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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1977/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1977/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
NC (AT), rappresentata e difesa dall'avv. CARPIGNANO IRENE come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
IG NF.to (AT) rappresentato e difeso dall'avv. OTTONELLI CARLO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1 Castell'Alfero (AT), il 18/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castell'Alfero (AT) (atto n. 1, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 30/7/2015, ad Asti, e il in data 26/04/2018. Per_1 Per_2
1 Con ricorso depositato il 19/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , iscritto Parte_1 CP_1 nel registro del detto Comune all'anno 2015, parte II, serie A n. 1.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castell'Alfero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle medesime verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con loro le figlie, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
Il padre potrà tenere con sé le figlie a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20:30/21:00 e il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 20:30/21:00 ovvero, compatibilmente con le esigenze delle minori e, laddove possibile, sino al rientro a scuola del giovedì mattina.
2 Il genitore che non ha con sé le minori potrà sentirle telefonicamente fra le ore 19.00 e le 21.00 di ogni giorno;
Per quanto riguarda le vacanze estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi nel periodo che i genitori concorderanno di anno in anno entro il 30 maggio;
Circa le vacanze Natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni il periodo che va dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 al 6 gennaio con diritto del genitore cui spetta il secondo periodo di vedere, previo accordo con l'altro genitore, le figlie in un giorno da concordarsi fra il 24 ed il 26 dicembre per lo scambio dei regali;
circa le vacanze Pasquali le minori trascorreranno il 50% del congedo scolastico con ciascun genitore;
Festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà;
Le minori trascorreranno i compleanni dei genitori, ed il giorno del loro onomastico con i predetti;
analogamente le minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ed il giorno del loro onomastico, ad anni alterni con i genitori;
Per tutte le altre festività varrà il criterio dell'alternanza;
Laddove i genitori, per motivi di lavoro ovvero di impegni improrogabili, fossero nell'impossibilità di rispettare la calendarizzazione dei diritti di visita di cui ai punti che precedono, gli stessi potranno recuperare i giorni in cui non hanno potuto avere con loro le figlie, previo accordo con l'altro genitore, unendoli ai giorni in cui le stesse sono loro affidate, infrasettimanalmente o collegandoli al week-end di spettanza, con semplice rispettiva comunicazione da inviarsi reciprocamente compatibilmente con le esigenze delle minori e con rinuncia, sin da ora, non ricorrendo comprovate cause ostative a svolgere obiezioni di sorta.
Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici del minore ovvero dei genitori stessi. Si rimanda al piano genitoriale per quanto non specificato.
Il signor verserà entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna CP_1 figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori oltre aggiornamento ISTAT e si farà carico del 50% delle documentate spese straordinarie da individuare secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Asti 7/7/2017; le parti concordano che le spese straordinarie sostenute da uno solo dei coniugi che necessitano il preventivo accordo qualora non siano state previamente concordate rimarranno ad esclusivo carico di chi le ha anticipate che ne dedurrà per intero il costo;
L'indennità di frequenza percepita dalla figlia minore di circa € 343,66 mensili per 8 mesi Per_1 l'anno, e sottoposta a revisione nell'anno 2026, verrà accreditata sul conto corrente intestato alla figlia n. 31493, conto con firme di entrambi i genitori. Le somme presenti verranno utilizzate, esclusivamente, per l'acquisto di materiale necessario alla figlia con obbligo reciproco di rendicontazione, in capo ai genitori, e, in caso di avanzo, previo accordo tra le parti, potranno essere utilizzate per il pagamento di spese straordinarie alla stessa necessarie, sempre con obbligo reciproco di rendicontazione;
in difetto di rendicontazione chi avrà prelevato le somme dovrà accreditarle sul conto corrente della minore.
PRENDE ATTO CHE:
Il signor si impegna a cedere la propria quota di proprietà dell'immobile, già casa coniugale CP_1 sita in NC (AT), Via Vittorio Emanuele n. 27 censita al Catasto Fabbricati del Comune di NC
(AT), al Foglio 2, Numero 150, sub 3, Via Vittorio Emanuele II n. 27, P-1, Cat C/2, Cl.U. mq. 89, RC Euro 119,51 acquistata con compravendita notaio , Repertorio n. 149172, Persona_3
Raccolta 19849, registrato ad Asti il 29 ottobre 2018 al n. 7285 serie 1T, in regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, alla signora che si impegnerà ad acquistarla (senza esborso di Pt_1
3 alcuna somma per tale titolo), in modo da beneficiare dell'esenzione fiscale prevista ex lege per gli atti riguardanti le vicende immobiliari inserite nelle sentenze e/o omologhe di separazioni e/o divorzi;
La suddetta cessione sarà subordinata all'estinzione, a cura e spese della Sig.ra del Parte_1 mutuo ipotecario contratto con la Banca CR Asti per Atto a Rogito Repertorio 149173, Per_3
Raccolta 19850, registrato ad Asti il 29 ottobre 2018 al n. 7286 serie 1 T e del finanziamento cointestato n. 061934987, con totale e definitivo effetto liberatorio nei confronti del Sig. CP_1
e con definitiva rinuncia della Sig.ra a ripetere, dal marito, le somme tutte a quella Parte_1 data dalla medesima anticipate, per tali titoli, per la quota di spettanza del coniuge e sarà altresì subordinata alla conseguente estinzione delle fideiussioni n. 326196 e n. 326197 prestate dalla Sig.ra e del Sig. , entrambe in data 04.10.2018, a favore dei Sig.ri Parte_2 Controparte_2
e le quali, quale conditio sine qua non dovranno essere restituite, nei CP_1 Parte_1 loro originali, alle parti che le hanno rilasciate con conforme dichiarazione, da parte della Banca CR Asti, di intervenuta estinzione delle fideiussioni de quo con definitiva perdita di efficacia delle medesime e conseguente totale effetto liberatorio della Sig.ra e del il Sig. Parte_2 [...]
dalle obbligazioni che con la loro sottoscrizione si erano assunti;
CP_2
La signora sin dalla data del deposito del presente ricorso verserà integralmente le rate di Pt_1 mutuo fondiario cointestato di cui al rogito Notaio , Repertorio 149173, Raccolta 19850, Per_3 registrato ad Asti il 29 ottobre 2018 al n. 7286 serie 1 T e i premi dell'assicurazione sull'immobile abbinata al contratto di mutuo, rinunciando, sin da ora, a ripetere, dal Sig. la quota di CP_1 sua pertoccanza siccome relativa ai detti pagamenti ed a far tempo dal momento in cui antecedentemente la data del deposito del presente ricorso (30/12/2024) se ne è accollata l'onere in via esclusiva e sino al verificarsi delle condizioni di cui sopra;
La signora sin dalla data del deposito del presente ricorso verserà integralmente le rate del Pt_1 finanziamento cointestato n.0619934987, in approvazione della richiesta n. 19240002032 del 28/8/2019, acceso per la ristrutturazione dell'immobile già adibito a casa coniugale con rate mensili di € 432,00 oltre spese mensili e bolli, sino alla completa estinzione dello stesso con immediato effetto liberatorio nei confronti del Sig. rinunciando, sin da ora, a ripetere dal medesimo, la CP_1 quota di sua pertoccanza siccome relativa ai detti pagamenti ed a far tempo dal momento in cui se ne è accollata l'onere in via esclusiva, antecedentemente la data del deposito del presente ricorso (30/12/2024) e sino al verificarsi delle condizioni di cui sopra;
analogamente si accollerà le spese ammontanti ad € 6.900,00 della ditta Aemme Impianti per i lavori idraulici effettuati nell'immobile coniugale rinunciando a ripetere dal Sig. , la quota di sua pertoccanza;
CP_1
6) Il signor sin dalla data del deposito del presente ricorso verserà integralmente le rate di cui CP_1 al Finanziamento Findomestic n. 20166638384514 acceso per l'acquisto di beni di sua esclusiva proprietà (con un residuo di circa 9 bollettini dell'importo di € 300,10 cadauno), nonché del Pt_3 cointestato alla moglie stipulato con l' con approvazione della richiesta n.21047002277 del Pt_4
16/2/2021 di € 162,00 mensili, della Carta di credito nr. 4301 5223 6920 1448 di € 93,00 mensili Pt_4 oltre alla Carta di credito EUREKA-Fiditalia nr. 5432 9714 9573 0177 con esborso di € 45,00 mensili;
il Sig. rinuncia, sin da ora, a ripetere dalla moglie le somme da questi erogate, per la CP_1 quota di sua spettanza, a far tempo da quando vi ha provveduto, in via esclusiva, e sino al saldo. Il signor si impegna a pagare i predetti debiti (finanziamenti/Fidi/carte di credito) sino ad CP_1 estinzione dei medesimi e a non richiedere più alcun aumento di fido con riguardo alle suddette posizioni debitorie ove la signora risulta coobbligata. Ogni aumento e/o ridefinizione e/o Pt_1 rifinanziamento dovrà essere previamente concordato per iscritto con la signora Le Parte_1 parti si impegnano, a far tempo dal pagamento dell'ultima rata scadente il 31/7/2025 della polizza numero 25113124, ed entro i trenta giorni successivi, ad estinguere il conto corrente tra loro cointestato n. 29203 in essere presso la Cassa di Risparmio di Asti – filiale di Asti, Corso Savona.
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1
4 Ciascun coniuge dedurrà fiscalmente le spese personalmente sostenute per ciascuna delle figlie.
I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo di documenti validi per l'espatrio con l'annotazione, sui medesimi, dei nominativi delle due figlie minori.
I ricorrenti dichiarano sin d'ora di essere economicamente indipendenti e di aver precedentemente risolto ogni questione tra gli stessi esistente, siccome sopra, e di non avere da svolgere, reciprocamente, alcuna richiesta economica, per il loro mantenimento.
Le parti espressamente si impegnano vicendevolmente a mantenere un comportamento corretto e diligente.
Le spese legali sono poste a carico di entrambi i ricorrenti in via solidale nel senso che ognuno sosterrà le proprie.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1977/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
NC (AT), rappresentata e difesa dall'avv. CARPIGNANO IRENE come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
IG NF.to (AT) rappresentato e difeso dall'avv. OTTONELLI CARLO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1 Castell'Alfero (AT), il 18/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castell'Alfero (AT) (atto n. 1, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 30/7/2015, ad Asti, e il in data 26/04/2018. Per_1 Per_2
1 Con ricorso depositato il 19/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , iscritto Parte_1 CP_1 nel registro del detto Comune all'anno 2015, parte II, serie A n. 1.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castell'Alfero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle medesime verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con loro le figlie, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
Il padre potrà tenere con sé le figlie a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20:30/21:00 e il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 20:30/21:00 ovvero, compatibilmente con le esigenze delle minori e, laddove possibile, sino al rientro a scuola del giovedì mattina.
2 Il genitore che non ha con sé le minori potrà sentirle telefonicamente fra le ore 19.00 e le 21.00 di ogni giorno;
Per quanto riguarda le vacanze estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi nel periodo che i genitori concorderanno di anno in anno entro il 30 maggio;
Circa le vacanze Natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni il periodo che va dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 al 6 gennaio con diritto del genitore cui spetta il secondo periodo di vedere, previo accordo con l'altro genitore, le figlie in un giorno da concordarsi fra il 24 ed il 26 dicembre per lo scambio dei regali;
circa le vacanze Pasquali le minori trascorreranno il 50% del congedo scolastico con ciascun genitore;
Festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà;
Le minori trascorreranno i compleanni dei genitori, ed il giorno del loro onomastico con i predetti;
analogamente le minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ed il giorno del loro onomastico, ad anni alterni con i genitori;
Per tutte le altre festività varrà il criterio dell'alternanza;
Laddove i genitori, per motivi di lavoro ovvero di impegni improrogabili, fossero nell'impossibilità di rispettare la calendarizzazione dei diritti di visita di cui ai punti che precedono, gli stessi potranno recuperare i giorni in cui non hanno potuto avere con loro le figlie, previo accordo con l'altro genitore, unendoli ai giorni in cui le stesse sono loro affidate, infrasettimanalmente o collegandoli al week-end di spettanza, con semplice rispettiva comunicazione da inviarsi reciprocamente compatibilmente con le esigenze delle minori e con rinuncia, sin da ora, non ricorrendo comprovate cause ostative a svolgere obiezioni di sorta.
Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici del minore ovvero dei genitori stessi. Si rimanda al piano genitoriale per quanto non specificato.
Il signor verserà entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna CP_1 figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori oltre aggiornamento ISTAT e si farà carico del 50% delle documentate spese straordinarie da individuare secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Asti 7/7/2017; le parti concordano che le spese straordinarie sostenute da uno solo dei coniugi che necessitano il preventivo accordo qualora non siano state previamente concordate rimarranno ad esclusivo carico di chi le ha anticipate che ne dedurrà per intero il costo;
L'indennità di frequenza percepita dalla figlia minore di circa € 343,66 mensili per 8 mesi Per_1 l'anno, e sottoposta a revisione nell'anno 2026, verrà accreditata sul conto corrente intestato alla figlia n. 31493, conto con firme di entrambi i genitori. Le somme presenti verranno utilizzate, esclusivamente, per l'acquisto di materiale necessario alla figlia con obbligo reciproco di rendicontazione, in capo ai genitori, e, in caso di avanzo, previo accordo tra le parti, potranno essere utilizzate per il pagamento di spese straordinarie alla stessa necessarie, sempre con obbligo reciproco di rendicontazione;
in difetto di rendicontazione chi avrà prelevato le somme dovrà accreditarle sul conto corrente della minore.
PRENDE ATTO CHE:
Il signor si impegna a cedere la propria quota di proprietà dell'immobile, già casa coniugale CP_1 sita in NC (AT), Via Vittorio Emanuele n. 27 censita al Catasto Fabbricati del Comune di NC
(AT), al Foglio 2, Numero 150, sub 3, Via Vittorio Emanuele II n. 27, P-1, Cat C/2, Cl.U. mq. 89, RC Euro 119,51 acquistata con compravendita notaio , Repertorio n. 149172, Persona_3
Raccolta 19849, registrato ad Asti il 29 ottobre 2018 al n. 7285 serie 1T, in regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, alla signora che si impegnerà ad acquistarla (senza esborso di Pt_1
3 alcuna somma per tale titolo), in modo da beneficiare dell'esenzione fiscale prevista ex lege per gli atti riguardanti le vicende immobiliari inserite nelle sentenze e/o omologhe di separazioni e/o divorzi;
La suddetta cessione sarà subordinata all'estinzione, a cura e spese della Sig.ra del Parte_1 mutuo ipotecario contratto con la Banca CR Asti per Atto a Rogito Repertorio 149173, Per_3
Raccolta 19850, registrato ad Asti il 29 ottobre 2018 al n. 7286 serie 1 T e del finanziamento cointestato n. 061934987, con totale e definitivo effetto liberatorio nei confronti del Sig. CP_1
e con definitiva rinuncia della Sig.ra a ripetere, dal marito, le somme tutte a quella Parte_1 data dalla medesima anticipate, per tali titoli, per la quota di spettanza del coniuge e sarà altresì subordinata alla conseguente estinzione delle fideiussioni n. 326196 e n. 326197 prestate dalla Sig.ra e del Sig. , entrambe in data 04.10.2018, a favore dei Sig.ri Parte_2 Controparte_2
e le quali, quale conditio sine qua non dovranno essere restituite, nei CP_1 Parte_1 loro originali, alle parti che le hanno rilasciate con conforme dichiarazione, da parte della Banca CR Asti, di intervenuta estinzione delle fideiussioni de quo con definitiva perdita di efficacia delle medesime e conseguente totale effetto liberatorio della Sig.ra e del il Sig. Parte_2 [...]
dalle obbligazioni che con la loro sottoscrizione si erano assunti;
CP_2
La signora sin dalla data del deposito del presente ricorso verserà integralmente le rate di Pt_1 mutuo fondiario cointestato di cui al rogito Notaio , Repertorio 149173, Raccolta 19850, Per_3 registrato ad Asti il 29 ottobre 2018 al n. 7286 serie 1 T e i premi dell'assicurazione sull'immobile abbinata al contratto di mutuo, rinunciando, sin da ora, a ripetere, dal Sig. la quota di CP_1 sua pertoccanza siccome relativa ai detti pagamenti ed a far tempo dal momento in cui antecedentemente la data del deposito del presente ricorso (30/12/2024) se ne è accollata l'onere in via esclusiva e sino al verificarsi delle condizioni di cui sopra;
La signora sin dalla data del deposito del presente ricorso verserà integralmente le rate del Pt_1 finanziamento cointestato n.0619934987, in approvazione della richiesta n. 19240002032 del 28/8/2019, acceso per la ristrutturazione dell'immobile già adibito a casa coniugale con rate mensili di € 432,00 oltre spese mensili e bolli, sino alla completa estinzione dello stesso con immediato effetto liberatorio nei confronti del Sig. rinunciando, sin da ora, a ripetere dal medesimo, la CP_1 quota di sua pertoccanza siccome relativa ai detti pagamenti ed a far tempo dal momento in cui se ne è accollata l'onere in via esclusiva, antecedentemente la data del deposito del presente ricorso (30/12/2024) e sino al verificarsi delle condizioni di cui sopra;
analogamente si accollerà le spese ammontanti ad € 6.900,00 della ditta Aemme Impianti per i lavori idraulici effettuati nell'immobile coniugale rinunciando a ripetere dal Sig. , la quota di sua pertoccanza;
CP_1
6) Il signor sin dalla data del deposito del presente ricorso verserà integralmente le rate di cui CP_1 al Finanziamento Findomestic n. 20166638384514 acceso per l'acquisto di beni di sua esclusiva proprietà (con un residuo di circa 9 bollettini dell'importo di € 300,10 cadauno), nonché del Pt_3 cointestato alla moglie stipulato con l' con approvazione della richiesta n.21047002277 del Pt_4
16/2/2021 di € 162,00 mensili, della Carta di credito nr. 4301 5223 6920 1448 di € 93,00 mensili Pt_4 oltre alla Carta di credito EUREKA-Fiditalia nr. 5432 9714 9573 0177 con esborso di € 45,00 mensili;
il Sig. rinuncia, sin da ora, a ripetere dalla moglie le somme da questi erogate, per la CP_1 quota di sua spettanza, a far tempo da quando vi ha provveduto, in via esclusiva, e sino al saldo. Il signor si impegna a pagare i predetti debiti (finanziamenti/Fidi/carte di credito) sino ad CP_1 estinzione dei medesimi e a non richiedere più alcun aumento di fido con riguardo alle suddette posizioni debitorie ove la signora risulta coobbligata. Ogni aumento e/o ridefinizione e/o Pt_1 rifinanziamento dovrà essere previamente concordato per iscritto con la signora Le Parte_1 parti si impegnano, a far tempo dal pagamento dell'ultima rata scadente il 31/7/2025 della polizza numero 25113124, ed entro i trenta giorni successivi, ad estinguere il conto corrente tra loro cointestato n. 29203 in essere presso la Cassa di Risparmio di Asti – filiale di Asti, Corso Savona.
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1
4 Ciascun coniuge dedurrà fiscalmente le spese personalmente sostenute per ciascuna delle figlie.
I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo di documenti validi per l'espatrio con l'annotazione, sui medesimi, dei nominativi delle due figlie minori.
I ricorrenti dichiarano sin d'ora di essere economicamente indipendenti e di aver precedentemente risolto ogni questione tra gli stessi esistente, siccome sopra, e di non avere da svolgere, reciprocamente, alcuna richiesta economica, per il loro mantenimento.
Le parti espressamente si impegnano vicendevolmente a mantenere un comportamento corretto e diligente.
Le spese legali sono poste a carico di entrambi i ricorrenti in via solidale nel senso che ognuno sosterrà le proprie.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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