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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 864/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante pt ( cf/piva ) e Parte_1 P.IVA_1
( cf ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Setti, Parte_2 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Fonte D'Abisso n. 21 Modena
- Appellanti - contro in persona del legale rappresentante pt (cf ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Trevisi Borsari e Alberto Leardini, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Viale Muratori n.225 Modena
- Appellata-
Controparte_2
-contumace-
In punto di: appello avverso l'Ordinanza ex art 702 ter cpc emessa del Tribunale di Modena in data
1/5/2024 nel procedimento n.8228/2020
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 7 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'Ordinanza impugnata il Tribunale di Modena, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti di e , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
volta a sentirsi risarcire i danni subiti nel sinistro stradale verificatosi il 18/03/2019 sull'autostrada
A/1, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta da Pt_2 in seguito all'accettazione dell'offerta banco iudicis formulata da e rigettava le domande CP_1
proposte da compensava le spese processuali tra e la Compagnia Parte_1 Pt_2
assicuratrice e poneva a carico di la refusione delle spese in favore della Parte_1
Compagnia assicuratrice.
Avverso la pronuncia hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2
censura la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, Parte_2
chiedendo la condanna della . Parte_3
censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
lamentando erronea valutazione delle prove e della ctu.
Critica, inoltre, la decisione nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per l'assistenza nella fase straIZ. si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
IQ IZ è rimasta contumace. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che nei confronti di IQ IZ , società Controparte_2 proprietaria dell'autovettura antagonista, non è stata proposta alcuna domanda dagli appellanti, ma è stata convenuta in giudizio soltanto quale litisconsorte necessario, e gli appellanti con le note ex art
127 ter cpc relative all'udienza del 26/11/2024 dinnanzi alla Corte hanno depositato procura speciale rilasciata al difensore a rinunciare alla domanda e quindi all'azione nei confronti di
IQ Giudiziale Controparte_2
-Le censure svolte da sulla compensazione delle spese processuali sono meritevoli Parte_2
di accoglimento.
Il Tribunale, pur riconoscendo che la domanda avanzata da era fondata, risultando pacifica Pt_2
l'esistenza di un danno differenziale residuo (che è stato definito con accettazione dell'offerta fatta da banco iudicis della somma di €6.000,00), ha disposto la compensazione integrale delle CP_1
pagina 2 di 7 spese processuali in considerazione, da un lato, del contegno processuale della Compagnia assicuratrice che aveva consentito la definizione agevolata, ancorché parziale, del procedimento, e, dall'altro, del consistente ridimensionamento delle pretese del ricorrente e dell'“iniziale resistenza all'offerta”.
Le critiche che l'appellante solleva si ritengono fondate in quanto il Tribunale non ha dato il giusto rilievo alla circostanza che l'offerta da parte della Compagnia assicuratrice è stata comunque avanzata soltanto dopo la proposizione del giudizio ( sia pure nelle prime udienze) ed al fatto che, essendo stata già effettuata la valutazione del danno biologico da parte dell' , risultava CP_4 senz'altro agevole per la Compagnia assicuratrice la valutazione dell'esistenza del danno differenziale e la sua quantificazione.
Tanto rilevato, tenuto conto della sensibile riduzione delle richieste attoree ( l'importo della domanda proposta da era pari a €25.324,96 ed è stata accettata a tacitazione integrale la Pt_2 somma di €6.000,00) e considerato altresì il contegno processuale della controparte, che ha consentito in ogni caso una rapida definizione del processo, si ritiene giustificata la compensazione delle spese processuali del primo grado nella misura del 50%.
Ai sensi del dm 147/2022 tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e decurtato l'importo del 50% , a titolo di spese del primo grado si liquida in favore di la somma Pt_2
€1.500,00 per compensi oltre 15% spese gen. iva, mentre nulla si riconosce per anticipazioni rilevato che l'importo del contributo unificato è riferibile alla maggiore domanda proposta da
[...]
. Parte_1
-Le censure sollevate da sul rigetto del danno patrimoniale. Parte_1
censura la decisione lamentando erronea valutazione delle prove e della ctu nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha escluso l'esistenza di un danno patrimoniale sul rilievo della mancata dimostrazione di un calo del fatturato.
Deduce, in particolare , che il Tribunale ha omesso di considerare e di motivare sulle critiche alla ctu e sulla richiesta di chiarimenti avanzate nel “foglio di deduzioni” depositato per l'udienza del
4/7/2023, reiterate nella successiva istanza del 18/9/2023 .
Deduce inoltre che il Tribunale non ha tenuto conto che l'appellante nel corso del processo aveva precisato che il danno patrimoniale subito dalla società in conseguenza della forzata assenza del dipendente era consistito nel minor utile realizzato in conseguenza dei maggiori costi Pt_2
sostenuti per la necessità di rivolgersi ad una ditta esterna ( la R.G. RO RL ) per supplire all'assenza del dipendente, che era uno dei due direttori commerciali dell'azienda.
pagina 3 di 7 Su tali assunti, critica la decisione e con essa la ctu deducendo che era stata fornita prova del consistente aumento dei costi e della riduzione degli utili riportati dall'azienda nell'anno 2019 e della riconducibilità all'assenza del dipendente.
Occorre premettere che con il ricorso introduttivo la società ha esposto che l'assenza lavorativa di protrattasi per 4 mesi nel periodo marzo / luglio 2019 in conseguenza delle lesioni Parte_2 riportate nel sinistro stradale aveva determinato “una mancanza di fatturato nell'anno 2019, in quanto è uno dei due responsabili commerciali presenti in ” e lamentava un danno da “perdita Pt_1 di reddito per mancata fatturazione” quantificato in euro 98.519,00.
Nelle deduzioni depositate telematicamente facenti parte del verbale d'udienza del 7/6/2021
[...]
ha precisato che “l'assenza di (responsabile commerciale Area Processo, Area Parte_1 Pt_2
Performance, Area Tracciabilità) e il minore impiego nella propria area di Persona_1
(responsabile commerciale Area Bakery, Area Handling, Area WMS) per sopperire all'assenza del primo ha provocato per il periodo marzo / luglio 2019 un aumento dei costi di produzione
(materiali, gestione risorse interne ed esterne, ecc.) su commesse strategiche aziendali con diminuzione della produttività e, conseguentemente, una contrazione degli utili, con una contrazione del ROS dal 25% (2018) al 12% (2019)”
La ricorrente nel corso del processo ha allegato fatti ulteriori e in parte diversi, esponendo che il danno non si era tradotto in un calo del fatturato ( fatturato non prodotto dal dipendente assente), ma era consistito nell'aumento dei costi di produzione su commesse strategiche aziendali.
Anche a voler ritenere che sia stata ammessa l'introduzione di tali fatti, come sembra avvenuto in quanto il Tribunale ha demandato al ctu di accertare se avesse subito una “cessazione di un Pt_1
lucro ordinariamente atteso in conseguenza della forzata assenza dal lavoro del suo dipendente
, le censure che vengono sollevate non sono idonee ad inficiare le risultanze della Parte_2
ctu .
Ed invero il ctu, sulla base dell'esame dei documenti depositati e di quelli acquisiti, ha osservato che l'andamento dei ricavi di vendita e dei costi dei semilavorati non dimostrava l'esistenza di un danno causalmente collegato all'assenza di Pt_2
In particolare ha osservato che la tendenza delle vendite per trimestre dei due responsabili commerciali e lo scostamento percentuale dei singoli trimestri su base annua “year over year” non registravano una “perdita di reddito per mancata fatturazione” collegata all'assenza di Pt_2 rilevando che non c'era una ripetitività o stagionalità nelle vendite, per cui era inattendibile stimare fatturati di periodo su base storica, e che la gestione dei clienti e le vendite erano proseguite nel periodo di assenza di col medesimo trend di crescita/decrescita del collega , con Pt_2 Per_1
pagina 4 di 7 un incremento delle vendite concluse da in ottobre ( dopo il rientro dal periodo di assenza) Pt_2
rispetto a quelle realizzate dal collega.
Il ctu ha poi osservato che l'esame dei bilanci analitici degli esercizi 2017, 2018 e 2019 mostrava una crescita dei ricavi in ogni esercizio anche se l'anno 2019 non aveva manutenuto la stessa tendenza rialzista dell'esercizio precedente.
In ordine all'aumento dei costi il ctu , pur rilevando che nell'anno 2019 si notava un marcato aumento, più che proporzionale rispetto ai ricavi, dei semilavorati (voce B6) e dei costi per servizi
(voce B7), mentre negli esercizi 2017 e 2018 la struttura dei costi risultava identica in termini percentuali, ha osservato che non vi erano elementi che consentivano di ricondurre le fatture della
“R.G. RO RL” e l'attività da questa svolta all'assenza di . Pt_2
In merito a tali fatture della “R.G. RO RL” – che secondo la prospettazione dell'appellante rappresentano i maggiori costi sostenuti per supplire all'assenza del dipendente, che hanno comportato la contrazione degli utili- deve preliminarmente rilevarsi che la documentazione è stata prodotta da soltanto in sede di operazioni peritali, insieme agli altri documenti che il Pt_1
ctu aveva richiesto alla parte di produrre ( nello specifico il ctu nel verbale delle operazioni del
7/2/202 ha chiesto alle parti le integrazioni documentali indicate: registri iva acquisti/vendite anni
2017-2018-2019 ; schede contabili clienti anni 2017-2018-2019; bilanci d'esercizio anni analitici
2017-2018-2019) .
Avverso la produzione delle fatture e delle note di accompagnamento è stata formulata opposizione da parte del ctp di ( v. note del ctp ). CP_1
Si ritiene che tale produzione sia inammissibile e renda nullo l'accertamento compiuto dal ctu in parte qua, perché è relativa a fatti principali che non sono stati allegati dalla parte e vi è stata anche opposizione della controparte.
Sul punto si richiamano i principi espressi dalla SC con la sentenza a sezioni unite 2022/3086 “ In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende
pagina 5 di 7 necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” .
Ma in ogni caso, si osserva che il ctu, dopo aver esaminato le fatture della R.G. RO RL e le “note di accompagnamento” ( in cui si riportano i servizi prestati ed è inserita la dicitura “Attività presa in carico per impossibilità e mancanza Vs ” ) , ha osservato che tali note Parte_2 riportano un'elencazione di servizi diversi e tra questi non è chiarito e quantificato lo
“straordinario” reso per assenza del Sig. (nessun dettaglio ore lavoro, spese Parte_2
anticipate, etc..) ed ha concluso che non vi erano documenti giustificativi che dimostravano che l'incremento dei costi per semilavorati e del costo del lavoro erano collegati causalmente all'assenza di Pt_2
Le censure devono pertanto essere disattese.
-Le censure con cui lamenta la mancata liquidazione delle spese per l'assistenza Parte_1
straIZ sono fondate.
Deve rilevarsi che ante causam nell'ambito della procedura di indennizzo Controparte_5
diretto, ha proceduto, in seguito alle richieste inoltrate dalla difesa ( doc 16 e 17), a liquidare il danno patrimoniale relativo ai costi del dipendente nella somma di € 4.781,77.
Tenuto conto dell'attività svolta dal legale e della utilità della prestazione ai fini della liquidazione del danno, nonché la circostanza che l'esistenza di detta voce di danno non è stata contestata dalla controparte, appare giustificata la liquidazione delle spese per la difesa nella fase straIZ, che può accogliersi nella quantificazione richiesta dall'appellante di € 478,18, oltre CPA al 4% e così complessive € 497,31, importo inferiore al valore medio dei parametri forensi.
Difesi gli appellanti dal medesimo legale, il minimale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e il valore limitato dell'appello proposto da giustifica la compensazione delle Parte_1 Pt_2
spese processuali di entrambi i gradi tra e e la Parte_1 Controparte_3
compensazione delle spese del presente grado tra e . Pt_2 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte
--In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza impugnata, Parte_2
compensa nella misura del 50% le spese del primo grado e condanna Controparte_3
alla refusione in favore di delle spese processuali che liquida ai sensi del dm Parte_2
147/2022, già decurtato l'importo della metà, in €1.500,00 oltre 15% spese gen., iva e cpa;
pagina 6 di 7 - In parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1
sentenza, condanna al pagamento delle spese di assistenza della fase Controparte_3 straIZ liquidate in complessive € 497,31. Rigetta nel resto;
-Compensa tra e le spese di entrambi di i gradi Parte_1 Controparte_3
del giudizio;
Compensa tra e le spese del presente grado . Pt_2 Controparte_3
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 26/5/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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