 ha comunicato per iscritto la propria volontà di recedere/disapplicare/disdettare il CCNL CP_3
Sanità Privata e di non voler applicare il CCNL IRCCS;
che il 11.02.2020 ed il 19.02.2020 ha chiarito sia alle OO.SS. sia ai lavoratori che avrebbe applicato “temporaneamente” il CP_3
CCNL Sanità Privata (non il CCNL IRCCS) nelle more ELle trattative sindacali ed in attesa di
17 effettuare ELle verifiche sul finanziamento EL costo EL lavoro da parte ELle Regioni e che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, avrebbe avuto diritto di revocare la propria decisione con applicazione EL CCNL CDR con effetto retroattivo;
che nel corso ELle trattative sindacali con le OO.SS nazionali nel periodo da febbraio 2020 alla prima settimana di dicembre
2020 ha sempre confermato la propria determinazione di applicare il CCNL CDR e che CP_3
la sospensione di tale applicazione era temporanea e condizionata alla sussistenza di tali trattative;
che da ottobre 2020 ha eliminato dalle buste paga il riferimento al codice 031 CP_3
relativo al CCNL Sanità Privata;
che il 06.11.2020 ha ribadito ai dipendenti di avere CP_3
confermato in ogni occasione la propria scelta di applicare il CCNL CDR (“pur confermando in ogni occasione la scelta”) e di avere formulato una proposta alle OOSS che prevedeva la conferma ELl'applicazione EL CCNL-CDR ai dipendenti operanti nei Centri di Riabilitazione, nelle Direzioni Centrali e Regionali;
che non ha mai applicato né esplicitamente né CP_3
implicitamente il CCNL IRCCS (diversamente il contenzioso non avrebbe motivo di esistere) anzi ha sempre ribadito sia ai lavoratori sia alle OOSS la propria decisione di voler applicare il
CCNL CDR;
che dopo il fallimento ELle trattative avvenuto agli inizi di dicembre 2020, come confermato anche da controparte nel ricorso, il 10.12.2020 ha comunicato alle OOSS CP_3
ed ai lavoratori la revoca ELla decisione assunta il 19.02.2020 e che avrebbe applicato il CCNL
CDR con effetto retroattivo dal 01.02.2020 a seguito ELla mancanza di un accordo con le
OO.SS.
Insomma, a detta ELla resistente, non vi sarebbe stato un comportamento concludente con riferimento all'applicazione EL CCNL Sanità Privata.
Sennonchè tale ricostruzione non è idonea a scalfire la constatazione che dal 19.2.2020
l ha applicato il CCNL Sanità Privata e lo ha fatto sino al 10.12.2020, data CP_1
successiva al rinnovo di detto CCNL, avvenuto il 8.10.2020.
Particolarmente esaustiva è la posizione espressa dalla Corte di legittimità nell'ordinanza
26666/2024 in relazione alla pregnanza ELla condotta ELl'associazione in occasione ELla sospensione EL CCNL CDR, rispetto alla quale così motiva: “La lettera EL 18.2.2020 con cui
l comunicava alle organizzazioni sindacali il proprio intento di sospendere CP_1
l'applicazione EL CCNL CDR ha, d'altra parte, confermato detta situazione giuridica in atto
18 ed ha assunto valore di impegno espresso, da parte ELl stessa, di continuare CP_1
l'applicazione EL CCNL Sanità privata;
la Corte di appello ha, invero, accertato che effettivamente, dopo il 18.2.2020, è stato mantenuto il trattamento economico EL CCNL Sanità privata applicato a tutti i lavoratori fino al 31.1.2020. Trattandosi di comunicazione avente natura di atto unilaterale recettizio, la volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata ha prodotto effetti già nel momento in cui è pervenuta a conoscenza ELle organizzazioni sindacali destinatarie: la successiva revoca era inidonea, senza il consenso ELla controparte, ad eliminare l'effetto negoziale già prodotto. Ne consegue che, una volta comunicata espressamente la volontà di ripristino ELl'operatività EL CCNL Sanità Privata, non era sufficiente - per la sua rimozione (e conseguente applicazione di un diverso trattamento economico) - la revoca unilaterale ELl'Associazione (ossia la lettera EL 10.12.2020), ma era necessario che le controparti sociali (o, se EL caso, ciascun lavoratore) vi aderissero, potendo semmai - la suddetta revoca - valere, in applicazione EL principio generale di libertà negoziale, quale (mera) proposta per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con differente contenuto”.
In ragione di ciò, i giudici di legittimità hanno escluso che “in assenza di accettazione ELle controparti sociali (e dei lavoratori), l'atto di revoca adottato dall il 10.12.2020 CP_1
fosse idoneo a caducare l'effetto negoziale già prodotto dalla comunicazione EL 18.2.2020
(che esplicitava la volontà ELl di applicare il CCNL Sanità privata)”, chiarendo CP_1
che tale revoca non “potrebbe essere interpretata alla luce EL comportamento successivo ELle parti, giacché esso è criterio ermeneutico che non si applica agli atti unilaterali perché con essi incompatibile. Infatti, l'art. 1324 c.c. prevede l'applicabilità, anche agli atti unilaterali inter vivos, ELle norme dettate per i contratti, ma solo "in quanto compatibili" (così si legge sul punto nella sentenza n. 26666/2024 ELla Corte di Cassazione: “Invero, insegna questa S.C. che, proprio perché le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano "in quanto compatibili" anche agli atti unilaterali inter vivos (art. 1324 c.c.), in questi ultimi l'interprete non può guardare alla comune intenzione ELle parti e ciò per la semplice ragione che di un comportamento comune ELle parti può parlarsi solo a fronte di contratti e non anche a fronte di meri atti unilaterali, ancorché recettizi.
19 In altre parole, nell'interpretare un atto unilaterale si può indagare l'intento proprio EL relativo autore, senza che, però, sia consentito fare ricorso, per determinarlo, anche alla valutazione EL comportamento EL suo destinatario (v., ex aliis, Cass. n. 14864/09; Cass. n.
1387/09; Cass. n. 4251/04). Ed è palese che la lettera di revoca ELla precedente sospensione aveva la natura giuridica -appunto - non di contratto, bensì di atto unilaterale recettizio”).
5. Le motivazioni ELle richiamate sentenze di legittimità valgono anche a superare l'eccezione ELla resistente, secondo cui la clausola di ultrattività di cui all'art. 4, comma 2, EL CCNL Sanità
Privata, sarebbe nulla per violazione ELl'art. 1346 c.c..
Sul punto le pronunce ELla Corte di Cassazione (nn. 26927, 26947, 26958, 26663/2024) hanno infatti precisato che:
“La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione EL CCNL) al quale è collegata la cessazione ELla durata (rectius ELl'efficacia) EL CCNL, che deve ritenersi certo nell'an - visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo EL contratto collettivo rappresentano i principali strumenti ELl'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. - ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito ELl'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti)”.
6. Ad abundantiam merita anche osservare come sia irrilevante la circostanza che il CCNL
CDR sia più confacente alle mansioni svolte dagli odierni ricorrenti. Infatti, il contratto collettivo di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti e a coloro che abbiano espressamente o implicitamente aderito al contratto stesso, sicché la prossimità ELl'attività esercitata dall'imprenditore non è elemento vincolante per determinare l'applicabilità di questo o quel CCNL che si voglia scegliere per disciplinare il rapporto di lavoro.
7. Dalle considerazioni che precedono discende l'irrilevanza ELle domande (ove formulate) ex art. 420 bis c.p.c. con riferimento all'applicabilità EL CCNL RSA e CDR e EL nuovo CNNL
Sanità Privata, in quanto la soluzione ELla controversia non ha implicato alcun reale dubbio di
20 interpretazione, o comunque sull'efficacia o sulla validità ELla contrattazione collettiva nazionale, che non fosse di agevole soluzione (cfr. sentt. Cass. nn. 14356/2014, n. 19560/2007).
In definitiva le domande dei ricorrenti sono meritevoli di accoglimento, sicchè va ritenuto il loro diritto all'applicazione al proprio rapporto di lavoro EL CCNL cd. Sanità Privata e dei suoi rinnovi. L'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA va quindi condannata a corrispondere loro le differenze retributive tra quanto dagli stessi percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con l'applicazione di detto CCNL a far data dal mese di ottobre 2020, ivi compresa la somma una tantum di € 1.000,00 ciascuno per il mancato rinnovo contrattuale, di cui all'art. 54 EL CCNL Sanità EL 8.10.2020, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto ELla domanda di condanna generica, ELla serialità EL contenzioso e EL fatto che non è stata svolta attività istruttoria. Dette spese sono distratte in favore EL procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito EL giudizio proposto da
[...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , nei confronti Parte_18 Parte_19 Parte_20
di LA NOSTRA FA, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa CP_1
od assorbita, accerta il diritto dei ricorrenti all'applicazione ai rispettivi rapporti di lavoro EL CCNL cd. Sanità
Privata e, per l'effetto, condanna
21 a corrispondere ai ricorrenti le differenze Controparte_1
retributive tra quanto dagli stessi percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con l'applicazione di detto CCNL a far data dall'ottobre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese EL giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese anticipate, oltre rimborso ELle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore EL procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 13 ottobre 2025.
Il Giudice
ER RO
22
-Ufficio EL Giudice EL lavoro-
n. 351/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 13/10/2025 davanti alla dott.ssa ER RO, in funzione di Giudice EL lavoro, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente Avv. FRANCESCO MOSCARIELLO in sostituzione ELl'avv. BONETTI MICHELE, per la parte resistente l' Avv. VALENTINA CASTELLI e LAURA
IA in sostituzione ELl'Avv. ALBE' GIORGIO.
Sono presenti, presso lo studio ELl'Avv. MOSCARIELLO, per la pratica forense, i dott.ri e Persona_1 Persona_2
Il Giudice stanti le ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, dispone la riunione al presente fascicolo di quello rubricato al n. 795/2022 .r.g., chiamato all'odierna udienza.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. MOSCARIELLO rileva che la Corte d'Appello di Venezia fa riferimento a sentenze contestuali ELla Corte di Cassazione che però decidono questioni differenti almeno sotto il profilo ELle prove e ELle questioni oggetto di giudizio. Si riporta alle proprie difese.
L'Avv. CASTELLI si riporta alle proprie difese evidenziando la rilevanza ELle sentenze ELle sentenze ELla Corte d'Appello di Milano.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura ELla sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito ELla quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura EL dispositivo e ELle seguenti ragioni di fatto e di diritto ELla decisione.
Il Giudice ER RO
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa ER RO, in funzione di Giudice EL lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 351/2024, che porta riunite le cause iscritte ai numeri di ruolo generale 355/2024 – 520/2024 – 795/2024 – 796/2024 – 823/2024 – 824/2024
– 825/2024 – 3/2025 – 4/2025 – 5/2025 – 6/2025 – 45/2025 – 96/2025 - 147/2025, avente per oggetto “differenze retributive – modifica unilaterale EL CCNL applicato al rapporto di lavoro”, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._10 Parte_11
), (c.f. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (c.f. ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
(c.f. ), (c.f. Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (c.f. ), C.F._17 Parte_18 C.F._18
(c.f. ), (c.f. Parte_19 C.F._19 Parte_20
) - con il patrocinio ELl'Avv. MICHELE BONETTI, C.F._20
parte ricorrente;
3 CONTRO
(c.f. - con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti GIORGIO ALBE' e VALENTINA CASTELLI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona EL giudice EL lavoro,
l , allegando di essere tutti aderenti alla e Controparte_1 CP_2
dipendenti ELla convenuta, presso la sede di OS IN (LC) o di AN EL LA (LC).
I ricorrenti hanno allegato che:
- ai rapporti di lavoro di tutti i propri dipendenti, la resistente ha sempre applicato il “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (CCNL Sanità Privata), sottoscritto da ARIS, associazione datoriale a cui
[...]
aderiva; Controparte_1
- in data 28.01.2020 LA NOSTRA FA comunicava a tutti i dipendenti e alle OO.SS. la volontà di cessare l'applicazione EL CCNL predetto e di applicare al personale non medico, addetto a tutte le sedi, a far data dal 01.02.2020, il diverso CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie Assistenziali (RSA) e centri di riabilitazione (CDR) sottoscritto per la prima volta nel 2012;
- a seguito di agitazione sindacale, in data 19 febbraio 2020, l Controparte_1
comunicava che, in attesa di risoluzione ELle questioni sollevate in sede sindacale,
[...]
si procedeva con la temporanea sospensione EL nuovo CCNL scelto;
- con successiva comunicazione datata 6 novembre 2020, l Controparte_1
rappresentava la volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata per i
[...]
dipendenti impiegati all'interno dei Poli ELl'IRCCS “Eugenio Medea”, ed il CCNL RSA e
CDR ai rimanenti dipendenti, in quanto appartenenti ad un comparto non sanitario;
- con nota datata 10 dicembre 2020, l Controparte_1
comunicava ai sindacati coinvolti la revoca ELla sospensione temporanea ELl'applicazione EL
CCNL RSA e CDR, per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2020 nei Centri di Riabilitazione
4 nonché nelle Direzioni Centrali e Regionali e ciò con effetto retroattivo dal 1 febbraio 2020, in tal modo disponendo la trasformazione ELl'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali, conseguentemente stabilendo che le 2 ore settimanali prestate in meno dal 1.11.2020 al
30.04.2021 sarebbero state conteggiate a debito dei lavoratori.
La difesa attorea ha evidenziato che:
- nei contratti di lavoro individuali degli odierni ricorrenti viene precisato che il CCNL applicato
è il CCNL Sanità privata, e ha chiarito che si tratta EL “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione”, poiché questo era all'epoca l'unico contratto collettivo che disciplinava il rapporto lavorativo per i dipendenti dei centri di riabilitazione, solo nel 2012 essendo stato sottoscritto da ARIS, CISL e UIL il diverso CCNL CDR (Case di Cura);
- anche dopo il 2012, il datore di lavoro aveva continuato ad applicare al rapporto con i ricorrenti il CCNL Sanità privata, pur essendo aderente ad ARIS, associazione che aveva sottoscritto il nuovo contratto specifico per i centri di riabilitazione, quest'ultimo da intendersi non come sostitutivo EL CCNL Sanità Privata, bensì come un altro contratto collettivo, che ha un parziale ambito di applicazione coincidente con il CCNL Sanità privata, ossia i centri di riabilitazione;
- per il principio statuito dall'art. 1372, comma 1, ELla stabilità dei vincoli ELl'autonomia privata, il datore di lavoro poteva considerarsi libero di disapplicare il CCNL Sanità privata esclusivamente per i nuovi contratti, non per i contratti in essere (per i quali la disapplicazione richiederebbe il consenso EL contraente-lavoratore);
- le motivazioni addotte dall'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA (contenimento dei costi e attinenza EL CCNL all'attività lavorativa) non sono sufficienti per legittimare la modifica unilaterale EL CCNL recepito dai contratti individuali, essendo necessario a tal fine che il CCNL applicato sia venuto a scadenza, tanto non essendo avvenuto nel caso di specie.
Assumendo pertanto l'illegittimità ELla condotta ELla convenuta, la quale, applicando il
CCNL RSA e CDR, ha reso deteriore il trattamento dei lavoratori, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi (alcuni anche ex art. 420 bis c.p.c.) l'illegittima applicazione EL CCNL RSA e CDR, rivendicando l'applicabilità EL CCNL Sanità Privata, perciò chiedendo la condanna ELla parte datoriale al pagamento ELle differenze retributive maturate, stante il trattamento peggiorativo
5 EL diverso contratto applicato, anche rivendicando la somma una tantum risarcitoria riconosciuta dal CCNL Sanità Privata per il ritardo nel suo rinnovo.
Si è costituita in giudizio l , eccependo la nullità Controparte_1
dei ricorsi e comunque chiedendone il rigetto, premettendo la diversa natura ELl'attività svolta in forma ospedaliera, effettuata presso l'IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), rispetto all'attività extraospedaliera effettuata presso il CDR (centro di riabilitazione) ed evidenziando che tutti i ricorrenti sono addetti da anni in via esclusiva alle attività di CDR. Spiegando di avere comunicato ad ARIS il proprio recesso per giusta causa in data 29.7.2020, prima che venisse sottoscritto da quest'ultima, in data 8.10.2020, il CCNL per il personale medico non dipendente ELle strutture che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad AIOP ed ARIS per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza (“CCNL IRCCS”), la resistente ha assunto di avere legittimamente applicato al personale non medico addetto ai CDR ed alle Direzioni Centrali e Regionali, il CCNL CDR, nonchè al personale non medico direttamente addetto all'IRCCS, il CCNL Sanità Privata e, dalla sua sottoscrizione e decorrenza, il CCNL IRCCS. Sull'assunto che il CCNL contenente una clausola di ultrattività sia da considerarsi a tempo indeterminato, ciò implicando la facoltà di libero recesso da parte EL datore di lavoro, la parte resistente ha osservato di avere legittimamente disapplicato il CCNL Sanità Privata (che si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, dopo la sua naturale scadenza al 31.12.2005), scegliendo poi di applicare il CCNL CDR, a ciò non ostando la scadenza di quest'ultimo.
Disposta la riunione dei numerosi fascicoli (come in epigrafe indicati) ed autorizzato lo scambio di memorie difensive, all'odierna udienza la causa è stata discussa e contestualmente decisa.
2. Il ricorso va esente da censure di nullità, evincendosi da esso con chiarezza sia il petitum (il pagamento ELle differenze retributive maturate, come quantificate in ricorso), che la causa petendi (il diritto all'applicazione EL nuovo CCNL Sanità Privata).
Permane nella giurisprudenza di merito il contrasto di decisioni rispetto all'odierno contenzioso
(da ultimo, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato, con una serie di sentenze, le domande dei lavoratori). Questo giudice ritiene di non doversi discostare dalle precedenti decisioni già assunte in senso favorevole ai ricorrenti e peraltro confermate dalla Corte territoriale.
6 L'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA assume di avere legittimamente modificato il CCNL applicabile al personale dipendente dei propri centri di riabilitazione -attività asseritamente svolta in via prevalente, rispetto a quella sanitaria di diagnosi e cura- a fronte EL fatto che il “CCNL Sanità Privata”, sino ad allora effettivamente in vigore, fosse comunque scaduto il 31.12.2005 e -in quanto dotato di clausola di ultrattività- dovesse intendersi a tempo indeterminato, il che le avrebbe consentito di recedere unilateralmente da esso. Nell'affermare ciò, la parte resistente dichiara di non ignorare l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione nelle sentenze 3671, 3672 e 40409 EL 2021, nonché n. 33982/2022, ma di non condividerlo, in quanto esso implicherebbe un'irragionevole compromissione ELla facoltà di recesso dal contratto collettivo.
Va in effetti considerato che la giurisprudenza di legittimità -ancor prima ELle pronunce succedutisi nel presente contenzioso- deponeva in senso contrario all'impianto difensivo ELla convenuta.
Con sentenze n. 3671 e 3672/2021 la Corte di Cassazione ha statuito che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle stesse, atteso che l'opposto principio di ultrattività ELla vincolatività EL contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà ELle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.. Ha tuttavia chiarito che alla previsione ELla perdurante vigenza EL contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato ELla indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica. Tale principio è stato affermato proprio con riferimento al C.C.N.L. per il personale dipendente ELle strutture sanitarie private EL 23 novembre 2004, il cui art. 4, comma 2, ne stabiliva la durata "fino alla sottoscrizione EL nuovo CCNL" (così si legge in motivazione ELla sentenza n. 3672/2021: “
7. In merito alla questione ELla durata e ELl'efficacia EL contratto collettivo EL 2004, occorre premettere, in via generale, il principio più volte affermato da questa Corte, sin da Sezioni Unite n. 11325 EL 2005, secondo cui i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale
7 degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad uno nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione ELl'art. 2074 c.c. - in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, ponendosi come limite alla libera volontà ELle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.. 8. Con tale pronuncia le S.U., nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno confermato l'orientamento prevalente secondo cui la disposizione ELl'art. 2074 c.c. - sulla perdurante efficacia EL contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi post- corporativi che, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà ELle parti cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza;
la cessazione ELl'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza EL termine ivi stabilito.
9. Il contratto collettivo EL 23.11.2004 aveva previsto, all'art. 4, comma 4 che "il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte economica al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2003 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse)" e, all'art. 4, comma 2 che "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione EL nuovo CCNL". 10. Poichè la
"scadenza" EL contratto non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive, la previsione ELla perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato ELla previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benchè indeterminato nel "quando", atteso che il contratto collettivo di diritto comune è regolato dalla libera volontà ELle parti, che possono in tal modo regolare gli effetti EL contratto scaduto quanto al termine di efficacia previsto nella prima parte ELla stessa norma. (…), non essendo applicabile la disciplina prevista dal codice civile per i contratti corporativi e, in particolare, la norma ELl'art. 2071 c.c., u.c., relativa all'obbligo di determinare la durata EL contratto, sussiste la possibilità che un contratto collettivo sia stipulato senza indicazione EL termine finale;
la mancata indicazione non implica che gli effetti EL contratto perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione EL contratto ex art. 1375 c.c. ed in coerenza con la naturale temporaneità ELl'obbligazione - deve
8 riconoscersi alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di un'espressa previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto ELl'art.
1373 c.c., che contempla il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata introdotta dalle parti, senza nulla disporre per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo (Cass. nn. 4507 EL 1993, 1694 EL 1997, 6427 EL 1998, 14827 EL 2002, 18508 EL
2005, 27198 EL 2006, 19351 EL 2007; v. pure Cass. 18548 EL 2009); 12. è stato pure affermato che, a seguito ELla naturale scadenza EL contratto, collettivo, in difetto di una regola di ultrattività EL contratto medesimo, la relativa disciplina non è più applicabile, e il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l'applicazione ELle norme precedenti (v. Cass. n. 20784 EL 2010; n. 19252 EL 2013). 13.Tuttavia, tali principi non possono regolare un'ipotesi, come quella esame, in cui la clausola di ultrattività ha previsto un termine finale correlato ad una nuova negoziazione, secondo il principio generale nelle obbligazioni da contratto per cui il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e/o nell'incertezza EL verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione, per cui ricorre l'ipotesi EL termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purchè risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (cfr.
Cass. n. 4124 EL 1991). La locuzione "fino alla sottoscrizione EL nuovo CCNL" sta a indicare la volontà ELle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto EL contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. La volontà di esprimere un termine finale è chiaramente enunciata dalle parti contraenti. 14. Ritiene dunque il Collegio che - diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello - la presente fattispecie sia diversa da quella, esaminata di recente da Cass. n. 28456 EL 2018 e n. 23105 EL 2019, ELla mancata indicazione di un termine di scadenza EL contratto collettivo di diritto comune, per la quale vale il principio secondo cui le parti sono libere di recedere unilateralmente, salva la valutazione ELl'idoneità EL singolo atto ad assumere valore di disdetta”).
Tali principi sono stati ribaditi dalla ancor più recente ordinanza ELla Corte di Cassazione n.
40409/2021, in una fattispecie EL tutto simile a quella in esame, in cui la Corte è tornata ad
9 affermare quanto segue, con riferimento alla contrattazione collettiva: “la previsione ELla perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato ELla previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benchè indeterminato nel "quando". (…), sia la condizione sia il termine apposto al contratto mirano a regolare gli effetti negoziali, in modo da renderli il più possibile conformi agli interessi dei soggetti contraenti. Tuttavia, mentre la prima consiste in un evento futuro ed incerto, il secondo designa un evento altresì futuro, ma certo. Le parti, apponendo un termine al contratto, vogliono che il contratto produca i suoi effetti a partire da un certo momento temporale (termine inziale) o cessino ad una certa scadenza (termine finale). 21. Nella fattispecie le parti hanno inserito un termine finale privo di una precisa collocazione cronologica, ma comunque connesso ad un fatto che si verificherà certamente secondo un calcolo di probabilità effettuato dalle parti (cfr. Cass. n. 4124/1991).
La locuzione "fino alla sottoscrizione EL nuovo CCNL" sta a indicare appunto la volontà ELle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto EL contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. (Cass. n. 3672/2021). 23. Le predette considerazioni valgono a differenziare nettamente la fattispecie in esame dall'ipotesi di contratto collettivo privo di un predeterminato termine di efficacia. 24. Invero, un contratto collettivo siffatto non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, non potendosi ritenere che il contratto si protragga ad infinitum perchè finirebbe per comportare uno svilimento anche ELla causa e ELla funzione sociale ELla contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre moELlata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicchè a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione EL contratto - la perpetuità EL vincolo obbligatorio. (Cass. n. 28456/2018; Cass. n. 23105/2019).
25. Anche ai contratti collettivi stipulati a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, va pertanto applicata la regola secondo cui le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione ELl'idoneità EL singolo atto ad assumere valore di disdetta. 26. Tale situazione, come detto, non è ravvisabile nel contratto collettivo in
10 esame che presenta chiaramente un termine finale e, pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che esso fosse ancora efficace, non essendosi verificato l'evento certo cui le parti hanno correlato la cessazione dei suoi effetti (cfr. Cass. n. 3672/2021). 27. In conclusione, pertanto, correttamente è stata ritenuta illegittima la disdetta unilaterale dal
CCNL EL 2004 operata dalla relativamente alla sola attività di RSA, con Parte_21
riguardo ai due lavoratori appartenenti ad una sigla sindacale che non aveva sottoscritto il nuovo contratto e, altrettanto, correttamente è stata interpretata la volontà ELle parti, originariamente aderenti al CCNL EL 23.11.2004”.
3. A ben vedere, poi, più che di recesso unilaterale dal contratto collettivo nazionale dovrebbe discorrersi, nel caso di specie, di disapplicazione di detto contratto. Infatti, quella di recedere dal contratto collettivo nazionale di lavoro è facoltà che spetta solo alle associazioni sindacali stipulanti e non al singolo datore di lavoro.
Inoltre, il datore di lavoro che receda dalla propria organizzazione, si libera dall'obbligo di applicare i contratti collettivi stipulati successivamente al recesso, restando però vincolato, fino alla scadenza, all'applicazione EL contratto collettivo vigente nel momento in cui il recesso si
è verificato. Vale quindi il principio generale ELla efficacia EL CCNL limitata agli iscritti alle organizzazioni stipulanti, tuttavia con alcune eccezioni, che sono state elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alla recezione EL contratto collettivo nel contratto individuale di lavoro.
Quando infatti le parti EL contratto di lavoro abbiano prestato adesione esplicita od implicita al contratto collettivo, esso è da ritenersi applicabile anche in mancanza EL requisito ELl'iscrizione ELle parti alle organizzazioni stipulanti.
Il rinvio al CCNL da parte ELla contrattazione individuale può essere esplicito (quando risulta dal testo contrattuale), oppure implicito (quando si perfeziona per comportamento concludente).
Il rinvio esplicito viene generalmente configurato quale rinvio formale, ovvero avente ad oggetto tutte le fonti contrattuali collettive che si succedano nel tempo, quindi si intende riferito al CCNL inizialmente richiamato ed ai successivi rinnovi. In ogni caso, per verificare se il rinvio
11 esplicito sia formale, cioè esteso anche ai rinnovi contrattuali, va valorizzata, caso per caso, la specifica volontà dei contraenti.
Per potersi considerare alla stregua di un rinvio materiale, relativo, quindi, al solo testo contrattuale vigente al momento EL rinvio stesso, si ritiene che il rinvio esplicito debba essere formulato in modo tale da poterne dedurre inequivocabilmente una manifestazione di volontà ELle parti in tal senso. L'effetto di un rinvio esplicito limitato al contratto collettivo vigente è infatti quello di lasciare il contratto individuale privo EL proprio contenuto dopo la scadenza di quello collettivo.
3.1. Non pare revocabile in dubbio la circostanza che nella presente controversia si versi in ipotesi di rinvio esplicito e formale: tutti i contratti individuali fanno riferimento al CCNL per il personale non medico di strutture sanitarie private laiche e religiose sottoscritto anche da
ARIS. Solo i contratti più risalenti fanno riferimento al CCNL per i centri di riabilitazione associati ARIS, ma nemmeno l'odierna resistente contesta la circostanza che quest'ultimo rappresenti l'antecedente EL CCNL per il personale non medico di strutture sanitarie private laiche e religiose. A ben vedere, l'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA non mette in discussione la circostanza di avere assoggettato anche i contratti più risalenti (quelli che richiamavano il CCNL per i centri di riabilitazione associati ad ARIS) alla disciplina EL CCNL per il personale non medico di strutture sanitarie private laiche e religiose, prima, e EL CCNL
Sanità privata (poi), sia pure -a suo dire- in via temporanea quanto a quest'ultimo. Sicchè, oltre all'evidenza EL rinvio esplicito, consta anche che il contratto collettivo in questione è stato recepito nei rapporti individuali per comportamento concludente. Del resto, se è vero che l'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA ha esercitato il recesso da ARIS proprio allo CP_1
scopo di non continuare ad applicare al personale non medico EL CDR il CCNL Sanità privata
(la circostanza è pacifica), tale condotta implica inevitabilmente l'ammissione, da parte sua, che, in mancanza di recesso da ARIS, a detto personale si doveva continuare ad applicare il
CCNL Sanità privata, anche nella sua versione rinnovata;
il che ancora una volta conferma che il rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto nei contratti individuali, è un rinvio esplicito e formale.
12 Tale conclusione è avvalorata dalle pronunce ELla Corte di Cassazione già intervenute nell'odierno contenzioso (26663, 26666,26927, 26947 e 26958/2024), che hanno vagliato anche il profilo EL potere datoriale di disdetta di un contratto collettivo, osservando che
“secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze ELla disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva
l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v. Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte EL datore di lavoro EL contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso”.
Vero è che i giudici di legittimità hanno anche precisato che “solo al momento ELla scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n.
25062/2013)” e che “una volta scaduto il termine, il recesso EL singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente - appunto - la scadenza EL termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù EL principio di rappresentanza sindacale”.
Tuttavia tale precisazione viene fatta dalla Corte di Cassazione all'atto di esaminare il motivo di ricorso che non era pertinente al contenuto dei contratti individuali ed alla natura EL rinvio in essi operato alla contrattazione collettiva, ma esclusivamente al potere datoriale di disdetta.
Sotto lo specifico profilo degli effetti ELla disdetta datoriale di un CCNL, va allora considerato che -nel caso, come quello in esame, di adesione esplicita e quindi di rinvio espresso EL contratto individuale alla disciplina collettiva, come fonte di diritti ed obblighi per le parti individuali- poiché queste ultime hanno accettato il contratto collettivo come fonte regolatrice EL rapporto, il datore di lavoro non può più liberarsi unilateralmente dal vincolo, sicchè il recesso unilaterale ELl'imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato (rectius: il
13 recesso dall'associazione stipulante) può comportare soltanto l'insussistenza EL vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso;
in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli ELl'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma cod. civ. (sent. Cass. n.
3296/2002; conforme sent. Cass. n. 15863/2002).
Questa impostazione è condivisa dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn.
18902/2024, 13714/2025), la quale, nell'esaminare le conseguenze EL recepimento di un contratto collettivo da parte EL contratto individuale ed in particolare nell'ipotesi -come quella in esame- di rinvio "formale" EL contratto individuale ad uno specifico contratto collettivo, ha evidenziato che tale rinvio “era destinato soltanto a individuare la "fonte" collettiva regolatrice EL rapporto di lavoro. Dunque con quella clausola non veniva recepito e quindi incorporato nel contratto individuale il trattamento economico previsto dal contratto collettivo (…), restando questo pur sempre la "fonte" esterna regolatrice di quel trattamento, come tale suscettibile di essere modificata nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali (Cass. n.
5285/1989)”.
Né è sostenibile quanto lamentato dalla difesa ELla resistente, ovvero che una situazione di tal fatta generi uno squilibrio contrattuale in danno EL datore di lavoro, perché il lavoratore potrebbe sempre “svincolarsi dal CCNL” rassegnando le dimissioni, mentre il datore di lavoro non avrebbe alcuna possibilità di disapplicare il CCNL se non con la cessazione EL rapporto di lavoro, rimessa ad ipotesi specifiche e predeterminate: l'argomento prova troppo, perché dimostra come, per entrambe le parti EL contratto individuale di lavoro, l'unico modo di evitare l'applicazione EL CCNL, cui il contratto individuale faccia rinvio formale, sia quello ELla risoluzione EL contratto stesso, sicchè sotto questo profilo le parti sono su un piano di parità, mentre il lamentato “squilibrio” altro non è che l'effetto ELla tutela che il legislatore ha ritenuto di approntare nei confronti EL lavoratore, quale parte debole EL rapporto;
tutela che opera su un piano generale, a prescindere dal profilo specifico qui in discussione.
Merita infine osservare che la Corte di Cassazione ha anche chiarito in più occasioni che, ove il datore di lavoro, pur non essendo affiliato alla associazione sindacale che ha stipulato il contratto collettivo di categoria, si sia non di meno pattiziamente obbligato ad applicare tale
14 contratto collettivo, si ha un'ipotesi di ricezione formale che ha ad oggetto la stessa fonte di produzione ELla normativa collettiva -richiamata per determinare, per relationem, il contenuto EL contratto individuale di lavoro- e che quindi comprende anche le eventuali successive modifiche od integrazioni ad opera di contratti collettivi di livello territoriale più limitato (nn.
34038/2022, 14194/2009, 5175/1987). Ne consegue che, quando un CCNL trova applicazione, non per effetto EL vincolo scaturente dalla adesione ELla parte datrice di lavoro alle associazioni stipulanti, ma solo per effetto EL rinvio dinamico ad esso operato nel contratto individuale, alcun rilievo può conferirsi alla circostanza che la parte datoriale non aderisca ad alcuna ELle associazioni stipulanti il detto contratto collettivo e tantomeno alla circostanza ELla pregressa scadenza EL contratto, una volta che tale contratto abbia continuato ad essere applicato per effetto di proroga tacita (in tal senso si sono espressi i giudici di legittimità nella citata ordinanza n. 34038/2022).
3.2. Nel caso di specie deve allora considerarsi che la stessa parte resistente ammette che ai contratti individuali è stato applicato -almeno fino al 31.1.2020- il CCNL Sanità Privata.
Non solo. Il CCNL Sanità privata od i suoi antecedenti sono stati richiamati nei contratti individuali ed applicati anche dopo che nel 2012 è stato sottoscritto il CCNL CDR.
Quando l'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA ha dichiarato, con comunicazione EL
27.1.2020, la disapplicazione ai rapporti in essere EL contratto Sanità Privata, ha esercitato una facoltà che non le era consentita, essendo -per le anzidette ragioni- vincolata all'applicazione EL contratto collettivo vigente (e non essendo peraltro ancora receduta da ARIS). Inoltre, dal
19.2.2020 l è tornata pacificamente ad applicare il CCNL Sanità Privata e lo ha CP_1
fatto sino al 10.12.2020, data successiva al rinnovo di detto CCNL, avvenuto il 8.10.2020.
Anche tali considerazioni inducono pertanto a ritenere l'infondatezza ELla pretesa datoriale di applicare il CCNL CDR, anziché il CCNL Sanità Privata, rinnovato, il cui art. 1 prevede peraltro l'applicabilità EL contratto stesso, oltre che ai lavoratori che operano negli IRCCS, anche ai dipendenti addetti ai Centri di Riabilitazione che “alla data di sottoscrizione ELla preintesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie private”.
15 3.3. Come ben evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 186/2023 pubblicata il 27/03/2023: “L'appellante ha rivendicato la legittimità ELla propria scelta di applicare il CCNL CDR in qualità di “accordo separato” ed a prescindere dalla scadenza EL
CCNL Sanità Privata. A suo avviso, essendo consentita la stipulazione dei cd. “contratti separati” (vale a dire dei CCNL siglati solo da alcune OO.SS., aventi il medesimo ambito applicativo di altri CCNL, in conformità al principio di legittimità EL pluralismo di fonti concorrenti di regolazione dei rapporti di lavoro), è data facoltà alle parti stipulanti di provocare l'effetto estintivo di un CCNL vigente, risolvendone consensualmente l'efficacia anche quando tale efficacia sia sottoposta ad un termine di durata non ancora scaduto. Ciò quantomeno nei confronti dei lavoratori aderenti alla sigla sindacale firmataria ELl'accordo separato. La tesi non è condivisibile. Non sembra, infatti, a questo Collegio che il contratto
CDR, sottoscritto successivamente al CCNL Sanità Privata, avesse la specifica finalità di sostituirsi (con effetto estintivo) all'altro contratto collettivo o di modificarne il contenuto, perché come emerge nelle premesse EL CCNL CDR, questo non è affatto sostitutivo EL CCNL
Sanità privata, ma costituisce semplicemente un altro contratto che ha un parziale ambito di applicazione coincidente con il CCNL Sanità privata, ossia i Centri di riabilitazione. Il recesso ELl'appellante da Aris non poteva comportare il venir meno ELl'obbligo di continuare ad applicare il CCNL in uso in quel momento, atteso che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità e come sopra osservato, il singolo datore di lavoro non può recedere da un CCNL in corso di applicazione sino alla sua scadenza proprio in forza EL fatto che egli è estraneo alle parti EL contratto collettivo e, dunque, non può sottrarsi alle regole che dette parti sociali si sono date, tra cui quella temporale. Ciò significa che l , nonostante avesse CP_1
receduto da Aris nel luglio 2020, era comunque tenuta ad applicare il CCNL Sanità Privata
(come peraltro ha fatto) sino alla sua scadenza naturale e, cioè, sino alla sottoscrizione EL rinnovo, avvenuto l'8-10-2020. In quel momento, l'associazione non ha comunicato nulla ed, anzi, ha continuato ad applicare il CCNL Sanità, salvo, poi, solamente in data 10-12-2020, annunciare la revoca ELla sospensione (ELla precedente comunicazione di voler applicare il
CCNL CDR) con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020. Tale condotta non è idonea a provocare la disapplicazione EL CCNL Sanità in favore EL CCNL CDR perché l si è CP_3
16 obbligata all'applicazione di quest'ultimo CCNL in forza di un comportamento concludente
(protrattosi per oltre 2 mesi) che, stante il rinvio formale contenuto nei contratti di lavoro individuali, ha determinato il recepimento anche EL successivo rinnovo. In forza di tale comportamento concludente ed in assenza di una disdetta intervenuta tempestivamente alla scadenza EL CCNL, il rinnovo, sottoscritto nell'ottobre 2020, deve ritenersi applicabile alle dipendenti appellate con efficacia retroattiva al luglio 2020 così come previsto dalle stesse
OO.SS. sottoscrittrici EL CCNL. Nessuna riviviscenza può essere riconosciuta alla comunicazione datoriale EL 28- 1-2020 (poi sospesa) di voler applicare il CCNL CDR, poiché
a quell'epoca l'Associazione non poteva disdettare unilateralmente il CCNL non ancora scaduto, con la conseguenza che tale comunicazione deve ritenersi insanabilmente illegittima ed inefficace” (negli stessi termini si è espressa la Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. sentenza n. 179/2023 pubbl. il 20/04/2023).
Anche le sopra richiamate pronunce di legittimità, emesse nell'ambito ELl'odierno contenzioso, non hanno mancato di osservare come l'esatta qualificazione giuridica di quel
CCNL CDR EL 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte ELl'accertamento – (…)– ELl'avvenuta continuata applicazione EL CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo ELla volontà ELl di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta Controparte_1
in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand'anche “accordo separato”.
4. Non convincono inoltre le argomentazioni svolte dalla difesa ELla resistente per escludere che l'applicazione EL CCNL Sanità privata dopo il 18.2.2020 valga come comportamento concludente.
A supporto di ciò la resistente adduce le seguenti circostanze: che il 27.01.2020/28.01.2020 ha comunicato per iscritto la propria volontà di recedere/disapplicare/disdettare il CCNL CP_3
Sanità Privata e di non voler applicare il CCNL IRCCS;
che il 11.02.2020 ed il 19.02.2020 ha chiarito sia alle OO.SS. sia ai lavoratori che avrebbe applicato “temporaneamente” il CP_3
CCNL Sanità Privata (non il CCNL IRCCS) nelle more ELle trattative sindacali ed in attesa di
17 effettuare ELle verifiche sul finanziamento EL costo EL lavoro da parte ELle Regioni e che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, avrebbe avuto diritto di revocare la propria decisione con applicazione EL CCNL CDR con effetto retroattivo;
che nel corso ELle trattative sindacali con le OO.SS nazionali nel periodo da febbraio 2020 alla prima settimana di dicembre
2020 ha sempre confermato la propria determinazione di applicare il CCNL CDR e che CP_3
la sospensione di tale applicazione era temporanea e condizionata alla sussistenza di tali trattative;
che da ottobre 2020 ha eliminato dalle buste paga il riferimento al codice 031 CP_3
relativo al CCNL Sanità Privata;
che il 06.11.2020 ha ribadito ai dipendenti di avere CP_3
confermato in ogni occasione la propria scelta di applicare il CCNL CDR (“pur confermando in ogni occasione la scelta”) e di avere formulato una proposta alle OOSS che prevedeva la conferma ELl'applicazione EL CCNL-CDR ai dipendenti operanti nei Centri di Riabilitazione, nelle Direzioni Centrali e Regionali;
che non ha mai applicato né esplicitamente né CP_3
implicitamente il CCNL IRCCS (diversamente il contenzioso non avrebbe motivo di esistere) anzi ha sempre ribadito sia ai lavoratori sia alle OOSS la propria decisione di voler applicare il
CCNL CDR;
che dopo il fallimento ELle trattative avvenuto agli inizi di dicembre 2020, come confermato anche da controparte nel ricorso, il 10.12.2020 ha comunicato alle OOSS CP_3
ed ai lavoratori la revoca ELla decisione assunta il 19.02.2020 e che avrebbe applicato il CCNL
CDR con effetto retroattivo dal 01.02.2020 a seguito ELla mancanza di un accordo con le
OO.SS.
Insomma, a detta ELla resistente, non vi sarebbe stato un comportamento concludente con riferimento all'applicazione EL CCNL Sanità Privata.
Sennonchè tale ricostruzione non è idonea a scalfire la constatazione che dal 19.2.2020
l ha applicato il CCNL Sanità Privata e lo ha fatto sino al 10.12.2020, data CP_1
successiva al rinnovo di detto CCNL, avvenuto il 8.10.2020.
Particolarmente esaustiva è la posizione espressa dalla Corte di legittimità nell'ordinanza
26666/2024 in relazione alla pregnanza ELla condotta ELl'associazione in occasione ELla sospensione EL CCNL CDR, rispetto alla quale così motiva: “La lettera EL 18.2.2020 con cui
l comunicava alle organizzazioni sindacali il proprio intento di sospendere CP_1
l'applicazione EL CCNL CDR ha, d'altra parte, confermato detta situazione giuridica in atto
18 ed ha assunto valore di impegno espresso, da parte ELl stessa, di continuare CP_1
l'applicazione EL CCNL Sanità privata;
la Corte di appello ha, invero, accertato che effettivamente, dopo il 18.2.2020, è stato mantenuto il trattamento economico EL CCNL Sanità privata applicato a tutti i lavoratori fino al 31.1.2020. Trattandosi di comunicazione avente natura di atto unilaterale recettizio, la volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata ha prodotto effetti già nel momento in cui è pervenuta a conoscenza ELle organizzazioni sindacali destinatarie: la successiva revoca era inidonea, senza il consenso ELla controparte, ad eliminare l'effetto negoziale già prodotto. Ne consegue che, una volta comunicata espressamente la volontà di ripristino ELl'operatività EL CCNL Sanità Privata, non era sufficiente - per la sua rimozione (e conseguente applicazione di un diverso trattamento economico) - la revoca unilaterale ELl'Associazione (ossia la lettera EL 10.12.2020), ma era necessario che le controparti sociali (o, se EL caso, ciascun lavoratore) vi aderissero, potendo semmai - la suddetta revoca - valere, in applicazione EL principio generale di libertà negoziale, quale (mera) proposta per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con differente contenuto”.
In ragione di ciò, i giudici di legittimità hanno escluso che “in assenza di accettazione ELle controparti sociali (e dei lavoratori), l'atto di revoca adottato dall il 10.12.2020 CP_1
fosse idoneo a caducare l'effetto negoziale già prodotto dalla comunicazione EL 18.2.2020
(che esplicitava la volontà ELl di applicare il CCNL Sanità privata)”, chiarendo CP_1
che tale revoca non “potrebbe essere interpretata alla luce EL comportamento successivo ELle parti, giacché esso è criterio ermeneutico che non si applica agli atti unilaterali perché con essi incompatibile. Infatti, l'art. 1324 c.c. prevede l'applicabilità, anche agli atti unilaterali inter vivos, ELle norme dettate per i contratti, ma solo "in quanto compatibili" (così si legge sul punto nella sentenza n. 26666/2024 ELla Corte di Cassazione: “Invero, insegna questa S.C. che, proprio perché le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano "in quanto compatibili" anche agli atti unilaterali inter vivos (art. 1324 c.c.), in questi ultimi l'interprete non può guardare alla comune intenzione ELle parti e ciò per la semplice ragione che di un comportamento comune ELle parti può parlarsi solo a fronte di contratti e non anche a fronte di meri atti unilaterali, ancorché recettizi.
19 In altre parole, nell'interpretare un atto unilaterale si può indagare l'intento proprio EL relativo autore, senza che, però, sia consentito fare ricorso, per determinarlo, anche alla valutazione EL comportamento EL suo destinatario (v., ex aliis, Cass. n. 14864/09; Cass. n.
1387/09; Cass. n. 4251/04). Ed è palese che la lettera di revoca ELla precedente sospensione aveva la natura giuridica -appunto - non di contratto, bensì di atto unilaterale recettizio”).
5. Le motivazioni ELle richiamate sentenze di legittimità valgono anche a superare l'eccezione ELla resistente, secondo cui la clausola di ultrattività di cui all'art. 4, comma 2, EL CCNL Sanità
Privata, sarebbe nulla per violazione ELl'art. 1346 c.c..
Sul punto le pronunce ELla Corte di Cassazione (nn. 26927, 26947, 26958, 26663/2024) hanno infatti precisato che:
“La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione EL CCNL) al quale è collegata la cessazione ELla durata (rectius ELl'efficacia) EL CCNL, che deve ritenersi certo nell'an - visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo EL contratto collettivo rappresentano i principali strumenti ELl'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. - ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito ELl'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti)”.
6. Ad abundantiam merita anche osservare come sia irrilevante la circostanza che il CCNL
CDR sia più confacente alle mansioni svolte dagli odierni ricorrenti. Infatti, il contratto collettivo di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti e a coloro che abbiano espressamente o implicitamente aderito al contratto stesso, sicché la prossimità ELl'attività esercitata dall'imprenditore non è elemento vincolante per determinare l'applicabilità di questo o quel CCNL che si voglia scegliere per disciplinare il rapporto di lavoro.
7. Dalle considerazioni che precedono discende l'irrilevanza ELle domande (ove formulate) ex art. 420 bis c.p.c. con riferimento all'applicabilità EL CCNL RSA e CDR e EL nuovo CNNL
Sanità Privata, in quanto la soluzione ELla controversia non ha implicato alcun reale dubbio di
20 interpretazione, o comunque sull'efficacia o sulla validità ELla contrattazione collettiva nazionale, che non fosse di agevole soluzione (cfr. sentt. Cass. nn. 14356/2014, n. 19560/2007).
In definitiva le domande dei ricorrenti sono meritevoli di accoglimento, sicchè va ritenuto il loro diritto all'applicazione al proprio rapporto di lavoro EL CCNL cd. Sanità Privata e dei suoi rinnovi. L'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FA va quindi condannata a corrispondere loro le differenze retributive tra quanto dagli stessi percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con l'applicazione di detto CCNL a far data dal mese di ottobre 2020, ivi compresa la somma una tantum di € 1.000,00 ciascuno per il mancato rinnovo contrattuale, di cui all'art. 54 EL CCNL Sanità EL 8.10.2020, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto ELla domanda di condanna generica, ELla serialità EL contenzioso e EL fatto che non è stata svolta attività istruttoria. Dette spese sono distratte in favore EL procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito EL giudizio proposto da
[...]
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, , nei confronti Parte_18 Parte_19 Parte_20
di LA NOSTRA FA, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa CP_1
od assorbita, accerta il diritto dei ricorrenti all'applicazione ai rispettivi rapporti di lavoro EL CCNL cd. Sanità
Privata e, per l'effetto, condanna
21 a corrispondere ai ricorrenti le differenze Controparte_1
retributive tra quanto dagli stessi percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con l'applicazione di detto CCNL a far data dall'ottobre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese EL giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese anticipate, oltre rimborso ELle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore EL procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 13 ottobre 2025.
Il Giudice
ER RO
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