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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2025, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - NZ SI LO MA IA GR ZO NE SS SENTENZA sul ricorso proposto da: UL ES nato a [...] il [...] avverso il decreto del 19/09/2024 della Corte d'appello di Torino udita le relazione del consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituo procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino con decreto in data 19 settembre 2024 confermava il decreto con cui il Tribunale di Torino aveva applicato a UL ES la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il proposto tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo violazione dell’art. 1, lett. b) D.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione del decreto sarebbe solo apparente e come tale rientrerebbe nella violazione di legge, poiché la sussistenza della pericolosità del UL e la abituale commissione di fatti delittuosi non sarebbe di fatto supportata da alcun elemento valutativo concreto. Non sarebbero state adeguatamente valutate le contestazioni di reati contro il patrimonio, né la circostanza della estinzione di uno dei reati per cui il ricorrente aveva riportato condanna per esito positivo della messa alla prova. Stigmatizzava il ricorrente l’utilizzo di mere contestazioni di reati, in assenza di accertamenti di responsabilità, per fondare il giudizio di pericolosità del UL, con ciò facendo travalicare detto giudizio in un’area di sospetto, di denunce mute, di pseudo elementi indiziari, in aperto contrasto con l’evoluzione in senso garantista del procedimento di prevenzione e della sempre più pregnante necessità di concretezza e attualità del giudizio di pericolosità. Ulteriore elemento che, in tesi difensiva, presta il fianco a censure è l’accertamento circa il vivere con i proventi di attività delittuose che necessita della continuità delle attività delittuose, della loro abitualità e attualità 3. Il sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino depositava conclusioni Penale Sent. Sez. 1 Num. 6769 Anno 2025 Presidente: GI AN Relatore: ZO IA GR Data Udienza: 15/01/2025 scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo un pacifico arrestodella giurisprudenza di questa Corte cui si intende dare continuità, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6 , n. 21525 del 18/06/2020 Rv. 279284). La motivazione dell’impugnato decreto non è in alcun modo definibile insistente ovvero apparente, posto che la Corte di Appello si confronta con tutti gli elementi necessari a fondare l’applicazione della misura, ovverossia sulla pericolosità del prevenuto e sulla circostanza che egli viva abitualmente con i proventi di attività delittuose. La Corte territoriale, poi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte, dando attuazione al principio secondo cui in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488), analogamente, nel medesimo senso si è espressa altra pronuncia secondo cui «in tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto». (Sez. 1, n. 3010 del 24/10/1993, Folino, Rv. 195671). Del tutto correttamente il decreto impugnato ha fondato il giudizio di pericolosità sulla pendenza di procedimenti penali per reati contro il patrimonio e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, per i quali il UL è stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere, nonché sulla declaratoria di estinzione del reato di furto in abitazione - per il quale il proposto venne tratto in arresto - per esito positivo della messa alla prova e sulla pendenza di ulteriori procedimenti sempre per reati di furto. In nessuno di tali procedimenti vi è una declaratoria di esclusione della responsabilità del UL e, dunque, sono stati tutti correttamente valutati al fine di esprimere un giudizio circa la pericolosità generica dello stesso. Circa, poi, i connotati della necessaria abitualità del ricorso ai proventi di attività delittuose questa Corte ha avuto modo di affermare che l'avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Cass., sez. I, 15 giugno 2017, n. 349/18), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il 2 crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Cass., sez. II, 19 gennaio 2018, n. 11846). Anche sotto questo aspetto la motivazione dell’impugnato provvedimento si appalesa compiuta e coerente, poiché sottolinea come le condotte di rilevanza penale emerse all’attenzione della autorità giudiziaria si pongano in sostanziale continuità le une con le altre e non consentano in alcun modo di definirsi episodi isolati.
2. L’insussistenza evidente del vizio denunciato rende il ricorso inammissibile;
all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA GR ZO AN GI 3
2. L’insussistenza evidente del vizio denunciato rende il ricorso inammissibile;
all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA GR ZO AN GI 3